SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Art. 1 (Principi generali)
Art. 2 (Trasformazione delle IPAB)
Art. 3 (Fusione delle IPAB)
Art. 4 (Estinzione delle IPAB)
CAPO II DISPOSIZIONI SULLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 5 (Autonomia e organizzazione)
Art. 6 (Organi delle ASP)
Art. 7 (Consiglio di amministrazione)
Art. 8 (Presidente)
Art. 9 (Compiti del Consiglio di amministrazione)
Art. 10 (Cause di incompatibilità e di inconferibilità)
Art. 11 (Direttore)
Art. 12 (Organo di revisione)
Art. 13 (Costituzione e fusione delle ASP)
Art. 14 (Estinzione delle ASP)
Art. 15 (Vigilanza e controllo)
Art. 16 (Disposizioni in materia di contabilità)
Art. 17 (Patrimonio)
CAPO III DISPOSIZIONI SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
Art. 18 (Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro)
Art. 19 (Disposizioni comuni alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato)
CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Art. 20 (Regolamento)
Art. 21 (Personale)
Art. 22 (Clausola valutativa)
Art. 23 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 24 (Abrogazioni)
Art. 25 (Disposizioni finanziarie)
Art. 26 (Entrata in vigore)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
(Principi generali)
1. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, attraverso la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico.
2. Le IPAB trasformate ai sensi della presente legge ed aventi lo scopo di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari conformano la propria attività ai principi e agli obiettivi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e sociosanitaria a livello regionale e locale e concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.
3. I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016, nell’ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio (7), delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo:
a) alla programmazione e alla gestione degli interventi previsti nei piani sociali di zona di cui all’articolo 48 della l.r. 11/2016, compresi quelli in favore delle persone con disabilità, nel rispetto dei diritti sanciti nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
b) alla realizzazione dei progetti e dei servizi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche;
c) alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socioeducativo, socioassistenziale e sociosanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione;
d) alle attività di recupero e riutilizzo a fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.
4. Al fine di promuovere l’effettivo inserimento delle ASP nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed assicurare l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, una quota pari ad euro 200.000,00 del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, è destinata alla compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle stesse. Le disposizioni del presente comma non rientrano nel campo di applicazione delle previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 7. (1)
5. Gli enti locali possono prevedere finanziamenti alle ASP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, anche concedendo agevolazioni contributive ovvero esenzioni sul pagamento dei tributi ed imposte eventualmente dovuti o altre misure volte ad agevolare il perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 20 sono definiti modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 4.
(Trasformazione delle IPAB)
1. Le IPAB, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, provvedono a trasformarsi in ASP, anche mediante fusione ai sensi dell’articolo 3, ovvero in persona giuridica di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, secondo le procedure definite dal regolamento medesimo.
2. Qualora l’IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione, gli adempimenti previsti vengono svolti da un commissario ad acta, nominato dalla Regione secondo quanto previsto dall’articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni per i commissari di nomina regionale, con il compito di procedere, entro sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti finalizzati alla trasformazione, anche attraverso la fusione di cui all’articolo 3.
3. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, l’adeguamento dello statuto alle disposizioni del Capo II. La determinazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione regionale o all’apposita struttura qualora istituita, per gli adempimenti previsti dall’articolo 5, commi 3 e 5.
4. La trasformazione in ASP è comunque esclusa quando ricorrono le condizioni per l’estinzione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ed è effettuata nel rispetto dei parametri e dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 20.
5. Gli enti riordinati, ai sensi della presente legge, in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle IPAB da cui derivano.
(Fusione delle IPAB)
1. Nel caso in cui le dimensioni dell’istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, o nel caso in cui l’entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, valutate le eventuali specificità nei servizi offerti, l’esperienza settoriale maturata e/o gli standard qualitativi particolarmente elevati degli stessi, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un’unica ASP.
2. Ai fini di cui al comma 1, le IPAB interessate assumono, contestualmente all’atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate, il provvedimento di trasformazione di cui all’articolo 2, sentito il comune o i comuni interessati, in un’unica ASP che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.
3. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto dell’ente che da essa deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione delle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. Deve comunque essere assicurato il mantenimento degli standard, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra IPAB che abbiano finalità analoghe o convergenti.
Art. 4
(Estinzione delle IPAB)
1. Le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.
2. Le IPAB che, entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 1, abbiano comunque attivato le procedure di fusione di cui all’articolo 3 non sono sottoposte alla procedura di estinzione.
3. L’estinzione è promossa d’ufficio dalla direzione regionale competente in materia o dall’apposita struttura ove istituita, sentita l’IPAB interessata e previo parere motivato del comune nel cui territorio ha sede legale l’IPAB stessa, da esprimersi entro trenta giorni.
4. L’estinzione può essere promossa anche dall’organo di amministrazione dell’IPAB, sentita la direzione regionale competente in materia, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Entro il medesimo termine, il comune può esprimere motivato parere in merito all’estinzione.
5. Il provvedimento di estinzione è adottato, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti il personale, con deliberazione della Giunta regionale che provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole, il destinatario è individuato:
a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma capitale, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso comune;
b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente sede nello stesso distretto sociosanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di comune appartenenza.
6. Limitatamente alle IPAB le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 5, lettere a) e b), con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.
7. I criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB sono stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 20.
8. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso di IPAB che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, la Giunta regionale, su richiesta dell’IPAB medesima o d’ufficio o su segnalazione del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, dispone la messa in liquidazione dell’ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell’attività e procedere alle relative operazioni. Nei casi di richiesta dell’IPAB medesima o d’ufficio, la Giunta regionale provvede previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
9. Nei casi di cui al comma 8, si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e successive modifiche.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica) e successive modifiche, ferme restando le attribuzioni riconosciute ai comuni e previa convocazione di un’apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l’IPAB interessata, con l’eventuale partecipazione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dalla stessa IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria.
CAPO II
DISPOSIZIONI SULLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
(Autonomia e organizzazione)
1. Le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e sono sottoposte alla vigilanza della Regione e operano con criteri imprenditoriali.
2. L’autonomia delle ASP è disciplinata nello statuto, che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le ASP adottano, altresì, i regolamenti volti a disciplinare la propria attività. Lo statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle tavole di fondazione dell’ente, definisce i requisiti, le modalità e i criteri di nomina degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, ed è deliberato dall’ente in base ad un modello predisposto dalla direzione regionale competente e approvato dalla Giunta regionale.
3. Lo statuto dell’ASP è trasmesso, entro dieci giorni dall’approvazione, alla competente direzione regionale per l’apposizione del visto di conformità alla normativa vigente, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; il termine può essere sospeso una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti ovvero di richiesta di riesame. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche successive dello statuto.
4. L’organizzazione e l’attività delle ASP si conformano:
a) al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
b) al principio della programmazione delle attività e dell’idoneità organizzativa dell’istituzione, al fine di garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni;
c) al principio di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall’azione amministrativa.
4 bis. Nel rispetto della normativa statale vigente, le ASP possono promuovere la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. (1a)
5. (2)
6. La denominazione dell’ASP in qualunque modo formata deve contenere l’indicazione di “Azienda di servizi alla persona” o dell’acronimo “ASP”.
7. Le attività direttamente destinate all’erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall’ASP.
Art. 6
(Organi delle ASP)
1. Gli organi delle ASP sono:
a) di indirizzo politico-amministrativo:
1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Presidente;
b) di gestione:
1) il Direttore;
c) di controllo interno:
1) l’Organo di revisione.
2. I rapporti tra gli organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.
Art. 7
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione delle ASP si compone di tre membri, compreso il Presidente. È fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere un organo di amministrazione composto da cinque membri, esclusivamente per assicurare la rappresentanza di ulteriori soggetti portatori di interessi originari, così come individuata dalle tavole di fondazione.
2. Il Consiglio di amministrazione delle ASP ha durata non superiore ai cinque anni; i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione e sono così designati:
a) il Presidente da parte del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente per materia;
b) un componente:
1) da parte del Sindaco di Roma capitale, nel caso di ASP aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale;
2) da parte dell’organismo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in forma associata di cui all’articolo 44, comma 1, della l.r. 11/2016, nel caso di ASP non aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale ed operanti in un solo distretto sociosanitario;
3) da parte del Presidente della Regione, sentiti i distretti sociosanitari interessati, nel caso di ASP non aventi sede legale nel territorio del Comune di Roma capitale ed operanti in più di un distretto sociosanitario;
c) un componente secondo le previsioni dello statuto dell’ASP;
d) due componenti da parte dei soggetti portatori di interessi originari in caso di Consiglio di amministrazione composto da cinque membri ai sensi del secondo periodo del comma 1.
3. Le designazioni sono effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione in carica e le nomine sono obbligatoriamente effettuate nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza. Qualora i soggetti titolari delle designazioni non vi provvedano entro detto termine, il Presidente della Regione provvede indipendentemente dalle designazioni nei successivi trenta giorni.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati nelle ipotesi previste dalla legge e dallo statuto.
5. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione determina la decadenza dell’intero collegio. In tal caso, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016, per la temporanea gestione dell’ente, con il compito di procedere alla ricostituzione degli organi ordinari, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai comuni interessati.
6. Ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASP che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte Regione o di altre pubbliche amministrazioni, si applica l’onorificità dell’incarico, il quale, nel rispetto dell’articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, e successive modifiche, può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove previsto dai relativi statuti.
7. Nei casi in cui non trovi applicazione l’onorificità di cui al comma 6, la corresponsione di eventuali indennità, compensi o gettoni ai consiglieri di amministrazione e ai Presidenti delle ASP è stabilita nei relativi statuti, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 20.
8. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 20, definisce le cause di conflitto d’interesse dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi incluse quelle di parentela e affinità sino al quarto grado, e le modalità di attuazione dell’articolo 10.
Art. 8
(Presidente)
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’ASP, vigila sul buon andamento dell’ente e sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal consigliere più anziano per età.
Art. 9
(Compiti del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e in particolare:
a) approva lo statuto e le relative modifiche;
b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
d) approva i bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASP;
e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
f) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
g) approva la dotazione organica e il piano di fabbisogno del personale dell’ASP su proposta del Direttore;
h) delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione ed acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell’articolo 17;
i) approva le proposte di contratti di servizio di cui all’articolo 1, comma 3;
l) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
m) provvede all’attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi dell’ASP e dei loro familiari;
n) nomina il vicepresidente, ove previsto dallo statuto.
Art. 10
(Cause di incompatibilità e di inconferibilità)
1. Ferme restando le cause di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche, sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l’ASP ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l’ASP.
2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all’obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
e) chi ha lite pendente con l’azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda.
3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP o dall’accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l’interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell’azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede la struttura regionale competente di cui all’articolo 15, comma 1.
Art. 11
(Direttore)
1. La gestione dell’ASP è affidata, con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, ad un Direttore nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell’ASP sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea, o di laurea magistrale o specialistica e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del bilancio dell’azienda.
4. Il Direttore dell’ASP cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo Consiglio. L’esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell’incarico di Direttore da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell’ASP in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall’ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.
5. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle ASP, il compenso del Direttore non può comunque superare quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale.
Art. 12
(Organo di revisione)
1. Le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche e viene nominato dal Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo 2399, comma 1, del codice civile si applicano anche all’Organo di revisione dell’ASP.
2. L’Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell’ASP.
3. L’Organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, controlla l’amministrazione dell’ASP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell’ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.
4. L’Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente nonché ad ogni informazione funzionale ai suoi compiti.
5. L’Organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.
6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell’ASP, l’Organo di revisione riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione informando anche la struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1.
7. L’Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all’immediata sostituzione. Al revisore spetta un’indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata con il regolamento di cui all’articolo 20.
Art. 13
(Costituzione e fusione delle ASP)
1. La Regione, in riferimento alla complessiva definizione degli ambiti di intervento territoriali del sistema integrato regionale dei servizi sociali, promuove la costituzione di nuove ASP, nonché la fusione tra più ASP, disponendo anche incentivi di natura finanziaria.
2. Le ASP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova ASP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori.
3. La fusione è finalizzata a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l’avvio delle procedure di cui all’articolo 16, comma 8.
4. Le modalità per la costituzione di nuove ASP e la fusione tra due o più ASP nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 20.
Art. 14
(Estinzione delle ASP)
1. La Regione, su richiesta dell’ASP interessata o anche d’ufficio, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, da esprimersi entro trenta giorni, può disporre l’avvio dell’estinzione di un’ASP, nominando contestualmente un commissario ad acta, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016, incaricato di procedere, entro i successivi sessanta giorni, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e del patrimonio immobiliare e mobiliare e alla trasmissione dei relativi atti alla competente direzione regionale.
2. Entro i successivi trenta giorni dalla trasmissione degli atti alla competente direzione regionale, la Regione dispone l’estinzione dell’ASP, provvedendo alla contestuale individuazione dell’ASP cui trasferire i beni, il personale e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all’ASP soggetta ad estinzione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 5. In mancanza di ASP secondo i predetti criteri, il patrimonio è attribuito al comune in cui l’azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.
Art. 15
(Vigilanza e controllo)
1. La Giunta regionale, per il tramite delle proprie strutture, esercita i compiti di vigilanza sugli organi e di ispezione e controllo sugli atti delle ASP, attribuiti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita:
a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento delle stesse sia conforme alla normativa vigente, in particolare in materia di trasparenza, anticorruzione e appalti, nonché di contenimento della spesa, e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;
b) sui risultati di gestione. A tal fine, le ASP trasmettono annualmente alla struttura regionale competente il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, nonché una relazione sull’andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.
3. La struttura regionale competente esercita un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP:
a) sullo statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche;
b) sugli atti di disposizione immobiliare.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 20, definisce le modalità di svolgimento del controllo di cui al presente articolo, prevedendo anche le modalità di collaborazione con i comuni, le aziende sanitarie locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati.
5. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l’ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l’irregolare composizione del Consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio come indicate all’articolo 16, comma 5, ovvero nelle altre ipotesi indicate dalla legge, la Regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell’ASP.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, o qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell’ASP, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 5, il Presidente della Regione dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla nomina, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei mesi, di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016, per i fini di cui al comma 5 e per la ricostituzione dell’organo di governo.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente, trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nella quale devono, in ogni caso, essere rappresentati l’andamento della gestione economica e finanziaria ed i risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale. La relazione deve essere redatta secondo gli schemi e le modalità determinati nel regolamento di cui all’articolo 20.
8. Al commissario straordinario per le funzioni espletate può essere corrisposta un’indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, definita nel provvedimento di incarico.
9. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, al commissario straordinario sono attribuiti i poteri e gli obblighi riconosciuti al Consiglio di amministrazione e assume il governo e l’amministrazione dell’ASP.
10. Il commissario straordinario, coordinandosi con la competente direzione regionale, riferisce periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e redige una relazione finale.
(Disposizioni in materia di contabilità)
1. L’esercizio finanziario dell’ASP inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno stesso. Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all’individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei rendimenti, ed informano la propria gestione al principio del pareggio di bilancio. La Giunta regionale fornisce indicazioni alle ASP per il progressivo allineamento dei sistemi e principi contabili a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 20, al fine di garantirne l’operatività. Alle ASP si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
2. Ciascuna ASP, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte dell’Organo di revisione di cui all’articolo 12.
3. L’ASP approva il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio economico annuale di previsione ed il bilancio di esercizio.
4. Il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio economico annuale di previsione, redatti rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, sono approvati dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione.
5. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell’anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell’organo di governo dell’ASP e la relazione dell’Organo di revisione. In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di esercizio entro il suddetto termine, il trattamento economico mensile dell’organo di amministrazione dell’ASP è ridotto del 50 per cento. Qualora l’organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al medesimo termine, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di esercizio. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi, la Regione provvede ai sensi dell’articolo 15, commi 5 e 6. (15)
6. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, le ASP possono prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona.
7. Le ASP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per: il miglioramento delle prestazioni; lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto; la conservazione e l’incremento del patrimonio dell’ente, nel rispetto dei principi di qualità e degli standard dei servizi erogati.
8. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il Consiglio di amministrazione dell’ASP provvede a ripianarle secondo forme e modalità specificamente previste dal regolamento di contabilità, dandone immediata notizia alla struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1.
8 bis. Al fine di ripianare l’eventuale disavanzo finanziario o la perdita di gestione dell’esercizio in corso o di quelli precedenti, il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, previa adozione di un apposito piano di dismissione ed acquisito il parere vincolante della conferenza di servizi di cui al comma 9, può ricorrere all’alienazione di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile non indispensabili per i fini dell’ente, disponendo contestualmente la costituzione di una riserva finalizzata alla ricostituzione del fondo di dotazione di cui all’allegato B.2. al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona - ASP) in misura pari almeno al dieci per cento in ragione d’anno, a far data dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata concessa l’autorizzazione. (9)
9. La struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8, indice una conferenza di servizi, allo scopo di procedere ad una verifica delle situazioni che hanno causato l’insorgere della perdita. Alla conferenza di servizi partecipano il rappresentante legale ed il Direttore dell’ASP interessata, il responsabile della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, i legali rappresentanti degli enti pubblici, diversi dalla Regione, preposti alla nomina dei componenti dell’organo di amministrazione.
10. La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione, anche avvalendosi dell’apporto tecnico delle amministrazioni partecipanti, a:
a) accertare le cause che hanno determinato la perdita;
b) formulare al Consiglio di amministrazione proposte per ripianare le perdite;
c) determinare i tempi e le modalità d’intervento della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, in relazione alla verifica delle operazioni poste in essere per ripianare il disavanzo;
d) sottoporre alla struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, i risultati degli accertamenti effettuati, per le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.
11. Il protrarsi per un triennio consecutivo di una situazione di perdita comporta lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria dell’ente, con il compito di riportare in equilibrio il bilancio dell’azienda o di provvedere alla fusione con altre ASP, qualora detti provvedimenti consentano una più agevole prosecuzione dell’attività istituzionale dell’ente.
12. Nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di procedere ai sensi del comma 11, il commissario, previo parere della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, avvia la procedura per l’estinzione dell’azienda a norma della presente legge.
(Patrimonio)
1. Il patrimonio delle ASP è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle ASP tutti i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
3. Le ASP predispongono appositi programmi di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in conformità ai seguenti principi:
a) valorizzazione del patrimonio, attraverso il conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali commisurate ai relativi valori di mercato, definiti in misura non inferiore ai dati rilevati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;
b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all’articolo 16, commi 7 e 8 bis. (10)
4. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile delle ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1. A tal fine l’ASP presenta una proposta di alienazione, corredata da parere dell’Organo di revisione di cui all’articolo 12, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:
a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;
b) le ragioni dell’eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;
c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati, ovvero il disavanzo finanziario o la perdita di gestione cui si intende fornire copertura ai sensi dell’articolo 16, comma 8 bis; (11)
d) l’inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o atti di liberalità.
5. La relazione tecnica, corredata dalla perizia giurata di stima, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed è comunicata, insieme alla proposta, al comune interessato che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale di cui all’articolo 15, comma 1, si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla commissione consiliare per il tramite dell’Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.
6. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per autorizzare le ASP, su istanza corredata da parere dell’Organo di revisione di cui all’articolo 12, all’acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso.
7. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, relativo all’obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, nelle ipotesi di dismissioni patrimoniali, la direzione regionale competente provvede al monitoraggio, per il triennio successivo, delle operazioni effettuate.
7 bis. La Regione sostiene la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP attraverso la concessione di appositi contributi a valere sulle risorse di cui al fondo previsto dall’articolo 25, comma 1bis, secondo le modalità e i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (3)
CAPO III
DISPOSIZIONI SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
(Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro)
1. Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, qualora ricorrano i requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale) e comunque nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.
2. Per le IPAB tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa si applica l’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa).
3. Le IPAB devono presentare apposita istanza di trasformazione alla Regione ed al comune in cui l’IPAB ha sede legale. La competente direzione regionale convoca un’apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l’IPAB interessata, con l’eventuale partecipazione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dall’IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria, ai fini dell’assunzione, entro i successivi trenta giorni, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione dell’IPAB, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalle eventuali tavole di fondazione.
4. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001.
Art. 19
(Disposizioni comuni alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato)
1. La Regione, mediante la competente direzione, esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 207/2001 e del codice civile.
2. Le persone giuridiche di diritto privato, per le finalità di cui al comma 1, inviano alla Regione, oltre agli atti dovuti per legge, anche quelli di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti e/o dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali. La Regione, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione prevista dall’articolo 23 del codice civile.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 20, definisce le modalità di svolgimento del controllo.
4. In applicazione dei principi di cui alla presente legge, alle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e sociosanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività sia finanziata, anche in parte o indirettamente, dalla Regione o comunque da erogazioni pubbliche, si applicano gli articoli 12 e 16, in quanto compatibili con le disposizioni del codice civile.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
(Regolamento)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentiti il comune o i comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, adotta uno o più regolamenti attuativi della presente legge (8) con i quali definisce in particolare:
a) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP, anche ai fini di un’uniforme presenza sul territorio regionale in coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano sociale regionale di cui all’articolo 46 della l.r. 11/2016;
b) il procedimento di trasformazione delle IPAB ai sensi dell’articolo 2;
c) i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB ai sensi dell’articolo 4;
d) gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di cui agli articoli 5 e 16 nonché i relativi indirizzi in materia di contabilità;
e) la disciplina concernente le indennità, i compensi o i gettoni, nonché i rimborsi spese, spettanti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e all’Organo di revisione delle ASP, nel rispetto della normativa vigente in materia;
f) le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 7, comma 8, nonché le modalità di attuazione dell’articolo 10;
g) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del Direttore delle ASP di cui all’articolo 11;
h) le modalità di fusione tra più ASP di cui all’articolo 13 nonché le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1 del medesimo articolo;(4)
i) le modalità di estinzione delle ASP ai sensi dell’articolo 14;
l) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi dell’articolo 15;
m) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 15, comma 7;
n) i criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell’articolo 17;
o) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria;
p) le modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 4;
q) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria nel rispetto delle tavole di fondazione.
(Personale)
1. La trasformazione delle IPAB in ASP, anche mediante fusione, o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all’articolo 13, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con i dirigenti e il personale dipendente; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Per i dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all’atto della trasformazione, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l’anzianità maturata, sino all’individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. (5)
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile al comparto funzioni locali.
Art. 22
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali:
a) una relazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente una ricognizione delle IPAB presenti nel territorio regionale, specificandone le finalità statutarie, i settori di intervento, le risorse economiche, il patrimonio immobiliare, il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare e i rapporti giuridici del personale in servizio;
b) una relazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, contenente le seguenti informazioni:
1) l’elenco delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato;
2) l’elenco delle IPAB trasformate, anche mediante fusione, in ASP e di quelle trasformate in persone giuridiche di diritto privato;
3) l’elenco delle IPAB estinte ed i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;
4) le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione e le misure adottate per farvi fronte;
c) entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 20, una relazione sull’esito del processo di riordino, con particolare riferimento:
1) alla consistenza patrimoniale e alla capacità finanziaria delle ASP;
2) alle dimensioni delle ASP, anche al fine di verificarne l’uniforme presenza sul territorio regionale, all’ambito territoriale di operatività, nonché ai settori d’intervento delle stesse e alla tipologia delle prestazioni fornite;
3) alle eventuali criticità riscontrate e alle misure adottate per farvi fronte.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Tutti i procedimenti regionali riguardanti le IPAB non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge decadono ed è fatta salva la possibilità per le IPAB interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge.
2. I Consigli di amministrazione in carica delle IPAB sono incaricati di procedere all’adozione degli atti inerenti la trasformazione in ASP, anche mediante fusione, o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi, secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si applica quanto previsto all’articolo 2, comma 2.
3. Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l’incarico commissariale è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente legge e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime.
3 bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi socio-assistenziali destinati ai soggetti a rischio di esclusione sociale gestiti dalle ASP la Regione concede un contributo straordinario alle ASP che, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, abbiano registrato perdite nella gestione derivanti dalle passività pregresse delle IPAB oggetto delle procedure di trasformazione di cui alla presente legge o dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposta dal Governo per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. (12)
3 ter. Con regolamento da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale definisce le modalità di erogazione nonché i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 3 bis. (12)
Art. 24
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica);
b) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29 (Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
c) la legge regionale 12 agosto 1978 n. 42 (Modifica alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 1978 concernente Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica);
d) alla lettera b) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100 (Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l’iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali) le parole: “istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri”;
e) la legge regionale 11 maggio 1984, n. 19 (Norme di procedura per l’estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e norme in materia di patrimonio e personale);
f) la legge regionale 25 novembre 1989, n. 69 (Ripianamento passività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza estinte ai sensi della legge regionale 11 maggio 1984, n. 19);
g) l’articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1990);
h) la legge regionale 10 settembre 1993, n. 45 (Disposizioni per l’erogazione dei contributi regionali agli istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza);
i) al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 (Autorecupero del patrimonio immobiliare) le parole: “le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
l) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 150 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
m) l’articolo 23 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000);
n) l’articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo al rinnovo dei consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.);
o) al comma 7 dell’articolo 54 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo alla dotazione organica della Giunta regionale, le parole: “, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”;
p) l’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB;
q) l’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo al sostegno al processo di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
r) il comma 49 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a oneri finanziari concernenti le IPAB;
s) l’articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a primo riordino delle Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) della Regione;
t) il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al piano di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
u) il comma 9 dell’articolo 1 e l’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione);
v) il comma 104 dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla ricognizione dei beni immobili di proprietà delle IPAB;
z) il regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 “Disciplina del procedimento di estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007)”.
2. Sono altresì abrogati, a decorrere dalla conclusione dei procedimenti di trasformazione o estinzione delle IPAB:
a) la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi);
b) la lettera p) del comma 1 dell’articolo 149 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
c) il comma 23 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio);
d) il comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione).
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 4 e 13, comma 1, si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, del “Fondo per le aziende di servizi alla persona (ASP)”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2019 e ad euro 220.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, di cui euro 20.000,00 per gli anni 2020 e 2021 relativi agli incentivi di cui all’articolo 13, comma 1, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
1.1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 4 bis, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi alle ASP per la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2023, e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l’anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (13)
1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 17, comma 7 bis, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 della missione 12, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2021 e a euro 200.000,00 per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 2. (6)
1 ter. Agli oneri derivanti dall’articolo 23, comma 3 bis, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi straordinari alle ASP per la continuità dei servizi socio-assistenziali in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2023, e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l’anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale. (14)
2. Al fine di sostenere le attività delle ASP rivolte all’inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, è istituito, all’interno del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, un apposito fondo di parte corrente denominato “Fondo regionale per l’inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, nel medesimo programma 02 della missione 12.
3. Le indennità, i compensi o gettoni, nonché i rimborsi spese spettanti agli organi delle ASP di cui all’articolo 6 nonché ai commissari straordinari di cui all’articolo 15, sono a carico delle ASP medesime, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 26
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(1a) Comma inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16
(2) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 19, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(3) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 49, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25; vedi al riguardo la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 176 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 13 aprile 2021, n. 37 e la deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2022, n. 402 “Approvazione di nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi per sostenere la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ai sensi dell'articolo 17, comma 7-bis della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.”
(4) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 19, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(5) Vedi al riguardo l'interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 21, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(6) Comma inserito dall'articolo 3, comma 49, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(7) Vedi deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 555 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 9 settembre 2021, n. 97
(8) Vedi regolamento regionale 21 settembre 2021, n. 16 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 23 settembre 2021, n. 91; regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 13 agosto 2019, n. 65; regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 7 novembre 2019, n. 90
(9) Comma inserito dall'articolo 9, comma 48, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(10) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 50, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(11) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 50, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(12) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 51, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(13) Comma inserito dall'articolo 9, comma 52, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(14) Comma inserito dall'articolo 9, comma 52, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(15) Comma modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.