Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche (1)

Numero della legge: 13
Data: 6 agosto 2007
Numero BUR: 22 S.O. 5
Data BUR: 10/08/2007

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I FINALITÀ

Art. 1 Oggetto e finalità

SEZIONE II PRINCIPI GENERALI E RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Funzioni della Regione

Art. 4 Funzioni delle province [abrogato]

Art. 5 Funzioni dei comuni e di Roma Capitale

Art. 5bis Elenco regionale delle località turistiche

Art. 6 Comune di Roma [abrogato]

Art. 7 Atti di direttiva e poteri sostitutivi

SEZIONE III ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 8 Organizzazione turistica regionale

Art. 8 bis Promozione della mobilità intermodale

Art. 9 Sistemi turistici locali [abrogato]

Art. 10 Riconoscimento dei sistemi turistici locali [abrogato]

Art. 11 Ambiti turistici di destinazione

Art. 12 Agenzia regionale del turismo [abrogato]

Art. 13 Partecipazione e rappresentanza della Regione nell’Agenzia [abrogato]

Art. 14 Servizi di informazione e accoglienza turistica

Art. 15 Associazioni pro-loco

CAPO II PROGRAMMAZIONE TURISTICA

Art. 16 Finalità della programmazione turistica

Art. 17 Piano triennale per lo sviluppo del turismo

Art. 18 Procedure per l’adozione del piano turistico regionale

Art. 19 Attuazione del piano turistico regionale

Art. 19 bis (Politiche di sostegno al settore termale)

Art. 20 Osservatorio regionale del turismo

CAPO III IMPRESE TURISTICHE ED ATTIVITA' RICETTIVA

SEZIONE I DEFINIZIONI

Art. 21 Imprese turistiche

Art. 22 Attività ricettiva

SEZIONE II STRUTTURE RICETTIVE

Art. 23 Tipologie delle strutture ricettive

Art. 23 bis Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico

Art. 24 Periodi di apertura e gestione unitaria

Art. 25 Classificazione delle strutture ricettive

Art. 25 bis Disposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta

SEZIONE III ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE

Art. 26 Esercizio delle attività

Art. 27 Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

SEZIONE IV DISPOSIZIONI COMUNI. VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 28 Comunicazione a fini statistici e di monitoriaggio e di analisi dell’offerta ricettiva

Art. 29 Informazione sui prezzi e sui periodi di apertura

Art. 30 Compiti di vigilanza e controllo

Art. 31 Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO IV AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO ED ALTRI OPERANTI NEL SETTORE

SEZIONE I AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 32 Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo

Art. 33 Garanzia assicurativa

Art. 34 Apertura ed esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo

Art. 35 Mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di nuova SCIA

Art. 35 bis Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo

Art. 36 Divieto di prosecuzione dell’attività e sanzioni

Art. 37 Elenco regionale delle agenzie sicure [abrogato]

Art. 38 Esclusione

SEZIONE II ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE

Art. 39 Associazioni e altri enti senza scopo di lucro. Elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro

Art. 40 Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale [abrogato]

SEZIONE III VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 41 Vigilanza e controllo

Art. 42 Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO V STRUMENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO

Art. 43 Sviluppo e consolidamento del brand e dell’immagine del sistema turistico regionale

Art. 44 Scuola della formazione in materia turistica

Art. 45 Interventi a favore del turista

CAPO VI UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE

Art. 46 Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo

Art. 46 bis Valenza turistica delle aree del demanio marittimo

Art. 47 Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative

Art. 48 Deposito cauzionale

Art. 49 Revoca e decadenza dalla concessione

Art. 50 Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione

Art. 51 Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime

Art. 52 Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative

Art, 52 bis Periodo di apertura delle attività

Art. 53 Esercizio delle attività oggetto di concessione

Art. 53 bis Trasparenza delle concessioni

Art. 54 Vigilanza

Art. 55 Sanzioni amministrative pecuniarie

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

SEZIONE I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 Regolamenti autorizzati

Art. 57 Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti

Art. 57 bis Clausola di valutazione degli effetti finanziari

Art. 58 Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche

Art. 59 Abrogazioni

SEZIONE II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 59 bis Modifica dello statuto dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a [abrogato]

Art. 60 Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT [abrogato]

Art. 61 Primo piano turistico regionale

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 62 Disposizioni finanziarie


 


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

Finalità

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto, nonché degli obblighi comunitari, detta norme in materia di sviluppo del sistema di offerta turistica, per rendere tale offerta motore della crescita sostenibile della comunità regionale.

3. A tal fine la Regione interviene, in particolare, per:

a) favorire l’integrazione tra l’offerta turistica e gli altri settori economici e produttivi, al fine di aumentare il valore prodotto a beneficio sia del visitatore che della comunità locale;

b) consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale in tutti i suoi segmenti;(2)

c) orientare il processo di costruzione e miglioramento del sistema dell’offerta turistica sul territorio, anche attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;

d) promuovere la posizione competitiva internazionale dell’offerta turistica regionale, con particolare riferimento all’attrazione di flussi di domande con caratteristiche e modelli di consumo coerenti con lo sviluppo sostenibile di tutto il territorio regionale, favorendo la crescita occupazionale; (3)

e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica e della sua qualità anche attraverso la qualificazione e formazione degli operatori, dei servizi e delle strutture; (4)

f) favorire lo sviluppo di servizi basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per le imprese e le destinazioni turistiche, al fine di migliorare i sistemi di qualità di gestione, e dei sistemi di informazione e di assistenza ai turisti, anche attraverso il coordinamento del sistema informativo turistico regionale;

g) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico della Regione; (5)

h) promuovere uno sviluppo economico-sociale equilibrato e sostenibile in materia di economia del mare e attuare politiche di gestione e di salvaguardia unitarie della costa;(6)

i) promuovere il turismo montano e lacuale, valorizzando l’immagine e l’economia della montagna e dei laghi;(7)

l) garantire la migliore accoglienza dei visitatori e promuovere la qualità complessiva del prodotto e dei servizi turistici;

m) promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare riferimento alle persone con ridotte o impedite capacità motorie, cognitive e sensoriali, ai giovani e alla terza età anche attraverso iniziative che favoriscono l’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati;(8)

n) favorire politiche attive tese a promuovere la stabilizzazione del mercato del lavoro, nonché la lotta al precariato, l’emersione del lavoro irregolare, il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e della disciplina contrattuale nazionale ed integrativa dei rapporti di lavoro, nonché la qualificazione e la riqualificazione professionale degli addetti del settore, anche mediante il sistema della bilateralità, tramite processi di formazione continua;(9)

o) promuovere, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’unitarietà del comparto turistico.

o bis) riconoscere il ruolo strategico del turismo all’aperto per lo sviluppo economico, sociale, occupazionale della Regione e sostenere il ruolo delle imprese operanti in tale settore con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese; (10)

o ter) adeguare l’offerta turistica ai mutamenti della domanda. (10)

 


SEZIONE II

Principi generali e ripartizione delle funzioni

 

Art. 2

(Principi generali)

 

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 189, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, individua le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia di turismo ed organizza il sistema turistico laziale ispirandosi al principio di sussidiarietà e favorendo l’integrazione delle funzioni tra i soggetti operanti nel settore nonché lo sviluppo del partenariato tra pubblico e privato.

