L.R. 28 Maggio 2015, n. 6 |
Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale (1) |
Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1988, n. C187 e del 7 dicembre 1998, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l’acquisizione e l’uso della lingua italiana dei segni (LIS). 2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all’attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione ed all’accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative, realizzate nell’ambito del territorio regionale, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e in relazione agli enti da essa dipendenti. A tal fine la Regione predispone specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione universale, inteso, ai fini della presente legge, come la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche.
d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI, sede regionale del Lazio, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS; e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l’uso della LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura alle persone sorde; f) la promozione, utilizzando figure professionali qualificate, di servizi di informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, in generale, sulle problematiche relative alla sordità; g) le forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, con le associazioni, iscritte nel registro di cui all’articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde, con le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) o con organismi, enti e soggetti del terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della sordità. Art. 3 (Screening uditivo neonatale. Formazione per insegnanti e operatori) 1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce delle disabilità uditive. (4) 2. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore della sordità. 3. La Regione incentiva, anche attraverso l’attivazione di appositi sportelli presso le aziende sanitarie locali (ASL) la formazione di equipe di sostegno alle famiglie con figli sordi e alle persone sorde, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell’accettazione della sordità e nei diversi percorsi opzionabili. 4. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione, gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal commissario ad acta nell’esercizio delle proprie attribuzioni. 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, un apposito regolamento (5)contenente le disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell’attuazione della presente legge. Art. 5
(Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”, nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l’anno 2015 e 250.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi di riserva”. (2) Lettera modificata dall'articolo 22, comma 38, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (3) Lettera inserita dall'articolo 22, comma 38, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (4) Vedi al riguardo decreto del Commissario ad acta del 16 dicembre 2015, n. U00593 che approva il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018 con l’attuazione di specifici interventi, tra cui lo “Screening uditivo neonatale per le sordità congenite”; determinazione della Giunta regionale del 28 agosto 2017, n. G11739 “Costituzione e nomina dei componenti del Tavolo Tecnico regionale degli Screening Neonatali: Screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie, Screening oftalmologico neonatale e Screening uditivo neonatale”, la cui finalità è quella di ottimizzare gli interventi e programmare le azioni comuni in materia di screening neonatali; determinazione della Gounta regionale dell'11 dicembre 2017, n. G17020 concernente la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dei programmi informativi dello screening neonatale esteso nonché dello screening neonatale audiologico ed oftalmologico; decreto del Commissario ad acta (Modifiche e integrazioni al DCA n. U00104 del 09/04/2013. Approvazione Documento tecnico "Linee Guida Screening Uditivo Neonatale Universale" e aggiornamento della rete regionale dei servizi) che ha provveduto ad un aggiornamento della Rete regionale dei servizi dello Screening Uditivo Neonatale Universale (5) Vedi deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 639 (BUR 24 ottobre 2017, n. 85) e regolamento regionale 19 ottobre 2017, n. 25 "Regolamento regionale di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neoenatale" (BUR 24 ottobre 2017, n. 85) (6) Vedi, anche, quanto disposto dall'articolo 22, comma 39, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |