L.R. 23 Dicembre 2011, n. 19 |
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) (1) |
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, per l’esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa, nell’importo di euro 4.778.604.535,05 per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2012. 2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato, sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali. Art. 2 (Rifinanziamento di leggi regionali) 1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 25/2001, relativamente all’anno finanziario 2012, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato “Quadro A”.
1bis.(2) 9bis. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutate in euro 35.000,00, si provvede, a decorrere dall’esercizio 2017, mediante le risorse iscritte sul bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti". (3) Art. 4 (Riscossione e riversamento diretto dei proventi IRAP e dell'addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale) 1. A decorrere dal 2012, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione ed in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed all’articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), la convenzione eventualmente stipulata ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011- art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25), deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali. 3. In riferimento ai proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ovvero la convenzione eventualmente stipulata deve prevedere che i proventi siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 4. Le somme di cui al comma 3 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni. 1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l’aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell’anno 2011. Art. 6 (Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche) 1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per le annualità 2012-2013 la convenzione con l’Automobil club d’Italia (ACI) di cui all’articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alla riscossione delle tasse automobilistiche. Art. 7 (Modifiche all’articolo 2, commi 167 e 171bis della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativi a disposizioni in materia di programma di investimenti a sostegno della casa) 1. Al fine di realizzare programmi di investimento attraverso l’utilizzo di forme di finanziamento alternative al ricorso all’indebitamento, all’articolo 2 della l.r. 9/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 167 dopo le parole: “come l’attivazione” sono inserite le seguenti: “del Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche”; b) al comma 171bis le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: “b) per la spesa relativa alla costituzione del fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), mediante il capitolo di spesa E61900 per un importo pari ad euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012; c) per la partecipazione al fondo di investimento di cui al comma 167, lettera a), per un valore complessivo non superiore ad euro 50 milioni, mediante: 1) il conferimento di aree suscettibili di valorizzazione appartenenti al patrimonio disponibile regionale; 2) il capitolo di spesa E62524 che assume la seguente nuova denominazione: “Partecipazione della Regione Lazio al Fondo regionale per il social housing, con la partecipazione anche del Fondo per l’abitare (FIA) di Cassa Depositi e Prestiti” con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, pari ad euro 5.000.000,00.”. Art. 8 (Nuovi strumenti per il finanziamento del programma di edilizia scolastica) 1. Al fine di realizzare un programma per la ristrutturazione ovvero la costruzione di nuovi edifici scolastici mediante l’utilizzo di forme di finanziamento alternative al ricorso all’indebitamento da parte della Regione e degli enti locali, anche in virtù delle nuove disposizioni in materia di contenimento della spesa e patto di stabilità interno di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2012) e successive modifiche, è istituito presso l’assessorato competente in materia di bilancio, un Tavolo tecnico con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti SpA ed altri operatori primari del settore finanziario. 2. Al Tavolo di cui al comma 1, compete lo studio e l’individuazione di misure ed azioni in grado di far fronte, in maniera urgente ed efficace, all’attuale situazione presente sul territorio, quali la creazione di un sistema di gestione integrata che preveda forme di partnership tra Regione, enti locali e soggetti privati e l’utilizzo di strumenti come il project financing, disciplinato ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche. 3. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’assessore competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici e l’assessore competente in materia di istruzione e politiche giovanili, sentite le competenti commissioni consiliari, entro la data del 30 giugno 2012, definisce i criteri e le modalità delle nuove forme di finanziamento per la realizzazione del programma di edilizia scolastica. 4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante un importo pari ad euro 150.000,00, esercizio finanziario 2012, nell’ambito del capitolo T19501. Art. 9 (Riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie) 1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie e dall’articolo 1, comma 80, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo alla conformità alla normativa nazionale e dell’Unione europea delle società strumentali in house della Regione, propone al Consiglio regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un piano dettagliato ed organico di riordino dell’assetto del complesso delle partecipazioni societarie, al fine di procedere ad una razionalizzazione funzionale alla predisposizione del bilancio consolidato previsto nel decreto attuativo di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 2. Alla definizione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa in materia, si provvede anche nei confronti delle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto e degli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto. 1. È abrogato l’istituto dell’assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali) a partire dalla X legislatura regionale. 2. Per i consiglieri regionali e gli assessori in carica o cessati dal mandato nella IX legislatura regionale si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 19/1995 e successive modifiche. 3. Le indennità di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 19/1995 e all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla l.r. 5 aprile 1988, n. 19, alla l.r. 27 febbraio 1991, n. 10 e alla l.r. 2 maggio 1995, n. 19) e successive modifiche, sono fissate alla data del 30 novembre 2011 e sono indicizzate annualmente sulla base della variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT. 4. L’adeguamento ISTAT di cui al comma 3 è sospeso per la durata dell’intera IX legislatura regionale. 5. Il Consiglio regionale stabilisce con legge, entro la fine della presente legislatura, un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti a partire dalla X legislatura basato sul sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici con il limite inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a sessanta anni. (5) 6. Il comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo al trattamento economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 (Prime disposizioni attuative della legge costituzionale. 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale), nel testo originario. 7. E’ facoltà di ciascun consigliere o assessore regionale in carica o cessato dalla carica comunicare in maniera irrevocabile la volontà di rinunciare all’istituto dell’assegno vitalizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Ai consiglieri e agli assessori in carica che abbiano rinunciato all’assegno vitalizio non viene effettuata la ritenuta prevista dall’articolo 6, comma 1, della l.r. 19/1995. 9. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 19/1995, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, e’ abrogato. 10. (5a) 11. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità alle azioni regionali in materia di politiche attive del lavoro e della formazione nonché il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica definiti dalla normativa statale di coordinamento della finanza pubblica, l’Agenzia regionale Lazio lavoro, di seguito denominata Agenzia, istituita mediante trasformazione dell’ente pubblico dipendente dalla Regione ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), è soppressa e ad essa subentra la Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro. 12. Per i fini di cui al comma 11, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede a un riordino complessivo della Direzione regionale competente in materia di formazione e lavoro attraverso la modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e l’adozione dei conseguenti atti di organizzazione, ivi compresa l’assegnazione del personale di ruolo in servizio presso l’Agenzia. 13. La soppressione di cui al comma 11 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 12. A decorrere dalla stessa data è abrogato il regolamento regionale 22 agosto 2008, n. 13 (Disciplina dell’Agenzia regionale Lazio lavoro ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”). 14. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 89, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. 15. (6) Art. 11
(Entrata in vigore)
(2) Comma inserito dall'articolo 3, comma 110 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e poi abrogato dall'articolo 60, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (3) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 111 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (4) Con ordinanza della Corte costituzionale del 23 gennaio 2013, n. 11, viene dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura sollevata all'art. 3, comma 2 e all'art. 5 per ritenuto contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, e con l'art. 119 della Costituzione, stante la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita. (5) Vedi al riguardo, articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al trattamento previdenziale, e articolo 50 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del consiglio regionale. Disposizioni transitorie) (5a) Comma abrogato dall'articolo 56, comma 3, lettera r), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (6) Comma abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera ff), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |