Istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalitá. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e all’articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare e successive modifiche
Art. 1
(Istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle
forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere)
1. La Regione, con la presente legge, istituisce la giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità, da celebrarsi ogni anno il 29 ottobre, data di istituzione della Direzione investigativa antimafia (DIA) che ha rappresentate al suo interno tutte le forze di polizia.
2. In occasione della giornata della memoria di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuovono iniziative idonee a riconoscere l’alto valore civile e morale degli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, al fine di rinnovare e tramandare alle giovani generazioni, coinvolgendo anche le scuole, la rilevanza istituzionale delle forze di polizia per coltivare il rispetto della legalità. (1)
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 7 bis è sostituito dal seguente:
“Art. 7 bis
(Mobilità tra pubblico e privato)
b) all’articolo 10:
1) al comma 1, le parole: “il Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “i direttori regionali”;
2) il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 11:
1) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per l’esercizio delle attività amministrative e gestionali, il sistema organizzativo della Giunta è costituito dalle direzioni regionali e, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale.”;
2) il comma 1 bis è abrogato;
3) al comma 5, le parole: “del segretariato generale della Giunta regionale e” sono soppresse;
4) il comma 5 bis è abrogato;
d) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 12 dopo le parole: “gabinetto del Presidente della Giunta” sono inserite le seguenti: “, del segretariato generale”;
e) l’articolo 16 bis è abrogato;
f) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 le parole: “, su direttiva del Segretario generale” sono soppresse;
g) al comma 1 dell’articolo 19 le parole: “del Segretario generale della Giunta regionale,” e “per il Segretario generale,” sono soppresse;
h) all’articolo 20:
1) i commi 2 bis e 2 ter sono abrogati;
2) ai commi 6 e 7 le parole: “2 bis,” sono soppresse;
3) al comma 8, le parole: “ai commi 2 bis e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”;
i) il comma 1 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:
“1. Gli atti emanati dai direttori regionali sono definitivi.”;
l) all’articolo 23:
1) al comma 1, le parole: “del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “dei direttori regionali”;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: “del Segretario generale e” sono soppresse;
m) all’articolo 24:
1) al comma 1, le parole: “agli articoli 16 bis e” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo”;
2) al comma 2, le parole: “dirigenti di cui all’articolo 16 bis” sono sostituite dalle seguenti: “direttori regionali di cui all’articolo 18”;
n) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30, le parole: “del segretariato generale,” sono soppresse.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare il regolamento di organizzazione. A decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche al citato regolamento di organizzazione e comunque dal 30 settembre 2020 il segretariato generale cessa di essere struttura amministrativo-gestionale e l’incarico dell’attuale Segretario generale prosegue all’interno della struttura di diretta collaborazione politica di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), della l.r. 6/2002 e successive modifiche.
Art. 3
(Modifica all’articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo all’istituzione di una commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione e successive modifiche)
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per le iniziative della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 20.000,00 euro per l’anno 2020 e a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2021, n. 786 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 23 novembre 2021, n. 108
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.