Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo (1)

Numero della legge: 8
Data: 27 novembre 2013
Numero BUR: 98
Data BUR: 28/11/2013
L.R. 27 Novembre 2013, n. 8
Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo (1)


Art. 1

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 «Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche»)


(1a)



Art. 2
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2007)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13/2007 è sostituita dalla seguente:
“b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;”
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13/2007 è inserita la seguente:
“b bis) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi e l’applicazione della relativa sanzione, ai sensi dell’articolo 31, commi 7 e 8;”.

Art. 3
(Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)


1. All’alinea del comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche la parola: “autorizzate” è sostituita dalle seguenti: “per le quali è stata presentata la SCIA”.

Art. 4
(Modifica all’articolo 24 della l.r. 13/2007)

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 13/2007 le parole: “della regolare autorizzazione, ove prevista” sono sostituite dalle seguenti: “di regolare titolo abilitativo, ove previsto”.

Art. 5
(Modifica all’articolo 25 della l.r. 13/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“2. La provincia competente per territorio verifica la classificazione indicata nella SCIA di cui all’articolo 26 da parte dei titolari o dei gestori delle strutture ricettive sulla base dei requisiti di cui al comma 1. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive presentino i requisiti di una classificazione diversa da quella segnalata, la provincia procede, di volta in volta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative di categoria, ad una nuova classificazione.”.



Art. 6
(Modifica all’articolo 25 bis della l.r. 13/2007)

Al comma 4 dell’articolo 25 bis della l.r. 13/2007le parole: “prescritte in sede di autorizzazione all’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “previste dalla SCIA”.




Art 7 (2)
(Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 13/2007)

1. L’articolo 26 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 26
(Esercizio delle attività)

1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ove costituito, del comune competente in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia.

2. Se la struttura ricettiva di cui al comma 1 è situata in un comune presso cui il SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all’ufficio comunale competente in materia di attività produttive.
3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 1, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura.
4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.
5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite nel regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) e successive modifiche, la presentazione della SCIA abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.”



Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 13/2007)

1. L’articolo 27 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 27
(Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)

1. Nel caso di carenze di alcuni requisiti oggettivi previsti e quando l’attività svolta abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, ad evasione fiscale o contributiva o ad inosservanza dell’applicazione delle norme contrattuali e di legge relative ai rapporti di lavoro e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, accertate dalle autorità competenti, il comune provvede a diffidare il titolare della struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività:
a) qualora il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all’articolo 26;
b) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti per l’esercizio delle relative attività;
c) nelle ipotesi previste dall’articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
d) in caso di reiterata violazione dell’obbligo, ove previsto, di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi praticati, nonché dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti.
3. Il comune può disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività ricettiva, per un periodo non superiore a sei mesi, e nei casi più gravi la chiusura dell’attività, in presenza di rifiuto di accoglienza illegittimamente discriminante da parte del gestore.
4. Il comune comunica contestualmente alla provincia e alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.”.




Art. 9
(Modifica all’articolo 28 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 13/2007 e successive modifiche le parole: “di autorizzazione” sono soppresse.

Art. 10 (2)
(Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 13/2007)

1. L’articolo 29 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 29
(Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)

1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive provvedono ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i prezzi praticati nell'anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall'articolo 24, comma 1.
2. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai comuni o da Roma Capitale sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all’ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:
a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;
b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;
c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.
3. I prezzi di cui al comma 2 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.
4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.
5. Il prezzo di ciascun alloggio della struttura ricettiva è riportato su un apposito cartellino prezzi, fornito dai comuni o da Roma Capitale, sulla base di un modello adottato dalla Regione, ed esposto, in modo ben visibile, in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva.
6. I titolari o gestori delle strutture provvedono altresì a pubblicizzare, rendendoli ben visibili al pubblico, i periodi di apertura delle strutture ricettive e l’ora di rilascio dell’alloggio.
7. Il comune o Roma Capitale provvede alla verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi di cui al comma 1.”.




Art. 11
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 13/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio di un’attività ricettiva in violazione di quanto stabilito dall’articolo 26 è soggetto a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all’immediata chiusura dell’attività.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è soppresso.
3. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 le parole: “assegnato a seguito” e “, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi nonché delle tabelle prezzi aggiornate,” sono soppresse.
4. Il comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“6. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un requisito o di una denominazione non corrispondente a quella indicata nella SCIA o di una classificazione diversa da quella di cui all’articolo 25, comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“7. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.".
6. Il comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“8. L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.".
7. Il comma 9 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aria aperta, di un numero di posti letto superiore a quello indicato nella SCIA è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.”.
8. Il comma 12 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“12. L’accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aria aperta, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima indicata nella SCIA è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.”.
9. Il comma 14 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 5, 7, 8, 9, 10 e 12 sono irrogate dai comuni o da Roma Capitale e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.”.
10. Il comma 15 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:
“15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6 e 11 sono irrogate dalle province e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.”.





Art. 12
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente:
“a) le strutture ricettive, limitatamente alla verifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione, della classificazione segnalata;”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 77 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente:
“c) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza;”.
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 77 della l.r. 14/1999 è aggiunta la seguente:
“c bis) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi e l’applicazione della relativa sanzione.”.





Art. 13
(Disposizione transitoria)

1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessa, in capo ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive, ogni obbligo di comunicazione dei prezzi previsto dalle previgenti disposizioni dell’articolo 29, comma 5, della l.r. 13/2007.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 14
(Disposizioni di adeguamento)

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare le disposizioni di cui al regolamento regionale 17/2008. (3)
2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5 e all’articolo 29, comma 1, limitatamente alla pubblicità dei prezzi sui siti web e sulle pagine web delle strutture, della l.r. 13/2007 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, della l.r. 13/2007 si applicano anche alle strutture ricettive già operanti nel settore, che non svolgano, ad alcun titolo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate.


Art. 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 novembre 2013, n. 98

(1a) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(2) Vedi anche la determinazione dell'Agenzia regionale delTurismo del 5 dicembre 2013,, n. G03588

(3) Vedi regolamento regionale 29 settembre 2014, n. 22 “Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche” (BUR 30 settembre 2014, n. 78)

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.