L.R. 30 Dicembre 2013, n. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legge di stabilità regionale 2014 (1) |
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SOMMARIO Art. 1 (Ricorso al mercato finanziario) Art. 2 (Quadro A e misure di controllo della spesa regionale) Art. 3 (Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale) Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari) Art. 5 (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale) Art. 6 (Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative) Art. 7 (Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative) Art. 8 (Disposizioni varie) Art. 8, comma 1 – Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica Art. 8, commi 2-3 – Abrogazioni di disposizioni relative ai canoni di concessione di acque pubbliche - copertura finanziaria Art. 8, comma 4 – Disposizioni in materia di compensazione dei pagamenti versati a titolo di tariffa fitosanitaria Art. 8, comma 5 – Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico – GAP) Art. 8, comma 6 – Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) Art. 8, commi 7-8 – Disposizioni in materia di maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF - copertura finanziaria Art. 8, comma 9 – Istituzione di un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale Art. 9 (Fondo alle famiglie per mutuo prima casa) Art. 10 (Coperture finanziarie) Art. 11 (Entrata in vigore) Art. 1 (Ricorso al mercato finanziario) 1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti, è stabilito, per l’esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, in 2.259.291.595,95 di euro. Art. 2 (Quadro A e misure di controllo della spesa regionale) 1. Nell’allegato “Quadro A” sono elencate le leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e successive modifiche. 2. In coerenza con quanto previsto dal decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, l’autorizzazione di spesa, stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi vari, si intende come limite massimo di spesa. 3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Art. 3 (Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale) 1. Le contribuzioni regionali iscritte in bilancio alla data del 15 novembre 2013, relative ai mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti con onere integrale a carico della Regione e per i quali non risulti disposta, nel periodo 2007-2013, alcuna erogazione, sono ridestinate alle seguenti finalità: a) all’estinzione anticipata dei mutui, nell’ipotesi in cui non risulti disposta, alla data del 15 novembre 2013, alcuna erogazione per stati di avanzamento lavori; b) alla realizzazione degli interventi finanziati con il ricorso al debito iscritti nell’elenco 5 allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Lazio, nelle altre ipotesi, previa adozione dei necessari atti di variazione del bilancio. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l’ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l’opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo. In tale ipotesi, la Regione ridestina alle finalità di cui al comma 1, lettera b) le sole somme non necessarie per la realizzazione dell’opera stessa finanziata dal bilancio regionale. Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari) 1. L’articolo 64 della l.r. 9/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 64 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari) 1. Il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori. 2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in sessanta. 3. Nel caso di persone fisiche, la rateizzazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, dal dirigente competente, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio. (1.1) 4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione è concessa dal dirigente competente, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio. (1.1) 5. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4. (1.1) 6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza. 7. La rateizzazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a 150,00 euro per le persone fisiche e a 1.000,00 euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l’importo di cui al periodo precedente è determinato in 800,00 euro. 8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo. 9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione precedentemente al decorso del termine di diciotto mesi dalla data di decadenza. 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateizzazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d’imposta e tributi regionali diversi.”.
8bis. L’annotazione della sentenza di fallimento nel pubblico registro automobilistico interrompe l’obbligo di pagamento del tributo a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data della sentenza, fino alla chiusura della relativa procedura o alla vendita dei veicoli iscritti nel registro medesimo. (1.4) 13bis. (1.3) 1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati per gli anni di programmazione 2014 – 2020, è istituito un fondo, denominato “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all’avvio dell’attività imprenditoriale, dei costi per l’investimento e delle spese di gestione inerenti ai primi ventiquattro mesi di attività. La Giunta fornisce ogni anno al Consiglio regionale un report dettagliato della natalità e mortalità delle imprese finanziate tramite il Fondo di cui al comma 1, al fine di una valutazione complessiva dell’efficacia dei criteri adottati e della economicità delle risorse pubbliche impegnate. Sulla base della predetta valutazione la deliberazione di cui al comma 3 può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni con le medesime modalità di adozione. (2) 2bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento, ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up innovative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo. (3) 3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono definiti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo. (3.1) 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede ai sensi dell’articolo 10. Art. 7
(Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative) 1. Coerentemente con gli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, come indicato nel Libro Verde della Commissione europea “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” ed in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, è istituito un fondo, denominato “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”, in particolare nel settore dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e della musica. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all’avvio dell’attività imprenditoriale, dei costi per l’investimento e delle spese per la gestione relative ai primi due anni di attività. (3.2) 2 bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento, ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle imprese culturali e creative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo. (4) 3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo. (4.1) 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede per un importo pari a 500 mila euro mediante corrispondente riduzione del programma 01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per 1 milione di euro ai sensi dell’articolo 10. 1. La tabella B “Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica (anno 2014)” di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica, è sostituita dalla seguente: Tabella B Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica (anno 2014)
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono abrogati la legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) e successive modifiche e l’articolo 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni sui canoni demaniali di concessione di acque pubbliche. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2, valutate in 400.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2014, si provvede ai sensi dell’articolo 10. 4. I soggetti aventi diritto possono richiedere al Servizio fitosanitario regionale la compensazione dei pagamenti non dovuti ed indebitamente versati a titolo di tariffa fitosanitaria di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche. La compensazione avviene mediante trasferimento agli anni successivi e alla stessa voce tariffaria delle somme erroneamente versate in eccedenza. 5. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico - GAP), a seguito delle parole: “possono prevedere” è aggiunta la parola: “incentivi” e le parole “, agevolazioni sui tributi di propria competenza” sono soppresse. 6. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) è inserito il seguente: “5bis. Dopo il compimento delle azioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, San.im S.p.A. è autorizzata a procedere alla modifica dell’oggetto sociale stabilendo la sola gestione ed amministrazione dei contratti di locazione finanziaria precedentemente stipulati ed escludendo la possibilità di intraprendere qualsiasi ulteriore attività di locazione finanziaria o qualsiasi attività finanziaria in genere.”. 7. La maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, nella misura dello 0,6 per cento con riferimento all’anno di imposta 2014 per gli scaglioni di reddito superiori a 15.000,00 euro, come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, non trova applicazione, per il medesimo anno, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. La medesima maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF non trova altresì applicazione con riferimento all’anno d’imposta 2014 per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 28.000,00 euro. (5) 8. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 7, valutate in 41.560.977,84 euro per l’anno 2014, si provvede per 2.000.000,00 euro mediante corrispondente riduzione del programma 01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per 39.560.977,84 euro mediante l’utilizzazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 9. (6) 9. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A tale fondo sono attribuite le nuove e maggiori entrate di carattere permanente di competenza regionale rispetto alla legislazione vigente nonché i maggiori risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa del bilancio regionale, accertati a consuntivo ed ulteriori rispetto a quelle già considerate ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio regionale di cui alla presente legge, ivi comprese la quota destinata all’autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è effettuata dalla legge di stabilità regionale annua. In sede di prima applicazione, al predetto fondo confluiscono le risorse pari a 6.000.000,00 di euro iscritte, per l’anno 2014, nel “Fondo accantonamento derivante dall’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)” di cui al programma 03 “Altri fondi”, della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, le risorse, pari a 6.000.000,00 di euro, derivanti dalla corrispondente riduzione, per l’anno 2014, del programma 01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, nonché le risorse, pari a 27.560.977,84 euro, derivanti dai risparmi di spesa delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle missioni di cui all’allegato 2 alla presente legge. Conseguentemente, per le spese di parte corrente iscritte nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016). (7) Art. 9
(Fondo alle famiglie per mutuo prima casa)
Art. 10
(Coperture finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui agli articoli 5 e 8, comma 3, valutati in 960.000,00 euro per l’anno 2014, 1.460.000,00 euro per l’anno 2015 e in 2.130.000,00 euro a decorrere dall’anno 2016 e dalle maggiori spese di cui agli articoli 6 e 7, pari ad 2.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede con la quota parte delle maggiori entrate derivanti, per i medesimi anni, dall’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche. Art. 11 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014. Allegati (9) Allegato 2 (articolo 8, comma 9)
(1.1) Vedi deliberazione Giunta regionale 25 marzo 2014, n. 135 “Modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti tributari ai sensi dall'art. 4, legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13.” (BUR 3 aprile 2014 n. 27, s.o. n. 1) (1a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 20 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (1.2) Vedi deliberazione Giunta regionale 26 giugno 2015, n. 303 “Riscossione della tassa automobilistica regionale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, iscritte all’Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e da parte degli Istituti di Pagamento, iscritti nell’Albo di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – Approvazione Schemi di Convenzione.” (BUR 7 luglio 2015, n. 54) (1.3) Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 e poi abrogato dall'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8 (1.4) Comma inserito dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(3.2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (4) Comma inserito dall'articolo 2, comma 136 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (4.1) Vedi deliberazione Giunta regionale 24 aprile 2014, n. 33 “Legge regionale n. 13/2013 art. 7 comma 3 – Capitolo C21909 “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”, macroaggregato “Trasferimenti correnti a altre imprese” per le annualità 2014-2015-2016. Approvazione delle modalità e criteri per la concessione delle risorse. Affidamento a Sviluppo Lazio S.p.A della predisposizione e gestione di apposito avviso pubblico.” (BUR 24 aprile 2014, n. 33), deliberazione Giunta regionale 27 novembre 2015, n. 668 “Legge regionale n. 13/2013 art. 7 comma 3 – Capitolo C21911 "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative", macroaggregato "Trasferimenti correnti a imprese controllate". Approvazione delle modalità e criteri per la concessione delle risorse. Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso pubblico.” (BUR 9 dicembre 2015, n. 98), deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2017, n. 568 “Legge regionale n. 13/2013 art. 7 comma 3 – Capitolo C21911 “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”, macroaggregato “Trasferimenti correnti a imprese controllate”. Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso pubblico" (BUR 28 settembre 2017, n. 78, s.o. n. 1) e deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 845 "Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7, comma 3 - Capitolo C21911 "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative", macroaggregato "Trasferimenti correnti a imprese controllate. Approvazione delle modalità e criteri per la concessione delle risorse. Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso pubblico" (BUR 17 gennaio 2019, n. 6, s.o. n. 2) (4a) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 24 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (8) Vedi deliberazione Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 929 “Contributi a favore delle famiglie in difficoltà per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’art. 9, Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014” (BUR 15 gennaio 2015, n. 5) |
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |