Art. 1
La Regione, nelle more dell' approvazione della disciplina organica in materia di consorzi industriali, concede anticipazioni per l' anno 1984 ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale allo scopo di permettere la regolare gestione delle infrastrutture ed accelerare la realizzazione delle previsioni di cui ai piani regolatori consortili.
Le agevolazioni di cui al precedente articolo 1 sono erogate sulla base di documentazione dimostrante la necessita' dell' intervento regionale per sanare eventuali deficit derivanti dalla gestione delle infrastrutture e per permettere la immediata realizzazione di iniziative attinenti alle previsioni dei piani regolatori consortili.
Gli enti interessati debbono inoltrare domanda allo Assessorato regionale all' artigianato, industria e commercio entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le anticipazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' artigianato, industria e commercio, su conforme parere della Commissione consiliare permanente competente.
La misura dell' intervento sara' fissata dalla Regione sulla base delle accertate effettive esigenze dei singoli consorzi.
Le anticipazioni di cui alla presente legge sono restituite alla Regione da parte degli enti beneficiari entro un anno dalla data di erogazione delle somme.
Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni che viene iscritta nel seguente capitolo di previsione della Regione Lazio per l' anno 1984 n. 02011 (di nuova istituzione): << Anticipazione a favore dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale allo scopo di permettere la regolare gestione delle infrastrutture ed accelerare la realizzazione delle previsioni di cui ai piani regolatori consortili >>.
Alla copertura del complessivo onere di L. 1.500 milioni si provvedera' mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo n. 25802, lettera g), del bilancio 1984.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Note
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 29 settembre 1984, n. 27