 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

 

1. La Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni amministrative concernenti:

a) l’adozione del piano turistico regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità, gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento nonché i criteri per la concessione di contributi per le imprese turistiche e le attività ricettive;

b) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti, studi e programmi di interesse regionale a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato; (11)

c) l’elaborazione e il coordinamento dell’attuazione dei programmi di intervento previsti dall’Unione europea o da leggi statali;

d) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;

e) il coordinamento e l’indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione, fatta salva l’autonomia degli enti locali; (12)

e bis) (13)

f) (14)

g) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;

h) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari;

i) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali; (15)

l) l’adozione della carta del turista;

m) l’adozione del piano di utilizzazione a scopo turistico ricreativo delle aree del demanio marittimo;

n) la tenuta e l’aggiornamento di un elenco on line, nonché la vigilanza sulle associazioni e sugli altri enti senza scopo di lucro con finalità turistico-ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali con sede legale od operativa, succursale o filiale nel territorio regionale; (16)

o) la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di partenariato pubblico-privato, nonché il sostegno ai relativi progetti di sviluppo; (17)

p) il coordinamento della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

q) la costituzione dell’Osservatorio regionale del turismo;

r) lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo con le università e i centri di formazione professionale del Lazio, gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore anche nell’ambito delle attività svolte dall’Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all’interno della Consulta dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) di cui alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione), di seguito Consulta DiSCo; (18)

s) (19)

t) la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale della Regione dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo in regola con tutti i requisiti di legge; (20)

t bis) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso servizi di informazione e accoglienza turistica (21) (22);

t ter) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore; (21)

t quater) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali, le rievocazioni storiche, ivi incluse quelle di cui all’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche e le manifestazioni fieristiche legate al turismo anche tramite il coinvolgimento delle strade di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, riconosciute dalla Regione (21) (23);

t quinquies) il controllo della qualità dei servizi anche mediante la promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia; (21) (24)

t-sexies) le associazioni pro-loco (25);

t septies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);(26)

t octies) l’individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti, suddivise in Ambiti turistici di destinazione, e dei cluster previsti nel piano di cui all’articolo 17; (26)

t nonies) la valorizzazione delle forme associative e delle reti d’impresa tra privati nel settore turistico;(26)

t decies) le professioni turistiche ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi l’abilitazione all’esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività in ottemperanza alla normativa statale per l’esercizio della professione di guida e accompagnatore turistico; (26)

t undecies) la raccolta e l’elaborazione dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive, anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale; (26)

t duodecies) l’elaborazione di un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione (26).

 

Art. 4

(Funzioni delle province)

(27)

 

Art. 5

(Funzioni dei comuni e di Roma Capitale) (28)

 

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale svolgono le seguenti funzioni concernenti:

a) l’individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali di livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

b) le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive, dalle agenzie di viaggi e turismo e la relativa vigilanza; (29)

b bis) la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’articolo 31, commi 7 e 8; (30)

b ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive ai sensi dell’articolo 25, comma 2, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 56; (31)

b quater) la classificazione, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 56 e la relativa verifica; (31)

b quinquies) il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative e la relativa vigilanza, nonché la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 46 bis; (31)

c) la formulazione di proposte alla Regione per l’attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico. (32)

2. (33)

3. I comuni, inoltre:

a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive; (34)

b) assicurano all’Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione.

3 bis. Ferme restando le funzioni di cui ai commi 1 e 3, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse, nonché lo sviluppo, l’organizzazione e la valorizzazione della destinazione turistica di Roma Capitale anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);

c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);

d) l’organizzazione, d’intesa con la Regione, dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t bis);

e) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t ter). (35)

ter. Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici in riferimento a determinati ambiti territoriali per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione. (36)

 

Art. 5 bis (37)

(Elenco regionale delle località turistiche)

1. Sono comuni turistici, ai fini di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modifiche, tutti i comuni della Regione.



Art. 6

(Comune di Roma)

(38)

 


Art. 7

(Atti di direttiva e poteri sostitutivi)

 

1. Al fine di garantire l’effettivo ed omogeneo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni e a Roma Capitale ai sensi dell’articolo 5, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni, adotta atti di indirizzo e coordinamento nonché atti di direttiva ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, della l.r. 14/1999, sentite le associazioni regionali degli enti locali. (39)

2. Nel caso di inerzia o inadempimento nell’esercizio delle funzioni conferite la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto.

 


SEZIONE III

Organizzazione turistica regionale

 

Art. 8 (40)

(Organizzazione turistica regionale)

 

1. La Regione, al fine di assicurare l’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni nonché di favorirne lo sviluppo complessivo e omogeneo, sovrintende all’organizzazione turistica regionale, coinvolgendo gli enti locali e le loro forme associative, gli altri soggetti pubblici interessati, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore.

[2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per progettare prodotti turistici integrati, raggiungere nuovi segmenti di mercato, implementare politiche di turismo sostenibile, supportare lo sviluppo di imprese innovative, attrarre investitori internazionali e coordinare i progetti di sviluppo degli Ambiti turistici di destinazione di cui all'articolo 11, la Regione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del presente articolo, promuove la costituzione, in qualità di fondatore, della fondazione di partecipazione denominata Destination Management Organization (DMO).] (40a)

[2 bis. Lo statuto della DMO prevede adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l'istituzione di categorie di partecipanti diversi dai fondatori ovvero attraverso iniziative di co-progettazione, il cui contributo appaia coerente e funzionale rispetto alle finalità di cui ai commi 1 e 2.] (40b)

[2 terIl Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla DMO in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della stessa DMO.] (40b)

[2 quaterI diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della DMO sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.] (40b)

 


Art. 8 bis (41)

(Promozione della mobilità intermodale)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del comparto turistico, in raccordo con i soggetti aderenti all’organizzazione turistica regionale di cui all’articolo 8, promuove, altresì, la realizzazione di progetti volti a favorire la mobilità intermodale, attraverso l’integrazione di servizi di trasporto pubblico locale esistenti con servizi e strutture, anche temporanei o mobili, volti ad incrementare, in particolare, l’utilizzo della mobilità ciclistica.

 


Art. 9

(Sistemi turistici locali)

(42)

 


Art. 10

(Riconoscimento dei sistemi turistici locali)

(42)

 


Art. 11 (43)

(Ambiti turistici di destinazione)

1. La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, assicurando l’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni, promuove, nell’ambito dell’organizzazione turistica regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente e in coerenza con la programmazione turistica regionale, la costituzione dei seguenti Ambiti turistici di destinazione (ATD), individuati nell’allegato A alla presente legge:

a) Tuscia e Maremma Laziale;

b) Litorale del Lazio;

c) Valle del Tevere;

d) Sabina e Monti Reatini;

e) Valle dell’Aniene e Monti Simbruini;

f) Castelli Romani;

g) Monti Lepini e Agro Pontino;

h) Ciociaria;

i) Roma Città Metropolitana.

2. Gli ATD sono coordinati da organismi operanti nella filiera del turismo ai sensi dell’articolo 8, ai quali possono partecipare soggetti pubblici e privati. Gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito, devono organizzarsi per gestire in forma associata l’informazione e l’accoglienza turistica e per definire insieme iniziative coordinate di gestione, promozione e commercializzazione dell’offerta e dei servizi, con specializzazioni per mercati, segmenti e periodi di fruizione.

3. Gli ATD sono organizzati in coerenza con le previsioni del piano triennale per lo sviluppo del turismo di cui all’articolo 17, secondo i differenti cluster e segmenti di domanda turistica individuati dal piano stesso.

4. Gli ATD e i relativi progetti di sviluppo sono rivolti a migliorare l’accoglienza, la qualità della ricettività, i servizi turistici, l’accessibilità, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, anche attraverso il ricorso agli strumenti dell’innovazione tecnologica, favorendo la destagionalizzazione del turismo nonché la cooperazione per tipologia di prodotto turistico, inteso quale insieme coordinato di beni e servizi di un ambito territoriale, in grado di soddisfare specifici segmenti della domanda.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri, i requisiti, gli standard minimi di qualità e le modalità di funzionamento degli ATD.

 


Art. 12

(Agenzia regionale del turismo)

(44)

 


Art. 13

(Partecipazione e rappresentanza della Regione nell’Agenzia)

(45)

 


Art. 14 (46)

(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni e Roma Capitale, organizza sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive e turistico-sportive, della consistenza e omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici, di aree naturali protette, di siti di rilevanza turistica, storico-artistica e religiosa, nonché di eventuali servizi di informazione e accoglienza turistica già presenti sul territorio.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione e tenuto conto delle eventuali proposte presentate dai comuni interessati, con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica la Regione può stipulare convenzioni con i comuni competenti per territorio e con altri enti e associazioni di settore operanti sul territorio, anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-privato. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati anche alle agenzie di viaggi e turismo, previo avviso pubblico.

