Disciplina del Consiglio delle autonomie locali

Numero della legge: 1
Data: 26 febbraio 2007
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/2007

SOMMARIO

Art.
1
Il Consiglio delle autonomie locali
Art.
2
Composizione del CAL
Art.
3
Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta
Art.
4
Elezione dei rappresentati delle comunità montane e di arcipelago Abrogato
Art.
5
Costituzione ed insediamento del CAL
Art.
6
Funzionamento del CAL
Art.
7
Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa
Art.
8
Durata in carica dei componenti del CAL, decadenza e sostituzione di singoli componenti
Art.
9
Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza
Art.
10
Iniziativa legislativa e attività propositiva
Art.
11
Attività consultiva
Art.
12
Attività di concertazione
Art.
13
Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale
Art.
14
Disposizioni transitorie
Art.
15
Disposizione finale
Art.
16
Abrogazione
Art.
17
Disposizione finanziaria



Art. 1
(Il Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell’articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire:
a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;
b) l’effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.



Art. 2
(Composizione del CAL)


1. Il CAL è composto da quaranta membri.

2. Sono componenti di diritto del CAL:
a) il Sindaco di Roma capitale; (1)
b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
c) i presidenti delle province; (2)
c bis) il vice Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale o, qualora eletto direttamente, il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale. (3)


3. Sono componenti del CAL:

a) ventitré rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, eletti secondo criteri di equa rappresentanza degli stessi, di cui sei dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, otto dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, nove con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) due rappresentanti delle comunità montane, appartenenti a enti di area vasta diversi, indicati dalle organizzazioni delle autonomie. (4)

3 bis. I comuni rientranti nelle tre classi demografiche di cui al comma 3, lettera a), sono individuati sulla base dei dati ufficiali risultanti dall’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). (5)

4. Sono, altresì, componenti del CAL i presidenti dell’ANCI Lazio, dell’UPI Lazio, dell’UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e il presidente dell’AICCRE - Lazio o loro delegati. (6)

5. Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto:
a) l’assessore regionale competente in materia di enti locali; (7)
b) il presidente ed i vice presidenti nonché i componenti della commissione consiliare permanente competente in materia di enti locali;(8)
c) i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio;
d) due rappresentanti delle università del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL);
e) il presidente dell’Associazione regionale università agrarie del Lazio;
f) il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione e i relatori per la discussione in Aula della proposta, ove nominati; (9)
g) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione;
h) tre rappresentanti delle Unioni dei Comuni, appartenenti a enti di area vasta diversi, indicati dalle organizzazioni delle autonomie. (10)

6. (11)

7. Il CAL promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l’anno, convoca l’assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio.

7bis (12)

8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta o in via permanente, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute un componente dell'organo esecutivo dei rispettivi enti. Il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i presidenti delle province possono delegare, rispettivamente, il vice Sindaco o il vice Presidente oppure un consigliere delegato, ove previsto. (13)

9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3, lettera a), è stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori degli enti di area vasta della Regione, nell’articolo 3 della presente legge. Tale disciplina promuove, altresì, in attuazione dell’articolo 117, settimo comma, della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. (14)

10. (15)




Art. 3
(Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta) (16)


1. I componenti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all’uopo convocati.

2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a).

3. L’assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze purché si tratti di candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.(17)

5. In ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, pena l’inammissibilità della stessa; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina. (18)

6. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.

7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, negli orari d'ufficio, a partire dalle ore 08.00 del trentesimo e fino alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle elezioni. Il Segretario generale del Consiglio regionale comunica tempestivamente ai sindaci dei comuni del Lazio le liste ammesse alla competizione elettorale affinché questi ne diano comunicazione ai rispettivi consiglieri comunali. (19)
8. Nell’ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri:
a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
b) è eletto il candidato più giovane di età.

9. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l’esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.



Art. 4
(Elezione dei rappresentati delle comunità montane e di arcipelago)

(20)



Art. 5
(Costituzione ed insediamento del CAL)

1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti ai sensi dell’articolo 3. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell’organo. (21)

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall’articolo 66, comma 7, dello Statuto.

3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i membri dell’Ufficio di presidenza costituito dal Presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il Presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Nell’Ufficio di presidenza è garantita un’equilibrata presenza di entrambi i generi, nonché la rappresentanza dei comuni non capoluogo. (22)



Art. 6
(Funzionamento del CAL)


1. Il funzionamento e l’organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità più celeri per l’articolazione degli atti, per l’espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti del CAL e, in seconda convocazione, la maggioranza dei componenti di cui all’articolo 2, comma 3. (23)

4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti.

5. Per l’espressione dei pareri obbligatori, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3.

6. L’ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

6 bis. Gli atti deliberati dal CAL sono pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale. (24)

7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL. Alla struttura è assegnato personale regionale con adeguate competenze in ambito giuridico-legislativo. (25)

7 bis. Il dirigente della struttura, al fine del regolare svolgimento dei compiti istituzionali del CAL, invia la documentazione riguardante il provvedimento in esame, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la relativa discussione. (26)




Art. 7
(Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa)

1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull’attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 16 dello Statuto da parte della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali.

2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate sull’attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

3. (27)


Art. 8
(Durata in carica dei componenti del CAL, decadenza
e sostituzione di singoli componenti)


1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all’insediamento del rinnovato organo.

2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all’organo.

2 bis. S’intendono, altresì, decaduti i componenti di cui all’articolo 2, comma 3, che non partecipano a tre sedute consecutive del CAL. La presente disposizione non si applica nei casi di assenza per malattia o motivi di salute. (28)

3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, sono sostituiti, nella prima seduta utile, dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte dei componenti di diritto di cui all’articolo 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice presidente e nel caso di scioglimento dell’amministrazione, quest’ultima è rappresentata nel CAL dal commissario o da un sub commissario appositamente delegato. (29)

3 bis. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 5, comma 3, il CAL procede all’elezione di un nuovo componente nella prima seduta utile. (30)



Art. 9
(Gettone di presenza e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni) (31)

1. Ai componenti del CAL, inclusi i membri dell’Ufficio di presidenza, è riconosciuto il solo gettone di presenza di cui all’articolo 16, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla partecipazione a organi collegiali, e gli eventuali rimborsi spese per la sola partecipazione alle riunioni.


Art. 10
(Iniziativa legislativa e attività propositiva)

1. Il CAL esercita, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto, l’iniziativa delle leggi regionali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative, in materia di revisione dello Statuto regionale, conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione.

2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l’impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte.

4. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull’interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 68 dello Statuto.
5. Il CAL può, anche autonomamente, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, dello Statuto, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali.

Art. 11

(Attività consultiva) (32)

1. Il CAL può invitare il Presidente della Regione e gli Assessori a riferire su progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.

2. Il CAL:

a) esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale licenziate dalla commissione consiliare competente relative alla revisione dello Statuto, al bilancio di previsione finanziario, alla stabilità regionale nonché sul documento di economia e finanza regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione; esprime, altresì, parere sulle modifiche alla presente legge e su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale; (33)

b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di legge licenziate dalla commissione consiliare competente, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali;

c) esprime pareri facoltativi a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.

3. Nel caso di parere obbligatorio ai sensi del comma 2, lettere a) e b), il Presidente del Consiglio regionale, dopo l’approvazione della proposta da parte della commissione consiliare, trasmette la stessa al CAL che si esprime entro quindici giorni dal relativo ricevimento, salvo un termine più breve stabilito dal medesimo Presidente al fine di garantire la programmazione dei lavori dell’Aula. Il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l’assegnazione di un ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole. (34)

4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia espresso, a maggioranza dei due terzi, parere negativo o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate alle quali l’Aula non intenda adeguarsi, l’Aula stessa può procedere all’approvazione della proposta con la maggioranza assoluta dei propri componenti. (35)

5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono inviati al Presidente del Consiglio regionale, il quale ne dà comunicazione all’Aula.




Art. 12
(Attività di concertazione)


1. L’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 5, comma 3, svolge attività di concertazione con la Giunta regionale sulle questioni d’interesse diretto degli enti locali. (36)

1.1 Al fine di garantire una maggiore rappresentatività, l’Ufficio di presidenza, per svolgere l’attività di cui al comma 1, può essere integrato da altri componenti del CAL. (37)

1bis. L’attività di concertazione di cui al comma 1 è attivata periodicamente e, comunque, una volta ogni tre mesi, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale delegato. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale. (38)



Art. 13
(Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.



Art. 14
(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto con il quale il Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con le organizzazioni rappresentative degli enti locali di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), convoca le stesse.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di cui al comma 2, sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio regionale le liste di cui all’articolo 3, comma 1, le candidature di cui all’articolo 4 e le designazioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a).

4. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente del Consiglio regionale non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione delle candidature. La seduta di insediamento del CAL è fissata entro i successivi venti giorni, previa costituzione dell’organo ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, la Conferenza permanente Regione – autonomie locali di cui all’articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), continua a svolgere la propria attività fino all’insediamento del CAL.



Art. 15
(Disposizione finale)

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio regionale provvedono, rispettivamente, all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 6, comma 7, e all’ adeguamento del Regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.



Art. 16
(Abrogazione)

1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogato l’articolo 20 della l.r. 14/1999 relativo all’istituzione della Conferenza permanente Regione – autonomie locali. (39)



Art. 17 (40)
(Disposizione finanziaria)


1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2007, nell’ambito dell’UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato “Spese per l’istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali", con lo stanziamento di 80 mila euro. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T21501 del Bilancio 2007.

Note:

(1) Lettera modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(2) Lettera modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(4) Comma sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e di nuovo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(5) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(6) Comma sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(7) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(8) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(9) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(10) Lettera modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera a), numero 5), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(11) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(12) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 21, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e poi abrogato dall'articolo 14, comma 7, lettera d), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4

(13) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(14) Comma modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), numero 6), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(15) Comma abrogato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), numero 7), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(16) Rubrica modificata dall'articolo 51, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(17) Comma modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(18) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(19) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(20) Articolo abrogato dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(21) Comma modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(22) Comma modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(23) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(24) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(25) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(26) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(27) Comma abrogato dall'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(28) Comma inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(29) Comma modificato dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e poi modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(30) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(31) Articolo sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera e), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(32) Lettera modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(33) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(34) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(35) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5; al riguardo vedi, anche, articolo 2, comma 18 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

(36) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 71 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e di nuovo sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(37) Comma inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(38) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 72 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(39) Comma modificato dall'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(40) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R11900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.