SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità)
CAPO II MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 2 (Misure e attività in materia di prevenzione del rischio sismico)
Art. 3 (Documento sul rischio sismico regionale)
Art. 4 (Contributi e altre forme di sostegno)
Art. 5 (Ulteriori misure di mitigazione del rischio sismico)
Art. 6 (Istituzione della giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica)
CAPO III PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 7 (Principi generali in materia di pianificazione)
Art. 8 (Pianificazione provinciale)
Art. 9 (Pianificazione comunale)
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Art. 10 (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” e successive modifiche)
Art. 11 (Tecnologie edilizie e nuovi materiali)
CAPO V DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI
Art. 12 (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti)
Art. 13 (Interventi di trasformazione del bosco a sostegno della ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici)
Art. 14 (Ambito d’applicazione)
[Art. 15 (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a misure urgenti per le aree colpite dagli eventi sismici del 2016)] abrogato
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 (Relazione)
Art. 17 (Disposizioni finanziarie)
Art. 18 (Entrata in vigore)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
CAPO II
MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
(Misure e attività in materia di prevenzione del rischio sismico)
a) promuove, svolge ed incentiva lo studio e l’analisi sui fattori di rischio sismico del territorio;
b) monitora il grado di vulnerabilità sismica del territorio regionale, i parametri sismici e i parametri anche potenzialmente precursori, attraverso reti di tipo sismometrico acceleratorio, geodetico e geochimico, in coordinamento con le iniziative a livello nazionale del dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; (1)
c) cofinanzia il completamento degli studi di microzonazione sismica e il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;
d) eroga contributi ai sensi dell’articolo 4;
e) promuove la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori del settore.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, alla definizione dei criteri e modalità per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera c). (6)
Art. 3
(Documento sul rischio sismico regionale)
(Contributi e altre forme di sostegno)
Art. 5
(Ulteriori misure di mitigazione del rischio sismico)
1. Al fine di ridurre la vulnerabilità degli edifici rispetto all’azione sismica, i comuni, nell’ambito della propria autonomia, possono introdurre incentivi per la costruzione di edifici residenziali secondo i parametri di resistenza all’azione sismica previsti dalle norme tecniche per le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche.
Art. 6
(Istituzione della giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica)
CAPO III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 7
(Principi generali in materia di pianificazione)
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, comunque denominati, concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai comuni, secondo la normativa vigente.
2. Con la cadenza triennale di cui all’articolo 3 gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, comunque declinati ai diversi livelli, sono aggiornati ed adeguati alle risultanze del documento di cui al medesimo articolo 3.
Art. 8
(Pianificazione provinciale)
Art. 9
(Pianificazione comunale)
a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Art. 10
(Modifica all’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21
“Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia
residenziale sociale” e successive modifiche)
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 21/2009 sono aggiunte le seguenti:
“c bis) il contributo per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione sismica e dell’attestazione di deposito, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti è dovuto in misura ridotta rispetto a quello previsto, da determinare con il regolamento di cui al comma 1, in caso di interventi di adeguamento sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1);
c ter) le entrate derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese derivanti dalle attività di cui al presente articolo nonché al finanziamento di iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1);
c quater) il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera. Il professionista non deve altresì, relativamente agli interventi edilizi privati, avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto, nonché con i tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori.”.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 (Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche) alle disposizioni di cui al comma 1. (8)
Art. 11
(Tecnologie edilizie e nuovi materiali)
1. Al fine di perseguire la massima sicurezza strutturale negli interventi di riparazione, miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, possono essere utilizzati sistemi innovativi che impieghino anche materiali tradizionali e nuovi e comunque conformi al capitolo 11.1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), preferibilmente di produzione locale, tenendo come riferimento i criteri e i caratteri tipologici e architettonici degli edifici interessati e assicurando che l’esito degli interventi risulti coerente e adeguato con il contesto paesaggistico, territoriale e culturale di appartenenza.
CAPO V
DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE AREE COLPITE
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SUCCESSIVI
(Interventi di ristrutturazione edilizia negli
insediamenti prevalentemente residenziali esistenti)
(Interventi di trasformazione del bosco a sostegno della ripresa
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici)
1. Nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all’allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche sono consentiti, nel rispetto della normativa paesaggistica e della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche, interventi di trasformazione dei boschi intesi come interventi che possono comportare l’eliminazione di parte della vegetazione presente esclusivamente nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) ristrutturazione ed ampliamento di immobili e pertinenze di insediamenti produttivi esistenti;
c) viabilità agro-silvo-pastorale;
d) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d bis) interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 12, comma 1, destinati a prima casa e ad abitazione principale. (4a)
2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 non siano conformi alle norme di tutela paesaggistica deve essere preliminarmente espletata la procedura di cui all’articolo 18 ter, comma 1, lettera b) ter, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono assoggettati all’obbligo di rimboschimento compensativo di cui all’articolo 40 della l.r. 39/2002.
Art. 14
(Ambito d’applicazione)
1. Le disposizioni dell’articolo 12 si applicano ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 e le disposizioni dell’articolo 13 ai comuni che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili, con esito di tipo “E”, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa statale comunque più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l’ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti.
(Modifica all’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo
a misure urgenti per le aree colpite dagli eventi sismici del 2016)
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
(Relazione)
1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sullo stato di attuazione delle attività e degli interventi di propria competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:
a) per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, del “Fondo per il sostegno agli interventi di adeguamento sismico su unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle zone sismiche - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;
b) per gli interventi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del “Fondo per il sostegno agli interventi di adeguamento sismico su unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle zone sismiche - parte capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2019 ed euro 4.000.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
2. Per le annualità successive i fondi di cui al comma 1 possono essere rifinanziati nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
3. L’Assessore competente in materia di politiche per la ricostruzione, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle autorizzazioni di spesa relative ai fondi di cui al comma 1, lo stanziamento dei fondi predetti può essere adeguato con legge regionale, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 24, comma 1, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità).
4. Agli ulteriori oneri di parte corrente previsti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 della missione 18, dell’apposita voce di spesa denominata: “Spese in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2018-2020, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
Art. 18
(Entrata in vigore)
Note:
(1) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 17, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(1a) Comma modificato dall'articolo 22, comma 50, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(1b) Comma modificato dall'articolo 22, comma 50, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(2) Comma modificato dall'articolo 16, comma 17, lettera b), numero 1, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(3) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 17, lettera b), numero 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(4) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 17, lettera b), numero 3, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(4a) Lettera aggiunta dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(5) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 17, lettera c), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(6) Vedi deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2020, n. 312 pubblicata nel Bollettino ufficiale 4 giugno 2020, n. 72
(7) Vedi deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2019, n. 660 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 1 ottobre 2019, n. 79
(8) Vedi regolamento regionale 26 ottobre 2020, n. 26 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 27 ottobre 2020, n. 129
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.