Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento europeo e internazionale, di quanto previsto dagli articoli 6, 7, comma 2, lettere c) e d) e 10 dello Statuto, dall’articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e successive modifiche, nonché in conformità con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni unite, favorisce e incentiva azioni tese alla promozione della cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, della cultura della pace e dei diritti umani.
Art. 2
(Interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea e in linea con il documento “Strategia italiana per l’educazione alla cittadinanza globale”, promuove, sostiene e finanzia programmi, progetti e interventi volti alla promozione e all’effettivo godimento dei diritti umani, alla difesa dello stato di diritto, alla tutela e all’affermazione della dignità dell’individuo, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, alla lotta verso ogni forma di disuguaglianza basata sulle differenze di genere, l’appartenenza etnica, religiosa o linguistica, alla promozione di una cultura della cittadinanza globale fondata sul benessere collettivo, sul rispetto dell’ambiente, sul rispetto reciproco, sull’integrazione e sul dialogo interculturale, alla partecipazione regionale a interventi di cooperazione allo sviluppo sostenibile che mettano al centro la persona nel rispetto delle culture e delle usanze dei Paesi beneficiari e con il coinvolgimento attivo delle comunità locali e degli enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. Sono ammessi ai finanziamenti, anche nella forma della compartecipazione e/o del cofinanziamento, i programmi, i progetti e gli interventi di cui al comma 1 concernenti:
a) la partecipazione regionale agli interventi di emergenza umanitaria compresi nell’ambito della cooperazione pubblica allo sviluppo, nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla l. 125/2014;
b) il sostegno alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati individuati dall’articolo 23 della l. 125/2014, aventi sede operativa nel territorio regionale, a progetti in materia di cooperazione allo sviluppo negli ambiti della cooperazione pubblica allo sviluppo di cui all’articolo 4 della l. 125/2014, ivi compresa la partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea;
c) le iniziative di cooperazione allo sviluppo nella forma del partenariato territoriale nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dagli articoli 9, comma 2, e 25 della l. 125/2014;
d) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della pace, dei diritti umani, con particolare riferimento alle attività svolte dai difensori dei diritti umani, della dignità dell’individuo, dell’uguaglianza di genere, delle pari opportunità, dell’integrazione culturale, della lotta alla povertà, della riduzione delle disuguaglianze, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, dello sviluppo sostenibile e della solidarietà internazionale;
e) la promozione e la realizzazione di giornate informative e campagne di sensibilizzazione, anche attraverso convegni e seminari di studio, sui temi della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile;
f) la promozione di iniziative nel settore dell’educazione e della formazione finalizzate a sensibilizzare la comunità regionale, in particolare il mondo giovanile, ai temi della solidarietà internazionale e della cittadinanza globale, dell’interculturalità, della pace e della tutela dei diritti umani, con particolare riferimento alle attività svolte dai difensori dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sul genere, sulla razza e l’origine etnica, sulla religione, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali;
g) la promozione di ricerche, studi e pubblicazioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con istituti di ricerca e università della Regione operanti nei settori di cui alla presente legge, sui temi della pace e dei diritti fondamentali degli uomini e dei popoli, della cooperazione allo sviluppo sostenibile, della solidarietà internazionale e dell’interrelazione in tale ambito tra l’organizzazione economico-produttiva, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e i valori ambientali, nonché la diffusione nelle scuole dei relativi risultati;
h) l’organizzazione di iniziative formative per favorire l’aggiornamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in materia di pedagogia e didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti, di integrazione, di cooperazione e solidarietà internazionale, finalizzate a favorire la nascita e lo sviluppo, nella scuola, di una cultura della pace e del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, del dialogo interculturale, della conoscenza delle realtà dei Paesi in via di sviluppo, della cooperazione allo sviluppo sostenibile e della solidarietà internazionale;
i) l’organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, anche in relazione all’accesso ai finanziamenti europei ed internazionali, nonché di attività di formazione professionale rivolta agli immigrati dai Paesi in via di sviluppo, al fine di favorirne l’integrazione, nonché l’eventuale reinserimento nei paesi di origine;
l) la promozione di iniziative di sostegno al dialogo interculturale e interreligioso, all’integrazione, alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione nei confronti delle minoranze, al ruolo attivo dei migranti nei progetti di autosviluppo e promozione di partnership con le realtà associative dei migranti attive nel territorio regionale, nonché la promozione dell’educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà internazionale;
m) la realizzazione del premio annuale denominato “Il Lazio per la pace e la solidarietà tra i popoli”, a riconoscimento dell’attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo.
3. La Regione, ove possibile, partecipa anche direttamente ai bandi per iniziative promosse dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi ai programmi, progetti e interventi dell’articolo 2 i soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 23 della l. 125/2014 e gli Enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modifiche che abbiano finalità statutarie connesse alle attività di solidarietà e cooperazione allo sviluppo ed esperienza almeno biennale nelle medesime attività, aventi sede operativa nel territorio regionale, secondo quanto previsto dal programma annuale degli interventi di cui all’articolo 4. (1)
1 bis. Possono, altresì, beneficiare dei finanziamenti relativi ai programmi, progetti e interventi di cui all’articolo 2 le organizzazioni e gli organismi internazionali con cui il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo collaborano ai fini della cooperazione internazionale. (2)
(Programma annuale degli interventi di promozione della cooperazione allo
sviluppo sostenibile, della cultura della pace e dei diritti umani)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sulla base del documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all’articolo 12 della l. 125/2014 e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla stessa legge, acquisito il parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 5 e del Consiglio delle autonomie locali (CAL) nonché sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale degli interventi di promozione della cooperazione allo sviluppo sostenibile, della cultura della pace e dei diritti umani.
2. Il programma definisce gli obiettivi, le priorità, gli ambiti, le modalità e i criteri in base ai quali individuare le iniziative, i progetti e gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, nonché il riparto delle risorse.
3. Il programma definisce, altresì, i criteri e le modalità relativi alla:
a) presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti;
b) valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
c) erogazione dei finanziamenti;
d) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
4. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge con procedure di evidenza pubblica.
4 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli interventi di emergenza umanitaria di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), anche al di fuori del programma e delle procedure di cui al presente articolo, nel rispetto quanto previsto, in particolare, dall’articolo 9 della l. 125/2014. (3)
Art. 5
(Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile)
1. È istituito, presso l’assessorato competente in materia di cooperazione internazionale, l'Osservatorio regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile, di seguito denominato Osservatorio, al fine di contribuire al pieno coordinamento delle iniziative assunte o promosse dalla Regione nell’ambito delle proprie competenze, nonché di favorire l’efficacia e la coerenza delle iniziative stesse e la loro conformità alla normativa europea, statale e agli impegni internazionali.
2. L’Osservatorio, in particolare:
a) formula proposte ed esprime pareri agli organi regionali in materia di cooperazione allo sviluppo sostenibile, di educazione alla cittadinanza globale e di promozione della cultura della pace e dei diritti umani;
b) esprime il proprio parere sul programma annuale degli interventi di cui all’articolo 4;
c) svolge attività di supporto sulla programmazione e valutazione delle iniziative di cui all’articolo 2;
d) effettua il monitoraggio delle iniziative assunte o promosse ai sensi della presente legge e predispone un rapporto annuale per la Giunta regionale per consentire la valutazione del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con regolamento di attuazione ed integrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio, garantendo la partecipazione delle organizzazioni della società civile e degli enti del Terzo settore. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso o gettone di presenza.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale del supporto della struttura regionale competente, nell’ambito dell’assessorato di cui al comma 1. L’Osservatorio può, altresì, avvalersi della collaborazione dell’AICS, previo accordo con la stessa.
Art. 6
(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo sostenibile)
1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico alla programmazione regionale, nonché di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge tra i soggetti interessati, realizza un sistema informativo regionale in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse e/o compartecipate dalla Regione stessa, nonché ai soggetti coinvolti.
2. Nell’ambito del sistema informativo, la Regione realizza e gestisce la banca dati degli organismi operanti nel Lazio in materia di cooperazione allo sviluppo sostenibile.
3. Il sistema informativo regionale è interconnesso con i sistemi informativi pubblici e privati che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo sostenibile e, in particolare, con la banca dati dell’AICS.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti. A tal fine la Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) il dettaglio dei programmi, dei progetti e degli interventi finanziati contenente, per ciascuno di essi, una breve descrizione, l’indicazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione, i tempi di realizzazione e lo stato di avanzamento, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dal programma, nonché le risorse finanziarie erogate;
b) un quadro descrittivo del numero, delle caratteristiche aggregate e della distribuzione territoriale dei soggetti beneficiari;
c) le eventuali criticità, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati, o i punti di forza riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.
Art. 8
(Disposizione transitoria)
1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale approva, anche in assenza del parere dell’Osservatorio, il programma annuale degli interventi di cui all’articolo 4 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 (Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale);
b) l’articolo 78 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a modifica alla l.r. 19/2000;
c) l’articolo 21 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a modifica alla l.r. 19/2000;
d) l’articolo 70 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a modifica alla l.r. 19/2000;
e) l’articolo 22 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo a modifiche alla l.r. 19/2000;
f) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativa a modifiche alla l.r. 19/2000.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 6, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo” della missione 19 “Relazioni internazionali”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura della pace e la diffusione dei diritti umani”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. Agli oneri derivanti dall’istituzione del sistema informativo della cooperazione allo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 6, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 della missione 19, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione del sistema informativo della cooperazione allo sviluppo sostenibile”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.
3. Per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento della l.r. 19/2000 iscritte sul bilancio regionale 2019-2021 nel programma 01 della missione 19, titolo 1, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2019 ed euro 100.000,00 per gli anni 2020 e 2021.
4. Per l'organizzazione dei corsi e delle attività di formazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 11
(Entrata in vigore)
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.