Art. 1
(Finalità)
Art. 2
(Unità funzionali multidisciplinari. Centro di riferimento regionale)
Art. 3
(Raccolta e monitoraggio dei dati sulle patologie uro-andrologiche)
1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di protezione dei dati personali, provvede, attraverso il Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale (DEP) Lazio, alla raccolta e al monitoraggio dei dati ai fini della rilevazione e dello studio delle patologie uro-andrologiche.
2. I dati raccolti dal DEP Lazio possono essere utilizzati per la programmazione sanitaria nell’ambito delle patologie dell’apparato urogenitale maschile, ai fini della valutazione dei trattamenti e degli interventi sanitari nonché della qualità delle cure.
Art. 4
(Giornata regionale per la prevenzione e la cura delle patologie uro-andrologiche)
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 si applicano solo qualora previste dal piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche. (1)
Art. 6
(Disposizione finanziaria)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, relative agli interventi di promozione della conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche attraverso campagne di informazione e prevenzione nelle scuole, è disposta l’istituzione di un’apposita voce di spesa nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per gli anni 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta ulteriori oneri per il servizio sanitario regionale.
Note:
(1) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 56, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.