4. I servizi di informazione e di accoglienza turistica, svolti secondo criteri di imparzialità e trasparenza, assicurano l'informazione sull’offerta turistica del territorio regionale e di riferimento nonché forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, sui servizi di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

5. La Regione con i regolamenti di cui all’articolo 56 disciplina:

a) le caratteristiche e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza turistica;

b) i segni distintivi dei servizi di informazione e accoglienza turistica;

c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;

d) i requisiti e gli obblighi riguardanti eventuali soggetti terzi ai quali la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo;

e) le modalità di interazione con la piattaforma informatica regionale di promozione turistica;

f) l’oggetto del servizio d’informazione e accoglienza turistica.


 

Art. 15 (47)

(Associazioni pro-loco)

1. Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle tradizioni locali, dei prodotti e delle bellezze del territorio.

2. Le associazioni pro-loco, d’intesa con gli enti locali interessati e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in particolare:

a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;

b) svolgono attività ricreative e di propaganda per la promozione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali storiche, religiose e popolari, nonché attività dirette a migliorare, in generale, la qualità dell’esperienza di cittadini e visitatori;

c) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con la Regione, i comuni e Roma Capitale ai sensi dell’articolo 14, comma 3;

d) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi delle politiche del turismo degli enti locali e della Regione ferma restando la preclusione allo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle agenzie di viaggi e turismo, degli accompagnatori e di ogni altra attività turistica sottoposta a titoli abilitativi e vincoli di legge.

3. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell’Unione nazionale delle pro-loco d’Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e locale.

4. Presso la Regione è istituito l’albo regionale delle associazioni pro-loco. Per l’iscrizione all’albo devono ricorrere le seguenti condizioni che:

a) nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all’albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, storico e culturale; in tal caso l’iscrizione all’albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentite l’UNPLI e l’amministrazione locale di riferimento;

b) l’associazione sia costituita con scrittura privata registrata;

c) nello statuto dell’associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

5. Nell’ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede finanziamenti alle associazioni pro-loco, sotto forma di patrocinio oneroso, di cui all’articolo 31, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali e successive modifiche, per le finalità di cui al comma 2. L’iscrizione all’albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai suddetti finanziamenti regionali.

6. Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all’albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall’acquisizione del parere del comune.

7. La denominazione “pro loco” è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all’albo.

8. La cancellazione dall’albo è disposta dalla Regione qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un’inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui al comma 2 e su motivata richiesta dell’amministrazione locale di riferimento.

 


CAPO II

PROGRAMMAZIONE TURISTICA

 

Art. 16 (48)

(Finalità della programmazione turistica)

1. La Regione riconosce il turismo quale attività fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e definisce le strategie di sviluppo turistico della destinazione Lazio attraverso lo strumento della programmazione turistica.

2. La Regione, attraverso la programmazione turistica realizzata con il coinvolgimento degli stakeholder del territorio:

a) sostiene uno sviluppo turistico competitivo e sostenibile della destinazione Lazio;

b) individua le direttrici di intervento per incrementare la visibilità e la competitività della destinazione Lazio e per favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse offerte territoriali esistenti nella regione;

c) riconosce e valorizza gli elementi di identità delle diverse aree territoriali del Lazio al fine di favorire uno sviluppo diffuso del turismo sul territorio regionale incluse le aree turisticamente marginali;

d) favorisce la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi turistici e l’incremento della permanenza media dei turisti sull’intero territorio regionale;

e) definisce interventi per favorire un incremento dell’occupazione e un miglioramento della qualità del lavoro nel settore, per promuovere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per rendere l’industria del turismo laziale più attrattiva nei confronti di potenziali investitori;

f) promuove il miglioramento del livello qualitativo dell’offerta turistica, dei singoli prodotti e del sistema territoriale nel suo complesso, quale strumento per innalzare il livello di soddisfazione di turisti e residenti;

g) individua i criteri per un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche disponibili e le modalità di coinvolgimento delle risorse private per l’attuazione di progetti strategici.

 

Art. 17 (49)

(Piano triennale per lo sviluppo del turismo)

 

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale europea, statale e regionale, adotta un piano triennale per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, di seguito denominato piano regionale del turismo. All’interno del piano sono definiti, in particolare:

a) l’analisi del mercato del turismo nel Lazio eseguita anche attraverso la raccolta dei dati sul movimento dei turisti, sulla capacità ricettiva, sui flussi nei principali hub (aeroporti, porti, stazioni, autostrade), sulle recensioni dei turisti, sulle ricerche eseguite sulla destinazione sui principali motori di ricerca e sulle prenotazioni effettuate attraverso le principali On line travel agency (OTA);

b) gli obiettivi strategici per il rafforzamento e per la promozione dell’offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d’intervento da realizzare nei vari cluster e segmenti di domanda turistica degli ATD;

c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della Regione e per la promozione in ambito locale, nazionale e internazionale delle destinazioni e dei prodotti turistici del territorio regionale, attraverso campagne promozionali, marketing e azioni di comunicazione coordinate, di tipo tradizionale e innovativo, basate anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione, al fine di stimolare e potenziare i flussi turistici e aumentare la permanenza dei turisti sul territorio;

d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all’amministrazione regionale e alla DMO;

e) le indicazioni e l’orientamento, in conformità alla vigente normativa europea sugli aiuti di Stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il potenziamento di un’offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale;

f) gli indirizzi per favorire la valorizzazione, la fruizione e la promozione delle nuove destinazioni turistiche e della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 e successive modifiche, in coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione previsti nella medesima legge regionale;

g) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti;

h) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;

i) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

 

Art. 18

(Procedure per l’adozione del piano turistico regionale)

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell’anno precedente il triennio di riferimento, previa concertazione con gli enti locali e le loro forme associative, con gli altri soggetti pubblici interessati nonché con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore, delibera la proposta di piano turistico regionale. (50)

2. Il Consiglio regionale approva il piano turistico regionale che, pubblicato sul BUR, costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.

3. Il piano turistico regionale è modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

4. Il piano turistico regionale mantiene validità fino all’approvazione del piano turistico triennale successivo.

 

Art. 19

(Attuazione del piano turistico regionale)

 

1. Ai fini dell’attuazione del piano turistico regionale, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, adotta un piano annuale, il quale, per l’anno di riferimento, in particolare, individua:

a) gli interventi da realizzare;

b) le coperture finanziarie e le modalità di impiego delle risorse.

 

Art. 19 bis (50a)

(Politiche di sostegno al settore termale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione attua specifiche politiche di sostegno e promozione del settore termale prevedendo specifiche linee di finanziamento da destinare alle realtà termali tramite gli atti di programmazione regionale.

2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento le realtà termali individuate dai criteri previsti dalla legge regionale 16 settembre 1983, n. 61 (Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche, nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali) e successive modifiche.


Art. 20 (51)

(Osservatorio regionale del turismo)

 

1. È istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo l’Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati e informazioni finalizzati a monitorare lo sviluppo e l’innovazione del settore, al fine di definire gli interventi e le iniziative per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge tra cui, in particolare, l’acquisizione, la gestione, l’analisi e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale, nonché quelli relativi alla promozione dell’offerta turistica regionale e ai flussi turistici nei principali hub della Regione (aeroporti, porti, stazioni, autostrade), la modernizzazione e l’evoluzione della domanda e dell’offerta nell’industria del turismo;

b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli interventi e delle iniziative adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge;

c) realizzazione di indagini, studi e ricerche specifiche di approfondimento su tematiche e segmenti turistici di particolare rilevanza per il contesto regionale e mirate a monitorare l’andamento e le dinamiche dell’industria del turismo nella Regione al fine di valutare tendenze e fabbisogni del settore;

d) elaborazione di report annuali di analisi del settore al fine di adottare iniziative a sostegno degli operatori e delle imprese che operano direttamente o indirettamente nell’industria del turismo.

2. Le modalità di funzionamento e composizione dell’Osservatorio sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo.

3. L’Osservatorio, di durata triennale e rinnovabile, è costituito con decreto dal Presidente della Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

4. L’Osservatorio trasmette ogni anno alla direzione regionale competente per materia una relazione sugli esiti derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

 

CAPO III

IMPRESE TURISTICHE ED ATTIVITÀ RICETTIVA

Sezione I

Definizioni

 


Art. 21

(Imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche, ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. (52)

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni delle attività svolte e dei sevizi offerti dalle imprese turistiche.

