Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25) (1)

Numero della legge: 31
Data: 24 dicembre 2009
Numero BUR: 48 S.O. 222
Data BUR: 28/12/2009

L.R. 24 Dicembre 2009, n. 31
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25) (1)


Art. 1
(Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario)

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa, nell’importo di Euro 4.264.834.317,92 per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2010.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.


Art. 2
(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Relativamente all’anno finanziario 2010 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato “Quadro A”.



Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.


Allegato

Omissis (2)


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 dicembre 2009, n. 48, s.o. n. 222
(2) L' allegato relativo al "Quadro A"- Rifinanziamento di leggi regionali - (articolo 2) è riportato nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.