L.R. 13 Agosto 2011, n. 12 |
Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013 (1) |
SOMMARIO Art. 1, comma 1 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) Art. 1, comma 2 Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) Art. 1, comma 3 Modifiche all’articolo 44 (Istituzione di una fondazione per l’assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari o abbandonati) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) Art. 1, comma 4 Modifiche all’articolo 59 (Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008) Art. 1, comma 5 Sostituzione del comma 46 (Borse di studio ai figli di lavoratori in cassa integrazione o in mobilità) dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) Art. 1, comma 6 Sostituzione dell’articolo 52, relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro dei lavoratori stranieri, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004) Art. 1, comma 7 Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro) Art. 1, comma 8 Modifiche all’articolo 12, relativo all'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998 - Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) Art. 1, comma 9 Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 (Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22) Art. 1, commi da 10 a 12 Istituzione del Fondo per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani Art. 1, comma 13 Sostituzione del comma 5 dell’articolo 38 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) Art. 1, commi 14 e 15 Interventi per favorire l’accesso al credito di esercizio in agricoltura Art. 1, commi 16 e 17 Contributi alle aziende zootecniche danneggiate dall’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco Art. 1, comma 18 Contributi per lo smaltimento di carcasse animali in regime “de minimis” Art. 1, comma 19 Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) [abrogato] Art. 1, commi da 20 a 22 Spese di istruttoria per il procedimento di sanatoria delle opere edilizie, per il rilascio di attestati e di autorizzazioni sismiche e per lo svolgimento dei relativi procedimenti Art. 1, comma 23 Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) Art. 1, commi da 24 a 27 Interventi per garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana. Abrogazione del comma 16 dell’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo al progetto denominato “Patto per Roma sicura” Art. 1, comma 28 Modifica al comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni Art. 1, commi da 29 a 37 Promozione della costituzione della “Fondazione Franco Zeffirelli” e partecipazione della Regione Art. 1, commi da 38 a 42 Promozione della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo Art. 1, comma 43 Modifiche al comma 36, relativo alla partecipazione della Regione alla fondazione “MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo”, e al comma 114, relativo alla partecipazione della Regione alla “Fondazione esposizione nazionale quadriennale d’arte di Roma”, dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) Art. 1, commi 44 e 45 Disposizione relativa all’IRViT e modifiche all’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) Art. 1, comma 46 Sostituzione del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, relativo alla Fondazione ICO - Orchestra di Roma e del Lazio Art. 1, commi da 47 a 61 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) relative alla soppressione delle APT e all’esercizio delle relative funzioni [commi 48 e 51 abrogati] Art. 1, comma 62 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione) Art. 1, commi da 63 a 66 Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ed alle leggi regionali concernenti l’artigianato) [abrogati] Art. 1, commi 67 e 68 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo alla patrimonializzazione dei Confidi del Lazio Art. 1, commi da 69 a 71 Istituzione del premio “Euro d’oro” Art. 1, commi da 72 a 75 Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale Art. 1, commi da 76 a 79 Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni Art. 1, comma 80 Conformità alla normativa nazionale e dell’Unione europea delle società strumentali in house della Regione Art. 1, comma 81 Sostituzione del comma 2 dell’articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) Art. 1, comma 82 Autorizzazione alla cessione della partecipazione societaria alla Centrale del latte S.p.A. e alla Camera della moda nonché allo scioglimento e liquidazione della società ARCEA Lazio S.p.A. Art. 1, commi 83 e 84 Sostituzione dell’articolo 52, relativo ad Unionfidi Lazio S.p.A., della legge regionale 22 maggio 1997 n. 11 [abrogati] Art. 1, commi da 85 a 87 Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie di competenza regionale e recupero della tassa automobilistica Art. 1, comma 88 Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) Art. 1, commi 89 e 90 Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) Art. 1, comma 91 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) Art. 1, comma 92 Modifica all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) per la copertura degli oneri per investimenti a sostegno della casa Art. 1, comma 93 Contributo al comune di Fiuggi per la realizzazione di una struttura congressuale Art. 1, commi da 94 a 96 Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale Art. 1, commi da 97 a 100 Ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri enti privati a partecipazione regionale Art. 1, comma 101 Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) Art. 1, commi da 102 a 106 Disposizioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare regionale Art. 1, commi da 107 a 109 Interventi in materia di cinema ed audiovisivo Art. 1, comma 110 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) Art. 1, commi da 111 a 122 Disposizioni concernenti il Bollettino ufficiale telematico della Regione Art. 1, comma 123 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relative all’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private Art. 1, comma 124 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 relative alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate Art. 1, commi 125 [e 126 abrogato] Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, concernente disposizioni in materia sanitaria Art. 1, comma 127 Misure per contrastare l’emergenza rifiuti Art. 1, comma 128 Disposizioni in materia di apprendistato [abrogato] Art. 1, commi da 129 a 132 Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio Art. 1, comma 133 Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) [abrogato] Art. 1, commi 134 e 135 Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti nei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola Art. 1, comma 136 Modifica all’articolo 143, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), relativo a funzioni e compiti dei comuni in materia di salute umana Art. 1, comma 137 Modifica all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo ai casi di inidoneità alla mansione specifica Art. 1, comma 138 Abrogazione del comma 50 dell’articolo 1, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla designazione dei componenti di nomina regionale dell’organo di controllo contabile interno degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale Art. 1, comma 139 Modifica al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica residenziale) Art. 1, comma 140 Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) Art. 1, commi 141 e 142 Contributo per riqualificare il centro storico di Roma Capitale Art. 1, commi da 143 a 145 Programma straordinario per il miglioramento e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a favore di comuni o enti locali con insediamenti produttivi e commerciali Art. 1, commi 146 e 147 Disposizioni in materia di VIA e di VAS Art. 1, commi 148 e 149 Contributo straordinario al Comune di Montalto di Castro (VT) per interventi relativi al Parco archeologico-ambientale di Vulci Art. 1, commi da 150 a 152 Istituzione dell’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l’impiego di animali Art. 1, comma 153 Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 65 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) Art. 1, commi 154 e 155 Programma di attività per i pazienti affetti da malattia di Alzheimer Art. 1, commi da 156 a 164 Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del Risorgimento del Lazio Art. 1, comma 165 Misure per incentivare la diagnosi precoce dei portatori della malattia celiaca Art. 1, commi da 166 a 168 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011 Art. 1, commi da 169 a 171 Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione Art. 1, comma 172 Entrata in vigore 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) sono inseriti i seguenti: “1 bis. La Regione favorisce, altresì, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, la realizzazione di centri di accoglienza per ospitare stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale ai sensi della normativa vigente in materia, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. 1 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1 bis.”. 2. (1a) 3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per la redazione della relazione di cui al comma 2, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.”. 3. All’articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo all’istituzione di una fondazione per l’assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari, sono apportate le seguenti modiche: a) alla rubrica le parole: “privi dei propri familiari” sono sostituite dalle seguenti: “o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie”; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l’istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all’assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l’uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.”. 4. All’articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al fondo di garanzia per le emergenze occupazionali, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: “dal Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali costituito con decreto del Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione”; b) al comma 3 le parole: “componenti il Tavolo interassessorile” sono sostituite dalle seguenti: “competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione e della commissione consiliare competente”. 5. Il comma 46 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo alla concessione di borse di studio ai figli di lavoratori svantaggiati è sostituito dal seguente: “46. La Regione sostiene il diritto allo studio dei figli di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi della lettera a), in particolare attraverso la concessione di borse di studio. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, i criteri per la concessione delle borse di studio provvedendo, in particolare, a stabilire: a) la definizione di lavoratore svantaggiato; b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati come definiti alla lettera a).”. 6. L’articolo 52 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3relativo alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, è sostituito dal seguente: Art. 52
(Corsi per la sicurezza sul lavoro per lavoratori stranieri) 1. La Regione, al fine di promuovere la cultura e l’informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante il capitolo F21518 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per il finanziamento di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri.”. 7. Alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: Art. 5
(Fondo regionale per l’inserimento al lavoro) 1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all’articolo 3 è costituito il “Fondo regionale per l’inserimento al lavoro” di seguito denominato fondo speciale. 2. Al fondo speciale sono destinate: a) le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all’articolo 3, comprese quelle iscritte nei capitoli afferenti il Fondo sociale europeo (FSE); b) risorse statali assegnate, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2 della L. 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche, e le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione); altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.” 8. All’articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, relativo all’istituzione dell'Osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 9. Alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 (Estensione del piano regionale della viabilità di cui alla legge regionale 4 maggio 1985, n. 60 e alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 10. La Regione, al fine di sostenere la mobilità dei giovani al di sotto dei trenta anni di età, istituisce un fondo denominato “Fondo per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione tariffaria a favore dei giovani”. 14. Al fine di migliorare l’efficienza economica e produttiva delle imprese agricole del Lazio, la Regione favorisce l’accesso al credito di esercizio delle suddette imprese mediante la concessione, agli imprenditori agricoli singoli e associati, di contributi per il pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione e gestione, nonché sui prestiti agrari di anticipazione ai soci conferenti, di durata non superiore ai dodici mesi e nel rispetto del regime comunitario “de minimis” come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli. 15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B13, di un apposito capitolo denominato: “Interventi creditizi in agricoltura sui prestiti agrari di conduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B11530. (1b) 17. Agli oneri di cui al comma 16 si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB B11, denominato: “Contributi per le perdite di reddito delle aziende zootecniche derivanti dallo stato d’emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. (1c) 18. La Regione autorizza il pagamento in regime di “de minimis”, in conformità alla vigente normativa europea, nell’ambito delle risorse già impegnate sul capitolo B11539 a valere sui rispettivi esercizi finanziari, dei contributi aggiuntivi a quelli previsti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi di animali morti in azienda e distruzione delle carcasse, previsti per le annualità 2007, 2008 e 2009. 19. (1f) 20. Dal 1° gennaio 2012 è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed in particolare per: 21. La Giunta regionale, con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche determina l’importo dei contributi di cui al comma 20 e le relative modalità di versamento. (1c.1) 22. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 20 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità ad interventi edilizi di nuova costruzione eseguiti dai soci delle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) e successive modifiche e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale. (1d) 23. L’articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, è sostituito dal seguente: "Art. 15 (Commissioni consultive) 1. Presso i comuni sono costituite commissioni con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all’applicazione dei regolamenti. 2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, è istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico non di linea e in particolare sui criteri di cui all’articolo 13 bis e sui regolamenti previsti dall’articolo 14. 3. La partecipazione dei singoli componenti alla commissione consultiva è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 4. Nell’ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti.”. 24. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana per gli abitanti delle province del Lazio, promuove la realizzazione del progetto “Patto per Lazio sicuro”, di seguito denominato patto. (1e) 25. Il patto, cui possono aderire il Ministero dell’interno e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia, opera secondo il modello di sicurezza partecipata di cui al “Patto per Roma sicura” siglato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma, per l’attuazione di interventi di contrasto della criminalità organizzata, dei fenomeni di devianza e degrado, con specifico riguardo ai fattori di rischio emergenti. 26. Agli oneri di cui ai commi 24 e 25 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo R46507 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per gli interventi di cui al Patto per Roma sicura e al Patto per Lazio sicuro”. 27. Il comma 16 dell’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al progetto denominato “Patto per Roma sicura”, è abrogato. 28. Al comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o capitale, mediante le disponibilità di cui al capitolo R47506, denominato: “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte corrente”, ed al capitolo R48503 denominato: “Iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni – parte capitale.”. 29. La Regione, al fine di valorizzare, far conoscere, divulgare e catalogare il patrimonio artistico e l’opera del maestro Franco Zeffirelli, in conformità alle disposizioni del codice civile e agli articoli 7, 9 e 56 dello Statuto, promuove la costituzione della “Fondazione Franco Zeffirelli”, di seguito denominata fondazione, e vi partecipa in qualità di socio fondatore. 30. La fondazione è costituita, in particolare, al fine di realizzare un centro internazionale delle arti e dello spettacolo, che si compone di un museo, per l’esposizione permanente delle opere costituenti l’archivio e la biblioteca del maestro Franco Zeffirelli e per quella temporanea delle opere di altri artisti, nonché di una apposita struttura per lo svolgimento di attività formative per registi, scenografi ed, in genere, operatori cinematografici e teatrali. 32. Possono far parte della fondazione, in qualità di soci fondatori ed ordinari, oltre a soggetti pubblici, anche soggetti privati che abbiano per scopi statutari lo sviluppo dell’arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo e, nella sola qualità di soci ordinari, soggetti privati che contribuiscano con propri mezzi al perseguimento degli scopi della fondazione. 33. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore e provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione. 34. Il Presidente della Regione provvede, altresì, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale. 35. La fondazione trasmette alla Regione: 36. Agli oneri di cui ai commi dal 29 al 35 si provvede mediante l’istituzione: 37. Alla copertura degli oneri di cui al comma 36, lettere a) e b), si provvede mediante il prelevamento di pari importo, rispettivamente, per la parte capitale, dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011 e, per la parte corrente, dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 38. La Regione, conformemente all’articolo 6 dello Statuto, al fine di sostenere la crescita della cultura della legalità, della democrazia e della salvaguardia delle libertà fondamentali, la condanna di qualsiasi forma di estremismo, intolleranza e radicalismo nei rapporti sociali e la custodia della memoria delle vittime e dei fatti che hanno caratterizzato gli eventi terroristici quale modello educazionale da trasmettere alle giovani generazioni, promuove la realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo, di seguito denominato Museo. 39. Il Museo si configura quale struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone, in via continuativa o temporanea, opere, memorie, documenti e materiali relativi alle vittime del terrorismo per finalità di educazione, di studio e di ricerca. 40. Per le finalità di cui al comma 38, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, previa acquisizione della relazione di cui al comma 41, provvede in particolare: 41. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce il “Comitato promotore della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo”, di seguito denominato Comitato. Il Comitato, entro due mesi dalla sua costituzione, predispone e trasmette alla Giunta regionale una relazione che individui in particolare: 42. Agli oneri di cui ai commi dal 38 al 41, la Regione provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G13, di un apposito capitolo denominato: “Spese per la promozione della realizzazione del Museo delle vittime del terrorismo”, con uno stanziamento pari ad euro 50 mila, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 di cui alla lettera f) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. (3) 43. All’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 - art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 36 è sostituito dal seguente: "36. La Regione provvede: b) il comma 114 è sostituito dal seguente: "114. La Regione provvede: 44. L’Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT), istituito ai sensi della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T.) e successive modifiche, è confermato quale ente pubblico dipendente della Regione ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto. 45. I commi 8 e 9 dell’articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) sono abrogati. 46. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, relativo a contributi all’Orchestra regionale del Lazio è sostituito dal seguente: 48. (4e) 49. All’articolo 5 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche: 50. L’articolo 6 della l.r. 13/2007 è abrogato. 51. (4d) 52. Sono abrogati: 54. La lettera c sexies) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 è abrogata. 55. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende di promozione turistica (APT), istituite dall’articolo 12 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dall’Agenzia regionale del turismo di cui all’articolo 12 della l.r. 13/2007 e successive modifiche. 56. Ai fini dell’estinzione delle APT il Presidente della Regione nomina un commissario liquidatore per ogni APT. A decorrere dalla nomina dei commissari liquidatori cessano dalle funzioni i rispettivi commissari straordinari di cui all’articolo 60 della l.r. 13/2007. Ai commissari liquidatori è corrisposta la stessa indennità di carica dei commissari straordinari e la relativa spesa è a carico dei bilanci di ciascuna APT. 57. Entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 56, i commissari liquidatori con la collaborazione del collegio dei revisori contabili, trasmettono alla Regione i bilanci di liquidazione nonché l’aggiornamento dei dati risultanti dai decreti presidenziali emanati in attuazione dell’articolo 60, comma 4, della l.r. 13/2007 e dei dati riguardanti il personale in servizio. I bilanci di liquidazione sono approvati, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). 58. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle APT, in proprietà delle medesime al 31 dicembre 2010, così come risultante dai bilanci di liquidazione, è trasferito in proprietà alla Regione ed i commissari liquidatori, entro quindici giorni dalla data di approvazione dei bilanci di liquidazione, redigono apposito verbale di consegna alla Regione che subentra, a decorrere dalla data del verbale stesso, nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo alle APT. (4.1.1) 62. All’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 64. (4.1) 65. (4.1) 68. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 4, della l.r. 31/2008, come modificato dal comma 67, si applica anche ai Confidi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto contributi ai sensi del citato articolo 8 della l.r. 31/2008. 69. La Regione istituisce il premio annuale denominato “Euro d’oro”, nell’ambito degli interventi volti all’attuazione del patto di stabilità regionalizzato per il rispetto dei vincoli e delle regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali del territorio regionale. 70. Il premio “Euro d’oro” è assegnato agli enti locali virtuosi che si distinguono nell’attuazione del patto di stabilità regionalizzato e nel rispetto dei relativi vincoli, attraverso la concessione di un contributo da destinare alla realizzazione di un’opera in favore della cittadinanza. 71. Agli oneri di cui al premio “Euro d’oro” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Premio Euro d’oro nell’ambito dell’attuazione del patto di stabilità regionalizzato”, con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011-2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 72. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle cinque province del Lazio, la Regione istituisce il “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale”, con uno stanziamento complessivo pari ad euro 10 milioni a valere sul triennio 2011-2013. 73. Il fondo di cui al comma 72 è destinato al finanziamento di un intervento per provincia, finalizzato alla valorizzazione del luogo ed al miglioramento delle condizioni di vita della cittadinanza, nel rispetto dell’identità e della vocazione del territorio. 74. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di enti locali, stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso al fondo di cui al comma 72 e in particolare le caratteristiche tecniche dei progetti ammissibili e la tempistica per la presentazione degli stessi, tenendo conto che è ammesso a finanziamento un singolo intervento per provincia. 75. Agli oneri di cui al “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Fondo per la valorizzazione dell’identità territoriale” con uno stanziamento pari ad euro 1 milione per l’annualità 2011, 5 milioni per l’annualità 2012 e 4 milioni per l’annualità 2013, la cui copertura è assicurata mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei comuni, istituisce il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”. c bis) debiti fuori bilancio. (4.7) 77 bis. Non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243bis del medesimo decreto legislativo e successive modifiche. Nel caso in cui una delle fattispecie previste al precedente periodo si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, la Regione provvede alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all’incasso dei crediti vantati dalla Regione, e successive modifiche. (4.7.1) 77 ter. A decorrere dall’esercizio finanziario 2023, non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che abbiano già usufruito del contributo di cui al comma 77 per cinque annualità, anche non continuative. (4.7.2) 78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, su proposta dell’Assessore al bilancio, di concerto con l’Assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti: (4.2) 79. Agli oneri di cui ai commi dal 76 al 78, quantificati per il triennio 2018-2020 complessivamente in euro 3.500.000,00 per gli interventi di parte crrente ed in euro 2.100.000,00 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente” ed il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale”, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui autorizzazione di spesa è pari, rispettivamente: a) ad euro 1.500.000,00 per l’anno 2018 ed euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, per il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente”, di cui euro 500.000,00 per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell’ambito del medesimo fondo ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, euro 500.000,00 per l’anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”; b) ad euro 700.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, per il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale”, di cui euro 700.000,00, per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell’ambito del medesimo fondo ed euro 700.000,00 per l’anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20. (4.8) 80. Al fine di armonizzare ed integrare la contabilità civilistica delle società strumentali in house con le previsioni della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, tra cui quelle rese necessarie o opportune dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successive modifiche e norme da essa derivate e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche ed al fine di assicurare la conformità alla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta gionri dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell Regione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di controllo ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività e delle risopre finanziarie affidate a dette società. (4.9) 81. Il comma 2 dell’articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche è sostituito dal seguente: 82. In attuazione del riordino delle partecipazioni societarie previsto all’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in conformità alle previsioni del codice civile e dei rispettivi statuti societari, a porre in essere le iniziative necessarie per: 83. [L'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 "art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17") e successive modifiche è sostituito dal seguente: "Art. 52 1. La Regione, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, nonché delle previsioni del codice civile, promuove la costituzione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A. 85. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche. 86. La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85 deve contenere i dati prescritti dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). 87. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non disciplinato dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell`art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), al d.lgs. 472/1997 e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi nonché di altri tributi indiretti, a norma dell`articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche. 88. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) è sostituito dal seguente: “1. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio.”. 89. All’articolo 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica “Valutazione dei dirigenti” è sostituita dalla seguente: “Valutazione e responsabilità dei dirigenti”; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui ai capi II, III e IV della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo di cui all’articolo 15 della presente legge ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.”; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento.”; d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all’articolo 25. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.”. 90. L’articolo 25 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 25 (Comitato dei garanti) 1. E’ istituito il Comitato dei garanti, di seguito denominato Comitato, che esprime il parere di cui all’articolo 24, comma 7. 2. Il Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione ed è composto da: a) un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente del Comitato; b) due componenti, di cui uno scelto fra esperti in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e l’altro tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa; c) un dirigente di struttura dirigenziale di livello generale del ruolo della Giunta regionale; d) un componente dell’Organismo indipendente di valutazione. 3. Il Comitato resta in carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 4. Le agenzie di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) possono avvalersi del Comitato, previa stipula di apposita convenzione. 5. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinate le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e di funzionamento del Comitato stesso.”. 91. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche le parole: “a valere sull’esercizio finanziario in corso” sono soppresse. 92. Dopo il comma 171 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) è inserito il seguente: 93. Al fine di diversificare e valorizzare l’offerta turistica locale del Comune di Fiuggi, l’importo pari ad euro 4.500.000,00 a valere sul capitolo C12511, esercizi finanziari 2011 e 2012, è destinato alla realizzazione di una struttura congressuale. 94. La Regione sostiene la crescita e lo sviluppo locale attraverso il “Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale”, da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per il triennio 2011-2013, è pari ad euro 60.000.000,00. 95. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità del programma di cui al comma 94. (4b) 97. Fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto nonché di società e altri enti privati a partecipazione regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, la cui nomina sia riservata alla Regione, non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell’incarico. 98. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che rivestano incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione trasmettono alla Presidenza della Regione una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Regione accerta la sussistenza di una delle cause di cui al comma 97 e, con propri decreti, dichiara la decadenza del componente nominato e provvede alla nomina del nuovo componente secondo quanto previsto dall’articolo 55 dello Statuto. 99. Le disposizioni di cui al comma 97 si applicano alle società e agli altri enti privati a partire dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 100. Le disposizioni di cui ai commi 97 e 98 si applicano, altresì, ai commissari ad acta e straordinari nominati dalla Regione negli enti di cui al medesimo comma 97. 102. All’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, sono apportate le seguenti modifiche: 103. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla disciplina concernente i beni trasferiti alla Regione al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario, le parole: “agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e successive modifiche, relativi, rispettivamente, alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alla dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all’articolo 36 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e successive modifiche, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare” sono sostituite dalle seguenti: “, all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) e successive modifiche, limitatamente ai fondi rustici e all’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006) e successive modifiche.”. 106. Per le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare pro-indiviso delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) attivate ai sensi dell’articolo 17, commi 6 e seguenti e dell’articolo 18 della l.r. 29/2003 e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme ivi previste. 107. Nelle more dell’approvazione di un’organica disciplina normativa in materia di cinema ed audiovisivo la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, individua gli interventi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario 2011 ed indica, in particolare: 108. Gli interventi di cui al comma 107 sono realizzati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità e con l’eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell’audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese. 111. Il Bollettino ufficiale telematico della Regione, di seguito denominato BUR, è lo strumento di informazione e comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti di alta amministrazione nonché di altri atti della Regione ed è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, nell’apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Lazio, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti. l) le modalità di consultazione del BUR nonché la fissazione degli importi dei contributi dovuti per l’invio per posta cartacea o telematica di una stampa dell’atto di interesse ai sensi del comma 117. 124. All’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25), come modificata dalla legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 concernente disposizioni urgenti in materia sanitaria, sono apportate le seguenti modifiche: 126. [Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 6/2011 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente il comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, limitatamente alla verifica della sperimentazione gestionale.] (5) 127. La Regione, al fine di garantire l’adozione di misure idonee a contrastare l’emergenza rifiuti, istituisce: 128. (6) 129. Nell’ambito del ruolo della Regione quale ente che ha aderito alla sperimentazione riferita al processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni di cui al decreto legislativo attuativo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e successive modifiche, è istituito il Sistema informativo degli investimenti e dei fondi della Regione Lazio, di seguito denominato Sistema. 130. Il Sistema è costituito da un insieme integrato di flussi informativi relativi agli investimenti pubblici e provvede, coordinandosi con i relativi Sistemi informativi nazionali e regionali, al monitoraggio e alla gestione delle informazioni sull’attuazione delle politiche socio-economiche relative ai programmi d’investimento pubblici. 131. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, definisce l’ambito di applicazione, i criteri e le modalità di funzionamento del Sistema. 132. Agli oneri di cui al Sistema si provvede mediante uno stanziamento pari ad euro 200.000,00, per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, nell’ambito dello stanziamento del capitolo T19501. 134. Al fine di garantire una semplificazione degli adempimenti amministrativi nei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, che disciplina la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche. 138. Il comma 50 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla designazione dei componenti di nomina regionale dell’organo di controllo contabile interno degli enti pubblici dipendenti, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, è abrogato. 139. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia pubblica residenziale) dopo le parole: “provincia di riferimento.”, sono inserite le seguenti: “A seguito della scissione,”. 140. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche è inserito il seguente: 141. La Regione, al fine di riqualificare il territorio del centro storico di Roma Capitale, con particolare riguardo al rione Esquilino nell’ambito del municipio I, così come previsto dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 (Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma) e successive modifiche, prevede un finanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012. 142. Agli oneri di cui al comma 141 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B32, di un apposito capitolo denominato: “Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma” con uno stanziamento pari ad euro 500 mila per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B32510. 143. La Regione promuove lo sviluppo delle imprese attraverso il “Programma straordinario finalizzato al miglioramento e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a favore dei comuni o enti locali con insediamenti produttivi e commerciali”, da attuarsi tramite gli enti locali del Lazio o le loro articolazioni territoriali e la cui dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2011, è pari ad euro 8.000.000,00. 145. Agli oneri di cui al comma 143 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo B22501 per euro 8.000.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2011. 146. All’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche: 147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 1, comma 22 bis, della l.r. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 e 5 marzo 2010, n. 169, relative a disposizioni in materia di VIA e di VAS. 148. La Regione, in armonia con gli articoli 7 e 9 dello Statuto, al fine di garantire la continuità degli interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione, nonché di fruizione del patrimonio culturale e ambientale del Parco archeologico-ambientale di Vulci, concede un contributo straordinario al Comune di Montalto di Castro (VT), di importo pari ad euro 500 mila, attraverso un incremento dello stanziamento di cui al capitolo G24553 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2011. 149. Alla copertura degli oneri di cui al comma 148 si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 di cui alla lettera d) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011. 150. E’ istituito l’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l’impiego di animali. 154. Nelle more dell’approvazione di una legge organica in materia, la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, un programma di attività relativo ad interventi di natura socio assistenziale destinati a pazienti affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza e a sostegno delle loro famiglie. 155. Per la realizzazione del programma di cui al comma 154, viene destinata una somma fino ad euro 500 mila per spese di investimento, a valere sul capitolo H42518, esercizio finanziario 2011, ed una somma pari ad euro 2 milioni per spese di natura corrente, a valere sul capitolo H41584, esercizio finanziario 2011. 156. La Regione, ai sensi degli articoli 7 e 9 dello Statuto, promuove: 159. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 156 la Regione eroga contributi ai soggetti di cui al comma 160 per la realizzazione dei seguenti interventi: 167. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, è sostituito dal seguente: 168. Al comma 4 ter dell’articolo 16 della l.r. 21/2009, come da ultimo modificata dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2011, le parole: “destinate a edilizia sovvenzionata” sono sostituite dalle seguenti: “da destinare all’edilizia sovvenzionata nonché, in misura non superiore al 50 per cento, all’edilizia convenzionata e agevolata.”. 169. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 170 e 171. 170. I contributi di cui al comma 169 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 142 del 14 maggio 1998. 171. I contributi di cui al comma 169, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono europee L. 83, del 27 marzo 1999, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 27 agosto 2011, n. 32, s.o. n. 160 (1.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2011, n. 488 (Art. 1, co. 10, 11 e 12 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12:< (1a) Comma abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera i), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (1b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente comma si provvede con il capitolo di spesa B13900 (1c) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa B11900 (1c.1) Vedi regolamento regionale 28 dicembre 2011, n. 13 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche) BUR 7 gennaio 2012, n. 1 (1d) Comma modificato dall'articolo 3, comma 112 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (1e) Al riguardo vedi i seguenti provvedimenti con cui sono stati finanziati gli interventi per il "Patto per il Lazio sicuro": legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013); legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014); legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2015); legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016); legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017); deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 58 (Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli annii 2018-2020) BUR 22 febbraio 2018, n. 16, s.o. n. 1; deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2018, n. 19 (Documento di economia e finanza regionale 2019 - Anni 2019-2021) BUR 29 dicembre 2018, n. 105 (1f) Comma abrogato dall'articolo 57, comma 1, lettera o) della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (2) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa G13900 (3) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa G13900 (4) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa G13900 (4.1.1) Con nota del 10 gennaio 2012, prot. n. 8879 il direttore della Direzione regionale del turismo ha trasmesso all'Agenzia regionale del turismo i bilanci di liquidazione delle APT e i verbali di consegna alla Regione Lazio dei commissari liquidatori delle APT ex articolo 1, commi 57 e 58 della l.r. 13 agosto 2011, n. 12 (4.1) Comma abrogato dall'articolo 51, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 (4.2) Alinea modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9; vedi, al riguardo, la deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 678 (Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni". Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l'ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario) BUR 20 novembre 2018, n. 94, s.o. n. 1 (4.3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e poi dall'articolo 7, comma 40, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (4.4) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (4.4.1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (4.5) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (4.6) Alinea modificata dall'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (4.7) Lettera aggiunta dall'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (4.7.1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (4.7.2) Comma inserito dall'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 18 (4.8) Comma sostituito dall'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (4.9) Vedi deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2012, n. 112, poi sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 49 (Direttiva in ordine al sistema di controlli sulle società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house) pubblicata sul BUR 3 marzo 2016, n. 18 (4a) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 144, lettera f) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (4a1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 6, lettera m), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 a decorrere dalla data di perfezionamento del trasferimento delle attività di cui al comma 4 del suddetto articolo. (4b) Vedi deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2011, n. 643 (Definizione delle modalità di acquisizione delle proposte da parte degli Enti locali e Municipi utili per la definizione del "Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale". Annualità 2011, in attuazione dei commi 94, 95 e 96 dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013") BUR 21 gennaio 2012, n. 3; deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2012, n. 50 (Delib. G.R. 28 dicembre 2011, n. 643. Proroga termine presentazione proposte da parte degli enti locali e municipi utili per la definizione del "Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale". Annualità 2011, in attuazione dei commi 94, 95 e 96 dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" BUR 28 febbraio 2012, n. 8 (4c) Alinea modificato dall'articolo 9, comma 93, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19. Vedi regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11 (Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) BUR 28 giugno 2012, n. 24; regolamento regionale 27 dicembre 2017, n. 31 (Modifica al Regolamento regionale 19 giugno 2012 n. 11, "Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale13 agosto 2011 n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio) BUR 28 dicembre 2017, n. 104 (4c.1) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 93, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (4c.2) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 93, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (4d) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 (4e) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 (5) Comma abrogato dall'articolo 22, comma 122, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (6) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 117 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (6a) Comma abrogato dall'articolo 56, comma 3, lettera q), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (7) Vedi regolamento regionale 20 febbraio 2013, n. 1 (Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 1, commi 134 e 135 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di Assestamento del Bilancio 2011-2013) in materia di semplificazione dei procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola per le istanze presentate tramite i centri autorizzati di assistenza agricola) BUR 26 febbraio 2013, n. 17; regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) BUR 5 dicembre 2013, n. 100; deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2013, n. 49 (Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 1, commi 134 e 135 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del Bilancio 2011-2013) in materia di semplificazione dei procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola per le istanze presentate tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) BUR 26 febbraio 2013, n. 17 (8) Vedi deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2012, n. 219 (Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 art. 1 commi 156-164 "Promozione della conoscenza e valorizzazione dei luoghi della memoria del Risorgimento della regione Lazio" Modalità e criteri per la presentazione delle domande di contributo) BUR 7 giugno 2012, n. 21 (9) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa G23900 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |