Disciplina della raccolta dei funghi epigei e di altriprodotti del sottobosco.

Numero della legge: 58
Data: 11 settembre 1989
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1989

L.R. 11 Settembre 1989, n. 58
Disciplina della raccolta dei funghi epigei e di altriprodotti del sottobosco.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1989, n.27)



Art. 1
(Finalita')

1. Con la presente legge la Regione, nel quadro degli indirizzi programmatici di tutela ambientale e di razionale utilizzazione delle risorse naturali, ferme restando le norme di cui alla legge regionale 19 settembre 1074, n. 61, per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea e le norme specifiche relative alla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi disciplina, in conformita' con quanto previsto dall' articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la raccolta, sul territorio regionale dei funghi epigei e di altri prodotti naturali del sottobosco per favorire la valorizzazione degli stessi anche ai fini del miglioramento delle condizioni di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane.

2. I regolamenti che disciplinano la utilizzazione dei prodotti naturali del bosco e del sottobosco nonche' regolamenti di attuazione dei parchi e delle riserve emanati ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovranno essere conformi ai principi contenuti nella presente legge, fatta salva la facolta' degli enti competenti di stabilire norme e condizioni piu' restrittive.

3. I regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge, dovranno essere adeguati, se del caso, entro dodici mesi dalla predetta data.


Art. 2
(Prodotti e quantita')

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:
a) i funghi epigei, siano essi o no commestibili;
b) le fragole;
c) i lamponi;
d) i mirtilli;
e) gli asparagi selvatici;
f) le more di rovo;
g) le bacche di ginepro.

2. Per uso strettamente personale e' autorizzata la raccolta complessiva giornaliera dei funghi per non piu' di tre chilogrammi a persona.

3. Per gli altri prodotti del sottobosco suindicati e' consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:
1) i lamponi: kg 1,000;
2) le more di rovo: kg 1,000;
3) le fragole: kg 1,000;
4) gli asparagi selvatici: kg 1,000;
5) i mirtilli: kg 1,000;
6) le bacche di ginepro: kg 0,200.

4. Nessun limite di raccolta e' posto al proprietario, all' usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai familiari ed ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.


Art. 3
(Limiti inferiori e deroghe)

1. Le comunita' montane possono stabilire, per i territori di propria competenza, quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente articolo 2.

2. I comuni montani, al fine di garantire l' utilizzo dei prodotti del sottobosco di cui al primo comma del precedente articolo 2, per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti delle zone montane, possono consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle comunita' montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.

3. I comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici, la raccolta dei prodotti del sottobosco suindicati in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 2.


Art. 4
(Mezzi e modalita' di raccolta)

1. E' vietato, nell' ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate nel precedente articolo 2.

2. I contenitori usati per i funghi raccolti debbono essere forati. E' comunque sempre vietato l'uso di buste di plastica durante la raccolta dei prodotti naturali di cui al precedente articolo 2.

3. E' altresi' vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili; parimenti e' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragola, lampone, mirtillo, asparago, ginepro o parti di esse, salvo quando si eseguono sui terreni interessati interventi agro-forestali autorizzati, ove previsto, in conformita' alle vigenti disposizioni o opere di pubblica utilita', limitatamente alle aree occorrenti per la razionale esecuzione delle opere stesse.

4. La raccolta dei prodotti del sottobosco e' vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche se effettuata mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.


Art. 5
(Divieti temporanei)

1. E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica al proprietario, all' usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai familiari ed ai suoi dipendenti regolarmente assunti.

3. Con provvedimento dell' ente proprietario puo' essere temporaneamente vietata la raccolta di uno o piu' dei prodotti del sottobosco sui terreni di proprieta' pubblica o collettiva qualora, anche su segnalazione di associazioni culturali e naturalistiche operanti nella Regione, venissero a prevedersi nell' ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocita' dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

4. Gli enti competenti delimitano i confini dei territori nei quali e' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco mediante tabelle poste con le modalita' di cui all' articolo successivo e con la scritta: "Divieto di raccolta di...". seguita dal nome del p
rodotto o dei prodotti interessati.


Art. 6
(Riserva di raccolta)

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo del fondo possono riservarsi la raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco con l' apposizione di cartelli indicatori.

2. I cartelli, recanti la scritta "Raccolta riservata di... ", con l' indicazione del nome dei prodotti interessati, devono essere apposti ad un' altezza da terra non inferiore a mt 2,50 lungo il confine del terreno, ad una distanza, l' uno dall' altro, tale che siano visibili i due contigui.

3. I cartelli di cui al primo e secondo comma debbono essere collocati su pali o altri sostegni morti.


Art. 7
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge e' affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell' ambiente.

3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall' articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. Collaborano, altresi' per l' osservanza della presente legge, gli ispettori ecologi onorari, nominati a norma della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61, quali incaricati di pubblico servizio, per la parte concernente l' identificazione del trasgressore e la redazione di processo verbale delle violazioni eventualmente constatate, secondo le modalita' di cui all' articolo 7 della suddetta legge regionale.

5. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l' irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 8, si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.


Art. 8
(Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l' obbligo della denuncia all' autorita' giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle leggi vigenti, comporta la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 con la confisca del prodotto.

2. Nel caso di raccolta, su fondi con riserva di raccolta, i prodotti confiscati vengono riconsegnati ai titolari dei fondi.

Art. 9
(Rilevazione e statistica)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporra' la carta regionale delle risorse naturali della presente legge, sulla base di analogie di carte zonali e provinciali predisposte dalle comunita' montane, per i territori di propria competenza e dalle province.

2. Per l' elaborazione delle carte zonali e provinciali le comunita' montane e le province potranno avvalersi della consulenza ed assistenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste

3. Le rilevazioni statistiche forestali alle quali attendono gli ispettorati ripartimentali delle foreste devono essere integrate con le rilevazioni afferenti ai prodotti del sottobosco di cui alla presente legge.


Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1989 e 1990, destinata alla predisposizione della carta regionale delle risorse del sottobosco.

2. La spesa di L. 100.000.000 per l' esercizio 1989 di cui al precedente comma viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo n. 20002, del settore XX del bilancio regionale di previsione 1989, che viene istituito con la seguente denominazione: " Spesa per la predisposizione della carta regionale delle risorse del sottobosco ".

3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l' anno 1989 si provvede, per la parte di competenza, con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera b) del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1989 mentre per la dotazione di cassa si provvede con analoga riduzione del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31021 dello stesso esercizio.

4. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l' anno 1990 si provvedera' con la legge concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione del 1990, mediante analoga riduzione dello stanziamento del capitolo n. 31001 del medesimo esercizio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.