Art. 1
(Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria)
1. La Regione, in linea con i principi e i valori europei sanciti dallo Statuto, con la presente legge riconosce l’isola di Ventotene, dove nel 1941 durante il periodo di confino fu scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni il “Manifesto per una Europa libera e unita”, come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia degli ideali ispiratori e dei valori comuni che hanno segnato lo sviluppo del processo di integrazione europea al fine di trasmettere e di favorire, con particolare riguardo alle giovani generazioni, una più diffusa sensibilità e identità europea tra i cittadini.
Art. 2
(Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa)
1. A decorrere dal 2020 ha luogo annualmente, sull’isola di Ventotene, la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa”, nell’ambito della settimana della cultura europea della Regione istituita dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche.
Art. 3
(Programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata di Ventotene
luogo della memoria e isola d’Europa”)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari europei, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa” e, in particolare:
a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria storica di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento degli ideali e del pensiero contemporaneo europeo, anche in collaborazione con le autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, e gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche aventi sede nella Regione;
b) concorre, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), previo avviso pubblico, alla realizzazione di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni volti a salvaguardare e a promuovere, con particolare riguardo alle giovani generazioni, gli ideali ispiratori e la trasmissione dei valori comuni che stanno alla base dell'integrazione e dell’identità europea;
c) prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla storia dell’idea di Europa e del pensiero contemporaneo europeo, perché il ricordo a promuovere e ad approfondire la conoscenza storica del processo di costruzione dell’Unione europea contribuisce a rafforzare l’identità e lo spirito europeo tra i cittadini;
d) promuove il coinvolgimento della comunità isolana attraverso iniziative rivolte alla scuola e ai centri che svolgono attività culturali sull’isola, al fine di far crescere nei residenti la consapevolezza della storia del proprio territorio.
Art. 4
(Pubblicazione e libera fruizione delle iniziative e delle realizzazioni)
1. Al fine di promuovere la diffusione degli interventi realizzati sulla base del programma di cui all’articolo 3, nell’ambito dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale è istituita una specifica sezione denominata “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa” all’interno della quale sono resi fruibili gli studi, le ricerche, i filmati e le pubblicazioni realizzati con il contributo regionale, nonché le tesi di laurea premiate, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d’autore.
Art. 5
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi per la celebrazione della Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a 50.000,00 euro per l’anno 2020 e a 150.000,00 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.