 

Art. 22

(Attività ricettiva)

 

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi.

 

SEZIONE II

Strutture ricettive


Art. 23

(Tipologie delle strutture ricettive) (53)

 

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

a) strutture ricettive alberghiere;

b) strutture ricettive extralberghiere;

c) strutture ricettive all’aria aperta.

2. Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina.

3. Sono strutture ricettive extralberghiere le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o gruppi, organizzate e gestite da persone fisiche, società, enti pubblici o privati senza scopo di lucro, da enti religiosi, da associazioni per il conseguimento di finalità ricreative, assistenziali, sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti pubblici o privati per il soggiorno dei propri dipendenti.

4. Sono strutture ricettive all’aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all’aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l’esercizio delle attività per le quali è stata presentata la SCIA (54):

a) l’installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;

b) l’installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;

c) la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;

d) l’installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende. (55)

4 bis. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei centri storici nei comuni con popolazione fino a un massimo di sessantamila abitanti, a gestione unitaria, anche compresi in un programma di itinerario, che forniscono alloggio pure in stabili separati purché distanti non oltre 300 metri dall’edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali compreso l’eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie di strutture di cui al presente comma e i relativi requisiti territoriali e demografici di localizzazione sono determinati dalla Giunta regionale con apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni e comunque nel rispetto del piano regolatore e delle relative destinazioni d’uso. (56)

4 ter. Sono condhotel, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. (57)

4 quater. Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133). (57)

4 quinquies. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro la realizzazione di apposite aree per la ricettività all’aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e strutture ricreative. (57)

5. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed ammobiliate con arredi d’epoca possono assumere la specificazione aggiuntiva di “residenze d’epoca”. Le strutture ricettive alberghiere con attività continuativa superiore a cinquanta anni possono ottenere il riconoscimento di “albergo storico”. È istituito il registro regionale degli alberghi storici della Regione Lazio le cui modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 56. (58)

6. L’individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all’articolo 56, prevedendo in ogni caso che le strutture ricettive ostelli per la gioventù, di nuova apertura, siano gestite da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, individuando altresì misure volte a favorire anche il turismo giovanile per i disabili attraverso opportune forme di informazione e pubblicizzazione. Tra le strutture ricettive extralberghiere individuate dai regolamenti regionali di cui all’articolo 56 sono in ogni caso previste le case del camminatore i cui requisiti minimi funzionali e strutturali sono i medesimi di quelli previsti dagli stessi regolamenti per i rifugi escursionistici, ubicate sui tracciati della RCL o in un raggio non superiore a 1000 metri, che forniscono alloggi e servizi, compreso l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai camminatori. Sono altresì strutture ricettive extralberghiere i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti per i rifugi escursionistici dai medesimi regolamenti regionali di cui all'articolo 56. (59)

 

Art. 23 bis (60)

(Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico)

 

1. Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitorare i flussi turistici, è istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive di cui all’articolo 23 e ai relativi regolamenti regionali, e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. La banca dati è messa a disposizione dell’utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità per la gestione della banca dati e per l’utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 1, che sono coordinate con le modalità utilizzate per la raccolta dei dati statistici e con i flussi di dati derivanti da procedimenti amministrativi in materia turistica gestiti dalla Regione, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

3. Il codice identificativo di cui al comma 1 sostituisce gli eventuali codici precedentemente attribuiti alle strutture ricettive e agli alloggi per uso turistico.

 


Art. 24

(Periodi di apertura e gestione unitaria)

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purchè lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e di requisiti di solidità aziendale che ne garantiscano la stabilità economica e finanziaria, fermo restando l’esclusione di soggetti imprenditoriali condannati in via definitiva per il mancato rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro e sia stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l’applicazione organica delle normative di legge e dei contratti di riferimento del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva. (61)

 

Art. 25

(Classificazione delle strutture ricettive)

 

1. Nei regolamenti di cui all’articolo 56 sono stabiliti i diversi livelli di classificazione delle strutture ricettive e i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali concernenti i seguenti elementi:

a) le condizioni strutturali degli immobili e la qualità e quantità delle strutture esistenti;

b) la qualità ed il numero dei servizi prestati;

c) la quantità e la professionalità del personale acquisita anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamento.

2. Il comune competente per territorio verifica la classificazione indicata nella SCIA di cui all’articolo 26 da parte dei titolari o dei gestori delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella segnalata, il comune procede ad una nuova classificazione come da normativa. (62)

3. Qualora in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera o) vengano determinati gli standard minimi di qualità cui riferire la classificazione delle strutture ricettive, la Regione provvede, ove necessario, ad adeguare i regolamenti di cui al comma 1.

 

Art. 25 bis (63)

(Disposizioni per l’attività edilizia nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta)

 

[1. Entro il perimetro delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 4, l’installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, previsti dal citato articolo 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo articolo 23, comma 4, lettera d), costituiscono attività edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8 bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le installazioni ed il rimessaggio dei predetti mezzi nelle strutture ricettive all’aria aperta collocate all’interno di aree naturali protette regionali, fatte salve le eventuali ulteriori modalità esecutive fissate nel piano e nel relativo regolamento approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, non comportano modifiche sostanziali sotto il profilo ambientale.] (64)

2. L’installazione dei manufatti di cui all’articolo 23, comma 4, lettera b) è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nel caso in cui il manufatto abbia un carattere assolutamente temporaneo e sia smontato al termine della stagione turistica, ed in ogni caso entro i dodici mesi, o al rilascio del permesso di costruire previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche nel caso sia utilizzato per un periodo più lungo. A tal fine per prefabbricati leggeri si intendono i manufatti costituiti, nel rispetto dei criteri di idoneità statica, da elementi di dimensioni ridotte, prodotti fuori opera, da assemblare a secco, cioè senza l’ausilio di cemento o altri leganti idraulici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 56.

3. La realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 23, comma 4, lettera c) e dei manufatti edilizi destinati ai servizi di cui al medesimo articolo 23, alinea del comma 4 è subordinata al rilascio del permesso di costruire previsto dall’articolo 10 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.

4. Il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 3 è subordinato alla sottoscrizione di atto d’obbligo unilaterale a favore del comune, anche eventualmente assistito da polizza fideiussoria, mediante il quale il titolare della struttura ricettiva deve impegnarsi per sè e aventi causa, a realizzare a sua cura e spese tutte le opere interne al complesso turistico a servizio delle unità di soggiorno temporaneo di cui all’articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e delle eventuali ulteriori opere che si dovessero rendere necessarie per il corretto esercizio delle attività previste dalla SCIA.(65)

5. L’installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non sono soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

6. Le aree ed i manufatti delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 4 non possono essere oggetto di frazionamento mediante vendita o cessione del diritto di superficie o qualsiasi altra forma di cessione a singoli.

7. L’accertamento di opere eseguite o in corso di esecuzione senza i prescritti titoli abilitativi edilizi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla parte I, titolo IV, capo II del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche nonché quelle previste dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche.

8. Nelle strutture ricettive all’aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla l.r. 29/1997 e successive modifiche, nelle more dell’approvazione del piano e del regolamento di cui agli articoli 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.p.r. 380/2001 nonché, previa comunicazione all’ente gestore dell’area, il quale può dettare, nel termine di trenta giorni, specifiche modalità realizzative dell’intervento, quelli necessari per l’adeguamento alle prescrizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 56 per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa. [Nelle strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all’esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l’installazione, la rimozione e/o lo spostamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e d) non costituiscono mutamento dello stato dei luoghi, pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori.] (66) Nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all’istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell’ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l’accoglimento per silenzio assenso.

9. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all’aria aperta ad un’altra (campeggio, villaggio turistico, area di sosta camper) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un’altra (stelle), ai sensi di quanto previsto dal regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche, non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest’ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio. (67)

 

SEZIONE III

Esercizio delle attività ricettive

 


Art. 26 (68)

(Esercizio delle attività)

 

1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata. (69)

2. Se la struttura ricettiva di cui al comma 1 è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive.

3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura.

4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti degli alloggiati, la vendita di giornali, riviste, strumenti informatici, cartoline e francobolli, beni di prima necessità per la cura della persona, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità. (70)

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite nel regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) e successive modifiche, la presentazione della SCIA abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

 


Art. 27 (71)

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)

 

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e quando l’attività svolta abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell’applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività:

a) qualora il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all’articolo 26;

b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti per l’esercizio delle relative attività;

c) (72)

d) in caso di reiterata violazione dell’obbligo, ove previsto, di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi massimi praticati, nonché dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti. (73)

3. Il comune può disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività ricettiva, per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la chiusura dell’attività, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.

4. Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo. (74)


SEZIONE IV

Disposizioni comuni. Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

 

Art. 28

(Comunicazione a fini statistici e di monitoraggio e di analisi dell’offerta ricettiva) (75)

1. Tutti i soggetti titolari o gestori di esercizio ricettivo di cui all’articolo 23, nonché i soggetti che offrono ospitalità in alloggi per uso turistico, comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze alla Regione ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale e del monitoraggio dell’impatto dell’offerta ricettiva entro e non oltre il mese successivo dall’arrivo del cliente. (76)

1 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale, adotta specifiche linee guida concernenti modalità e termini delle comunicazioni di cui al comma 1. (77)

1 ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente e dal comma 1, i soggetti che intendono offrire ospitalità in alloggi per uso turistico provvedono a darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. (78)

 

Art. 29 (79)

(Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)

 

1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 24, comma 1.

2. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai comuni o da Roma Capitale sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all’ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:

a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;

b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;

c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.

3. I prezzi di cui al comma 2 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.

4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.

5. Il prezzo di ciascun alloggio della struttura ricettiva è riportato su un apposito cartellino prezzi, fornito dai comuni o da Roma Capitale, sulla base di un modello adottato dalla Regione, ed esposto, in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva.

6. I titolari o gestori delle strutture provvedono altresì a pubblicizzare, rendendoli ben visibili al pubblico, i periodi di apertura delle strutture ricettive e l’ora di rilascio dell’alloggio.

7. Il comune o Roma Capitale provvede alla verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi di cui al comma 1.

 

Art. 30

(Compiti di vigilanza e controllo)

 

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. (80)

1 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 31, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente. (81)

2. I comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di turismo eventuali informazioni, ove richieste, circa le funzioni svolte in attuazione del presente capo. (82)

 

Art. 31

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

 

1. L’esercizio di un’attività ricettiva in violazione di quanto stabilito dall’articolo 26 è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000,00 euro e all’immediata chiusura dell’attività. (83)

2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

3. (84)

4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo di classificazione, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. (85)

5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell’apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

5 bis. La mancata indicazione da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico, nelle comunicazioni inerenti l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza, dell’apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all’articolo 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. (86)

6. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classificazione diversa da quella di cui all’articolo 25, comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. (87)

7. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. (88)

8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. (89)

9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più. (90)

10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai sensi dell’articolo 28 da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro. (91)

11 bis. La mancata comunicazione ai comuni, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro. (92)

12. L’accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aria aperta, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima indicata nella SCIA è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più. (93)

13. La reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, comporta il raddoppio delle relative sanzioni pecuniarie. Nei soli casi dei commi 5, 9, 12 è prevista anche la sospensione delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 26. (94)

14. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai comuni competenti per territorio e i relativi importi sono introitati dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo. (95)

15. (96)

 

CAPO IV

AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO ED ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE


SEZIONE I

Agenzie di viaggi e turismo

 

Art. 32 (97)

(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)

 

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente sul web, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggi e turismo e, in quanto tali, soggette agli obblighi di cui al presente capo, le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

3. Le agenzie di viaggi e turismo di cui al presente articolo e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso il comune competente per territorio, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento. In tale elenco sono riportati la denominazione dell’agenzia, il tipo di attività oggetto di SCIA, il nome del titolare o la denominazione dell’ente in caso di persona giuridica o la ragione o denominazione sociale in caso di società, il nome del direttore tecnico, il numero della polizza per la responsabilità civile, il numero della polizza o del certificato del fondo di garanzia a tutela del consumatore in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, nonché i provvedimenti relativi a ciascuna agenzia assunti dal comune.

4. Le imprese turistiche che intendano effettuare esclusivamente on line le attività di cui al presente articolo sono soggette al rispetto di quanto previsto nel presente capo, nonché al rispetto della normativa vigente europea e statale relativa alla vendita del servizio turistico, ivi compresi la responsabilità e gli obblighi verso il consumatore nonché l’obbligo di indicare, sul proprio sito, la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento da parte del comune competente ai sensi dell’articolo 34 e la polizza assicurativa di cui all’articolo 33 nonché il numero di partita IVA, il numero di iscrizione al registro delle imprese e la sede legale e operativa dell’impresa.

5. Le agenzie di viaggi e turismo che svolgono l’attività interamente on line possono mantenere la destinazione ad uso residenziale dei locali a condizione che non ricevano clienti nei medesimi locali. (97a)

6. Con i regolamenti di cui all’articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo prevedendo:

a) i criteri e le modalità per l’apertura delle filiali da parte delle agenzie di viaggi e turismo, anche situate in altre Regioni;

b) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo.

7. I comuni competenti per territorio trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 3, con cadenza mensile, e provvedono ad aggiornare il sito www.infotrav.it.

 


Art. 33

(Garanzia assicurativa) (98)

 

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977 nonché dal d.lgs. 206/2005. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente al comune territorialmente competente la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio assicurativo. (99)

1 bis. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a garantire, inoltre, che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie nei casi di insolvenza o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore, ai sensi dell'articolo 47 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche, al fine di garantire senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro o, in alternativa, la continuazione del pacchetto ai sensi degli articoli 40 e 42 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche. La garanzia di cui al periodo precedente è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore. (100)

2. (101)

3. (101)

4. (101)

5. (101)

 


Art. 34 (102)

(Apertura ed esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo)

 

1. L’apertura e l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, al SUAP del comune competente per territorio. L’attività può essere avviata dalla data di invio della segnalazione medesima al comune.

2. Nella SCIA sono indicati:

a) la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo;

b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;

c) le generalità, la cittadinanza e la residenza del direttore tecnico;

d) gli estremi dell’abilitazione professionale del direttore tecnico;

e) gli estremi di identificazione dell’impresa;

f) la sede operativa dell’agenzia, l’ubicazione dei locali ad uso ufficio o commerciale; (102a)

g) l’attività svolta ai sensi dell’articolo 32, commi 1 e 2.

3. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici temporanei in occasione di fiere o manifestazioni nell’area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione al comune.

4. Le agenzie di viaggi e turismo espongono la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento del comune territorialmente competente nei locali ad essa preposti nonché la copertura assicurativa dell’attività esercitata, rendendole visibili e consultabili dal pubblico nei relativi siti on line, anche in caso di vendita di prodotti e-commerce.

5. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione dichiarata nella SCIA, assicurandosi che la denominazione scelta non sia coincidente con quella di altre agenzie di viaggi e turismo. In caso di utilizzo da parte delle agenzie di marchi o loghi diversi dalla loro denominazione per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell’agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

6. Ai fini della SCIA di cui al presente articolo, il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o Regioni italiane.

7. La chiusura delle agenzie di viaggi e turismo è comunicata tempestivamente al comune competente al fine dell’aggiornamento dell’elenco ai sensi dell’articolo 32.

8. Non è consentita la chiusura dell’agenzia di viaggi e turismo per un periodo superiore a dieci mesi consecutivi. La chiusura temporanea dell’agenzia di viaggi e turismo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è previamente comunicata al SUAP competente per territorio. In ogni caso l’agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.

9. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggi e turismo è consentito lo svolgimento di attività complementari nell’osservanza delle rispettive normative di settore e purché l’attività di agenzia di viaggi e turismo sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti, del fatturato e della superficie commerciale dei locali.

10. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggi e turismo:

a) l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) la prenotazione di servizi di ristoro, di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune o dalla Regione con l’utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale o regionale;

d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

 


Art. 35 (103)

(Mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di nuova SCIA)

 

1. Sono ammesse modifiche e variazioni nell’organizzazione dell’agenzia dovuti a subentri nell’impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.

2. Le modifiche e le variazioni relative alla modifica della titolarità dell’agenzia di viaggi e turismo comportano la presentazione di nuova SCIA. Sono ammessi, altresì, a seguito di presentazione di nuova SCIA, i mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo relativi agli ulteriori elementi indicati nella SCIA di cui all’articolo 34, comma 2.

3. Per la presentazione della SCIA da parte di persone fisiche o persone giuridiche non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

  

Art. 35 bis (104)

(Direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo)

 

1. Ai fini della SCIA di cui all'articolo 34, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 nonché, con riferimento al direttore tecnico, dell’abilitazione all’esercizio di cui ai commi 2 e 3.

2. L’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al presente articolo è condizionata al possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale rilasciata dalla Regione previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) di seguito denominato decreto ministeriale.

3. Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso dell’abilitazione all’esercizio rilasciata dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale.

4. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, che provvede alla sua tenuta, pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e aggiornamento, l’elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, al quale sono iscritti i direttori abilitati all’esercizio ai sensi del presente articolo.


Art. 36 (105)

(Divieto di prosecuzione dell’attività e sanzioni)

 

1. L’attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata e il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività medesima sia in sede di presentazione della SCIA sia successivamente, nel corso dell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990:

a) in caso di carenza dei requisiti e presupposti previsti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 34 e 35 nonché qualora venga accertato che l’attività dell’agenzia risulti pregiudizievole per l’immagine dell’offerta turistica regionale, previa concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere a sanare le relative carenze, scaduto il quale l’attività si intende vietata ai sensi del presente

articolo;

b) in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni nella presentazione della SCIA o di cause di annullamento d’ufficio ai sensi degli articoli 21 e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modifiche e nel caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all’esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;

c) in caso di mancata stipula delle garanzie assicurative obbligatorie ai sensi dell’articolo 33;

d) qualora il titolare dell’agenzia di viaggi e turismo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all’articolo 34.

2. Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.

 

Art. 37

(Elenco regionale delle agenzie sicure)

 

(106)

 

Art. 38

(Esclusione)

 

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla presente sezione:

a) le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti;

b) i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l’apertura di propri distinti uffici.

 

SEZIONE II

Altri organismi operanti nel settore

 

Art. 39 (107)

(Associazioni e altri enti senza scopo di lucro. Elenco regionale delle associazioni

e degli altri enti senza scopo di lucro)

 

1. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati e che operano in modo continuativo nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali possono organizzare viaggi esclusivamente per i propri associati da almeno due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. Superato il limite dei due viaggi annuali, le associazioni di cui al presente comma possono organizzare viaggi per i loro soci e per i nuovi associati rivolgendosi esclusivamente ad agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

2. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, politiche, culturali, religiose, sportive, assistenziali e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri associati avvalendosi per l’organizzazione di agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

3. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, l’elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui al comma 1, con sede legale, succursale o filiale nel territorio regionale, che dimostrino di operare nella Regione Lazio da almeno due anni e di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa.

4. Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 3 sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 56.

5. Le associazioni e gli altri enti di cui al comma 1, stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all’attività svolta per il risarcimento dei danni di cui all’articolo 19 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011.

6. Gli enti locali e le istituzioni pubbliche devono avvalersi per l’organizzazione di viaggi, anche con finalità istituzionali, di agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

7. Le associazioni e gli altri enti di cui al comma 1, nonché gli enti locali e le istituzioni pubbliche di cui al comma 6, per lo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle attività di accoglienza, degli accompagnatori e di ogni altra attività turistica sottoposta ad autorizzazioni e vincoli di legge, si avvalgono dei soggetti in possesso della relativa abilitazione secondo la normativa vigente.

 

Art. 40

(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)

 

(108)

 

SEZIONE III

Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

 

Art. 41

(Vigilanza e controllo)

 

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal comune competente per territorio, salvo quanto previsto al comma 1 bis e all’articolo 3, comma 1, lettera n). (109)

1 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 42, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente. (110)

 


Art. 42

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

 

1. Fatta salva l’applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo in mancanza di SCIA ai sensi degli articoli 34 e 35 è soggetto al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate, e all’immediata chiusura dell’attività. (111)

2. L’inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di viaggio comporta il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. (112)

3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella indicata nella SCIA è soggetto al pagamento di una somma da 3.000 a 6.000 euro. (113)

4. La mancata esposizione al pubblico o la mancata pubblicazione sui relativi siti web della SCIA di cui all’articolo 34 e della relativa ricevuta da parte del comune competente territorialmente comporta il pagamento della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. (114)

5. (115)

6. Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che esercitano le proprie attività in contrasto con le previsioni dell'articolo 39 o senza essere iscritti nell’elenco regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo sono soggetti al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro. (116)

7. La mancata stipula da parte delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui all’articolo 39 della polizza assicurativa prescritta comporta il pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro. (117)

8. (118)

9. Le sanzioni sono irrogate dai comuni competenti per territorio, i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni conferite in materia di turismo. (119)

9 bis. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e l’ente competente può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività per trenta giorni. (120)

 

 

CAPO V

STRUMENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO

 


Art. 43 (121)

(Sviluppo e consolidamento del brand e dell’immagine del sistema turistico regionale)

 

1. La Regione promuove e valorizza sul mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine complessiva del sistema turistico laziale, delle sue aree territoriali di destinazione e dei suoi prodotti turistici, consolidati ed emergenti, al fine della rappresentazione unitaria dei caratteri identitari regionali, in grado di fornire un’immagine unica dell’offerta regionale che valorizzi, altresì, le eccellenze, le attrattive e le peculiarità dei singoli territori.

2. La Regione promuove e coordina l’attuazione di strategie mirate di promozione e marketing territoriale, finalizzate a consolidare e rafforzare sul mercato nazionale e internazionale il brand e l’immagine del sistema turistico del Lazio e definite nella programmazione turistica regionale anche attraverso il confronto con i soggetti pubblici e privati coinvolti, anche in collaborazione con il Convention Bureau di Roma e del Lazio S.c.r.l. e alla cui realizzazione si procede ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo al sostegno del settore turistico regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, presso tutti i soggetti pubblici e gli operatori turistici coinvolti, l’utilizzo di un brand unitario e incisivo di comunicazione turistica, basato su un’immagine coordinata utilizzabile nell’ambito dei vari strumenti di promozione, tradizionali e innovativi.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede, altresì, alla promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia.

 

Art. 44 (122)

(Sviluppo della formazione in materia turistica) 

1. Al fine di favorire la continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, nonché lo sviluppo di una cultura diffusa dell’accoglienza presso le comunità locali, la Regione promuove e sostiene forme di raccordo anche con le università e i centri di formazione professionale del Lazio, gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore anche nell’ambito delle attività svolte dall’Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all’interno della Consulta Disco, rivolte ad offrire corsi di approfondimento e aggiornamento, anche di breve durata, in aree e tematiche specifiche, e ad integrare i percorsi scolastici e professionali previsti dalla vigente normativa di settore.

 

 

Art. 45

(Interventi a favore del turista)

1. La Regione sostiene le attività per la tutela e la valorizzazione della qualità dell’offerta turistica e il rispetto dei diritti del turista e delle comunità locali ospitanti. (123)

2. La Regione, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta la “carta del turista” provvedendo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale regionale e promuovendone la sua diffusione presso le strutture ricettive, le associazioni pro-loco, le agenzie di viaggi e turismo, le quali provvedono alla pubblicazione nei propri siti web della carta del turista, e comunque a livello capillare sul territorio. Detta carta, in particolare, contiene informazioni sulla normativa nazionale e regionale in materia turistica, sui servizi turistico-ricettivi, sulle tradizioni e sugli usi delle comunità locali, sulla fruibilità dei beni storici, artistici ed ambientali presenti sul territorio regionale, nonché sull’educazione ad un turismo responsabile nei confronti della comunità ospitante. (124)

 

CAPO VI

UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA’ TURISTICHE E RICREATIVE

 

Art. 46

(Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)

 

1. Per garantire l’utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, la Regione adotta, sulla base della cartografia catastale nonché dei dati forniti dal Sistema informativo del demanio marittimo (SID), ai sensi dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Detto piano, in particolare:

a) individua le aree destinate all’utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;

b) stabilisce i criteri per l’utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dal presente capo;

c) (125)

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati nonché, limitatamente al piano di cui al comma 1, lettera a), la competente autorità marittima statale e le associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore. (126)

3. I PUA dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei piani di cui al presente articolo.

 

Art. 46 bis (127)

(Valenza turistica delle aree del demanio marittimo)

1. I comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità turistiche e ricreative in conformità a quanto previsto dall’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). La classificazione è effettuata, anche per aree omogenee, sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

b) grado di sviluppo turistico esistente;

c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi.

2. L’applicazione dei criteri di cui al comma 1 avviene sulla base dei dati medi relativi all’ultimo triennio, tenendo conto delle fonti e degli indicatori individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi d’acqua è soggetta, di norma, a revisione quinquennale. I comuni, qualora riscontrino variazioni di uno o più dati di cui al comma 2, tali da influire sulla classificazione effettuata, possono procedere ad una nuova classificazione nel corso del quinquennio e comunicano l’eventuale variazione alla Giunta regionale.

 


Art. 47

(Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)

1. I comuni nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali provvedono al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all’articolo 46, per quanto riguarda le aree demaniali marittime. (128)

2. I comuni curano l’aggiornamento delle concessioni di propria competenza comunicando i dati, anche su supporto informatico, alla Regione e trasmettendo ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione, riferita all’anno precedente, sull’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

3. La durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative è stabilita in conformità alla normativa statale vigente in materia. (129)

 

Art. 48

(Deposito cauzionale)

 

1. I concessionari, a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare una polizza fideiussoria pari ad un importo doppio del canone annuo.

 


Art. 49

(Revoca e decadenza dalla concessione)

1. I provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal comune competente con provvedimento adeguatamente motivato.

2. In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o, per quanto riguarda la concessione di aree del demanio marittimo, in caso di contrasto sopravvenuto con il piano di cui all’articolo 46, il comune, su richiesta del concessionario, può rilasciare al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di propria competenza, una concessione equivalente per estensione, in conformità al suddetto piano.

3. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) per mancata esecuzione delle opere previste nell’atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell’atto di concessione o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall’atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettere a) e b) il comune può accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione comunale fissa un termine entro il quale l’interessato può presentare le sue controdeduzioni.

5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

 

Art. 50

(Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)

1. Il comune concedente rilascia:

a) l’autorizzazione all’affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell’attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell’ambito della stessa;

b) l’autorizzazione al subingresso di altri soggetti nella concessione delle aree demaniali.

 

Art. 51 (130)

(Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)

 

[1. Le concessioni delle aree demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché al pagamento dell’imposta regionale nella misura stabilita dall’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo.

2. Le funzioni relative all’accertamento e riscossione dell’imposta, al contenzioso tributario e all’eventuale rappresentanza in giudizio spettano ai comuni.

3. I comuni provvedono entro il mese di febbraio di ciascun anno a comunicare alla Regione gli importi dei canoni e dell’imposte dovuti dai concessionari ai sensi del presente articolo.]

 

Art. 52

(Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)

 

1. Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare:

a) gli stabilimenti balneari;

b) spiagge libere con servizi; (131)

c) le spiagge libere; (132)

d) i punti di ormeggio;

e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

f) l’esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive.

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua le ulteriori tipologie a valenza generale relativamente alle attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse ed il turismo nautico.

3. Con i regolamenti regionali di cui all’articolo 56 sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1, prevedendo che tra le tipologie dl cui alle lettere a) e b) del medesimo comma siano considerate anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree di proprietà pubblica o privata. (133)

4. Il comune competente per territorio provvede alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti. A tal fine, con i regolamenti regionali di cui al comma 3 sono stabiliti, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l’attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi. (134)



Art. 52 bis (135)

(Periodo di apertura delle attività)

1. Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione.

2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia.

2 bis. Ai titolari di concessione demaniale marittima, ai fini della valorizzazione e del miglioramento per l’utilizzo e la fruizione dei territori costieri, si applicano, per le finalità di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio). (136)

 


Art. 53 (137)

(Esercizio delle attività oggetto di concessione)

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della concessione è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP, ove attivato, ovvero alla competente struttura, del comune concedente.

2. La SCIA contiene, in particolare, indicazioni sull’ubicazione della struttura e sul periodo di apertura ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di alimenti e bevande.

3. E’ fatto obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico una tabella con i prezzi aggiornati e di dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata.

 

Art. 53 bis (138)

(Trasparenza delle concessioni)

 

1. I comuni sono tenuti a pubblicare, sui propri siti istituzionali, le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative di propria competenza nonché i canoni concessori e l’imposta regionale dovuta. In particolare, sono pubblicati i dati relativi alla località, al titolare della concessione, alla tipologia concessoria e la relativa planimetria, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell’albo regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera m), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, istituito con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 205.

2. La mancata pubblicazione da parte del comune dei dati di cui al comma 1 preclude l’accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai comuni del litorale.

3. I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.

 


Art. 54

(Vigilanza) 

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittime disciplinate dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull’utilizzo delle aree demaniali marittime e sulle aree immediatamente prospicienti, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, sono esercitate dalle province e dai comuni nell’ambito delle rispettive competenze.

 

Art. 55

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

 

1. L’esercizio delle attività oggetto della concessione senza la presentazione della SCIA comporta la sanzione amministrativa da 2.500 a 5.000 euro e l’immediata chiusura dell’esercizio. (139)

2. (140)

3. (140)

4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro. (141)

5. L’utilizzazione da parte degli stabilimenti balneari di una classificazione diversa da quella attribuita è soggetta alla sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 4 sono applicate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni delegate in materia di demanio marittimo. Le sanzioni di cui al comma 5 sono di competenza della provincia. (142)

 


CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

SEZIONE I

Disposizioni finali

 

Art. 56

(Regolamenti autorizzati)

 

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali autorizzati ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, sulla base delle norme generali contenute nella presente legge, fatta salva la potestà normativa delle province e dei comuni, secondo i principi fissati dall’articolo 117, comma sesto della Costituzione e dall’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Alla data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti sono abrogate le leggi regionali individuate all’articolo 59.

2. Nelle more della costituzione del Comitato di garanzia statutaria di cui all’articolo 68 dello Statuto, i regolamenti di cui al presente articolo sono adottati sentito il parere della commissione consiliare competente.

 

Art. 57

(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)

 

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 


Art. 57 bis (143)

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

 

Art. 58

(Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a bis) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale;

a ter) l’elaborazione ed il coordinamento dell’attuazione dei programmi d’intervento previsti dall’Unione europea o da leggi statali;

a quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici;”;

b) le lettere b), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

“b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari;

c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito;

e) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l’immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all’articolo 76, comma 1, lettera c sexies), numero 5;”;

c) alla lettera d) le parole: “e la commercializzazione” sono soppresse;

d) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

“e bis) l’assegnazione del marchio turistico regionale;

e ter) l’adozione della carta del turista;

e quater) la tenuta dell’elenco regionale delle agenzie sicure;

e quinquies) la pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR;”;

e) alla lettera h) le parole da: “nel settore” a “dell’albo” sono sostituite dalle seguenti: “a livello nazionale, ivi compresi la tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco,”;

f) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché l’adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo;”;

g) dopo la lettera n bis) sono aggiunte le seguenti:

“n ter) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo;

n quater) il coordinamento della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

n quinquies) l’alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la “Scuola di alta formazione per il turismo”.”.

2. Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono aggiunte le seguenti:

“c quater) l’adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;

c quinquies) l’attuazione di specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell’azione di coordinamento regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera d);

c sexies) lo svolgimento delle seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:

1) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

2) il controllo della qualità dei servizi;

3) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;

5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all’estero ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera e), per il tramite dell’Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..”.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente:

“b bis) le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, e la relativa vigilanza;”.

4. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è abrogato.

 

Art. 59

(Abrogazioni)

 

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, sono abrogate le seguenti disposizioni: (144)

a) la legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 (Istituzione dell’Albo regionale delle associazioni pro-loco);

b) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);

c) il regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);

d) il regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell’articolo 6 del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1, concernente: “Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53”);

e) la legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici);

f) la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 concernente: “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);

g) il regolamento regionale 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 e del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 “Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive”);

h) la legge regionale 20 giugno 1990, n. 78 (Interventi per attività di promozione e propaganda turistica da parte delle pro-loco iscritte all’albo regionale); h bis) la legge regionale 27 settembre 1991, n. 60 (Interventi a sostegno della promozione turistica nel territorio regionale); (145)

i) il regolamento regionale 27 settembre 1993, n. 2 (Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 “Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici”);

l) la legge regionale 13 dicembre 1996, n. 54 (Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti);

m) la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio);

n) la legge regionale 15 maggio 1997, n. 10 (Modifiche alla deliberazione legislativa, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 1997, concernente: “Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio”);

o) l’articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53;

p) la legge regionale 29 maggio 1997, n. 18 (Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie);

q) l’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9;

r) la legge regionale 5 agosto 1998, n. 33 (Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze);

s) la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 (Disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia);

t) il comma 2 dell’articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10;

u) la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia”);

v) l’articolo 55 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10;

z) l’articolo 30 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2005), relativo a modifiche alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9;

aa) l’articolo 177 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006), relativo alla Scuola di alta formazione del turismo.

1 bis. L’abrogazione delle disposizioni elencate al comma l relative alle materie la cui disciplina è rinviata ai regolamenti previsti dall’articolo 56 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. (146)

 


SEZIONE II

Disposizioni transitorie

 

Art. 59 bis  (147)

(Modifica dello statuto dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.)

Art. 60

(Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)

 

(148)

 


Art. 61

(Primo piano turistico regionale)

 

1. La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 17, il primo piano turistico regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 18.

 


SEZIONE III

Disposizioni finanziarie

 

Art. 62

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB B41, B43 e B44.

1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla DMO, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 07, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla DMO”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023 e a euro 4.000.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede mediante l’incremento della voce di spesa relativa all’acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della DMO, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 07, denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della DMO”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00, per l’anno 2023 e ad euro 3.000.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. (149)

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 10 agosto 2007, n. 22, s.o. n. 5

(2) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(3) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(4) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(5) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(6) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(7) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(8) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(9) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(10) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(11) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(13) Lettera inserita dall'articolo 22, comma 34, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successivamente abrogata dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(14) Lettera abrogata dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(15) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(16) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(17) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(18) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(19) Lettera abrogata dall’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(20) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(21) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 47, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(22) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(23) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(24) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(25) Lettera aggiunta dall'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(26) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 1, lettera p), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(27) Articolo abrogato dall’articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(28) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(29) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e da ultimo sostituita dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(30) Lettera inserita dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e successivamente sostituita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(31) Lettera inserita dall’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(32) Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(33) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(34) Lettera sostituita dall’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(35) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 49, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(36) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(37) Articolo inserito dall'articolo 29, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n, 7

(38) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 50 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(39) Comma sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(40) Articolo sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(40a) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 33, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 e poi abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(40b) Comma inserito con la sostituzione del comma 2 ai sensi dall'articolo 9, comma 33, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 e poi abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(41) Articolo inserito dall’articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(42) Articolo abrogato dall’articolo 8 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(43) Articolo sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(44) Articolo abrogato dall’articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(45) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(46) Articolo sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(47) Articolo sostituito dall’articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(48) Articolo sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(49) Articolo sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(50) Comma modificato dall’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(50a) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 33, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(51) Articolo sostituito dall’articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(52) Comma modificato dall’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(53) Rubrica modificata dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(54) Alinea modificata dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(55) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14

(56) Comma inserito dall'articolo 5, comma 38 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e successivamente sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 e da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 33, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(57) Comma inserito dall’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(58) Comma modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(59) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2011, n. 5, dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e da ultimo dall’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(60) Articolo inserito dall’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(61) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e dall’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(62) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e successivamente modificato dall’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(63) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 14

(64) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2012, n. 171

(65) Comma modificato dall'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(66) Periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2012, n. 171

(67) Comma modificato dall’articolo 22 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(68) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8; le disposizioni del 5 comma si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge 8/2013

(69) Comma modificato dall’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(70) Comma sostituito dall’articolo 23, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(71) Articolo sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(72) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 54, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(73) Lettera modificata dall’articolo 24, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(74) Comma modificato dall’articolo 24, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(75) Rubrica modificata dall’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(76) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 17, dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e da ultimo dall’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(77) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 17

(78) Comma aggiunto dall’articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(79) Articolo sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8; le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alla pubblicità dei prezzi sui siti web e sulle pagine web delle strutture, si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento, ai sensi dell'articolo 14 della medesima l.r. 8/2013

(80) Comma modificato dall’articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(81) Comma inserito dall’articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(82) Comma sostituito dall’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(83) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e successivamente modificato dall’articolo 27, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(84) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(85) Comma modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(86) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 34, lettera c), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successivamente modificato dall’articolo 27, comma, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 e da ultimo dall'articolo 9, comma 33, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(87) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(88) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(89) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(90) Comma sostituto dall'articolo 11, comma 7, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(91) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 17 e successivamente modificato dall’articolo 27, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(92) Comma inserito dall’articolo 27, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(93) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8

(94) Comma sostituito dall’articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(95) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 9, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e successivamente dall’articolo 27, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(96) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 10, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8, dall'articolo 6, comma 8, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e dall'articolo 22, comma 34, lettera c), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e da ultimo abrogato dall’articolo 27, comma 1, lettera g), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(97) Articolo sostituito dall’articolo 28 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(97a) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 33, lettera e), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(98) Rubrica modificata dall’articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(99) Comma modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(100) Comma aggiunto dall’articolo 29, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(101) Comma abrogato dall'articolo 22, comma 34, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(102) Articolo sostituito dall’articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(102a) Lettera sostituita dall'articolo 9, comma 33, lettera f), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(103) Articolo sostituito dall’articolo 31 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(104) Articolo aggiunto dall'articolo 29, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e successivamente sostituito dall’articolo 32 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(105) Articolo sostituito dall’articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(106) Articolo abrogato dall’articolo 34 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(107) Articolo sostituito dall’articolo 35 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(108) Articolo abrogato dall’articolo 36 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(109) Comma modificato dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(110) Comma aggiunto dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(111) Comma sostituito dall’articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(112) Comma modificato dall’articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(113) Comma modificato dall’articolo 38, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(114) Comma modificato dall’articolo 38, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(115) Comma abrogato dall’articolo 38, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(116) Comma sostituito dall’articolo 38, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(117) Comma modificato dall’articolo 38, comma 1, lettera g), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(118) Comma abrogato dall’articolo 38, comma 1, lettera h), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(119) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 8, lettera c), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e successivamente dall’articolo 38, comma 1, lettera i), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(120) Comma aggiunto dall’articolo 38, comma, lettera l), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(121) Articolo sostituito dall’articolo 39 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(122) Articolo sostituito dall’articolo 40 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(123) Comma sostituito dall’articolo 41, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(124) Comma modificato dall’articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(125) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 54, lettera c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(126) Comma modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(127) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 54, lettera d), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(128) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(129) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(130) Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2; al riguardo vedi il comma 1 del medesimo articolo 6 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(131) Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(132) Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(133) Comma modificato dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(134) Comma modificato dall’articolo 42 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(135) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(136) Comma inserito dall'articolo 22, comma 47, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(137) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(138) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(139) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(140) Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(141) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(142) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8

(143) Articolo inserito dall’articolo 43 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(144) Alinea modificata dall'articolo 28, comma 7, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(145) Lettera inserita dall'articolo 38, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(146) Comma aggiunto dall'articolo 28, comma 7, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(147) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(148) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 52, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(149) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 33, lettera g), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

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