Art. 1
(Principi, finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 4, 35 e 117, terzo comma, della Costituzione, promuove misure e interventi volti a garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso e, in raccordo con le previsioni della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro) e successive modifiche, promuove azioni finalizzate a realizzare, nel corso del triennio 2020-2022, il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, di seguito denominati lavoratori.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nei confronti dei lavoratori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144) e di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2000, n. 1799 (Legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, capo IV. Interventi quadro di promozione e sostegno agli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili che hanno avuto in attività, al 30 aprile 2000, lavoratori che non possono percepire l’assegno di utilizzo previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Modalità di approvazione e di finanziamento dei progetti. Capitoli 24129 e 24130. Esercizio finanziario 2000).
Art. 2
(Interventi)
1. Allo scopo di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione provvede:
a) alla realizzazione di un elenco regionale dei lavoratori con l’indicazione, in particolare, della relativa qualificazione professionale, da aggiornare con cadenza annuale;
b) all’assegnazione di un incentivo finanziario in favore delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica che, nel rispetto delle relative facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione statale vigente in materia, procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Gli incentivi sono concessi nel limite massimo di euro 60.000,00 per ciascun lavoratore ed erogati nel corso di tre annualità, nella misura del 50 per cento per la prima annualità e del 25 per cento per ciascuna delle rimanenti annualità. Qualora il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato parziale, l’ammontare dell’incentivo finanziario è determinato in relazione al numero delle ore di lavoro previste dal contratto;
c) all’assegnazione, in favore del lavoratore che volontariamente opti per la fuoriuscita dal bacino regionale, di un contributo finanziario una tantum, determinato in relazione all’età anagrafica del lavoratore e stabilito nel limite massimo di euro 55.000,00;
d) al monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge ed alla predisposizione di una relazione da trasmettere con cadenza annuale alla commissione consiliare competente in materia di lavoro.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e termini per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo l “Spese correnti”, del “Fondo per favorire il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 7.810.000,00 per l’anno 2020 ed euro 9.000.767,06 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, rispettivamente:
a) per l’anno 2020, per euro 7.200.000,00, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 21/2002, concernente le misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro di cui al programma 03 della missione 15, titolo 1 e per euro 610.000,00, in riferimento alle risorse già destinate ad altri interventi in materia di politiche attive per il lavoro di cui al medesimo programma 03 della missione 15, titolo l;
b) per l’anno 2021, per euro 7.190.767,06, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 21/2002, di cui al programma 03 della missione 15, titolo 1, per euro 610.000,00, in riferimento alle risorse già destinate ad altri interventi in materia di politiche attive per il lavoro di cui al medesimo programma 03 della missione 15, titolo 1, per euro 500.000,00, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 , concernente il fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, e successive modifiche e per euro 700.000,00, in riferimento alle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. Allo stanziamento per l’anno 2022 del fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2020 e nell’ambito del bilancio regionale 2020-2022, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
3. (1)
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Comma abrogato dall'articolo 22, comma 57, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.