L.R. 17 Settembre 1984, n. 56 |
Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi sanitari (1) (2) |
[ Art. 1 (Finalita') La Regione, al fine di favorire il miglioramento della funzionalita', dell' efficienza e della qualita' della rete dei presidi sanitari pubblici nel territorio regionale, concorre con proprie risorse finanziarie, fino al limite della somma complessiva di L. 150.000 milioni, ripartita negli anni 1984, 1985 e 1986 secondo quanto previsto nel successivo articolo 7 con le modalita' di cui alla presente legge ed in deroga alle disposizioni della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58. La somma di cui al precedente comma e' destinata alla realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico esistente, nonche' alla costruzione di nuove strutture sanitarie ed al completamento di quelle in corso o gia' esistenti, indispensabili per esigenze della collettivita', da attuare nella citta' di Roma e negli altri comuni capoluoghi di provincia nonche' nelle aree territoriali a maggiore concentrazione demografica e/ o in fase di crescente sviluppo, con particolare riguardo ai servizi di radiologia e di analisi, ai gruppi operatori, ai servizi generali ed agli impianti tecnologici. Art. 2 (Procedure per il finanziamento) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali interessate presentano alla Giunta regionale apposita richiesta di finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, corredata di una dettagliata relazione tecnico - sanitaria. Le richieste delle unita' sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma sono trasmesse, per il tramite del comune stesso, che provvede al relativo coordinamento. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto al comma precedente, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', nonche' il comitato tecnico - scientifico per la programmazione socio - sanitaria regionale e l' osservatorio epidemiologico regionale, provvede, sulla base delle richieste pervenute, previa verifica della loro conformita' alle finalita' di cui al precedente articolo 1, a ripartire tra le unita' sanitarie locali la somma disponibile, distintamente per gli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, con indicazione dei presidi sanitari destinatari e con specificazione degli interventi ammessi a finanziamento.Il comitato tecnico - scientifico per la programmazione socio - sanitaria regionale e l' osservatorio epidemiologico regionale devono comunque esprimere il parere entro quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale puo' adottare il provvedimento deliberativo soltanto sulla base del parere della citata Commissione consiliare permanente. In relazione ai finanziamenti di cui alla presente legge attribuiti per l' esercizio finanziario 1984, le unita' sanitarie locali provvedono alle necessarie variazioni del bilancio di previsione concernente l' esercizio stesso. I finanziamenti attribuiti per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 sono iscritti dalle unita' sanitarie locali nei corrispondenti bilanci di previsione. Art. 3 (Progetti esecutivi) Entro tre mesi dall' inoltro formale del provvedimento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, le unita' sanitarie locali presentano alla Giunta regionale i progetti esecutivi dei lavori ammessi a finanziamento. Qualora entro il termine di cui al precedente comma l' unita' sanitaria locale non presenti i progetti esecutivi, la Regione esercita il potere sostitutivo nei modi e con le forme stabilite dalla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74. Art. 4 (Erogazione dei finanziamenti) Il Presidente della Giunta regionale, previo parere dell' organo tecnico - consultivo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, approva i progetti esecutivi degli interventi di cui al precedente articolo 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 19 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, il limite di valore di L. 300 milioni e' elevato a L. 600 milioni. Salvo quanto previsto al successivo articolo 5 con il provvedimento di cui al precedente comma e' disposta l' erogazione alla unita' sanitaria locale del 25 per cento della spesa complessiva ammessa al finanziamento regionale. La restante somma e' corrisposta all' unita' sanitaria locale in relazione all' avanzamento dei lavori anche mediante anticipazioni che tengono conto dei tempi entro i quali debbono essere effettuati i pagamenti. Le unita' sanitarie locali provvedono alla consegna dei lavori entro tre mesi dalla data di inoltro formale del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo. Per gli appalti e contratti relativi ad opere e lavori di edilizia ospedaliera si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia di opere pubbliche, anche in deroga a quanto previsto nel titolo VI della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58. Art. 5 (Interventi relativi all' anno 1984) In deroga alle modalita' previste dal precedente articolo 2, primo e secondo comma, la somma di L. 50.000 milioni stanziata per l' anno 1984 a norma del successivo articolo 7, e' utilizzata dalla Giunta regionale per le seguenti finalita': a) quanto a L. 21.600 milioni per la realizzazione degli interventi sottoelencati: TABELLA RISTRUTTURATA nell' ordine sono riportati: la sigla di identificazione della