SOMMARIO
Art. 1 (Oggetto e definizioni)
Art. 2 (Percorsi formativi)
Art. 3 (Divieti)
Art. 4 (Esercizio dell’attività)
Art. 4bis (Operatori di tatuaggio e piercing di altri Stati)
Art. 5 (Manifestazioni pubbliche)
Art. 6 (Vigilanza e controllo)
Art. 7 (Sanzioni)
Art. 8 (Campagne informative)
Art. 9 (Disposizioni di attuazione. Contributi per tatuaggi a fini correttivi)
Art. 10 (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 11 (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
Art. 12 (Disposizioni finanziarie)
Art. 13 (Entrata in vigore)
Art. 1
(Oggetto e definizioni)
1. La presente legge, al fine di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività nonché assicurare adeguati standard tecnico professionali, disciplina le attività di tatuaggio e piercing.
2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) tatuaggio, una delle seguenti tipologie:
1) tatuaggio artistico: il risultato di metodiche e tecniche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea o intradermica di pigmenti mediante aghi o dermografo, al fine di ottenere disegni e figure indelebili e permanenti;
2) dermopigmentazione o trucco permanente: tecnica di tatuaggio eseguita mediante aghi o dermografo, applicata a fini estetici per migliorare, correggere i lineamenti del viso o l’immagine estetica in generale;
3) tatuaggio con finalità medica: tecnica di tatuaggio effettuata da medici o operatori sanitari attraverso l’introduzione di pigmenti nel derma in soggetti che sono in cura con farmaci, anche chemioterapici;
b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.
Art. 2
(Percorsi formativi)
1. L’esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing presuppone lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al presente articolo.
2. Per accedere ai percorsi formativi sono richiesti:
a) il compimento del diciottesimo anno di età ovvero età inferiore, purché in possesso di qualifica professionale in attuazione del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche;
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.
3. I percorsi formativi prevedono:
a) un corso teorico-pratico di almeno ottocento ore per l’esercizio dell’attività di tatuaggio, di cui duecento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l’attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame;
b) un corso teorico-pratico di almeno trecento ore per l’esercizio dell’attività di piercing, di cui cento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l’attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.
4. I corsi di cui al comma 3 sono effettuati da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione conformemente alle norme vigenti in materia di formazione.
5. I percorsi formativi sono finalizzati all’acquisizione di adeguate conoscenze tecnico professionali, comprese quelle in materia igienico-sanitaria e di prevenzione, con particolare riferimento ai diversi rischi per la salute e per l’apparato cutaneo.
6. Sono esclusi dall’obbligo di frequentare i percorsi formativi di cui al comma 3 coloro che abbiano frequentato e superato un corso di formazione regionale di almeno novanta ore istituito ai sensi della normativa vigente in materia ovvero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, certifichino di aver esercitato l’attività di tatuaggio o piercing in modo continuativo per almeno cinque anni, nonché i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5.
7. Gli operatori che esercitano le attività di tatuaggio e piercing, compresi i soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, sono tenuti a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento, con particolare riferimento a quelli relativi all’area igienico-sanitaria nonchè ai diversi rischi per la salute e per l’apparato cutaneo, organizzati anche dalle associazioni di settore.
8. Il pagamento dei percorsi formativi, compresi i corsi di aggiornamento di cui al comma 7, è a carico dei soggetti partecipanti, senza oneri per il bilancio regionale.
9. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9 disciplina le materie di insegnamento teorico-pratico, prevedendo un incremento delle conoscenze igienico-sanitarie per prevenire l’insorgenza di gravi patologie infettive e di allergie, le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, nonché la composizione delle commissioni di esame e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
Art. 3
(Divieti)
1. È vietato l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in assenza dei percorsi formativi di cui all’articolo 2 e dei requisiti igienico-sanitari di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a).
2. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio, ad eccezione delle manifestazioni di cui all’articolo 5.
3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni quattordici, ad esclusione del piercing al lobo dell’orecchio, che è consentito con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.
4. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al lobo dell’orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.
5. È vietato l’impiego di anestetici, anche locali, da parte dei soggetti che esercitano l’attività di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), numeri 1) e 2) e lettera b).
6. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
7. È vietato procedere all’eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
8. È vietato praticare tatuaggi e piercing sugli animali.
9. È vietato l’utilizzo di pigmenti e monili non conformi alla normativa vigente.
10, Fermo restando il divieto di fumo stabilito dalla normativa statale, è vietato consumare alimenti o detenere animali da compagnia all’interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui alla presente legge.
11. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9 sono definite le modalità per il consenso informato previsto ai commi 3 e 4, nonché eventuali ulteriori divieti nell’esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing.
12. I clienti devono essere informati, per iscritto e in modo esaustivo, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione di un tatuaggio o di un piercing, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9.
(Esercizio dell’attività)
1. L’esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, corredata della relativa documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9 nonché la presenza di un responsabile tecnico che abbia svolto il percorso formativo di cui all’articolo 2.
2. La SCIA è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l’attività.
3. Il comune trasmette immediatamente la SCIA all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.
4. Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9, compresi quelli di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti a quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9, il comune, con atto motivato, invita l’interessato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte dell’interessato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, nei casi di cui all’articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, il comune dispone la sospensione dell’attività intrapresa.
5. Per la sola esecuzione del piercing al lobo dell’orecchio, i soggetti interessati all’esercizio dell’attività devono darne comunicazione preventiva al comune e all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Tale attività deve essere effettuata in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9.
6. I rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, anche ai fini di cui all’articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).
7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 9, definisce, altresì, le modalità per l’esercizio dell’attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.
Art. 4 bis (1)
(Operatori di tatuaggio e piercing di altri Stati)
1. Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare l’attività stabilmente o temporaneamente nel Lazio, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) e successive modifiche.
2 Ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare l’attività di tatuaggio e piercing si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Art. 5
(Manifestazioni pubbliche)
1. Per le attività di tatuaggio e piercing svolte nell’ambito di manifestazioni pubbliche, quali fiere, raduni, convegni, la SCIA è presentata al comune ove si svolge la manifestazione.
2. La SCIA è corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9.
Art. 6
(Vigilanza e controllo)
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività previste dalla presente legge, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9, fatta salva la competenza dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente che verifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività medesime.
2. Nel caso di carenze dei requisiti igienico-sanitari, l’azienda sanitaria locale indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, il comune dispone la chiusura dell’attività.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'azienda sanitaria locale propone al comune di sospendere l'attività.
4. Il comune sospende l'attività nei casi previsti al comma 3 e qualora siano venuti meno gli altri requisiti di cui alla presente legge e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9.
5. Nei casi di cui al comma 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9. In difetto di ottemperanza alla diffida, il comune dispone la chiusura dell'attività.
6. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 7
(Sanzioni)
1. Chiunque esercita l’attività di tatuaggio o piercing in assenza della SCIA o senza aver effettuato i percorsi formativi di cui all’articolo 2, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e il sequestro delle attrezzature ed i materiali utilizzati.
2. Chiunque esercita l’attività di tatuaggio o piercing senza aver effettuato le attività di aggiornamento di cui all’articolo 2, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
3. Chiunque esercita l’attività di tatuaggio o piercing senza il possesso dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
4. Chiunque non rispetti i divieti di cui all’articolo 3, commi da 2 a 9 e 10, relativamente al divieto di consumare alimenti o detenere animali da compagnia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.
5. Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni si applica la normativa statale e regionale vigente.
