L.R. 29 Dicembre 2014, n. 13 |
Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione (1) |
Art. 1 (Finalità ed oggetto) 1. La Regione, al fine di migliorare l’inserimento sociale delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione, intende favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi per l’adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità. Art. 2
(Interventi ammissibili) 1. Gli interventi ammissibili e finanziabili con le risorse di cui alla presente legge si riferiscono a modifiche dell’allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l’accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo. 2. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione. Art. 3
(Soggetti ammessi ai contributi) Hanno titolo a chiedere i contributi di cui alla presente legge, per interventi di cui all’articolo 2, oltre che il disabile, anche coloro che abbiano con lo stesso rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza. Art. 4 (Compiti della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce: (2) a) i criteri e le modalità di accesso ai contributi pari al venti per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti stabiliti dall’articolo 5, comma 2; b) il modello e le modalità delle domande per la richiesta di contributi di cui alla presente legge; c) le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande, tra le quali: 1) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta; 2) dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere proprietario di altro veicolo adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità di cui all’articolo 2; 3) copia della carta di circolazione del veicolo riportante gli adattamenti; 4) verbale sanitario rilasciato dalle commissioni competenti dove si evinca la specifica disabilità di cui all’articolo 1; 5) dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, dalla quale risulti il rapporto di parentela o convivenza. Art. 5 (Limitazioni ed entità dei contributi) 1. I contributi di cui alla presente legge: a) non sono cumulabili con altri contributi, previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente; b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell’intervento stesso. E’ possibile ottenere di nuovo il beneficio entro il quadriennio, nel caso in cui il veicolo oggetto del primo beneficio sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di furto del veicolo oggetto del primo beneficio, il contributo regionale può essere richiesto nel quadriennio ed è erogabile al netto del rimborso assicurativo. 2. Per l’adattamento di un veicolo, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in 10.000,00 euro sul quale è previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta. Art. 6
(Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui relativi risultati ottenuti nel favorire la mobilità alle persone con disabilità motoria. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella quale fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: a) il numero e la natura degli interventi di modifica degli automezzi; b) l’analisi e il rendiconto delle risorse impegnate, con particolare attenzione ai singoli importi finanziati; c) le considerazioni sull’impatto e sull’efficacia della legge; d) le criticità emerse nell’attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale; e) le proposte dirette ad ottimizzare l’azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa. 2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame. 3. I soggetti beneficiari del contributo forniscono le informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Art. 7
(Disposizione finanziaria) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per la concessione di contributi per l’adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da gravi limitazioni della capacità di deambulazione” nel quale confluiscono, a decorrere dall’anno 2014, le risorse pari a 120.000,00 euro iscritte nel fondo speciale per le spese di parte corrente, di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”. Art. 8
(Entrata in vigore)
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |