Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (1)

Numero della legge: 4
Data: 25 maggio 2016
Numero BUR: 42
Data BUR: 26/05/2016
L.R. 25 Maggio 2016, n. 4
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (1)


Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da:
a) sentenze esecutive per il valore complessivo di 7.687.421,28 euro, elencate nella tabella n. 1 allegata alla presente legge, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011;
b) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità per il valore complessivo di 156.369,16 euro, elencate nella tabella n. 2 allegata alla presente legge, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d), del d.lgs. 118/2011;
c) acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di 9.125.718,43 euro, elencati nella tabella n. 3 allegata alla presente legge, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011.




Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede, a valere sull’annualità 2016:
a) per 16.089.612,33 euro, mediante l’istituzione nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, del “Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente”, nel quale confluiscono le corrispondenti risorse iscritte, a legislazione vigente, per l’annualità 2016, nel programma 01 “Fondo di riserva” della medesima missione 20;
b) per 879.896,54 euro, mediante l’istituzione, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” del bilancio regionale 2016-2018, del “Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese in conto capitale”, nel quale confluiscono le corrispondenti risorse iscritte, a legislazione vigente, per l’annualità 2016, nel programma 03 della medesima missione 20.
2. All’adozione dei provvedimenti di spesa relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili riconosciuti dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 73 del d.lgs.118/2011, provvedono le strutture regionali competenti nell’ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull’annualità 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa a seguito delle variazioni di bilancio, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 1, commi da 18 a 21, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018).





Art. 3
(Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3,
relativo a misure per garantire l’equilibrio economico-finanziario
e successive modifiche)

1. L’articolo 3 della l. r. 3/2010 è abrogato.





Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Allegati (2)



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 26 maggio 2016, n. 42

(2) Gli allegati alla presente legge sono riportati e consultabili nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.