SOMMARIO
Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 23 “Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente”)
Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
Art. 3 (Modifica alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
Art. 4 (Modifiche agli articoli 48 bis relativo ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio e 50 relativo ai canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche. Disposizione transitoria)
Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”)
Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)
Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche)
Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)
Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”)
Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica” e successive modifiche)
Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
Art. 13 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche)
Art. 14 (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche)
Art. 15 (Disposizioni in materia di concessioni di zone di mare territoriale per l’esercizio dell’attività di acquacoltura. Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)
Art. 16 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche)
Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche)
Art. 18 (Criteri ambientali minimi)
Art. 19 (Istituzione della commissione speciale per l’emergenza Covid-19)
Art. 20 (Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese)
Art. 21 (Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli enti affidatari di interventi a regia regionale)
Art. 22 (Entrata in vigore)
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 23 “Disciplina dell'attività
di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente”)
1. All’articolo 7 della l.r. 23/2019, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, con contestuale presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada e di iscrizione al REN di cui all’articolo 4, comma 1, rispettivamente, lettere a) e b) ovvero della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il relativo possesso, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 14. La SCIA è presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa al SUAP del comune nel cui territorio l’impresa stessa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’inizio dell’attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui il SUAP dà comunicazione all’interessato.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. A bordo di ciascun autobus sono conservate copie conformi della ricevuta dell’avvenuta presentazione della SCIA nonché della comunicazione del SUAP.”.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”
e successive modifiche)
1. Alla l.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 11:
1) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: “di cui all’articolo 17, comma 1;” sono aggiunte le seguenti: “non comporta decadenza la titolarità del diritto di proprietà di immobili connessi e strumentali all’attività lavorativa, riconducibili a categorie catastali diverse da A e D;”;
2) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
“c bis) la verifica della titolarità del requisito stabilito dalla norma afferente le proprietà immobiliari avviene moltiplicando la rendita catastale di tutte le proprietà per il coefficiente 100;”;
3) al comma 2 bis, come sostituito dall’articolo 22, comma 21, lettera a), numero 3) della l.r. 1/2020, dopo la parola: “altrove” sono inserite le seguenti: “o alla data della suddetta comunicazione dell’ente gestore non sia più titolare dei diritti medesimi.”;
b) all’articolo 12 bis, come inserito dall’articolo 7, comma 73, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, dopo le parole: “di cui al comma 2,” sono inserite le seguenti: “nonché per le attività di monitoraggio e verifica della permanenza delle suddette previsioni e criteri a seguito dell’autorizzazione alla convivenza solidale ai sensi del comma 6,”;
2) al comma 5, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le autorizzazioni alla condivisione dell’alloggio possono essere concesse per un numero di alloggi non superiore al 15 per cento del totale degli alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica.”.
Art. 3
(Modifica alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 30/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio consolidato di cui agli articoli 11 bis e 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le aziende trasmettono i dati e le informazioni necessari ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale).”.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 48 bis relativo ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio e 50 relativo ai canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche. Disposizione transitoria)
1. Alla l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 48 bis, come modificato dall’articolo 22, comma 139, della l.r. 1/2020:
1) al comma 1 bis.01 le parole: “possono alternativamente predisporre” sono sostituite dalla seguente: “predispongono”;
2) al comma 1 quinquies, le parole: “potranno applicare abbattimenti in relazione alla vetustà dei fabbricati fino ad un massimo del 30 per cento; gli enti gestori possono altresì, per i lavori storicamente sostenuti dal conduttore all'interno degli alloggi, applicare ulteriori abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, provvederà con propria deliberazione a fissare i criteri per gli abbattimenti.” sono sostituite dalle seguenti: “applicano abbattimenti fino ad un massimo del 30 per cento in relazione alla vetustà dei fabbricati, nonché abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento in caso di lavori sostenuti dal conduttore all'interno dell’alloggio, secondo criteri individuati con propria deliberazione dalla Giunta regionale.”;
3) dopo il comma 1 quinquies è aggiunto il seguente:
“1 sexies. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente articolo, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell'atto di compravendita, l’assegnatario o, su richiesta dell'assegnatario, i componenti il nucleo familiare originario o ampliato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, conviventi con l'assegnatario, nonché i parenti e gli affini dell’assegnatario fino al terzo grado. Nel caso di acquisto da parte dei soggetti diversi dall’assegnatario è riconosciuto, a pena di nullità dell’atto di acquisto, il diritto di abitazione vitalizio per l’assegnatario e per il relativo coniuge.”;
b) al comma 2 bis dell’articolo 50 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Ai fini del calcolo dei limiti reddituali di cui al presente comma i redditi percepiti dai figli facenti parte del nucleo familiare sono computati in misura pari al 50 per cento.”.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”)
1. Alla l.r. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 8:
1) al comma 10 le parole: “L’esercizio delle attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 è attivato” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio delle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 è attivato, ad esclusione delle casistiche attivabili tramite gli strumenti previsti ai commi 17 e 24 bis,”;
2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
“10 bis. Il procedimento unico congiuntamente agli strumenti previsti ai commi 17 e 24 bis è individuato quale strumentazione per l’inizio attività dell’attività di cui al comma 1. Il procedimento unico unitamente agli strumenti di cui al comma 24 bis è individuato quale “strumento autorizzativo” dell’inizio attività mentre gli strumenti di cui al comma 17 costituiscono gli “strumenti dichiarativi” del medesimo inizio attività.”;
3) al comma 15 le parole: “attivare le procedure” sono sostituite dalle seguenti: “attivare gli strumenti dichiarativi”;
4) dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:
“24 bis. Costituiscono procedure di inizio attività il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) previsto dall’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche applicabile per le attività rurali aziendali, l’autorizzazione unica relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e successive modifiche per le attività di diversificazione agricola individuate dall’articolo 2 della l.r. 14/2006, l’autorizzazione regionale per gli istituti faunistici previsti dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche per le attività di multifunzionalità agricola previsto dall’articolo 2 della l.r. 14/2006 e l’autorizzazione alla attivazione di una industria insalubre ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) per le attività agricole tradizionali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 di allevamento dei canidi e degli equidi non dedicati alla alimentazione.”;
b) il comma 4 dell’articolo 9 è abrogato;
c) all’articolo 22:
1) al comma 64, dopo le parole: “facoltà assunzionali,” sono aggiunte le seguenti: “nella misura strettamente necessaria a consentire lo svolgimento delle funzioni trasferite dal precedente soggetto gestore secondo adeguati livelli di efficienza, previa verifica della sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa dopo ricognizione del fabbisogno di personale e”;
2) al comma 112, le parole: “le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti anche economici, gli enti del servizio sanitario regionale e” sono soppresse e la parola: “procedure” è sostituita dalla seguente: “modalità”;
3) alla lettera a) del comma 136, le parole: “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 bis dell’articolo 52, come inserito dall’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, dopo le parole: “di settore vigente”, sono aggiunte le seguenti: “e della normativa in materia di tutela paesaggistica”;
b) al comma 6 dell’articolo 55 dopo le parole: “per la nuova edificazione di annessi agricoli” sono inserite le seguenti: “tamponati, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno e per gli”;
c) all’alinea del comma 8 dell’articolo 57, le parole: “atto d’obbligo o” sono soppresse;
d) l’articolo 61 è sostituito dal seguente:
“Art. 61
(Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per
la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici)
1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 59, promuove interventi volti alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici come definiti dall’articolo 60, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi ai sensi dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge e successive modifiche.”;
e) al comma 2 bis dell’articolo 66 le parole: “, adottati successivamente al 31 dicembre 2005 e non oltre la data di pubblicazione del PTPG e comunque entro il 30 giugno 2007,” sono sostituite dalle seguenti: “e dei progetti di opere pubbliche in variante, adottati successivamente al 31 dicembre 2005 e non oltre la data di adozione del PTPG,”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 61 della l.r. 38/1999, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge relativi al finanziamento degli interventi di tutela e recupero degli insediamenti urbani e storici di cui all’articolo 59 della l.r. 38/1999.
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia
di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 bis dell’articolo 8, come inserito dall’articolo 9, comma 12, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, è sostituito dal seguente:
“7 bis. È consentita, limitatamente alle aree contraddistinte dal “paesaggio degli insediamenti urbani” così come identificati dal PTPR e nel rispetto delle disposizioni del PTPR, la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo che non comportano trasformazione permanente del territorio, al fine di migliorare l’offerta di spazi per lo spettacolo sportivo, nonché per le attività connesse al settore audiovisivo e cinematografico. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a trentasei mesi consecutivi non prorogabile e sono rimosse entro trenta giorni dal termine dell’uso preposto.”;
b) al comma 4 dell’articolo 26 le parole: “Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame, da effettuarsi nel limite di tre anni,” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, previo esame”.
Art. 8
(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia
ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 16/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’autorità regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è individuata nell’apposita struttura della direzione regionale competente in materia.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La Regione provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti di cui all’articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006.”;
3) il comma 4 è abrogato;
b) all’articolo 3.1, come inserito dall’articolo 10, comma 11, della l.r. 1/2020:
1) ai commi 2, 3 e 4, ovunque ricorra la parola: “idonee” è sostituita dalle seguenti: “non idonee”;
2) al comma 2, le parole: “e i limiti del relativo dimensionamento” sono sostituite dalle seguenti: “, entro e non oltre il termine di dodici mesi dall’approvazione del PER”;
3) al comma 3 le parole: “per una superficie complessiva non superiore al 3 per cento delle zone omogenee “E” di cui al d.m. 1444/1968, identificate dagli strumenti urbanistici comunali” sono soppresse;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. L’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).”.
2. La Città metropolitana di Roma capitale e le province trasmettono in tempo utile all’autorità regionale competente di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. 16/2011, come modificato dal presente articolo, la documentazione relativa alle domande di autorizzazione integrata ambientale ad esse pervenute.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Art. 9
(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27
“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 15:
1) il comma 1 bis, come inserito dall’articolo 22, comma 19, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, è sostituito dal seguente:
“1 bis. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall’articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1, del medesimo d.lgs. 152/2006, è vietata l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l’installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti. La predetta disposizione si applica anche ai procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.”;
2) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
“1 ter. Il divieto di installazione di nuovi impianti di cui al comma 1 bis si applica anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
b) dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:
“Art. 39 bis
(Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi)
1. La Regione, nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di cui alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e, in particolare, al fine di dare attuazione ai principi di precauzione e prevenzione nello svolgimento delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs. 152/2006, realizza, direttamente o mediante la concessione di contributi ai comuni, interventi volti alla rimozione di rifiuti, come definiti al comma 2, abbandonati in siti dismessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi ai comuni per sostenere le operazioni di rimozione e trattamento di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, del d.lgs. 152/2006, abbandonati in siti industriali, commerciali o artigianali dismessi del proprio territorio:
a) i quali non raggiungono i valori soglia per l’applicazione della disciplina concernente la bonifica e il ripristino ambientale di cui all’articolo 17 e alla Parte quarta, Titolo V, del d.l.gs. 152/2006;
b) per la rimozione dei quali non è applicabile la rimozione diretta da parte dei soggetti responsabili, né la rimozione in danno da parte del Sindaco competente ai sensi dell’articolo 192, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006 per mancata identificazione o imputabilità della responsabilità dei soggetti.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai comuni, sulla base di apposita procedura ad evidenza pubblica, prioritariamente per la rimozione di rifiuti caratterizzati da alto potenziale inquinante e di degrado dell’area interessata, oggetto di segnalazione da parte degli enti statali e regionali preposti alle funzioni di controllo, nonché secondo i criteri, le modalità ed eventuali, ulteriori, ordini di priorità individuati, con cadenza annuale, con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definite, altresì, le fattispecie oggetto di intervento diretto da parte della Regione e le relative modalità di attuazione.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza effettuati dai comuni, anche tramite anticipazioni finanziarie regionali ai sensi dell’articolo 17, nonché gli interventi effettuati attraverso l’emanazione di ordinanze o lo svolgimento di poteri sostitutivi in situazioni, di eccezionale ed urgente necessità, di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 152/2006.”;
c) dopo il comma 5 dell’articolo 40 è inserito il seguente:
“5 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 39 bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), iscritta nel medesimo programma 03 della missione 09, titolo 2.”.
Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “due volte l’anno” sono sostituite dalle seguenti: “una volta ogni tre mesi”;
b) dopo le parole: “per le pari opportunità” sono inserite le seguenti: “trasmettendolo preventivamente al Consiglio regionale”;
c) dopo le parole: “L’osservatorio comprende” sono inserite le seguenti: “, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza per i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato,”.
2. All’articolo 7 della l.r. 28/2019, relativo alla concessione di contributi a favore di soggetti vittima di eventi delittuosi, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole da: “tessuto economico” a: “attività economiche” sono sostituite dalle seguenti: “tessuto sociale, economico e finanziario del territorio regionale e sostiene, attraverso contributi economici, le attività economiche e di interesse generale senza scopo di lucro”;
b) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole: “un’attività economica” sono inserite le seguenti: “e di un’attività di interesse generale senza scopo di lucro, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche,”.
Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di
bonifica e di consorzi di bonifica” e successive modifiche)
1. Il settimo e l’ottavo comma e il comma 9 dell’articolo 27 della l.r. 4/1984 sono sostituiti dai seguenti:
“7. Il consorzio adotta il medesimo sistema contabile della Regione e adegua la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, e della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale).
8. Il rendiconto è approvato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio a cui si riferisce ed è trasmesso, corredato dal parere del revisore, alla struttura regionale competente per materia.
9. Il bilancio di previsione è approvato entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce ed è trasmesso, corredato dal parere del revisore, alla struttura regionale competente per materia.”.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i bilanci di previsione 2021-2023 sono approvati entro il termine del 30 novembre 2020.
(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I soggetti di cui all’articolo 6 possono essere sostituiti alla guida da chiunque iscritto al ruolo di cui all’articolo 16 e in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione registrato o che abbia data certa opponibile a terzi. In caso di esercizio del servizio mediante sostituto alla guida, il sostituto provvede all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera a).”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti da persone iscritte al ruolo di cui all’articolo 16 e in possesso dei requisiti di professionalità e moralità previsti dalla normativa vigente.”;
b) (1)
2. (2)
Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2
“Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 2/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera p bis) del comma 1 dell’articolo 2, è aggiunta la seguente:
“p ter) formazione delle imprese agricole e della filiera agro-alimentare, delle imprese agricole multifunzionali, dei tecnici di settore agroalimentare e delle figure professionali che prestano la propria attività per il mondo agricolo e rurale.”;
b) all’articolo 8 bis:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da nove membri con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell'agro-industria, dell'agricoltura sostenibile, della promozione dell’eno-gastronomia, della organizzazione e della ricerca scientifica.”;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
“a) formulare proposte in ordine alle azioni da inserire nei programmi annuali e pluriennali di attività;”;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.”;
c) al comma 2 dell’articolo 10 bis le parole: “previo parere del comitato” sono soppresse.
Art. 14
(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli
animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 34/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “L’iscrizione all’anagrafe canina deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla nascita o entro dieci giorni dall’acquisizione del possesso o della detenzione.”;
b) nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 14, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “cinque”.
Art. 15
(Disposizioni in materia di concessioni di zone di mare territoriale per l’esercizio dell’attività di acquacoltura.
Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)
1. Al fine di promuovere attività di acquacoltura sostenibili, di favorire la conservazione delle risorse naturali, nonché di supportare i comuni nel rilascio delle concessioni di zone di mare territoriale da destinare all’esercizio dell’attività di acquacoltura, la Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale ed in coerenza con il piano paesistico, elabora un’apposita Carta regionale, nella quale sono individuate e mappate le zone di mare territoriale idonee e quelle precluse all’esercizio dell’attività di acquacoltura.
2. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con propria deliberazione, la Carta regionale di cui al comma 1. Per motivate esigenze di tutela ambientale, la Giunta regionale può provvedere, altresì, ad eventuali aggiornamenti della Carta stessa.
3. Al numero 2 quater della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 53/1998 e successive modifiche, le parole da: “di cui” a: “PUA comunali” sono sostituite dalle seguenti: “per finalità turistico-ricreative avviene nel rispetto di quanto stabilito dal PUA regionale e dai PUA comunali; il rilascio delle concessioni di zone di mare territoriale per l’esercizio dell’attività di acquacoltura avviene in coerenza con la mappatura delle zone idonee e delle zone precluse all’esercizio di detta attività, così come individuate dall’apposita Carta regionale elaborata dalla Regione”.
Art. 16
(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme
in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche)
1. All’articolo 22 della l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole da: “, previa comunicazione” a: “l’azienda” sono soppresse;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi e dei servizi, i soggetti che esercitano attività di agriturismo provvedono ad esporre ai sensi dell’articolo 20, o comunque a rendere noti al pubblico anche tramite i propri siti o pagine web, i prezzi praticati nell’anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura. In ogni caso non possono essere praticati prezzi superiori ai massimi dichiarati.”.
Art. 17
(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema
integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale
di protezione civile” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 2/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 6, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8, le parole: “in coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. 1/2018” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando quanto disposto dagli articoli 2 e 18 del d.lgs. 1/2018 e successive modifiche”;
b) al comma 2 dell’articolo 7, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera g), della l.r. 8/2020:
1) al primo periodo della lettera a), dopo la parola: “regionali” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, fermo restando quanto disposto dall’articolo 18, comma 4, del d.lgs. 1/2018 e successive modifiche.”;
2) alla lettera g), dopo la parola: “comunale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, lettera f), del d.lgs. 1/2018 e successive modifiche”;
c) al comma 1 bis dell’articolo 15, come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera p), punto 2), della l.r. 8/2020, dopo la parola “calamitosi,” sono inserite le seguenti: “fermo restando quanto disposto dall’articolo 25, comma 2, del d.lgs. 1/2018,”.
Art. 18
(Criteri ambientali minimi)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 34 e 95, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, e con la finalità di ridurre gli impatti ambientali, promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e circolari, razionalizzare i consumi e diffondere l’occupazione verde, promuove l'applicazione sistematica ed omogenea dei Criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici della Regione.
2. I CAM sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
3. I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
4. Per raggiungere la finalità di cui al comma 1 la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, intende costituire presso l’assessorato competente in materia di ambiente la rete per il monitoraggio del Green Public Procurement (GPP). Alla rete, a cui partecipano anche le direzioni interessate, dovranno far riferimento tutte le stazioni appaltanti che a tale scopo dovranno individuare al loro interno un apposito referente. Tale rete sarà il punto di riferimento per l'adozione dei CAM per l'intero territorio regionale e per la rimozione delle eventuali criticità che ne impediscono l'applicazione. Alla rete sarà affidato anche il compito di farsi promotrice di iniziative volte alla diffusione del GPP quale strumento dell'economia circolare e della decarbonizzazione dell’economia.
Art. 19
(Istituzione della commissione speciale per l’emergenza Covid-19)
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, dello Statuto è istituita la commissione speciale per l’emergenza Covid-19.
2. La commissione ha il compito di analisi e studio delle esigenze e problematiche sanitarie, sociali, economiche, occupazionali, connesse all’epidemia Covid-19 e delle possibili soluzioni da proporre per contrastare l’emergenza causata dall’epidemia da diffusione del SARS-Coronavirus-2.
3. La commissione è costituita secondo le modalità previste dall’articolo 17 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
4. La commissione è composta da dieci consiglieri in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.
5. Per l’espletamento dei compiti assegnati, la commissione si avvale della struttura di diretta collaborazione prevista per i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali composta esclusivamente da personale regionale nella misura massima di cinque unità, di cui non più di due appartenenti alla categoria D. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall’articolo 9 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, alla commissione si applicano le disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari previste dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
7. La commissione ha una durata di dodici mesi prorogabile per ulteriori sei mesi al protrarsi delle necessità per le quali è stata istituita.
Art. 20
(Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese)
1. Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche e al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, la Regione, nell’ambito della programmazione del FESR 2021-2027, può erogare contributi finalizzati alla ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese mediante adeguata dotazione finanziaria dell’Obiettivo di policy 1 - Europa più intelligente, Obiettivo specifico a.3 – Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI.
Art. 21
(Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione
e degli enti affidatari di interventi a regia regionale)
1. Al fine di fronteggiare lo stato di difficoltà in cui versa l’economia regionale a seguito dell’emergenza sanitaria, la Regione adotta misure volte ad accelerare i pagamenti dei debiti verso i fornitori della Regione e degli enti e delle società regionali, ove esistenti, nonché a incrementare l’intensità degli strumenti di sostegno economico ai soggetti colpiti dagli effetti della succitata emergenza.
2. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di una convenzione con una articolazione del gruppo Cassa depositi e prestiti nonché all’integrazione della convenzione stipulata, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, con l’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo di strumenti finanziari idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 22
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Lettera abrogata dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.