Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi di precauzione e dell’azione preventiva sanciti dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché della normativa statale e dei relativi standard di tutela uniformi, mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 ed in conformità all’articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell’articolo 100, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, la presente legge disciplina l’individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e le misure per l’eliminazione o la riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, individuati dai relativi piani di risanamento.
Art. 2
(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)
1. La Regione individua gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi ad essi prospicienti caratterizzati da elevato rischio di crisi ambientale in considerazione della presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo e sottosuolo, nell’atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee compresi i sedimenti fluviali, lacuali e marini;
b) elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti;
c) (1)
2. L’individuazione di un’area ad elevato rischio di crisi ambientale e la relativa dichiarazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati e le autorità competenti nell’ambito dei rispettivi territori, sentita la commissione consiliare competente. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dagli uffici competenti, sentiti l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) e il Dipartimento di epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale, di seguito denominato DEP Lazio, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell’opportunità e dell’urgenza della dichiarazione, definendo almeno i seguenti elementi:
a) la perimetrazione dell’ambito territoriale da considerare;
b) la valutazione della qualità dell’ambiente nell’ambito territoriale considerato, anche attraverso indici di misurazione individuati nel rispetto dei parametri qualitativi di tutela ambientale fissati dalla normativa europea, statale e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
c) la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.
3. Ai fini dell’individuazione di cui al comma 2, l’accertamento della presenza di un elevato rischio di crisi ambientale è effettuato dalla direzione regionale competente previo atto di indirizzo della Regione, nonché su istanza degli enti locali territorialmente interessati.
4. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta fino ad ulteriori cinque anni con la procedura prevista dal presente articolo.
5. L’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e il relativo piano di risanamento sono sottoposti a monitoraggio ai sensi dell’articolo 8.
6. A seguito della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, la Giunta regionale avvia l’indagine epidemiologica di cui all’articolo 4.
Art. 3
(Piano di risanamento)
1. Per ciascuna area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, il piano di risanamento individua le misure urgenti da attivare per rimuovere i fenomeni in atto e le situazioni di rischio ambientale e sanitario, nonché per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell’area.
2. Il piano di risanamento, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all’impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l’inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull’utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell’inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell’ambiente e sull’attuazione degli interventi.
3. La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali territorialmente interessati e le autorità competenti nell’ambito dei rispettivi territori, nel rispetto della normativa vigente sulla valutazione ambientale strategica, adotta la proposta preliminare di piano di risanamento che è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e messa a disposizione del pubblico mediante il deposito presso gli uffici regionali e la pubblicazione sul sito web istituzionale, al fine di consentire alla popolazione residente, agli enti, alle organizzazioni o a qualunque interessato di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. La Giunta regionale esprime il proprio parere sulle osservazioni, apporta eventuali modifiche o integrazioni, adotta il piano e ne propone l’approvazione al Consiglio regionale. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio.
4. Il piano di risanamento contiene il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private necessarie, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per la sua attuazione.
5. Il piano di risanamento cessa di avere efficacia allo scadere della dichiarazione e può essere rinnovato con la procedura del presente articolo nel caso in cui si sia provveduto ai sensi dell’articolo 2, comma 4.
6. L’approvazione del piano di risanamento ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste, le quali debbono essere attuate entro il periodo di validità del piano medesimo. Nei casi di accertata inadempienza da parte delle autorità competenti alla realizzazione delle opere, la Regione assegna ad esse un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva nell’ambito delle risorse definite dal piano di risanamento, avviando, per quanto di competenza, le procedure di recupero in danno.
7. Nel rispetto delle competenze degli enti territoriali, il piano di risanamento, per le emissioni e gli scarichi nell’ambiente, può prevedere limiti o valori più restrittivi di quelli precedentemente autorizzati ai singoli impianti.
8. Qualora siano previste riduzioni sotto i limiti previsti dalla normativa vigente e dalla pianificazione di settore, sono disposti, in fase di approvazione del piano di risanamento, incentivi per l’implementazione dei sistemi per le riduzioni delle emissioni. In tal caso i soggetti interessati devono richiedere l’incentivo economico e il contestuale adeguamento delle autorizzazioni.
Art. 4
(Indagine epidemiologica)
1. All’interno del perimetro dell’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, la Regione esegue un’indagine epidemiologica per la popolazione esposta, i cui risultati sono comunicati e diffusi nel più breve tempo tecnico possibile, tenuto conto dei fattori di pressione presenti e dei rischi connessi. Per popolazione esposta si intendono i residenti, i fluttuanti e quelli che lavorano nell’area.
2. Laddove non coincidente con la perimetrazione di cui al comma 1, la Regione definisce l’ambito nel quale svolgere l’indagine epidemiologica.
2 bis. La Regione provvede in via preliminare a eseguire l’indagine di cui al comma 1 anche nelle aree non ancora perimetrate ma per le quali è stato formalmente avviato l’iter di riconoscimento definito all’articolo 2, comma 2. (3)
3. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale del DEP Lazio e del Registro tumori della Regione Lazio allocato presso il DEP stesso ai sensi della legge regionale 12 giugno 2015, n. 7 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio). La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti o istituti specializzati.
4. La Regione promuove attività per garantire forme di consenso informato e partecipazione attiva della popolazione interessata.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano medesimo.
Art. 5
(Aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale)
1. All’interno delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, vietano, al fine di garantire la coerenza e l’efficacia del piano di risanamento e per la durata del piano stesso:
a) la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
b) la realizzazione, l’ampliamento o la riattivazione delle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
c) qualsiasi altra attività che possa contribuire ad aggravare le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La Regione e gli enti locali possono, altresì, vietare comunque per la durata del piano di risanamento e se esplicitamente in esso previsto nuovi edifici lavorativi, sportivi, di culto o ricreativi.
3. Il piano di risanamento è adottato entro sei mesi dalla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale. Entro i successivi dodici mesi deve essere approvato il piano, con la procedura di cui all’articolo 3, comma 3. Decorso tale periodo i divieti di cui al presente articolo si intendono decaduti.
Art. 6
(Disposizioni urbanistiche)
1. Qualora contenga prescrizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, il piano di risanamento prevale sulla pianificazione di qualsiasi livello provinciale e su quelle della pianificazione urbanistica comunale.
2. Gli enti locali territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del piano di risanamento.
3. Ove preveda la realizzazione di impianti o opere necessarie al conseguimento degli obiettivi dallo stesso individuati, il piano di risanamento può andare anche in deroga alla pianificazione territoriale e urbanistica vigente e adottata. (2)
4. Il rapporto ambientale contenuto nella valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo ai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o alle varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel piano di risanamento o individuati con la dichiarazione di cui all'articolo 2.
5. L’approvazione del piano di risanamento comporta, oltre la pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 6, la dichiarazione di pubblico interesse delle opere previste.
Art. 7
(Agricoltura nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)
1. Qualora siano presenti attività rurali aziendali e/o territorio agricolo nell’individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, l’individuazione delle aree, la stesura del relativo piano di risanamento, nonché la collaborazione nelle attività di monitoraggio di cui all’articolo 8, vengono effettuate sentita anche la direzione regionale competente in materia di agricoltura.
2. Nell’ambito del piano di risanamento, possono essere previste specifiche azioni riconducibili alle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, utili alla riqualificazione ambientale, sociale ed economica delle aree di cui all’articolo 2.
3. Alle attività di cui al presente articolo non si applicano le limitazioni e i divieti previsti nella presente legge salvo che questi siano motivatamente individuati nel piano di risanamento.
4. Qualora il piano di risanamento preveda limitazioni o divieti alle attività di cui al presente articolo, lo stesso deve contestualmente prevedere idonee misure per assicurare la salvaguardia e la continuità delle attività e, ove ciò non sia realizzabile, sia totalmente che parzialmente, in relazione alle limitazioni o divieti di cui alla presente legge, idonee forme di risarcimento del danno.
Art. 8
(Monitoraggio)
1. L’ARPA, le aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti, la Città metropolitana di Roma capitale e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, effettuano il monitoraggio dell’area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale nel rispetto dei parametri e delle modalità previsti dal piano di risanamento.
2. Gli enti di cui al comma 1 redigono, sulla base delle risultanze del monitoraggio, una relazione semestrale sull’evoluzione della situazione ambientale, con particolare riferimento allo stato di esecuzione del piano di risanamento e dei risultati ottenuti. La relazione è inviata all’Assessore regionale competente e agli enti locali interessati.
3. L’Assessore regionale competente, acquisita la relazione di cui al comma 2, riferisce alla commissione consiliare competente.
4. Sulla base delle valutazioni espresse nella relazione di cui al comma 2, il piano di risanamento può essere modificato con le procedure dell’articolo 3, fermo restando il periodo della sua validità.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano medesimo.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 9 bis della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, relativo ad aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
b) il comma 3 dell’articolo 199 della l.r. 14/1999, relativo a modifica alla l.r. 74/1991.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 8, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due appositi fondi:
a) “Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
b) “Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 09, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese per le attività di ARPA Lazio connesse al monitoraggio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale” alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse derivanti dalle assegnazioni statali di cui ai programmi 02 e 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento” della missione 09, titolo 1 e 2.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Lettera abrogata dall'articolo 22, comma 8, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2020, n. 1
(2) Comma modificato dall'articolo 22, comma 8, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(3) Comma inserito dall'articolo 77, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.