Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022

Numero della legge: 29
Data: 27 dicembre 2019
Numero BUR: 105 s.o. n. 1
Data BUR: 31/12/2019

S O M M A R I O
 
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)

Art. 2 (Stato di previsione della spesa)

Art. 3 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022)

Art. 4 (Fondi ed accantonamenti)

Art. 5 (Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)

Art. 6 (Approvazione dei bilanci degli enti)

Art. 7 (Entrata in vigore)
 
 

Art. 1

(Stato di previsione dell’entrata)
 

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato 2).

2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 34.666.589.731,56, in euro 30.895.472.152,48 e in euro 30.583.612.636,35, per il triennio 2020-2022 in termini di competenza, nonché in euro 30.745.653.106,30 per l’esercizio finanziario 2020 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.
 

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)
 

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2020, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato 3).

2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 34.666.589.731,56, in euro 30.895.472.152,48 e in euro 30.583.612.636,35, per il triennio 2020-2022 in termini di competenza, nonché in euro 30.745.653.106,30 per l’esercizio finanziario 2020 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.  

Art. 3

(Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022)
 

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 11 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità) ed in conformità agli schemi di cui all’allegato n. 9 allo stesso d.lgs. 118/2011, alla presente legge, sono allegati:

a) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 comprensiva del quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all’articolo 7 del r.r. 26/2017 (Allegato 1);

b) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato 2);

c) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato 3);

d) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022, recante il riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato 4);

e) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato 5);

f) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2020-2022, recante il riepilogo generale delle spese redatto per missioni (Allegato 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato 7);

h) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);

i) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 9);

l) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato 10);

m) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato 11);

n) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 12);

o) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 13);

p) l’elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato 14);

q) l’elenco concernente le spese impreviste (Allegato 15);

r) l’elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2020 (Allegato 16);

s) l’elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito e quota del ripiano annuale del disavanzo di parte corrente oltre il 2022 (Allegato 17);

t) l’elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi (Allegato 18);

u) l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera u), del r.r. 26/2017 (Allegato 19);

v) la nota informativa relativa agli oneri ed agli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera v), del r.r. 26/2017 (Allegato 20);

z) la relazione del Collegio dei revisori dei conti (Allegato 21).

2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, a seguito dell’approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

b) il “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli per le spese;

c) l’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti.

Art. 4

(Fondi ed accantonamenti)
 

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs. 118/2011 e degli articoli 15, 16, 17, 23 del r.r. 26/2017, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” sono iscritti:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 24.883.341,87, euro 24.110.116,09 ed euro 77.557.467,58;

b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 2.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 1.500.000,00;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 446.345.128,40 per l’anno 2020;

d) il fondo speciale per le spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 3.825.000,00, euro 12.015.000,00 ed euro 15.195.000,00;

e) il fondo speciale per le spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 7.740.000,00, euro 10.610.000,00 ed euro 20.170.000,00.

2. Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 20 del r.r. 26/2017, nel programma 01, della missione 20, sono iscritti:

a) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, pari ad euro 25.000.000,00;

b) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 332.000.000,00, euro 296.000.000,00 ed euro 174.000.000,00.

3. Ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 19 del r.r. 26/2017, al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel programma 03 della missione 20, sono iscritti:

a) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 1.900.726,42, euro 913.166,88 ed euro 958.859,94;

b) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 9.895.574,30, euro 8.134.048,94 ed euro 9.247.361,63.

4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e successive modifiche e dell’articolo 18 del r.r. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, pari ad euro 1.093.320,00.

5. Ai sensi dell’articolo 22 del r.r. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 10.000.000,00, euro 5.000.000,00 ed euro 5.000.000,00.

6. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 21 del r.r. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 sono iscritti:

a) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 2.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 2.000.000,00;

b) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente, pari ad euro 3.500.000,00, euro 4.500.000,00 ed euro 4.500.000,00.

Art. 5

(Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)
 

1. Ai sensi degli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 26 del r.r. 26/2017, il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modifiche, è autorizzato nel limite massimo di euro 461.130.658,40 per l’anno 2020, ivi compresi gli investimenti previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2019, n. 21 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2019-2021), euro 310.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 260.000.000,00 per l’anno 2022.

2. Per il pagamento delle annualità di ammortamento, la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.

3. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 12.992.740,34 per l’anno 2021 e di euro 23.820.023,95 per l’anno 2022, si provvede nell’ambito delle risorse appositamente iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”.


 
 Art. 6

(Approvazione dei bilanci degli enti)


 
1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011, è approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, deliberato dai sottoindicati enti pubblici dipendenti dalla Regione:

a) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA LAZIO);

b) Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

c) Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

d) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

e) Ente Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano;

f) Ente regionale Parco di Veio;

g) Ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;

h) Ente Parco regionale dell’Appia Antica;

i) Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;

l) Ente regionale Monti Cimini – Riserva naturale Lago di Vico;

m) Ente regionale Roma Natura;

n) Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;

o) Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

p) Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT);

q) Ente Parco regionale dei Castelli Romani;

r) Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;

s) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL).

2. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge.

3. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, scaturente dalla gestione di competenza e risultante in sede di rendiconto dell'anno precedente, potrà concorrere, previa valutazione da parte della direzione regionale competente, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio, alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento.

4. I contributi per le spese di funzionamento degli enti pubblici dipendenti della Regione sono erogati dalla Regione in due semestralità.

5. Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 2 a 4 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale. 6. Per gli enti pubblici dipendenti dalla Regione si applicano le disposizioni dell'articolo 57, comma 4, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.

Art. 7

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegati (omissis)

Gli allegati alla presente legge, come pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, sono riportati nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.