Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie (1)

Numero della legge: 7
Data: 14 luglio 2014
Numero BUR: 56
Data BUR: 15/07/2014
L.R. 14 Luglio 2014, n. 7
Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie (1)

SOMMARIO

Art. 1 Funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti. Modifica all’articolo 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ai compiti del Collegio dei revisori dei conti della Regione

Art. 2 Disposizioni varie

Art. 2, comma da 1 a 9 Disposizioni in materia di organizzazione sanitaria

Art. 2, comma da 10 a 18 Razionalizzazione e contenimento della spesa per enti finanziati dalla Regione

Art. 2, comma 19 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio “ARSIAL”) e successive modifiche

Art. 2, comma da 20 [abrogato] a 21 Anticipazioni di tesoreria o di cassa degli enti pubblici dipendenti dalla Regione

Art. 2, comma da 22 a 30 Soppressione del consorzio di gestione delle grotte di Pastena e Collepardo [comma 29 abrogato]

Art. 2, comma da 31 a 33 Soppressione del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente

Art. 2, comma da 34 a 37 Soppressione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL. Razionalizzazione delle funzioni

Art. 2, comma da 38 a 40 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio “ARPA”) e successive modifiche

Art. 2, comma da 41 a 44 Modifica al comma 66 dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2008, relativo al complesso immobiliare dell’ex ospedale Forlanini. Disposizioni conseguenti

Art. 2, comma da 45 a 47 Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni relative alla Società Lazio Service S.p.A.)

Art. 2, comma da 48 a 53 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 2, comma da 54 a 55 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche) e successive modifiche

Art. 2, comma da 56 a 60 Sportello unico per le attività produttive e misure per sostenere la creazione d’impresa

Art. 2, comma 61 Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche

Art. 2, comma da 62 a 65 Riduzione dei costi di partecipazione agli organismi pubblici

Art. 2, comma da 66 a 68 Partecipazione della Regione a società di diritto pubblico per la erogazione di servizi pubblici essenziali. Finanziamento dei contratti di servizio. Piani industriali e ristrutturazioni aziendali

Art. 2, comma da 69 a 70 Modifica alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente il trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici economici - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica “ATER”

Art. 2, comma da 71 a 72 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche

Art. 2, comma da 73 a 80 Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali). Disposizioni transitorie e finali

Art. 2, comma 81 Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche. [abrogato]

Art. 2, comma da 82 a 84 Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali). Disposizioni transitorie

Art. 2, comma da 85 a 86 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo alla previsione del programma straordinario per l’impiantistica sportiva

Art. 2, comma da 87 a 91 Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale

Art. 2, comma da 92 a 94 Disposizioni per l’alienazione dei “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito” ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio

Art. 2, comma da 95 a 96 Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche

Art. 2, comma 97 Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 concernenti il fondo speciale per il microcredito

Art. 2, comma da 98 a 99 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano - FR)

Art. 2, comma da 100 [abrogato] a 101 Sostituzione dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ai centri commerciali naturali. Abrogazione del regolamento regionale 11 agosto 2008, n. 12 (Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria per l’esercizio finanziario regionale 2006”)

Art. 2, comma da 102 a 106 Disposizioni in materia di interventi a sostegno delle attività produttive, agricole e della cooperazione [comma 103 abrogato]

Art. 2, comma 107 Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) [abrogato]

Art. 2, comma da 108 a 110 Istituzione del Catalogo regionale dei Sinkhole del Lazio

Art. 2, comma da 111 a 114 Istituzione della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio (Consulta dei SIP) e della Consulta regionale dei lavoratori atipici e dei libero professionisti del Lazio

Art. 2, comma da 115 a 118 Disposizioni in materia di apprendistato

Art. 2, comma da 119 a 128 Fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio

Art. 2, comma da 129 a 130 Valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli romani

Art. 2, comma 131 Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2003, n. 39 (Interventi a favore dell’attività del Consorzio I Castelli della Sapienza)

Art. 2, comma 132 Modifica alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche [abrogato]

Art. 2, comma da 133 a 134 Misure a sostegno delle imprese operanti nel settore dell’edilizia abitativa

Art. 2, comma da 134 bis a 134 quinquies relativo a disposizioni in materia di interventi di edilizia agevolata

Art. 2, comma da 135 a 136 Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 concernenti il Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative e il Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative

Art. 2, comma 137 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF

Art. 2, comma 138 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo alle tasse sulle concessioni regionali

Art. 2, comma 139 Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 (Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale) e successive modifiche

Art. 2, comma da 140 a 141 Sanzioni amministrative di competenza del Servizio fitosanitario regionale

Art. 2, comma 142 Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GAP)

Art. 2, comma 143 Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 (Utilizzazione dei beni patrimoniali della ex Opera nazionale per i combattenti (ONC) trasferiti alla Regione Lazio)

Art. 2, comma da 144 a 149 Abrogazioni e modifiche. Disposizioni relative alle riserve naturali “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico” e del “lago di Canterno” [commi 148 e 149 abrogati]

Art. 2, comma 150 Entrata in vigore


Allegato 1
Allegato 2


Art. 1
(Funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti. Modifica all’articolo 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ai compiti del Collegio dei revisori dei conti della Regione)



1. In conformità ai principi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), i collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione vigilano sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
2. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici, in particolare:
a) verificano la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
b) verificano la loro corretta esposizione in bilancio, l’esistenza delle attività e passività e l’attendibilità delle valutazioni di bilancio con particolare riferimento alle voci di entrata e alla congruità delle voci di spesa, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
c) effettuano la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditorie tra l’ente pubblico dipendente in cui operano e la Regione segnalando tempestivamente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio a fini conoscitivi le situazioni di squilibrio;
d) effettuano le analisi necessarie e acquisiscono informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisiscono informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché sia, nel tempo, salvaguardato l’equilibrio economico e finanziario;
e) vigilano sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell’ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
f) verificano l’osservanza delle norme che presiedono alla formazione e l’impostazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale;
g) esprimono il parere in ordine all’approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
h) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia;
i) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
j) vigilano, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del rendiconto generale, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti dagli amministratori, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all’esame del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti unico. Il collegio dei revisori o il revisore dei conti unico redigono apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l’esercizio. Copia della relazione è inviata immediatamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile.
4. L’attività dei collegi dei revisori dei conti e dei revisori dei conti unici si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici non intervengono nella gestione e nell’amministrazione attiva degli enti pubblici dipendenti.
6. I componenti del collegio dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici possono, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture degli enti e prendere visione di tutti i documenti ritenuti necessari all’espletamento delle loro funzioni, con l’obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti. I revisori ove ravvisino profili di illegittimità, informano, entro il termine perentorio di venti giorni, il Presidente della Regione e la commissione consiliare competente in materia di bilancio.
7. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, comunicati al presidente del collegio, nonché delle risultanze dell’esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali è redatto apposito verbale. Copia del verbale è trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile.
8. Se al termine dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 7 il presidente del collegio dei revisori o i revisori dei conti unici ravvisano profili di illegalità, informano immediatamente gli organi giurisdizionali competenti.
9. I revisori dei conti devono assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Nell’espletamento dell’incarico i revisori dei conti si devono trovare in una posizione di indipendenza formale e sostanziale; agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del codice civile.
10. I collegi dei revisori si avvalgono della struttura amministrativa messa a disposizione dall’ente pubblico presso cui operano.
11. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:
“2bis. Il collegio esprime, altresì, parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale collegate di cui all’articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.”.


Art. 2
(Disposizioni varie)



1. Alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1bis dell’articolo 8 è inserito il seguente:
“1ter. Non possono essere nominati direttori generali coloro che rientrano nelle fattispecie elencate nell’articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), non può essere nominato direttore generale chi, ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva.”;
b) all’alinea del comma 6 dell’articolo 8 le parole: “al compimento del settantesimo anno di età” sono sostituite dalle seguenti: “al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza”;
c) al comma 7 bis) dell’articolo 8 dopo le parole “1 bis” sono inserite le seguenti: “e 1 ter”;
d) all’articolo 10:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi ed un componente supplente, scelti tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute, che si pronunciano entro quindici giorni dalla relativa richiesta. Il membro supplente è designato dalla Regione.” (2);
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5bis. I provvedimenti di nomina dei componenti del collegio sindacale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e, corredati dai relativi curricula vitae e studiorum, anche in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.”;
3) al comma 9 le parole da: “con i due membri supplenti” fino a: “designazione dei supplenti” sono soppresse;
e) all’articolo 15:
1) al comma 2 dopo le parole: “in relazione alle funzioni da svolgere” sono aggiunte le seguenti: “, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui al comma 4bis”;
2) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“c) aver svolto, per almeno un quinquennio, qualificata e certificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale);
3) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
“c) possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del d.p.r. 484/1997 previsto per l’area di sanità pubblica, nonché della specializzazione, preferibilmente, in una delle discipline della sanità pubblica di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 484/1997 o un titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dalla tabella B del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, ovvero della specializzazione in medicina legale;”; (3)
4) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
“d) aver svolto, per almeno un quinquennio, attività di direzione tecnico-sanitaria certificata in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui dall’articolo 2 del d.p.r. 484/1997;”;
5) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4bis. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi regionali, corredati dai relativi curricula, degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 39/2013. Gli elenchi regionali di cui al presente comma sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.
4ter. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, gli elementi del bando pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei di cui al comma 4 bis.
4quater. I provvedimenti di nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e, corredati dai relativi curricula vitae et studiorum, anche in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.
4quinquies. Non possono essere nominati direttori sanitario e amministrativo coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e al d. lgs. 39/2013. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, del d. lgs. 149/2011, non può essere nominato direttore sanitario e amministrativo chi, ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva.”;
6) il comma 6 è abrogato;
7) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7bis. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, così come nominati ai sensi del presente articolo, decadono al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza.”.
2. Per le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente scelti tra i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 18/1994 e successive modifiche designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Regione, sentita l’Università interessata, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.(4)
3. Alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria - ARES 118) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi di cui uno designatodal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.”; (5)
b) all’articolo 10:
1) al comma 1 le parole da: “e che siano in possesso” fino: “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all’articolo 15, comma 4bis, della l.r. 18/1994”;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
4. Alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“5. Ai componenti del consiglio spetta un’indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti percepiti dal direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti. Ai componenti supplenti l’indennità ed i gettoni di presenza spettano in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.”;
b) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi scelti tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.”; (6)
c) al comma 2 dell’articolo 8 dopo le parole: “d.lgs. 288/2003” sono inserite le seguenti: “, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all’articolo 15, comma 4bis, della l.r. 18/1994”;
d) dopo il comma 4 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“4bis. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano, altresì, dall’incarico al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza.”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”) e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
“5bis. Al presidente e agli altri componenti dell’organismo indipendente di valutazione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale spetta un’indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’azienda di riferimento. Al presidente del collegio spetta, altresì, una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti.”.
6. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie pubbliche, delle aziende ospedaliere, comprese le ospedaliero-universitarie di cui al d. lgs. 517/1999, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico sono rideterminate in conformità alle linee guida che la Giunta regionale adotta entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) si applicano, in quanto compatibili, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale.
8. Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono stipulare contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, solo all’esito dell’accertamento, a cura del competente ufficio del patrimonio, dell’assoluta mancanza di disponibilità di immobili tra quelli di proprietà dell’ente, della Regione, ovvero di enti e/o società a totale partecipazione pubblica, da destinare all’uso prefigurato e fatta salva l’applicazione dell’articolo 21, comma 5 della l. r. 4/2013.
9. Con riferimento ai contratti di locazione passiva ad uso istituzionale stipulati dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, della l. r. 4/2013, in quanto compatibili.
10. In attuazione del principio statale di coordinamento della finanza pubblica, al fine del contenimento della spesa pubblica relativa agli organi collegiali di enti che comunque ricevono contributi a carico della Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 e in attuazione dell’articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), i commi da 10 a 17 del presente articolo dettano disposizioni in ordine ai consorzi di bonifica, all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, all’Istituto regionale per le ville tuscolane (I.R.Vi.T.), all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL), agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette regionali.
11. Alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del primo comma dell’articolo 20 è sostituita dalla seguente:
“e) il revisore dei conti unico;”;
b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26
(Revisore dei conti unico)


1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata dall’assemblea del consorzio previa designazione del Presidente della Regione, da effettuarsi entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale, alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio ed al presidente del consorzio una relazione sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.”;
c) il comma secondo dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:
“2. Gli statuti di cui al primo comma stabiliscono, oltre alla sede legale, le modalità di funzionamento degli organi e le relative competenze, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione e attuazione dei dirigenti, e dettano i criteri generali, rinviandone la disciplina puntuale al regolamento interno di cui al decimo comma, per l’elezione degli organi consortili, per l’organizzazione, il funzionamento, l’ordinamento finanziario e contabile, la trasparenza e pubblicità degli atti e l’esercizio del diritto di accesso.”.
12. Alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del primo comma dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:
“c) il revisore dei conti unico;”;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11
(Revisore dei conti unico)


1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione (6.1) entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell’istituto, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.
8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’istituto.”;
c) l’articolo 12 è abrogato;
d) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma secondo dopo la parola: “personale” sono inserite le seguenti: “di comparto e di qualifica dirigenziale” e dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “in posizione di distacco”;
2) al comma terzo prima delle parole: “Il trattamento giuridico” sono inserite le seguenti: “Il trattamento giuridico ed economico del personale regionale distaccato è regolato dalle norme regolamentari regionali, dalla contrattazione collettiva nazionale e dal contratto collettivo decentrato del comparto di riferimento.” e dopo le parole: “economico del personale” è inserita la seguente: “comandato”.
13. Alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Istituto regionale per le ville tuscolane ”I.R.Vi.T.”) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“d) il revisore dei conti unico;”;
b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole: “presidente del collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti unico”;
2) al comma 3 le parole: “partecipano con voto consultivo” sono sostituite dalla seguente: “assistono” e le parole: “presidente del collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti unico”;
c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente


“Art. 11
(Revisore dei conti unico)


1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. La funzione di revisore dei conti unico è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico scientifico dell’istituto. Al revisore dei conti unico si applicano, altresì, le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 5.
8. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell’istituto, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.
9. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’istituto.”;

d) l’articolo 12 è abrogato.
14. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio “ARSIAL”) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“c) il revisore dei conti unico;”;
b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Revisore dei conti unico)


1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione (6.1.1) entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e all’amministratore unico dell’Agenzia, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.
8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia.”;

c) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Incompatibilità e inconferibilità)”;
2) al comma 1 le parole: “di presidente del collegio dei revisori e di componente del collegio stesso” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 3” e dopo la parola: “incompatibilità” sono inserite le seguenti “e inconferibilità”;
3) al comma 2 le parole da: “In particolare” fino a: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “Peraltro, non possono essere nominati quali organi dell’Agenzia e, se nominati, decadono”;
d) al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti unico”;
e) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) del comma 2 le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti unico”;
2) al numero 2) della lettera d) del comma 2 le parole: “del collegio dei revisori o” sono soppresse e le parole: “tali organi” sono sostituite dalle seguenti: “tale organo, nonché la decadenza del revisore dei conti unico in caso di gravi e reiterate inadempienze”.
15. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 è sostituita dalla seguente:
“c) il revisore dei conti unico;”;
b) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:


“Art. 15
(Revisore dei conti unico)


1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l’importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia una relazione sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia ed è tenuto a fornire, su istanza delle medesime, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.”;

c) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 40 è sostituita dalla seguente:
“c) il revisore dei conti unico.”.
16. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi dei revisori dei conti degli enti di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 decadono e si procede alla nomina dei revisori dei conti unici ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 entro i successivi quarantacinque giorni.
17. Sono da intendersi abrogate le norme regionali previgenti incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle suddette disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. In attuazione del principio di cui al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, dopo le parole: “personale regionale” sono inserite le seguenti: “o di comparti diversi”;
b) al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche le parole “non economici” sono soppresse e dopo la parola: ”Regione” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli economici”.
19. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio “ARSIAL”) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) l’amministratore unico;”;
2) la lettera b) è abrogata;
b) all’articolo 4:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Amministratore unico)”;
2) al comma 1 le parole: “Il presidente dell’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “L’amministratore unico dell’Agenzia” e dopo le parole: “pubbliche o private“ sono aggiunte, in fine, le seguenti: “Il decreto di nomina fissa l’importo del compenso riconosciuto all’amministratore unico dell’Agenzia.”;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’amministratore unico:
a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;
b) adotta lo statuto e i regolamenti dell’Agenzia;
c) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione, le relative variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al quale allega una relazione sull’attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari, conseguiti nell’anno precedente;
d) sovrintende all’esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e di direttiva della Giunta regionale ed è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’attività dell’Agenzia;
e) adotta i programmi di attività, su proposta del direttore generale;
f) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il direttore generale nell’attività amministrativa e gestionale;
g) nomina il direttore generale dell’Agenzia;
h) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia;
i) assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale dell’attività del direttore, avvalendosi dell’organismo indipendente di valutazione dell’Agenzia;
l) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.”;
4) al comma 3 le parole: “Il presidente” sono sostituite dalle seguenti: “L’amministratore unico dell’Agenzia”;
c) l’articolo 4 bis è abrogato;
d) l’articolo 6 è abrogato;
e) al comma 2 dell’articolo 7 dopo le parole: “o gli amministratori” sono inserite le seguenti: “ed i soci”;
f) alla lettera b) del comma 5 e al comma 6 dell’articolo 8 bis le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico”;
g) all’articolo 8 ter:
1) al comma 2 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico” e prima delle parole: “dalla Giunta” sono inserite le seguenti: “, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura,”;
2) al comma 3 le parole: “Il consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “L’amministratore unico”;
h) all’articolo 9:
1) al comma 1 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico dell’Agenzia”;
2) al comma 2 le parole: “consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “amministratore unico”;
3) alle lettere b) e c) del comma 5 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico”;
4) la lettera e) del comma 5 è abrogata;
i) all’articolo 10:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il bilancio di previsione, il relativo assestamento e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dall’amministratore unico dell’Agenzia, su proposta del direttore generale, e corredati del parere del revisore dei conti unico, sono approvati con le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.”;
2) al comma 2 le parole: “del consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’amministratore unico”;
l) al comma 2 dell’articolo 10 bis le parole: “dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia,” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico dell’Agenzia, su proposta del direttore generale,”;
m) all’articolo 14:
1) alla lettera b) del comma 2 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico”;
2) al numero 1) della lettera d) del comma 2 le parole: “del consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’amministratore unico” e le parole: “consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “amministratore unico”;
3) al numero 1) della lettera e) del comma 2 le parole: “dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b)”;
4) al numero 2) della lettera e) del comma 2 le parole: “del consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’amministratore unico”;
n) al comma 1 dell’articolo 17 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico”.”
20.(6a)
21. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria o di cassa decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria o di cassa.
22. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, al fine del contenimento della spesa pubblica relativa agli enti che comunque ricevono contributi a carico della Regione, e dell’articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), il consorzio per la gestione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo), è soppresso.
23. In considerazione del carattere di singolarità geologica di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo sono svolte dall’ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi di cui alla legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco).
24. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 21/2008 dopo le parole: “del Lago di Fondi” sono aggiunte le seguenti: “ , ivi comprese le grotte di Pastena e Collepardo”.
25. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2008 dopo la parola: “Pastena,” è inserita la seguente: “Collepardo,”.
26. Le iniziative di cui al comma 23 sono finalizzate a:
a) proteggere il patrimonio speleologico delle grotte attraverso verifiche sull’assetto idrogeologico della zona e l’assunzione di conseguenti idonee iniziative che afferiscono in particolare alla regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;
b) assicurare la conservazione delle predette cavità naturali evitandone il deterioramento, il danneggiamento ed il deturpamento con particolare riguardo ai danni prodotti dall’inquinamento delle acque che vi confluiscono;
c) garantire la loro migliore fruizione ampliando la zona accessibile ai visitatori e consentendo la diversificazione della zona di entrata e di uscita delle grotte stesse;
d) promuovere la realizzazione di idonee attrezzature turistiche e sostenere un’adeguata attività di propaganda delle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona nonché incentivare gli studi speleologici e naturalistici.
27. Per le finalità di cui al comma 23, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina il commissario liquidatore (6a.2), per un periodo massimo di sei mesi, nella persona del commissario dell’ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, che si avvale di un comitato tecnico scientifico composto dai sindaci dei comuni di Pastena e di Collepardo, o loro delegati, e da un dirigente dell’Agenzia regionale per i parchi (ARP). Tale comitato opera a titolo gratuito. L’indennità spettante al commissario è determinata all’atto della nomina, con oneri a carico del consorzio. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, l’indennità è corrisposta direttamente alla Regione e confluisce nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Gli organi del consorzio decadono dalla data di assunzione dell’incarico del commissario liquidatore.
28. Entro settantacinque giorni dalla data di assunzione dell’incarico, il commissario liquidatore trasmette alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
b) l’elenco del personale in servizio, alla data del 30 novembre 2013, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell’elenco deve essere, altresì, evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste;
c) il bilancio di apertura liquidazione.
29.  (6.2)
30. Dalla data di ultimazione dell’attività di liquidazione del consorzio di cui al comma 22, il medesimo consorzio è estinto e la l.r. 14/1989 è abrogata.(6.2.1)
31. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, al fine di eliminare le duplicazioni organizzative e razionalizzare le procedure, è soppresso il Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente istituito dall’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche, in considerazione della sua mancata operatività per oltre un triennio e tenuto conto dello svolgimento di funzioni riconducibili alle competenze ordinarie delle strutture amministrative regionali competenti in materia ambientale.
32. Sono abrogati:
a) l’articolo 13 della l.r. 74/1991 nonché il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo a modifiche alla l.r. 74/1991;
b) l’articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) nonché la lettera a), del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 ed i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, relativi a modifiche alla l.r. 29/1997;
c) l’articolo 7 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 20 (Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia);
d) l’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);
e) le disposizioni di legge regionale che si riferiscono al Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente, limitatamente alle previsioni riguardanti i pareri resi dal medesimo Comitato alle strutture regionali.
33. L’attività consultiva del soppresso Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente resa nei confronti di enti diversi dalla Regione è svolta dalle strutture di cui al comma 31.
34. Al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica in armonia con i principi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia, e nel rispetto delle competenze statali in materia, l’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), istituita ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24 (Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale) è soppressa e le relative competenze, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sicurezza presso la Giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 35.
35. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 34, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti, individua i rapporti giuridici attivi e passivi, le risorse umane e patrimoniali, nonché le risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell’ambito dei programmi 01 “Polizia locale e amministrativa” e 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, da trasferire alla direzione regionale di cui al comma 34. (6a.1)
36. Con la medesima deliberazione di cui al comma 35 sono individuate anche le modalità di coordinamento e collaborazione tra la direzione di cui al comma 34 e la direzione regionale competente in materia di bilancio, demanio e patrimonio. (6a.1)
37. Dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 35, ogni riferimento all’ABECOL si intende effettuato alla direzione regionale di cui al comma 34.
38. Alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio “ARPA”) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3:
1) dopo il numero 3) sono inseriti i seguenti:
“3bis) supporto tecnico-progettuale per la pianificazione degli interventi e per la predisposizione ed aggiornamento dei piani e programmi ambientali di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;
3ter) controlli delle acque delle piscine, di balneazione e dello stato di eutrofizzazione nel mare e dei dragaggi dei porti;”;
2) dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
“6bis) partecipazione e collaborazione alle commissioni e conferenze di servizi regionali, provinciali e comunali indette per la trattazione delle specifiche problematiche ambientali;”;
b) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:“, tramite sistemi informatici, secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in materia ambientale”;
c) al comma 2 dell’articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I programmi di intervento annuali e pluriennali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, sono comunicati alla Giunta regionale, entro i quindici giorni successivi alla loro adozione, ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all’articolo 9.”.
39. Ai fini del superamento della gestione commissariale dell’ARPA, l’articolo 43 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni sull’ARPA, è abrogato.
40. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina del direttore generale e dei due vicedirettori. (6a.3)
41. Alla lettera c) del comma 66 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativa al complesso immobiliare dell’ex ospedale Forlanini, le parole: “entro il 31 dicembre 2008 a rendere disponibili gli immobili.” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2014 a immettere la Regione nel possesso dei beni immobili in applicazione e per gli effetti del comma 5, mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale.”.
42. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 1, comma 66, lettera c), della l. r. 14/2008, così come sostituito dal comma 41, la Giunta, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta.
43. Nelle more del completamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 66, lettera c), della l. r. 14/2008, la Regione può adottare gli opportuni atti conservativi delle porzioni di immobili nelle quali non siano più in corso di svolgimento attività sanitarie o ad esse connesse.
44. All’attuazione dei commi da 41 a 43 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
45. All’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni relative alla Società Lazio Service S.p.A.) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “assume il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali all’attività della Regione.” sono sostituite dalle seguenti: “svolge, per conto della Regione, attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché attività e servizi a supporto delle stesse, nel rispetto delle norme europee in materia di in house providing, nonché dell’articolo 4, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e successive modifiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”;
b) al comma 2 le parole: “i servizi strumentali all’attività della Regione esternalizzabili.” sono sostituite dalle seguenti: “le attività di cui al comma 1.”; (6.3)
c) al comma 3 le parole da: “, come sostituito” fino a: “all’evasione fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modifiche”;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3bis. Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), non si applicano alla società Lazio Service S.p.A..”.
46. La Società Lazio Service S.p.A. adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 45 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
47. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rinegoziazione del contratto di servizio in corso alla suddetta data. Nelle more della rinegoziazione di cui al primo periodo, proseguono gli affidamenti dei servizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15:
1) al comma 1, le parole: “con qualifica dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “della qualifica dirigenziale unica” e le parole da: “secondo le fasce” fino alla fine del comma sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
b) all’articolo 16:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Accesso alla qualifica dirigenziale unica)”;
2) al comma 1, le parole: “seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “qualifica dirigenziale unica”;
3) al comma 3, le parole: “seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “qualifica dirigenziale unica”;
c) l’articolo 17 è abrogato;
d) le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 18 sono abrogate;
e) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19
(Funzioni vicarie ed incarichi ad interim)


1. L’assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim in caso di assenza o impedimento temporanei dei direttori delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base sono disciplinati dal regolamento di organizzazione. Il soggetto assegnatario delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il direttore o dirigente temporaneamente sostituito.”;

f) all’articolo 20:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) al comma 4, le parole: “dai direttori dipartimentali a soggetti appartenenti alla seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale su proposta del direttore della direzione interessato o, in caso di assenza di quest’ultimo, d’ufficio a soggetti appartenenti alla qualifica dirigenziale unica”;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a soggetti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo di cui all’articolo 15, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell’articolo 24 e siano dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione, ovvero con contratto a tempo determinato a persona in possesso delle specifiche qualità professionali e nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8.”;
4) al comma 6 la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre” e la parola: “sette” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
5) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite dell’otto per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche.”;
6) al comma 8 le parole: “ai commi 1 e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”;
g) l’articolo 21 è abrogato;
h) all’articolo 22:
1) al comma 1 le parole: “direttori di” sono sostituite dalle seguenti: “direttori delle direzioni regionali”;
2) al comma 2 le parole: “di cui all’articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture a responsabilità dirigenziale”, e le parole: “direttore di” sono sostituite dalle seguenti: “direttore della direzione regionale”:
i) alla lettera cbis) del comma 4 dell’articolo 37 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “a supporto dei componenti della Conferenza dei Presidenti”;
l) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole: “con contratto a tempo determinato” sono soppresse e le parole: “alla prima fascia del ruolo della dirigenza” sono sostitute dalle seguenti: “al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio”;
2) al comma 3 le parole: “della prima fascia del ruolo della dirigenza del Consiglio o, in misura non superiore al cinquanta per cento, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo,” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio” e le parole: “ ovvero, con contrato a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste al comma 6” sono soppresse;
3) al comma 4 le parole: “alla seconda fascia del” sono sostituite dalla seguente: “al” e dopo le parole: “della dirigenza” sono inserite le seguenti: “del Consiglio”;
4) al comma 5 dopo le parole: “di cui ai commi” è inserita la seguente: “1,” e le parole: “due” e “ sette” sono sostituite, rispettivamente, da: “tre” e “cinque”;
5) al comma 6 le parole: “del trenta per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e” sono soppresse e le parole: “di quelli appartenenti alla seconda fascia” sono sostituite dalla seguenti: “dei dirigenti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio”;
6) al comma 6 bis dopo le parole: “i limiti percentuali previsti” sono inserite le seguenti: “ per i dirigenti appartenenti alla seconda fascia”;
7) il comma 7 è abrogato;
m) all’articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera d) del comma 1 le parole: “, nonché quelle per la collocazione della stessa nelle due fasce in cui si articola il ruolo,” sono soppresse;
2) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole: “degli incarichi dirigenziali” sono aggiunte le seguenti: “nonché l’assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim”.
49. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 7, della l.r. 6/2002, come modificato dal comma 48, lettera f), numero 5, sono, in ogni caso, salvaguardati gli incarichi dirigenziali in essere, nonché quelli le cui procedure di conferimento sono già state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 6, della l.r. 6/2002, così come modificate dal comma 48, lettera l), numero 5, si applica quanto stabilito dal comma 49.
51. Al comma 2 dell’articolo 21, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) dopo le parole: “benessere organizzativo” sono inserite le seguenti: “nonché per le finalità di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,”.
52. In armonia con l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo a disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego, in presenza dei presupposti ivi previsti e, in ogni caso, nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente, è fatto obbligo lo scorrimento, in via prioritaria, degli idonei fino all’esaurimento delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati per i ruoli del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007. In armonia con l’articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, per i nuovi concorsi è destinata al personale già in servizio presso la Regione una riserva di posti pari al cinquanta per cento di quelli messi a concorso.
53. Nelle more del riordino dell’associazionismo comunale, al fine di sopperire alle spese relative al personale in servizio presso le comunità montane, quantificate in 7.800.000,00 euro, a decorrere dall’anno 2014, si provvede per 3.000.000,00 euro per l’anno 2014, a valere sulle risorse iscritte nell’ambito del programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, e per 4.800.000,00 euro per l’anno 2014, a valere sulle risorse iscritte nell’ambito del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi di riserva”.
54. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 5 dopo la parola: “concernenti” sono inserite le seguenti: “la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 46 bis”, così come inserito dalla lettera d) del presente comma;
b) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 è abrogata;
c) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 46 è abrogata;
d) dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:

Art. 46 bis
(Valenza turistica delle aree del demanio marittimo)


1. I comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità turistiche e ricreative in conformità a quanto previsto dall’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). La classificazione è effettuata, anche per aree omogenee, sulla base dei seguenti criteri:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi.
2. L’applicazione dei criteri di cui al comma 1 avviene sulla base dei dati medi relativi all’ultimo triennio, tenendo conto delle fonti e degli indicatori individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. La classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi d’acqua è soggetta, di norma, a revisione quinquennale. I comuni, qualora riscontrino variazioni di uno o più dati di cui al comma 2, tali da influire sulla classificazione effettuata, possono procedere ad una nuova classificazione nel corso del quinquennio e comunicano l’eventuale variazione alla Giunta regionale.”.
55. Sino alla pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 46 bis, comma 2, della l.r. 13/2007, come inserito dal comma 54, lettera d), l’applicazione dei criteri previsti dal comma 1 del citato articolo avviene in base agli indicatori riportati nella tabella contenuta nell’allegato 1 alla presente legge. I comuni, pena l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 7, comma 2, della l.r. 13/2007, provvedono alla classificazione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione il relativo provvedimento entro trenta giorni dall’adozione dello stesso.
56. La Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale mediante la realizzazione, con la collaborazione di Lait S.p.A., di una piattaforma unica telematica da mettere a disposizione dei comuni, singoli o associati, che gestiscono lo sportello unico. Nella realizzazione della piattaforma unica la Regione tiene conto dei sistemi già realizzati dai comuni, singoli o associati, compresa Roma Capitale.
57. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni e gli enti che intervengono nei procedimenti.
58. Gli sportelli unici adottano il sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in formato elettronico, secondo modalità e termini disciplinati con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.
59. La Regione, al fine di promuovere la nascita e la diffusione di nuove imprese, sostiene e sviluppa l’educazione all’imprenditorialità mediante la creazione e la gestione di un portale che favorisca la conoscenza di opportunità professionali sul territorio e l’acquisizione degli elementi informativi necessari all’avvio dell’attività di impresa, nonché dei relativi adempimenti amministrativi. La gestione del portale è attribuita a Sviluppo Lazio S.p.A.. La Regione attiva, altresì, sportelli di orientamento all’impresa nei comuni, al fine di stimolare lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e l’attitudine ai processi di auto-impiego dei cittadini.
60. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 56 a 59 si provvede, in sede di prima applicazione, mediante le risorse pari ad 1 milione di euro iscritte, per l’anno 2014, nel programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”. A decorrere dal 2015, si provvede mediante le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.
61. Alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 dopo le parole: “della cava o torbiera” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o esterni allo stesso, purché di proprietà del titolare dell’autorizzazione e asserviti, quali pertinenze minerarie, solo alle esigenze della cava o torbiera stessa”;
b) dopo il comma 6 bis. dell’articolo 12 è inserito il seguente:
“6ter. Nel caso di regolare presentazione della domanda di proroga di cui ai commi 5 e 6, i titolari dell’autorizzazione possono, in attesa dell’atto di proroga, proseguire l’attività estrattiva fino alla definizione del procedimento da parte del comune e comunque non oltre centottanta giorni.”;
c) all’articolo 30:
1) al comma 2 le parole da: “dalla Giunta regionale ” a: “articolo 8, comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive, solo nei casi di preminente interesse socio-economico sovracomunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali, previo parere della CRC e sulla base delle risultanze di apposita conferenza di servizi indetta ai sensi della normativa vigente”;
2) al comma 4 dopo le parole: “non superiore a dieci anni” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “salvo rinnovo, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo. La procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all’articolo 7”; (6.4)
3) al comma 5 le parole: “ compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “antecedente l’approvazione”;
4) al comma 5 le parole: “secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 3.” sono sostituite dalle seguenti: “dai comuni competenti per territorio, previo parere della CRC, per un massimo di cinque anni.”;
5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5bis. La Regione può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di cinque anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché il preminente interesse socio-economico sovracomunale.”;
d) al comma 1 dell'articolo 31 le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore della direzione regionale competente”;
e) all’articolo 34:
1) al comma 1 le parole: “previo parere della CRC” sono soppresse;
2) al comma 2 le parole: “previo parere della CRC” sono soppresse e le parole: “non superiore a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni”;
3) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: “Nel caso di regolare presentazione delle suddette richieste i titolari dell’autorizzazione possono, in attesa dell’atto di proroga, proseguire l’attività estrattiva fino alla definizione del procedimento da parte del comune”.
62. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione della Regione, anche alle spese di funzionamento ove previste da leggi regionali, agli organismi pubblici comunque denominati, anche con personalità giuridica di diritto privato, è automaticamente ridotta del 30 per cento rispetto a quella risultante alla data del 31 dicembre 2012.
63. La disposizione del comma 62 non si applica alle società, direttamente o indirettamente, partecipate dalla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 62 non si applica, inoltre, alle fondazioni ed associazioni di rilevanza statale o regionale, partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione, che svolgono attività culturali. (6.11)
64. I risparmi derivanti dall’attuazione dei commi 62 e 63 concorrono alla formazione ed al mantenimento dell’equilibrio di bilancio della Regione.
65. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve predisporre un elenco degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, rispetto ai quali contribuisce con risorse proprie alle spese di funzionamento.
66. I comuni che possiedono quote maggioritarie in società che erogano prestazioni di servizi pubblici essenziali mediante contratto di servizio, rispetto alle quali la Regione possiede quote anche minoritarie delle azioni, ovvero contribuisca con risorse finanziarie proprie, qualora approvino o adottino piani industriali anche attraverso l’apertura delle procedure previste dal disposto degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modifiche sono tenuti a trasmettere preventivamente i suddetti piani alla Regione allo scopo di armonizzare le azioni di governance aziendale e di perseguire in maniera sinergica obiettivi comuni.
67. La Regione, entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione dei piani industriali di cui al comma 66, fornisce ai comuni il proprio parere motivato e le proprie osservazioni, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.
68. In caso di inosservanza da parte dei comuni della procedura di cui ai commi 66 e 67, o di mancato recepimento delle eventuali osservazioni della Regione, è data facoltà a quest’ultima di recedere dalle partecipazioni societarie eventualmente possedute, ovvero sospendere o ridurre i finanziamenti in quota parte corrisposti ai sensi del comma 66.
69. Dopo l’articolo 23 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

Art. 23bis
(Tetto al trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici economici - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica “ATER”)


1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica regionale, in analogia a quanto già previsto dagli articoli 20 e 23, il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante ai dirigenti e al personale dipendente delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche non deve superare il trattamento economico di cui all’articolo 20.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca degli organi di governo delle ATER.”.
70. Le ATER di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all’articolo 23 bis della l.r. 4/2013, come inserito dal comma 69, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1. (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) è sostituito dai seguenti:
“1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta da un numero massimo di undici membri, rappresentativi delle categorie di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, elegge, al proprio interno, un Presidente.”.
72. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2007, così come sostituito dal comma 71, è aggiunto il seguente:
“1bis. La delegazione è convocata dal Presidente della Regione su richiesta dall’Assessore regionale delegato o su richiesta motivata del Presidente della delegazione. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.”.
73. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 le parole da: “la verifica” a: “ed i termini per” sono soppresse;
b) i commi 2 e 3 dell’articolo 6 sono abrogati.
74. Le disposizioni di cui al comma 73 si applicano anche ai procedimenti sulle richieste di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamenti e trasferimento di strutture sanitarie inoltrate al comune competente per territorio sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comune rilascia l’autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità anche qualora la documentazione relativa sia già stata inoltrata alla Regione.
75. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che, in sede di richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie, siano stati destinatari di un provvedimento negativo rilasciato dalla Regione relativo alla verifica di compatibilità, nonché i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 4/2003 per violazione delle disposizioni sul rilascio della verifica di compatibilità, possono inoltrare al comune competente per territorio un’istanza di riesame della richiesta di autorizzazione già presentata o una nuova richiesta di autorizzazione. Il comune rilascia l’autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità.
76. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dalla presente legge e adotta le necessarie modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modificazioni).
77. Sino all’adozione delle modifiche al regolamento di cui al comma 76, le disposizioni ivi contenute si applicano solo in quanto compatibili con i commi da 73 a 76.
78. Sino al termine della gestione commissariale di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Diposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, nonché di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché gli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.
79. Ove decorrano inutilmente i termini di cui all’articolo 13, comma 3, del regolamento regionale 2/2007, l’attività può essere provvisoriamente intrapresa, fatti salvi gli effetti della successiva verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture competenti.
80. La disposizione di cui al comma 79 si applica anche alle richieste di cessione dell’autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
81. (6c)
82. All’articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“1. La tipologia delle emergenze socio assistenziali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 nonché le modalità di rendicontazione dell’utilizzo degli stessi, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:”;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2bis. In sede di esame della rendicontazione, la Regione verifica la rispondenza della spesa sostenuta dai comuni rispetto alla destinazione prevista, disponendo, ove necessario, apposite visite ispettive i cui esiti sono pubblicati sul sito web della Regione.
2ter. La verifica delle rendicontazioni avviene entro e non oltre quattro mesi dalla data di presentazione delle stesse.”.
83. I comuni che tra il 2004 e il 2011 siano stati destinatari dei contributi previsti dalla l.r. 6/2004 e non abbiano adempiuto agli obblighi di rendicontazione nei modi e nei termini previsti dalle relative deliberazioni della Giunta regionale provvedono ai necessari adempimenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza e, comunque, in tutti i casi in cui le somme rendicontate risultino inferiori all’importo dei contributi concessi, le quote non rendicontate sono computate nel fondo per la programmazione ed il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali e sono impiegate, fino ad esaurimento, nell’ambito dei piani di zona dei distretti socio-sanitari di appartenenza di cui all’articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.
84. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 83, gli enti capofila dei distretti socio sanitari presentano alla competente Direzione regionale una relazione in merito alle somme che confluiscono nei rispettivi fondi per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali. Gli enti capofila provvedono a rendicontare l’utilizzo delle suddette somme ai sensi dell’articolo 62 della l.r. 38/1996.
85. All’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 46 dopo le parole: “da loro articolazioni amministrative” sono aggiunte in fine le seguenti: “, nonché da altri enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro e dagli oratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche.”;
b) al comma 47 le parole: “conformemente a quanto previsto dai commi 48 e 49 nonché” sono soppresse e dopo le parole “delle proposte” sono aggiunte le seguenti: “nonché i criteri per la concessione dei finanziamenti, stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale ( 6.4.1) tenendo conto delle strutture volte al recupero e all’inclusione sociale e previo parere della competente commissione consiliare”; 
c) il comma 48 è sostituito dal seguente:
“48. La struttura regionale competente in materia di sport provvede alla selezione delle proposte per l’inserimento nel programma straordinario, sulla base dei criteri di cui al comma 47.”.
86. Dall’attuazione del comma 85 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
87. La quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell’assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall’assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE, fissate, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, con deliberazione della Giunta regionale,(6.4.2) acquisito il parere della commissione consiliare competente. La partecipazione del comune è graduata proporzionalmente fino al raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito. E’ fatto divieto ai comuni di introdurre criteri di accesso alla compartecipazione più stringenti di quelli previsti ai sensi della presente disposizione, ovvero altre forme di contribuzione. In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura di degenza. (6d)

87 bis. In relazione agli esiti delle politiche di intervento poste in essere ai sensi del comma 87, con deliberazione annuale della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può essere ridefinita la misura di partecipazione del comune in relazione alle fasce di reddito rilevanti ai fini ISEE. (6e.1)
88. La Regione concorre agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87 in misura pari al 50 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale. II contributo regionale è pari al 70 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, nel caso dei piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).(6d)
88 bis. Le disposizioni di cui ai commi 87 e 88 si applicano anche in riferimento alla quota sociale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche, ove dovuta. (6e)
88 ter. I comuni accedono alla compartecipazione regionale sulla base di un modello adottato con deliberazione della Giunta regionale (6d.1), che disciplini modalità e tempi entro i quali i comuni, compiuti gli accertamenti in merito alle dichiarazioni reddituali, certificano alla Regione, anche in forma telematica, le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale, necessari all’erogazione del contributo regionale in favore dei comuni in acconto entro il 31 marzo di ogni anno, salvo il relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione. (6e)
88 quater. I comuni, per il pagamento degli oneri relativi al concorso alla quota sociale delle prestazioni assistenziali di rilevanza sociale di propria competenza, relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, possono utilizzare, previa autorizzazione delle strutture regionali competenti, le disponibilità residue di risorse trasferite dalla Regione e afferenti alle politiche sociali, fatta esclusione per le risorse provenienti da fondi statali e per le risorse destinate a misure specifiche dei piani sociali di zona di cui all’articolo 46 della deliberazione legislativa concernente il Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 luglio 2016. (6e)
89. Agli oneri di cui ai commi 87 e 88 si provvede, a decorrere dall’anno 2014, a valere sulle disponibilità finanziarie, previste dalla legislazione vigente, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, nonché con una quota del fondo per la non autosufficienza, stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, iscritto nello stesso programma 02 della medesima missione 12.
90. Fatto salvo quanto previsto dai commi 87 e 89:
a) a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 88, sono abrogati i commi 92, 93 e 94 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25);
b) fino alla medesima data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale vigenti in materia.
91. Gli enti erogatori sono tenuti ad eseguire i controlli previsti all’articolo 11, comma 6, del d.p.c.m. 159/2013.
92. Ai fini di favorire lo sviluppo civile e sociale e il miglioramento della qualità della vita della propria comunità, nonché ai fini dell’azzeramento del disavanzo sanitario di cui al piano di rientro, l’Azienda sanitaria locale Roma G (ASL RM G) è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, ad alienare i “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”, di seguito denominati aree, ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio e trasferiti in proprietà alla stessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio).
92 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 92, l’azienda sanitaria locale Roma 2 (ASL Roma 2) è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ad alienare i terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito, di seguito denominati Area Zona O, ricadenti nel comune di Roma. (6f)
93. Alle alienazioni di cui al comma 92 si procede nel rispetto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di alienazione avvalendosi delle strutture interne competenti ovvero con altre modalità individuate nel rispetto delle norme vigenti;
b) riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto, da esercitarsi entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto da parte della ASL RM G, a favore dei soggetti e dei loro aventi causa che abbiano occupato le aree di cui al comma 92 nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
94. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della l.r. 14/2008.
95. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“2. I comuni, prima dell’adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, richiedono alla struttura regionale competente in materia di usi civici il rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito al rispetto dei criteri di cui al comma 1, trasmettendo la documentazione di cui all’articolo 3. Si prescinde dal parere qualora i comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero sulla base dell’analisi del territorio di cui all’articolo 3, attestino l’inesistenza di usi civici sulle terre oggetto di pianificazione urbanistica.”.
96. Al comma 7 bis dell’articolo 8 della l.r. 1/1986 e successive modifiche le parole: “la superficie complessiva dell’edificio non superi i 450 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “l’area dell’edificio destinata ad abitazione non superi i 450 metri cubi”.
97. All’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo al fondo speciale per il microcredito, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 23 dopo le parole: “le modalità” sono inserite le seguenti: “ , i criteri per l’accesso al fondo di cui al comma 25”;
b) al comma 24 la parola: “microcredito,” è sostituita dalle seguenti: “microfinanza, ivi inclusi quelli relativi al microcredito,”;
c) all’alinea del comma 25 le parole: “, articolato su tre assi di intervento:” sono sostituite dalle seguenti: “e la microfinanza. Il fondo, relativamente al microcredito, è articolato, in particolare, sui seguenti assi di intervento:”;
d) alla lettera a) del comma 25 dopo le parole: “microimprese” sono inserite le seguenti: “ , come definite dall’articolo 2, comma 3, allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria),”;
e) al comma 26:
1) al primo periodo, le parole: “previsti al comma 25, lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “e alla microfinanza” e le parole: “dall’assessorato” sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “dalla direzione regionale competente in materia di microfinanza e microcredito.”;
2) al secondo periodo, le parole: “in materia di bilancio, programmazione e partecipazione” sono soppresse;
3) al terzo periodo, le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”;
4) al quarto periodo, le parole: “per il microcredito” sono soppresse;
5) il quinto periodo è sostituito dal seguente:“La gestione operativa è affidata alla direzione regionale competente.”;
6) il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Resta demandato alla deliberazione di Giunta di cui al comma 23 di stabilire:
a) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento;
b) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al microcredito avendo riguardo anche alla soglia di reddito;
c) le modalità di rendicontazione, di controllo e di restituzione dei finanziamenti;
d) i criteri di precedenza per l’accesso al credito.”. (6.5)
98. Alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano – FR), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, le parole: “e degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalla seguente: “approva”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal direttore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, o da un suo delegato. La composizione del gruppo di lavoro e le relative modalità operative sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”; (6.6)
3) alla lettera a) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche per il tramite dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.”;
b) all’articolo 3:
1) al comma 2, le parole: “dell’Agenzia Lazio Lavoro e” sono soppresse;
2) alla lettera g) del comma 3 dopo le parole:“Lazio S.p.A.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o suo delegato;”;
3) la lettera h) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“h) il segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, o suo delegato, oltre al Rettore dell’Università degli studi di Cassino, o suo delegato.”;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3 bis. Ai componenti del Tavolo permanente non spetta alcun compenso.”.
99. Dall’attuazione del comma 98 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
100.(6.6.1)
101. Il regolamento regionale 11 agosto 2008, n. 12 (Nuove norme relative ai centri commerciali naturali in attuazione ed integrazione dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria per l’esercizio finanziario regionale 2006”) è abrogato.
102. Le risorse finanziarie destinate ai progetti ammessi, entro l’anno 2011, alle agevolazioni di cui alle leggi regionali 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali e industriali) e 21 gennaio 1988, n. 7 (Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi) e successive modifiche, possono, in caso di revoca o riduzione delle agevolazioni ovvero di rinuncia o decadenza dei relativi beneficiari ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 60/1978 e degli articoli 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici), essere reimpiegate per le finalità delle suddette leggi a favore dei progetti ritenuti ammissibili a decorrere dall’anno 2012, in concorso con le residue disponibilità del fondo di cui all’articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al fondo regionale per le piccole e medie imprese, e successive modifiche.
103. (6g)
104. All’articolo 68 della l.r. 27/2006 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Una quota della dotazione annuale del fondo è destinata al sostegno al credito agli operatori del settore dell’agricoltura.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1bis. Alle risorse del fondo possono accedere i liberi professionisti titolari di partita Iva.”
c) dopo la lettera d) del comma 3, è aggiunta la seguente:
“dbis) ai contributi alle imprese artigiane e al piccolo commercio di cui all’articolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) e successive modifiche.”.
105. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 68, comma 2, della l.r. 27/2006 al fine della successiva applicazione dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale).
106. Alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 5 le parole: “entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione annuale, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili”;
b) all’alinea del comma 2 dell’articolo 6 le parole: “, anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dall’osservatorio di cui all’articolo 9,” sono soppresse;
c) l’articolo 9 è abrogato.
107. All'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore) sono apportate le seguenti modifiche:
a) (6h)
b) (6h)
108. Per prevenire e mitigare i rischi connessi con l’apertura di voragini e sprofondamenti del terreno, di seguito denominati Sinkhole, di tipo naturale o antropogenico, anche a carattere catastrofico, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, il Catalogo regionale dei Sinkhole del Lazio, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
109. Il Catalogo di cui al comma 108 è predisposto e aggiornato sulla base dei dati acquisiti con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 110, sentite le università e gli ordini professionali degli ingegneri e dei geologi.
110. Con successivo regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale provvede all’indicazione dei criteri e delle modalità per la gestione del Catalogo di cui al comma 108, avvalendosi esclusivamente di personale interno della Regione.
111. (6h.1)
112. Ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, presieduta dall’Assessore competente in materia di lavoro e composta dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di lavoro, un rappresentante per ogni associazione dei lavoratori atipici e delle professioni aventi sede legale nella Regione. (6h.2)
113. I compiti, l’organizzazione e il funzionamento delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 sono stabiliti con appositi regolamenti adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (6.8)
114. L’istituzione delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alle stesse è a titolo gratuito. Le funzioni di segretario delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavoro.
115. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di formazione e lavoro, uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello Statuto, recanti: (6.9)
a) la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in conformità a quanto previsto dall’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) la regolamentazione della formazione dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in conformità all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con particolare attenzione all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali;
c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
116. Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 115, lettera b) e dell’adozione degli eventuali provvedimenti attuativi, resta fermo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 (Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere).
117. Il comma 128 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a disposizioni in materia di apprendistato, è abrogato.
118. La legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato) e il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 “Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato”) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 115, lettere b) e c).
119. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è istituito nel bilancio della Regione un fondo denominato: “Fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio”.
120. Una quota del fondo di cui al comma 119 è attribuita in favore dei comuni sulla base dei seguenti criteri:
a) numero di abitanti;
b) capacità fiscale, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze intercomunali di reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per abitante, rispetto al reddito medio per abitante;
c) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.
121. La ripartizione del fondo di cui al comma 119 tiene conto, per i comuni con popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti, del fattore della dimensione demografica.
122. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in relazione alle finalità e ai criteri di cui ai commi 119, 120 e 121, le modalità per l’attribuzione dei contributi in conto capitale e correnti per l’attuazione degli interventi di sostegno economico dei territori anche in concorso con risorse rinvenienti da altre fonti finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali europei. (6.10)
123. Una quota del fondo di cui al comma 119 è attribuita, con la medesima deliberazione (6.10) e per le medesime finalità previste dal comma 125, agli enti pubblici istituzionali o ad altri organismi inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, ivi compresi enti, agenzie e società della Regione, nonché ai comuni destinatari dei finanziamenti, ai quali può essere, altresì, attribuita, in conformità alla legislazione vigente, la realizzazione degli interventi.
124. Una quota del fondo è assegnata per le finalità di cui al comma 125 previa presentazione di specifici progetti da parte dei soggetti interessati.
125. Le risorse del fondo di cui al comma 119 sono prioritariamente destinate dai comuni o dai loro municipi agli interventi per il consolidamento dei servizi sociali, per la tutela ambientale, per la tutela degli animali, per il sostegno alle famiglie residenti, per la riqualificazione urbana, per progetti di manutenzione della viabilità, mobilità sostenibile e di natura infrastrutturale, finalizzati anche alla localizzazione di insediamenti produttivi e messa in sicurezza dei territori, per iniziative di promozione del territorio, nonché per concorrere al mantenimento dell’equilibrio di bilancio. (7)
126. Una quota del fondo di cui al comma 119 è destinata alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale.
127. Con la medesima deliberazione di cui al comma 122 (6.10), sono disciplinate le modalità di certificazione in ordine all’utilizzo delle risorse attribuite.
128. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 119 a 127, pari a 33.190.000,00 euro per l’anno 2014, a 24.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed a 34.500.000,00 euro per l’anno 2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione, previste dalla legislazione vigente, nell’ambito del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” per 4.690.000,00 euro per l’anno 2014 e per 2.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2015 e 2016, del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” per 11.500.000,00 euro per l’anno 2014, 22.000.000,00 euro per l’anno 2015 e 32.500.000,00 euro per l’anno 2016, nonché mediante riduzione delle dotazioni finanziarie previste per l’anno 2014 nell’ambito dei fondi speciali iscritti nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi di riserva”, rispettivamente, di parte corrente per 7.000.000,00 euro ed in conto capitale per 10.000.000,00 euro.
129. Al fine di valorizzare la conoscenza, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale nell’area dei Castelli romani, la Regione potenzia il consolidato modello operativo costituito dal Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani che associa i Comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri, attraverso il sostegno al funzionamento dell’ente e alle iniziative, adottate dal suddetto ente, dirette a favorire lo sviluppo basato sulla crescita culturale, l’innovazione e la creatività del territorio.
130. Agli eventuali oneri di cui al comma 129 si provvede nell’ambito delle risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”.
131. Alla legge regionale 1 dicembre 2003, n. 39 (Interventi a favore dell'attività del consorzio I Castelli della Sapienza) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 4 sono aggiunte le seguenti:
“lbis) la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, il trasferimento e la divulgazione delle innovazioni organizzative, gestionali e delle buone pratiche finalizzate all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e alla tempestività dell’azione amministrativa;
lter) la formazione continua dei dipendenti pubblici, la formazione e l’aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;
lquater) la progettazione e la realizzazione di attività inserite nei programmi regionali, nazionali, dell’Unione europea e internazionali;
lquinquies) la promozione di azioni tese alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno-gastronomiche e ricreative del territorio in cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In quest’ambito il Consorzio può svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione e di formazione sui temi della storia, dell’arte, della geografia, delle usanze, delle tradizioni e della cultura locale, compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità e all’organizzazione di manifestazioni in genere.”
b) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
“1bis. Per l’annualità 2014-2015 il programma degli interventi ed il preventivo economico di cui all’articolo 5, comma 1 sono trasmessi all’assessorato regionale competente in materia entro il 30 settembre 2014.”.
132. (7a)
133. Al fine di dare impulso alla ripresa ed allo sviluppo economico degli operatori economici del settore dell’edilizia abitativa, particolarmente colpite dalla crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale, la Regione dà attuazione al programma di investimenti a sostegno della casa di cui all’articolo 2, commi da 167 a 171, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25), mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell’ambito del programma 02, “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, della missione 08, “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, e, a decorrere dall’anno 2017, mediante le risorse preordinate nell’ambito del suddetto programma 02 della medesima missione 08, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche. (7.2)
134. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, su proposta dell’assessore competente in materia di infrastrutture, politiche abitative, ambiente, di concerto con l’assessore competente in materia di politiche del territorio, mobilità e rifiuti, sono definite le modalità di attuazione del programma di cui al comma 133, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3ter, commi 1, lettera c) e 1bis, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche. (7.1)
134 bis. Al fine di garantire il diritto all’abitazione, nel rispetto della normativa vigente, per gli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione è consentita la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine di consentire la trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati. Ai soggetti locatari degli alloggi non interessati alla trasformazione del titolo di godimento dell’immobile è comunque assicurata la possibilità di proseguire nella locazione alle stesse condizioni, temporali ed economiche, originariamente previste. (8) (8a)
134 ter. La trasformazione di cui al comma 134 bis è consentita a condizione che siano restituiti alla Regione, tenuto conto della durata residua dell’originaria locazione obbligatoria, i contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo, aggiornati al valore di legge. Ove non si proceda alla trasformazione, alla scadenza del vincolo alla locazione, non dovrà essere restituito nulla, avendo il contributo assolto alla sua funzione.(8) (8b)
134 quater. All'attuazione di quanto previsto dai commi 134 bis e 134 ter provvede la direzione regionale competente in materia di politiche abitative con modalità da definire con proprio provvedimento entro il 30 settembre 2016, in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale,(8.1) che siano quanto più possibili attinenti all'indirizzo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, relativo al riscatto a termine dell'alloggio sociale destinato alla locazione. (8) (8c)
134 quinquies. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente in materia conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2024 (8.1), compatibilmente con la persistenza della copertura finanziaria, la permanenza dell’interesse generale alla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del programma di costruzione e la sussistenza dei requisiti dei soggetti attuatori. Dalla medesima data decorre il termine di tredici mesi previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche per l’inizio dei lavori relativi agli interventi ammessi a finanziamento. Decorso il suddetto termine in mancanza di avvio dei lavori, le graduatorie decadono e si provvede alla revoca dei relativi finanziamenti. Le somme derivanti dai finanziamenti revocati ai sensi del presente comma sono destinate a nuovi programmi di edilizia residenziale agevolata da avviare mediante bandi pubblici. Tali bandi possono prevedere criteri premiali in favore dei soggetti ammessi a finanziamento nell’ambito di graduatorie dichiarate decadute, ai sensi del presente articolo, per cause ad essi non imputabili. (8)
135. All’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo al fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: “per la gestione delle spese” sono sostituite dalle seguenti:
“delle spese di gestione”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento per ciascuno degli anni 2014-2016, ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up innovative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo.”.
136. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/2013, relativo al Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo d’imprese nel settore delle attività culturali e creative è inserito il seguente:
“2 bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento per ciascuno degli anni 2014-2016, ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle imprese culturali e creative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo.”.
137. All’articolo 8 della l.r. 13/2013, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 7 sono aggiunte le parole: “La medesima maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF non trova altresì applicazione con riferimento all’anno d’imposta 2014 per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 28.000,00 euro”;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 7, valutate in 41.560.977,84 euro per l’anno 2014, si provvede per 2.000.000,00 euro mediante corrispondente riduzione del programma 01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per 39.560.977,84 euro mediante l’utilizzazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 9.”;
c) al comma 9:
1) al secondo periodo:
a) dopo le parole: “della spesa del bilancio regionale” sono inserite le seguenti: “, accertati a consuntivo ed”;
b) dopo le parole: “di cui alla presente legge” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ivi comprese la quota destinata all’autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è effettuata dalla legge di stabilità regionale annua”;
2) al terzo periodo:
a) la parola: “nonché” è sostituita da: “,”;
b) dopo le parole: ”Servizi istituzionali, generali e di gestione” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, nonché le risorse, pari a 27.560.977,84 euro, derivanti dai risparmi di spesa delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle missioni di cui all’allegato 2 alla presente legge. Conseguentemente, per le spese di parte corrente iscritte nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016)”.
138. All’articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo alle tasse sulle concessioni regionali sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9 dopo le parole: “versamento della tassa” sono inserite le seguenti: “di rilascio”;
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
“9bis. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, soggetti a TCR, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di rilascio.
9ter. Nel caso di violazione dell’obbligo di trasmissione di cui al comma 9 bis, gli enti competenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra 1.000,00 euro e 2.000,00 euro per ogni atto non trasmesso.”.
139. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 (Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale) e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“3. Si applica la sanzione minima ridotta della metà nel caso in cui il contravventore corrisponda la somma dovuta entro il termine di giorni cinque dalla contestazione a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se previsto, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Le modalità di pagamento nonché le relative disposizioni vigenti in materia sono indicate nel verbale di accertamento. E’ escluso il pagamento contestuale alla contestazione.”.
140. Ai sensi dell’articolo 54, comma 27, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche, il Servizio fitosanitario regionale è competente ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia fitosanitaria. I relativi proventi sono iscritti nella Tipologia 30200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, nell’ambito del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, e sono prioritariamente destinati al potenziamento delle attività del Servizio stesso.
141. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.
142. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GAP) le parole: “spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale” si interpretano come: “spazi pubblicitari all’interno dei locali e sui siti web delle istituzioni pubbliche della Regione nonché l’attività di comunicazione istituzionale pubblica”.
143. All’articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 (Utilizzazione dei beni patrimoniali della ex Opera nazionale per i combattenti( ONC) trasferiti alla Regione Lazio) le parole: “I beni patrimoniali della soppressa ONC (Opera nazionale per i combattenti) trasferiti alla Regione Lazio” si interpretano nel senso che “tutti i beni patrimoniali della soppressa ONC, sin dal trasferimento delle funzioni alla Regione, avvenuto con la legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 (Istituzione dell’Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio ERSAL), attuativa della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sono confluiti nel patrimonio della Regione stessa a prescindere dalle risultanze catastali relative ai beni medesimi, ad eccezione di quelli non oggetto della procedura di cui all‘articolo 113, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)”.
144. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 80 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001);
[b) il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse);] (8d)
c) l’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti;
d) il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari);
e) la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24 (Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale), per quanto non compatibile con le disposizioni di cui ai commi da 34 a 37;
f) le lettere a) e c) del comma 82 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013);
g) il regolamento regionale 13 giugno 2013, n. 10 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 1/2008 e dell’art. 4 della L.R. 24/2009, recante disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata), per quanto non compatibile con le disposizioni di cui ai commi da 34 a 37.
145. Sono modificate le seguenti disposizioni:
a) all’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' art. 133, secondo comma, della Costituzione) sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole da: “all’accertamento” a: “aventi diritto” sono soppresse;
2) al comma 3 le parole da: “se ha partecipato” a: “diritto e” sono soppresse;
b) al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione) le parole: “dal dirigente della struttura competente in materia di attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore regionale competente in materia di attività produttive, o suo delegato,”;
c) dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali) è aggiunto il seguente:
“5bis. In caso di cessazione dall’incarico di segretario generale, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte, sino al conferimento del nuovo incarico e senza alcun onere aggiuntivo, dal direttore regionale competente in materia di ambiente.”;
d) alla lettera r) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, dopo le parole: “lavori pubblici” sono aggiunte, in fine, le seguenti: , ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-sanitario che non comportino modifiche di carattere strutturale.”;
e) dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) è aggiunto il seguente:
“7bis. Al fine di agevolare le famiglie, attenuando gli effetti della crisi economica, e di contrastare il randagismo, in armonia con l’articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, una quota del fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni è attribuita a quei comuni che concederanno agevolazioni fiscali per quei cittadini che decideranno di adottare un cane da un canile comunale.”;
f) all’articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale Lazio “ARPA”):
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ed i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.”;
2) al comma 4 le parole: “di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente”;
g) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) è inserita la seguente:
“cbis) il controllo sulle infrastrutture stradali di competenza regionale, in qualità di organo competente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), nonché le altre funzioni relative alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di cui al d.lgs. 35/2011 come disciplinate con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;”;
h) al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e successive modifiche, le parole: “entro la data del 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data del 31 dicembre 2014”;
i) all’articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2003, n. 9 (Istituzione della Agenzia regionale per la Mobilità “A.RE.MOL.”):
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ed i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.”;
2) al comma 4 le parole: “di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente”;
l) all’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari, così come modificato dall’articolo 4, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13:
1) alla rubrica dopo le parole: “debiti tributari” sono aggiunte le seguenti: “ed extratributari”;
2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10bis. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, sono definite le modalità di concessione della rateizzazione per i debiti di natura diversa da quella tributaria.”; (8.1)
m) al comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla gestione e al reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili dopo le parole: “Giunta regionale”, sono inserite le seguenti: “, per l’approvazione,”;
n) alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche:
1) al comma 5 dell’articolo 14 le parole: “partecipano, con voto consuntivo, il presidente del Collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto,” sono sostituite dalle seguenti: “assiste”;
2) il comma 3 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia e trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Laziodisu.”;
o) al comma 41 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), le parole: “di Roma e Frosinone è prorogato al 31 dicembre 2015.” sono sostituite dalle seguenti: “dell’intero territorio regionale è prorogato al 1° settembre 2017”;
p) alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile):
1) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole: “degli interventi” sono inserite le seguenti: “integrati e coordinati,”;
2) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 2, lettera b), della l. 225/1992 e successive modifiche”;
3) alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 5 dopo le parole: “incidente rilevante,” sono inserite le seguenti: “in conformità agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,”;
4) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile è competente in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ai sensi dell’articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e adotta le ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.”;
5) all’alinea del comma 3 dell’articolo 15 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
6) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 dopo le parole: “nel territorio regionale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ove non confluite su apposite contabilità speciali istituite ai sensi della normativa di rango statale”;
7) al comma 1 dell’articolo 28 le parole: “le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto,” sono sostituite dalle seguenti: “il Sindaco ed il Prefetto, nell’esercizio delle rispettive competenze,” e dopo le parole: “normativa vigente” sono inserite le seguenti: “e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale”;
8) al comma 1 dell’articolo 30 dopo le parole: “presso l’Agenzia” sono aggiunte le seguenti: e senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale,”;
9) al comma 1 dell’articolo 34 dopo le parole: “integrità dell’ambiente” sono inserite le seguenti: “, fatti salvi i poteri attribuiti al Prefetto dall’articolo 54, comma 11, del d.lgs. 267/2000,”;
q) al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 marzo”;
[r) all’articolo 44 della legge regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche:
1) al comma 1:
a) la lettera h), relativa all’istituzione della riserva naturale “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico, è abrogata;
b) la lettera i), relativa all’istituzione della riserva naturale del “lago di Canterno” è abrogata;] (9)
s) l’intervento individuato al rigo 10 della tabella di cui all’articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo a contributi per la realizzazione di impianti sportivi, si intende riferito all’intera superficie destinata a struttura polivalente.
145bis. L’organismo di gestione della riserva naturale “Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico” è soppresso. (10)
146. In considerazione del rilevante valore naturalistico ed ambientale, meritevole di tutela, le competenze in merito alla conservazione e valorizzazione della riserva naturale “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico” sono attribuite all’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”, al quale sono trasferite anche le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie. (11)
147. Per le finalità di cui al comma 146, il Presidente della Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto nomina liquidatore della riserva naturale “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico” il commissario dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”. (12)
148. (13)
149. (13)
150. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 15 luglio 2014, n. 56

(2) Numero modificato dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12

(3) Numero modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12

(4) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12

(5) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12

(6) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12

(6.1) Vedi anche, decreto Presidente della Regione Lazio 18 luglio 2014, n. T00223 “Nomina del Dott. Filippo Lo Iudice quale Revisore dei conti unico dell'Istituto di Studi Giuridici del Lazio «A.C. Jemolo».” (BUR 29 luglio 2014, n. 60)

(6.1.1) Vedi, anche, decreto Presidente della Regione Lazio 29 febbraio 2016, n. T00024 “Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, art. 5. Nomine del revisore dei conti unico e del revisore supplente dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)” (BUR 8 marzo 2016, n. 19)

(6.2) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 [Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 47 “Articolo 2, comma 29, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, concernente l’individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie che sono trasferite, in tutto o in parte, sentiti i comuni di Pastena e Collepardo, all’ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Approvazione dello schema di convenzione per l’utilizzo del personale.” (Bur 7 aprile 2016, n. 28)]

(6.2.1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(6a) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(6a.1) Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 2 dicembre 2014, n. 840 (BUR 11 dicembre 2014, n. 99)

(6a.2) Vedi, anche, decreto Presidente della Regione Lazio 12 novembre 2014, n. T00418 “Nomina del Commissario liquidatore del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo ai sensi dell'art. 2 comma 27 della Legge regionale 14 luglio 2014 n. 7.” (BUR 20 novembre 2014, n. 93 s.o. n. 1). Vedi altresì quanto disposto dall'articolo 17, commi da 80 a 83 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(6a.3) Vedi, anche, decreto Presidente della Regione Lazio 8 ottobre 2014, n. T00367 “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) e nomina, nelle more dell’insediamento del Direttore Generale, del Commissario Straordinario e del Commissario Straordinario Supplente dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).”  (Bur 9 ottobre 2014 n. 81), decreto Presidente della Regione Lazio 16 febbraio 2015, n.T00028 “Conferma del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00367 del 8 ottobre 2014 recante “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) e nomina, nelle more dell’insediamento del Direttore Generale, del Commissario Straordinario e del Commissario Straordinario Supplente dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).”, decreto Presidente della Regione Lazio 28 ottobre 2014, n.T00397 "Nomina del Vicedirettore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA). (Dott. Sergio Marchi)" (Bur 18 novembre 2014 n. 92) e decreto Presidente della Regione Lazio 28 ottobre 2014, n.T00398 "Nomina del Vicedirettore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA). (Dott.ssa Maria Grazia Pompa)" (Bur 18 novembre 2014 n. 92)


(6.3) Vedi, anche, deliberazione Ufficio di presidenza 31 marzo 2015, n. 28 “Contratto di servizio con la Società Lazio Service S.p.A. Individuazione - ex artt. 1 e 2 della l.r. 5/2007 e ss.mm.- di attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di attività e servizi a supporto delle stesse.” e deliberazione Giunta regionale del 6 giugno 2015, n. 142 “Approvazione atto di indirizzo per la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e la società Lazio Service S.p.A. e individuazione delle linee di attività”

(6.4) Vedi, anche, deliberazione Ufficio di presidenza 31 marzo 2015, n. 28 “Contratto di servizio con la Società Lazio Service S.p.A. Individuazione - ex artt. 1 e 2 della l.r. 5/2007 e ss.mm.- di attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di attività e servizi a supporto delle stesse.” e deliberazione Giunta regionale del 6 giugno 2015, n. 142 “Approvazione atto di indirizzo per la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e la società Lazio Service S.p.A. e individuazione delle linee di attività”

(6d) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificato dall'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(6d.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 2016, n. 790 (BUR del 5 gennaio 2017, n. 2)

(6c) Comma abrogato dall'articolo 72, comma 1, lettera j), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11

(6.4.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2017, n. 158 “Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, art. 2, commi dal 46 al 49. Approvazione dell'avviso pubblico "Pronti, Sport, Via! Il bando della Regione Lazio sull'impiantistica sportiva".(BUR 18 aprile 2017, n. 31 s.o. n. 1); deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 334 “Rettifica del comma 4 dell’art. 1 dell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2017, n. 158 “Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, art. 2, commi dal 46 al 49. Approvazione dell'Avviso pubblico Pronti, Sport, Via! Il bando della Regione Lazio sull'impiantistica sportiva". Ulteriore proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2017, n. 262.” (BUR  29 giugno 2017, n. 52); deliberazione della Giunta regionale 27 giungo 2017, n. 370 “Rettifica della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 334, nella parte relativa al termine di scadenza per la presentazione delle domande. (BUR  4 luglio 2017, n. 53, s.o. n. 2); deliberazione 31 ottobre 2017, n. 711 “Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, art. 2, commi dal 46 al 50. Approvazione dell'avviso pubblico "Sport in/e movimento – Interventi per l'impiantistica sportiva" (BUR 7 novembre 2017, n. 89)

(6.4.2) Vedi deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2016, n. 790 “Attuazione art. 6, commi da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. (BUR 5 gennaio 2017, n. 2); deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 395 “Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture residenziali che erogano prestazioni socio riabilitative psichiatriche. Legge regionale 10 agosto 2016 n. 12, art. 6 (“Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”), commi da 1 a 3. (BUR 20 luglio 2017, n. 58 s.o. n. 2); deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 943 (Modifica ed integrazione alla DGR 395 del 5 luglio 2017 “Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture residenziali che erogano prestazioni socio riabilitative psichiatriche. Legge regionale 10 agosto 2016 n. 12, art. 6 (“Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n.7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”), commi da 1 a 3” – Ulteriori disposizioni per gli utenti ricoverati di età compresa tra i 18 e i 25 anni (BUR 23 gennaio 2018, n. 7, s. o. n. 1)

(6e) Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificato dall'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(6e.1) Comma inserito dall'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3


(6f) Comma inserito dall'articolo 19, comma 10, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(6.5) Vedi anche, deliberazione Giunta regionale 31 marzo 2016, n. 135 “Approvazione del Disciplinare Fondo per il microcredito e la microfinanza e delle allegate Linee operative”

(6.6) Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 25 novembre 2014, n. 808 “Legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 – Istituzione, modalità di costituzione e di funzionamento di un Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un programma operativo di interventi nella zona dell'Area Industriale di Piedimonte San Germano”

(6.6.1) Comma abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera hh), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(6.7) Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 15 marzo 2016, n. 94 "Approvazione delle "Disposizioni attuative dell'art. 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, così come sostituito dall'articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada" (BUR 24 marzo 2016, n. 24, s.o. n. 1)

(6g) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 21 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

(6h) Lettera abrogata dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6

(6h.1) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Vedi, anche, decreto Presidente della Regione Lazio 16 settembre 2014, n. T00321 “Costituzione della Consulta regionale dei servizi regionali dell'impiego del Lazio. Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie", art. 2, co.111.” (BUR 25 settembre 2014, n. 77) e  decreto Presidente della Regione Lazio 17 dicembre 2015, n. T00259 "Modifica del Decreto del Presidente T00321 del 16 settembre 2014 “Costituzione della Consulta regionale dei servizi regionali dell’impiego del Lazio. Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 […]. Sostituzione dei componenti per la Città metropolitana di Roma Capitale e per la provincia di Viterbo" (BUR 29 dicembre 2015, n. 104))

(6h.2) Comma modificato dall'articolo 22, comma 5, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1. Vedi, anche, decreto Presidente della Regione Lazio 22 ottobre 2015, n. T00214 “Costituzione della Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio. Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7” (BUR 29 ottobre 2015, n. 87) e decreto Presidente della Regione Lazio 5 maggio 2016, n. T00098 “Integrazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 ottobre 2015, n. T00214 di costituzione della Consulta regionale dei lavoratori atipici scritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio. Nomina componenti.” (BUR 17 maggio 2016, n. 39); decreto del Presidente della Regione Lazio 28 luglio 2017, n. T00129 Sostituzione del segretario in seno alla Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio. Modifica del Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 ottobre 2015, n. T00214 e smi. (BUR 10 agosto 2017, n. 64)


(6.8) Vedi [regolamento regionale 16 settembre 2014, n. 21Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio” (BUR 18 Settembre 2014 n. 75) abrogato dall'articolo 28, comma 2, lettera b della l.r. 7/2018] regolamento regionale 15 luglio 2015, n. 5 “Regolamento della Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio” (BUR 16 Luglio 2015, n. 57)

(6.9) Vedi [regolamento regionale 30 aprile 2015, n. 4 “Regolamento dei profili formativi dell’apprendistato” (BUR 5 maggio 2015, n. 36), abrogato] regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 7 “Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato” (BUR 30 marzo 2017, n. 26 )

(6.10) Vedi deliberazione Giunta regionale 5 agosto 2014, n. 538 "Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio" (BUR 12 agosto 2014, n. 64, s.o. n. 2); deliberazione Giunta regionale 23 dicembre 2014, n. 920 "Modifica Deliberazione n. 538 del 5 agosto 2014 concernente "Ripartizione del Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio" (BUR 7 gennaio 2015, n. 2); deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2014, n. 636 "Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio - proroga del termine per la presentazione dei progetti" (BUR 9 ottobre 2014, n. 81, s.o. n. 1)
(6.11) Comma modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(7) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11

(7a) Comma abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5

(7.1) Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 411 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 98/2010 concernente (Direttive e indirizzi per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruenti dei contributi previsti dall'art. 82 della L.r. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R. 30 aprile 2004 n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati esclusivamente nel Comune di Roma)” (BUR 20 agosto 2015, n. 67)

(7.2) Comma modificato dall'articolo 9, comma 72, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(8) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 8 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, sostituito dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e da ultimo dall'articolo 9, comma 74, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(8.1) Termine modificato dall'articolo 23, comma 44, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(8a) Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 9, comma 73, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(8b) Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(8.1) Vedi deliberazione Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 301 “Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134-bis, 134-ter e 134-quater della legge regionale n. 7/2014 e successive modifiche.” (BUR 22 Giugno 2017, n. 50, so n. 2); determinazione del Direttore della direzione regionale infrastrutture e politiche abitative 18 dicembre 2017, n. G17592 (DGR 301/2017 "Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche". Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento); determinazione del Direttore della direzione regionale infrastrutture e politiche abitative 30 luglio 2018, n. G09688 (Determinazione 18 dicembre 2017, n. G17592 "DGR 301/2017 "Criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione dell'articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater della legge regionale 7/2014 e successive modifiche". Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del titolo di godimento". Modifiche e integrazioni)

(8.2) Termine modificato dall'articolo 17, comma 26 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, dall'articolo 80, comma 4, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e da ultimo dall'articolo 22, comma 5, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(8c) Comma sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(8d) Lettera abrogata dall'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9 a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 4, comma 4 della medesima l.r. 9/2015

(8.1) Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 604 (BUR 30 settembre 2014, n. 78, s.o. n. 1) e deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2017, n. 208

(9) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; ai sensi del citato articolo 2 della l.r. 15/2015, dalla medesima data vigono nuovamente le lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 29/1997, abrogate dalla lettera in esame

(10) Comma inserito dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

(11) Comma modificato dall'articolo 2, comma 6 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

(12) Vedi, decreto  Presidente della Regione Lazio 3 marzo 2016, n. T00029 “Nomina del liquidatore della Riserva naturale “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico” ai sensi dell’art. 2, comma 147 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e dell’art. 2 commi 3,4,5,6 e 7 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” (BUR 10 marzo 2016, n. 20) e anche, quanto disposto dall'articolo 3, comma 116, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(13) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 7, della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.