6. Restano ferme le sanzioni in tema di rifiuti previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
Art. 8
(Campagne informative)
1. La Regione promuove e organizza specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, alle istituzioni formative di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2015, finalizzate alla conoscenza dei rischi connessi ai trattamenti effettuati dagli operatori abusivi, alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing, nonché delle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
(Disposizioni di attuazione. Contributi per tatuaggi a fini correttivi)
1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più deliberazioni di attuazione e integrazione della presente legge (8), che definiscono, anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, del 5 febbraio 1998, in particolare:
a) i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing, nonché i requisiti minimi organizzativi, gestionali e igienico-sanitari delle attività medesime;
b) le attrezzature e i pigmenti colorati utilizzabili, le modalità della loro preparazione, utilizzo e conservazione, nonché le cautele d’uso dei medesimi;
c) la documentazione che deve essere allegata alla SCIA;
d) le materie d’insegnamento teorico e pratico, i requisiti, i contenuti e le metodologie didattiche relativi ai corsi di formazione, compreso il sistema di riconoscimento di crediti formativi di frequenza, che consentano di ridurre in tutto o in parte la durata dei percorsi formativi e le condizioni per il riconoscimento degli attestati rilasciati da altre Regioni e Province autonome, nonché da altri Stati membri dell’Unione europea nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 206/2007, le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi e delle attività di aggiornamento nonché la composizione delle commissioni d’esame dei corsi di cui all’articolo 2, comma 3; (2)
e) i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale;
e bis) i requisiti per l’esercizio temporaneo o occasionale dell’attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri, nonché la documentazione da presentare; (3)
f) le modalità di espressione del consenso e gli ulteriori divieti nell’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 3, comma 11;
g) le modalità di informazione sul possesso, da parte dell’operatore, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività, sull’esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione di un tatuaggio o di un piercing di cui all’articolo 3, comma 12;
h) le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’articolo 4, commi 3 e 4;
i) le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all’articolo 6, anche nell’ambito di manifestazioni pubbliche;
l) le modalità per l’esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.
2. Al fine di alleviare il disagio psicologico delle donne che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria nonché delle donne e degli uomini affetti da alopecia areata cronica, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti e i criteri per l’accesso ai contributi per sottoporsi alla tipologia di tatuaggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), nonché i requisiti per realizzare tali tatuaggi, secondo la normativa vigente. (4)
(Disposizioni finali e transitorie) (5)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano attività di tatuaggio e piercing adeguano la loro attività e il loro aggiornamento professionale alle disposizioni previste dalla presente legge e dalla deliberazione di cui all’articolo 9, salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 6.
2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9 entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione.
2 bis. Al fine di consentire gli adempimenti di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni), fino alla data di adozione delle deliberazioni di attuazione e di integrazione di cui all’articolo 9, per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing e per lo svolgimento dei percorsi formativi per l’attività di tatuaggio e piercing continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla medesima data è consentito l’avvio o la prosecuzione dell’attività di cui all’articolo 4, comma 5, esclusivamente tramite l’utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva, previa comunicazione al comune e all’azienda sanitaria locale territorialmente competente e ferme restando le prescrizioni e i divieti di cui all’articolo 3. (6)
Art. 11
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) le risorse finanziarie impiegate, nonché quelle eventualmente disponibili, per la realizzazione delle campagne informative previste dall’articolo 8 e degli interventi correttivi previsti dall’articolo 9, comma 2;
b) la tipologia e il numero dei beneficiari degli interventi realizzati e dei contributi concessi.
Art. 12
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, concernenti le campagne informative, si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le campagne informative relative alle attività di tatuaggio e piercing”, con un’autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 9, comma 2, concernenti i tatuaggi finalizzati a sostenere le donne che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria alleviandone il disagio psicologico, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: ”Spese per la realizzazione di tatuaggi a fini correttivi”, con un’autorizzazione di spesa pari a euro 180.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023. (7)
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi euro 230.000,00, per ciascuna delle annualità del triennio 2021-2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(2) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.1, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(3) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1, punto 1.2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(4) Comma modificato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e poi sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(5) Rubrica modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(6) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(7) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(8) Vedi la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2022, n. 270 (Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, della L.R. 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni) pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 10 maggio 2022, n. 40
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.