Art. 1
(Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino
1. La perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini», istituito con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, è modificata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge. (1)
2. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del Piano del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini», approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 ottobre 1999, n. 587, alla disposizione di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina prevista nel medesimo Piano.
3. Limitatamente al territorio oggetto di modifica ai sensi del comma 1, non ricompreso nella perimetrazione prevista nel Piano di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
Note:
(1) Gli allegati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione del 6 luglio 2021, n. 67
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.