L.R. 16 Aprile 2012, n. 3 |
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e disposizioni transitorie (1) |
Art. 1 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 44/1992) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 44/1992, le parole “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse. Art. 2
(Disposizioni transitorie) 1. Fatti salvi i diritti e le prerogative delle associazioni di utenti e consumatori rappresentate all’interno del comitato regionale degli utenti e dei consumatori come costituito alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione della presente legge, possono partecipare al bando pubblico per la realizzazione dell’intervento n. 1 del programma denominato “La Regione Lazio per il cittadino consumatore III”, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 maggio 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 09/10/2010, n. 440 e pubblicato sul BURL n. 26 del 14/07/2011, parte III, nonché al programma di attività per l’anno 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 14/10/2011, n. 457 e pubblicato sul BURL n. 41 del 07/11/2011 parte I e II, anche le associazioni di utenti e consumatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato istanza non respinta per essere rappresentati all’interno del comitato regionale o che presentino istanza entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 44/1992, come modificato dalla presente legge. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di cui al medesimo comma, all’interno del comitato regionale degli utenti e dei consumatori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 1. 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta, entro venti giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 2, provvede con propria deliberazione, a riaprire i termini per la presentazione dei progetti volti ad ottenere i benefici economici previsti dai programmi di cui al comma 1, purché tale riapertura sia compatibile con la tempistica prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 1. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 aprile 2012, n. 16 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |