Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Numero della legge: 18
Data: 14 agosto 2019
Numero BUR: 66
Data BUR: 16/08/2019


Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 4 e 117, terzo comma, della Costituzione, alla normativa europea, ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, alla legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo) nonché nel rispetto degli articoli 6, comma 5, e 7, dello Statuto, detta disposizioni per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, favorire l’emersione del lavoro irregolare nonché promuovere e valorizzare la legalità e l’inclusione socio-lavorativa nel settore agricolo.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione adotta il programma operativo triennale degli interventi di cui all’articolo 7 e realizza ulteriori interventi e attività:

a) in concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

b) con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che svolgono attività per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura;

c) in sinergia con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche.

 

Art. 2

(Rete del lavoro agricolo di qualità)

1. La Regione promuove la partecipazione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’articolo 6, comma 1, del d.l. 91/2014 convertito dalla l. 116/2014.

2. La Regione, al fine di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), attraverso i Centri per l’impiego (CPI), stipula le apposite convenzioni per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità e alle rispettive sezioni territoriali ai sensi dell’articolo 6 del d.l. 91/2014 convertito dalla l. 116/2014.

 

Art. 3

(Elenchi di prenotazione telematici)

1. Presso i CPI sono istituiti gli elenchi di prenotazione telematici, per il settore agricolo, di seguito denominati elenchi, al fine di:

a) agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) favorire il monitoraggio dell’andamento del lavoro stagionale a tempo determinato, anche in ragione dei fabbisogni di manodopera nelle varie fasi lavorative;

c) valorizzare le professionalità e la qualità del lavoro in agricoltura;

d) far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, favorendo il riconoscimento e la visibilità dei lavoratori del settore;

e) favorire e promuovere la trasparenza e la legalità nel mercato del lavoro in agricoltura.

2. Negli elenchi confluiscono volontariamente tutti i soggetti disponibili alle assunzioni e riassunzioni nel settore agricolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede alla realizzazione di apposita piattaforma informatica.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il regolamento di cui all’articolo 12 individua le modalità e i criteri per l’iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l’aggiornamento degli elenchi.

 

Art. 4

(Indici di congruità)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, di concerto con tutte le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, gli indici di congruità nel settore agricolo, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

2. Gli indici di congruità di cui al comma 1 definiscono il rapporto tra quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro e la quantità delle ore lavorate nonché la deviazione percentuale dall’indice individuato che sia da considerare normale, tenuto conto dell’eventuale presenza in azienda di strumenti di automazione dei processi, attraverso i quali il datore di lavoro ottimizzi i fattori della produzione e razionalizzi l’utilizzo delle risorse umane.

3. Ai fini dell’individuazione degli indici di congruità, la Regione, con appositi accordi, si avvale, in particolare, del supporto tecnico e scientifico delle università e dei competenti organi ispettivi operanti sul territorio regionale, anche al fine di promuovere programmi di vigilanza e prevenzione.

4. Gli indici di congruità individuati ai sensi del presente articolo, adottati con deliberazione della Giunta regionale, sono oggetto di revisione ogni tre anni, salvo iniziativa congiunta di modifica anticipata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

 

Art. 5

(Centri polifunzionali)

1. La Regione riconosce i Centri polifunzionali, quali presidi aggregativi interculturali e di legalità, finalizzati all’erogazione di servizi per l’inclusione sociale dei lavoratori agricoli e la crescita delle comunità agricole.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di Centri polifunzionali su iniziativa degli enti locali e/o degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017 ed assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la messa in rete dei Centri polifunzionali operanti sul territorio regionale e ne pubblicizza la loro localizzazione territoriale e le loro attività sul sito web della Regione.

3. I Centri polifunzionali di cui al comma 1 svolgono, mediante apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità, servizi a sostegno delle attività di cui al comma 4.

4. I Centri polifunzionali di cui al comma 1, svolgono, altresì, mediante l’impiego di personale specializzato negli specifici ambiti di attività, in particolare, i seguenti compiti:

a) alfabetizzazione, mediazione linguistica e culturale;

b) percorsi formativi rivolti all’inclusione sociale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore agricolo e delle loro famiglie;

c) assistenza per l’ottenimento delle agevolazioni previste per i servizi di trasporto pubblico e privato convenzionato;

d) percorsi di sostegno ai lavoratori vittime di sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione alle lavoratrici agricole vittime di violenza.

5. I Centri polifunzionali di cui al comma 1 svolgono i compiti di cui al comma 4 nel rispetto delle competenze attribuite ai CPI dalla normativa vigente nonché di quelle attribuite ai soggetti di cui all’articolo 6 del d.l. 91/2014, convertito dalla l. 116/2014.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 12, definisce la disciplina per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri polifunzionali nonché gli ulteriori ed eventuali compiti e, con propria deliberazione, individua finanziamenti per favorire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, stabilendo, in particolare, i criteri per la concessione, l’erogazione e la revoca degli stessi.

7. I Centri polifunzionali, annualmente, trasmettono una relazione sulle attività svolte e sulle condizioni dei lavoratori nel settore agricolo all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 6 e alla Giunta regionale che riferisce alla commissione consiliare competente.

 

Art. 6

(Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura)

1. Presso l’assessorato competente in materia di lavoro è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, l’Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura, di seguito denominato Osservatorio.

2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto:

a) dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato;

c) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche del lavoro o da un suo delegato, scelto tra i componenti della commissione;

d) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, scelto tra i componenti della commissione;

e) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designati in quota paritaria come stabilito dal regolamento di cui all’articolo 12;

f) da rappresentanti degli enti con sede o operanti nella Regione e iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del d.lgs. 117/2017 e che abbiano comprovata esperienza e finalità coerenti con la presente legge deducibili dagli impegni statutari, designati con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 12;

g) da un rappresentante designato da Unioncamere Lazio;

h) da un rappresentante individuato dall’amministrazione di ciascuna provincia e dalla Città metropolitana di Roma capitale o da un suo delegato.

3. In caso di necessità l’Osservatorio può avvalersi dell’apporto dei servizi ispettivi in materia di lavoro sommerso, salute e sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro, mediante i protocolli d’intesa di cui all’articolo 11, comma 1.

4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e prestano la loro attività a titolo gratuito.

5. L’Osservatorio, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) monitora i fenomeni legati al mercato del lavoro e al sistema produttivo del settore agricolo, le dinamiche della filiera agroalimentare e l’andamento dei prezzi dei prodotti, anche al fine di analizzare la relazione tra costo del lavoro e mercato dei prezzi;

b) rileva e segnala agli organismi competenti le situazioni di lavoro sommerso sul territorio anche attraverso ricerche che utilizzano tecniche di analisi qualitativa e quantitativa per settori e per sistemi locali produttivi;

c) formula proposte su progetti integrati di politiche di contrasto allo sfruttamento e al lavoro nero in agricoltura;

d) redige, annualmente, uno studio sulle problematiche legate all’economia agricola, con specifico riferimento al relativo mercato del lavoro.

6. L’Osservatorio predispone, con cadenza annuale, una relazione sulle problematiche legate all’economia agricola, con specifico riferimento al relativo mercato del lavoro, da trasmettere all’assessorato regionale e alla commissione consiliare, competenti in materia.

7. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

8. L’Osservatorio può collaborare, previa intesa, con la cabina di regia di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. 91/2014 convertito dalla l. 116/2014, con le forze dell’ordine e con gli enti locali il cui territorio sia maggiormente interessato da fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo.

 

Art. 7

(Programma operativo triennale degli interventi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e previo parere delle commissioni consiliari competenti, approva il programma operativo triennale degli interventi, di seguito denominato programma, con il quale individua gli interventi che la Regione realizza direttamente e quelli che attua attraverso gli enti locali e/o con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, a:

a) garantire un corretto incrocio tra domanda ed offerta di lavoro;

b) incentivare l’assunzione dei soggetti iscritti agli elenchi, attraverso il riconoscimento, in favore dei datori di lavoro agricoli, di un contributo economico finalizzato a sostenere gli oneri connessi all’assunzione di tali soggetti con un contratto di lavoro subordinato o all’attivazione dei corsi di formazione e/o riqualificazione in favore dei medesimi;

c) incentivare l’assunzione di soggetti che hanno denunciato una o più imprese per ricorso al lavoro irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, anche con riferimento ai reati di cui agli articoli 609 bis e seguenti del codice penale, promuovendone la presa in carico da parte dei servizi competenti, la formazione e il reinserimento lavorativo, nonché riconoscendo alle imprese che assumono gli stessi il contributo economico di cui alla lettera b);

d) promuovere l’istituzione di corsi di formazione rivolti alle donne che lavorano in agricoltura per l’alfabetizzazione e la conoscenza dei diritti e doveri loro spettanti in relazione all’emancipazione femminile, agli strumenti e alle modalità di denuncia, ai sensi della normativa vigente, dei datori di lavoro o di qualunque altro soggetto che assume comportamenti degradanti nei loro confronti;

e) agevolare il trasporto dei lavoratori da e per il luogo di lavoro, anche mediante l'istituzione di linee di trasporto dedicate, promuovendo intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, nonché con le aziende di servizio di trasporto privato convenzionato, individuandone le relative modalità;

f) favorire condizioni abitative dignitose ai lavoratori stagionali, anche mediante la stipula di intese e convenzioni con gli enti locali;

g) garantire la mediazione culturale e l’orientamento ai servizi del territorio mediante i Centri polifunzionali di cui all’articolo 5;

h) promuovere la definizione settoriale di misure di sostegno all’uscita dalle situazioni d’irregolarità, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) agevolare le imprese che dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate rispetti gli indici di congruità di cui all’articolo 4;

l) incentivare, anche con benefici economici, l’autoimprenditorialità dei lavoratori agricoli;

m) promuovere appositi protocolli d’intesa con la rete della grande distribuzione organizzata (GDO) volti a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera nell’intera filiera produttiva e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Il regolamento di cui all’articolo 12 individua i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

Art. 8

(Condizioni di accesso ai benefici economici da parte delle imprese agricole e revoca)

1. Per le imprese agricole costituiscono condizione per l’accesso ai benefici economici, comunque denominati, erogati dalla Regione:

a) l’assunzione o la riassunzione di soggetti iscritti negli elenchi;

b) il rispetto degli indici di congruità di cui all’articolo 4;

c) l’adesione alla Rete di cui all’articolo 2;

d) l’applicazione dei contratti collettivi nazionali vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi territoriali e aziendali.

2. In fase di controllo della rendicontazione sui benefici economici percepiti dalle imprese agricole ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente verifica il permanere delle condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), richieste per l’accesso; la perdita di una di esse determina la revoca dei benefici economici.

3. È in ogni caso esclusa dai benefici economici di cui al comma 1 l’impresa i cui proprietari, soci o amministratori abbiano riportato sentenze anche non definitive di condanna per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’incolumità pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis del codice penale e successive modifiche.

 

Art. 9

(Campagne di informazione e azioni di sensibilizzazione)

1. La Regione promuove ed organizza campagne informative sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’agricoltura.

2. Ai fini di cui al comma 1, le commissioni consiliari competenti rispettivamente in materia di lavoro e di cooperazione internazionale effettuano audizioni degli enti che operano in rappresentanza delle comunità straniere e comunque degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017 impegnati nel contrasto del fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché delle organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo. Le suddette commissioni possono, con apposite risoluzioni adottate ai sensi dell’articolo 33, comma 4, dello Statuto, formulare indirizzi alla Giunta regionale affinché individui azioni di sensibilizzazione e informazione dirette ai paesi di origine delle comunità da cui provengono gli immigrati impiegati nel settore agricolo che risultino maggiormente esposti.

3. Il regolamento di cui all’articolo 12 individua i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui al comma 1.

 

Art. 10

(Elenco delle imprese agricole virtuose e premialità)

1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 5 ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche, la Regione, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e favorire comportamenti virtuosi da parte delle imprese agricole che operano sul territorio regionale, istituisce un elenco delle imprese agricole virtuose, nel quale possono iscriversi le imprese agricole che raggiungono un fatturato inferiore a 2 milioni di euro e che posseggono i requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 12, che individua, inoltre, criteri e modalità per la costituzione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco delle imprese agricole virtuose.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione prevede, nell’attribuzione dei benefici economici, comunque denominati, previsti dalla presente legge o in altre leggi regionali, un sistema di premialità a favore delle imprese iscritte nell’elenco delle imprese agricole virtuose di cui al comma 1.

 

Art. 11

(Attività di informazione e coordinamento)

1. Con appositi protocolli d’intesa, la Regione promuove forme di coordinamento e di scambio di informazioni con gli organi che svolgono compiti di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro, di salute, di previdenza sociale, nonché con gli enti bilaterali.

2. Ferme restando le competenze attribuite ai competenti organi statali, la Regione, al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dello sfruttamento del lavoro irregolare nel settore agricolo, trasmette ai competenti organi di vigilanza e controllo le informazioni acquisite nell’ambito delle proprie attività, tra cui:

a) mancata o non corretta applicazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d);

b) violazione degli istituti contrattuali;

c) violazione della normativa in materia di retribuzioni, di orario di lavoro e di sistemi di sorveglianza;

d) violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

 

Art. 12

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto (1) in cui definisce in particolare:

a) le modalità e i criteri per l’iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l’aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 3;

b) la disciplina per l’organizzazione e il funzionamento dei Centri polifunzionali di cui all’articolo 5, nonché gli eventuali ed ulteriori compiti;

c) le modalità per la designazione dei rappresentanti degli enti di cui all’articolo 6, comma 2, lettere e) e f);

d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 7;

e) i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di informazione di cui all’articolo 9;

f) i criteri e le modalità per la costituzione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco delle imprese agricole virtuose di cui all’articolo 10 nonché gli ulteriori requisiti che le imprese agricole devono possedere per l’iscrizione.

 

Art. 13

(Relazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche sulla base della relazione dell’Osservatorio di cui all’articolo 6, comma 5, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alle commissioni consiliari competenti una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.


Art. 14

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una proposta di legge regionale per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori anche negli altri settori produttivi, diversi da quello agricolo.

2. Al fine di acquisire informazioni utili per l’elaborazione della proposta di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia di lavoro effettua, nell’ambito delle prerogative di cui all’articolo 33, comma 6, dello Statuto, audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori produttivi di cui al comma 1.

 

Art. 15

(Modifiche al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari)


1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 7/2018, le parole: “agosto 2019” sono sostituite dalle seguenti: “marzo 2020”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l’incremento, per un importo pari a euro 228.568,20 per l’anno 2019 e a euro 171.426,15 per l’anno 2020, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nell’ambito del programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi alla piattaforma informatica di cui all’articolo 3, comma 3, e di quelli relativi all’attuazione del comma 1 dell’articolo 15, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 430.000,00 per l’anno 2019 e a euro 950.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. Agli oneri relativi alla piattaforma informatica di cui all’articolo 3, comma 3, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 della missione 15, titolo 1 e titolo 2 “Spese in conto capitale”, di due apposite voci di spesa:

a) “Spese relative alla piattaforma informatica incrocio domanda/offerta nel settore agricolo – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b) “Spese relative alla piattaforma informatica incrocio domanda/offerta nel settore agricolo – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all’Asse I “Occupazione” e all’Asse III “Istruzione e formazione” – POR FSE Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1.

4. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è attuato nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Vedi regolamento regionale 5 ottobre 2020, n. 24 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 6 ottobre 2020, n. 122

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.