USL, l' importo espresso in milioni di Lire e la finalita'. RM/ 1 L. 1.000 per adeguamento a norma degli impianti tecnologici dei presidi sanitari RM/ 3 L. 1.000 per adeguamento a norma degli impianti tecnologici dei presidi sanitari RM/ 3 L. 1.250 per finanziare il progetto di ampliamento dell' istituto di neuropsichiatria infantile in localita' via dei Reti e via dei Piceni RM/ 4 L. 100 per completamento lavori per l' apertura dei centri socio - sanitari di base RM/ 5 L. 200 per ristrutturazioni ed adeguamento a norma degli impianti tecnologici di alcuni presidi sanitari RM/ 7 L. 200 per ristrutturazioni ed adeguamento a norma degli impianti tecnologici di alcuni presidi sanitari RM/ 8 L. 120 per adeguamento a norma degli impianti tecnologici di alcuni presidi sanitari RM/ 9 L. 1.000 per adeguamento a norma degli impianti tecnologici dei presidi sanitari ed inizio lavori per ristrutturazione del dipartimento d' emergenza RM/ 10 L. 450 per ristrutturazione, adeguamento a norma degli impianti tecnologici e realizzazione dell' impianto di depurazione del laboratorio di igiene e profilassi RM/ 12 L. 3.500 per completamento nuova ala ospedale S. Eugenio RM/ 13 L. 4.000 per completamento ospedale di Ostia RM/ 16 L. 3.000 per completamento padiglione ortopedico e centro di rianimazione RM/ 18 L. 770 per completamento lavori poliambulatorio di Valle Aurelia RM/ 19 L. 600 per completamento delle ristrutturazioni ed adeguamenti a norma dei gruppi operatori RM/ 29 L. 500 per realizzazione della cucina centralizzata presso la nuova ala ospedaliera dell' ospedale di Frascati RM/ 32 L. 500 per completamento lavori del nuovo gruppo operatorio dell' ospedale di Marino VT/ 2 L. 500 per adeguamento impianti tecnologici ospedale di Tarquinia VT/ 4 L. 260 per adeguamento impianti tecnologici dell' ospedale di Ronciglione RI/ 1 L. 500 per ristrutturazioni ed adeguamenti a norma degli impianti tecnologici dell' ospedale di Rieti LT/ 3 L. 500 per adeguamento a norma degli impianti tecnologici dell' ospedale di Latina LT/ 6 L. 500 per ristrutturazione dell' impianto fognante e completamento del gruppo operatorio dell' ospedale di Formia ed adeguamento a norma dei presidi ospedalieri del comprensorio FR/ 10 L. 1.150 per realizzazione della sistemazione dei servizi di cucina, lavanderia ed emodialisi, nonche' per i collegamenti verticali TOTALE L. 21.600 b) quanto alla restante somma di L. 28.400 milioni per la realizzazione degli interventi che saranno individuati dalla Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', tra quelli urgenti ed indilazionabili resisi necessari ai fini della funzionalita' ed efficienza del patrimonio edilizio e tecnologico esistente, con priorita' per i lavori di adeguamento del patrimonio stesso alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature. Art. 6 (Esecuzione delle opere) 1. La Giunta regionale, tenuto conto dell'urgenza, in relazione alla particolare natura od entita' dell'intervento oppure a situazioni di difficolta' tecniche e/o operative, puo' disporre, sentito il parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti, che l'esecuzione di specifici interventi, accorpati in un programma articolato interessante piu' strutture o piu' presidi sanitari, comprese le progettazioni e l'eventuale acquisizione di aree, sia affidata con appalti-concorso o concessione a societa', imprese di costruzione o loro consorzi ed associazioni temporanee di imprese, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale. 2. Qualora l'esecuzione degli interventi sia affidata in concessione la medesima e' disciplinata da apposita convenzione da stipularsi dal Presidente della Giunta regionale in conformita' alla normativa vigente. 3. La Giunta regionale puo' altresi' avvalersi del comune di Roma per la realizzazione delle opere finanziate a norma della presente legge interessanti le unita' sanitarie locali del comune e relative a specifici interventi accorpati in un programma articolato, attraverso l'istituto dell'appalto-concorso i della concessione Art. 7 (Norma finanziaria) Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 50.000 milioni per l' anno 1984, di L. 35.000 milioni per l' anno 1985 e di L. 65.000 milioni per l' anno 1986. Alla copertura finanziaria si provvede, quanto a lire 125.000 milioni mediante riduzione dei corrispondenti importi dal capitolo n. 25832 del bilancio regionale annuale 1984 e del bilancio regionale pluriennale 1984- 1986 (lettera a), elenco n. 4), allegato al bilancio di previsione 1984 e quanto a L. 25.000 milioni mediante utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo n. 25832 (lettera a), elenco n. 4), allegato al bilancio di previsione 1983, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. In relazione a quanto previsto ai precedenti commi viene istituito il capitolo di spesa n. 13207 con la denominazione: << Spesa per attuazione finalita' previste dalla legge regionale, concernente: " Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi ospedalieri" >> nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984 e nel bilancio pluriennale 1984/ 1986. Art. 8 (Dichiarazione di urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note: (1) Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 29 settembre 1984, n. 27 (2) Legge abrogata dal numero 17) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |