L.R. 24 Dicembre 2010, n. 7 |
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) (1) |
Art. 1 (Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario) 1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, per l’esercizio 2011 in termini di competenza e cassa, nell’importo di euro 4.696.621.239,90 per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2011. 2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali. Art. 2 (Rifinanziamento di leggi regionali) 1. Relativamente all’anno finanziario 2011 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato “Quadro A”. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011. Allegato Omissis (2) Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 dicembre 2010, n. 48, s.o. n. 224 (2) L' allegato relativo al "Quadro A" - Rifinanziamento di leggi regionali - (articolo 2) è riportato nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |