S O M M A R I O
Art. 1 (Leggi regionali di spesa)
Art. 2 (Misure per la riduzione della pressione fiscale)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” e all’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari e disposizione finanziaria)
Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)
Art. 6 (Modifica all’articolo 3.1 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche) [dichiarato illegittimo]
Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative all’attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche)
Art. 8 (Disposizioni in materia di sviluppo economico. Modifiche alle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, fiere e demanio marittimo nonché di cooperazione)
Art. 9 (Disposizioni per il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio)
Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione” e successive modifiche)
Art. 11 (Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” e 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche)
Art. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di tassa automobilistica. Modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità 2015”)
Art. 13 (Disposizioni varie)
comma 1 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)
comma 2 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 relativo a disposizioni per la trasparenza e successive modifiche)
comma 3 (Abrogazioni delle disposizioni della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e successive modifiche)
commi 4-7 (Disposizioni relative al Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco)
commi 8-10 (Disposizioni relative alla trasformazione in Fondazione dell’Associazione Teatro di Roma)
comma 11 (Modifica alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche)
commi 12 e 13 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 relativo alla trasformazione delle comunità montane e disposizione finanziaria)
comma 14 (Modifica alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 “Complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d’Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della L. 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà agli enti locali competenti per territorio” e successive modifiche)
comma 15 (Disposizione relativa alla spesa di assunzione a tempo determinato di personale delle società a controllo pubblico per l’attuazione dei progetti del PNRR)
comma 16 (Modifica alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 “Istituzione dell’Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T.” e successive modifiche)
comma 17 (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 relativo al Commissario straordinario dell’IRViT)
commi 18-25 (Disposizioni per la promozione della costituzione della Fondazione Alta Roma)
comma 26 (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche)
comma 27 (Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale” e successive modifiche)
commi 28-30 (Disposizioni per l’esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale)
comma 31 (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 relativo ai poli civici integrati di mutualismo sociale)
comma 32 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)
comma 33 (Modifica all’articolo 45 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Art. 14 (Entrata in vigore)
(Leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) l’Allegato A alla presente legge (1) reca l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024.
Art. 2
(Misure per la riduzione della pressione fiscale)
1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nonché di favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese sui mercati esteri, con apposita legge regionale, da adottare entro il 31 marzo 2022 in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’esclusione delle persone fisiche dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con riferimento al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 2 e alla:
a) rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche;
b) individuazione delle categorie di soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche;
c) riduzione, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, degli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.
2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche, la dotazione finanziaria del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024, è pari a euro 130.000.000,00 per l’anno 2022.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28
relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
1. All’articolo 3 della l.r. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “2020-2022” sono sostituite dalle seguenti: “2020-2024”;
b) al comma 2:
1) le parole: “per gli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020, 2021 e 2022”;
2) le parole: “dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2023”.
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” e all’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 relativo a percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari e disposizione finanziaria)
1. Alla l.r. 14/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 34 è abrogata;
b) l’articolo 39 è abrogato;
c) l’articolo 63 è sostituito dal seguente:
“Art. 63
(Disposizioni di semplificazione amministrativa in materia
di espropriazione per pubblica utilità)
1. La Regione, nelle more dell’adozione di una legge organica in materia di espropri, detta disposizioni al fine di semplificare e accelerare l’azione amministrativa delle procedure espropriative per la realizzazione nel territorio regionale delle seguenti opere pubbliche o di pubblica utilità:
a) opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;
b) opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);
c) opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrate negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino;
d) opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma primo, lettera f), del regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche e dall’articolo 133, comma primo, lettera a), del regio-decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi).
2. In attuazione del comma 1, ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo d.p.r. 327/2001 che prevedono la conformità dell’opera da realizzare agli strumenti urbanistici ovvero alle relative varianti e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è disposta dal provvedimento che approva il progetto definitivo dell’opera.”;
d) il comma 4 dell’articolo 109 è abrogato.
2. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo ai percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari e successive modifiche, le parole: "dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2022".
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante l’incremento per euro 500.000,00, per l’anno 2022, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 26, commi 3 e 4, della l.r. 7/2018 e successive modifiche, concernente i percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari, di cui al programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)
1. All’articolo 34 della l.r. 17/1995, come modificato dall’articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 bis, le parole: “recupero dei capi feriti” sono sostituite dalle seguenti: “recupero degli ungulati feriti”;
b) al comma 6, le parole: “La caccia è consentita da due ore prima” sono sostituite dalle seguenti: “La caccia è consentita da un’ora prima”.
2. Per la tutela del patrimonio agro-forestale e il controllo della fauna selvatica, la Regione sostiene gli agricoltori, al fine di proteggere le colture in atto dalla presenza di cinghiali e di contenere gli stessi, con la possibilità di abbattimenti selettivi anche al di fuori di periodi e degli orari, ai sensi dall’articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, attuando piani di abbattimento speciali entro le quarantotto ore dalla comprovata emergenza all’interno dei fondi, autorizzando anche i proprietari o i conduttori, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.
Art. 6 (2)
(Modifica all’articolo 3.1 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16
“Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche)
[1. Il comma 5 quater dell’articolo 3.1 della l.r. 16/2011, come introdotto dall’articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), è sostituito dal seguente:
“5 quater. Al fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative all’installazione di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC) dalla tabella “Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all’impatto sul paesaggio” delle “Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)”, sono rilasciate condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili prevista dai precedenti commi. Fino a tale individuazione da parte dei comuni interessati e, comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati ai sensi del precedente periodo.”.]
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative
all’attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 2/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
(Operatori di tatuaggio e piercing di altri Stati)
1. Agli operatori di tatuaggio e piercing provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare l’attività stabilmente o temporaneamente nel Lazio, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) e successive modifiche.
2. Ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare l’attività di tatuaggio e piercing si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).”;
b) all’articolo 9:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera d) dopo le parole: “Province autonome,” sono inserite le seguenti: “nonché da altri Stati membri dell’Unione europea nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 206/2007,”;
1.2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e bis) i requisiti per l’esercizio temporaneo o occasionale dell’attività di tatuaggio e piercing da parte di operatori esteri, nonché la documentazione da presentare;”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di alleviare il disagio psicologico delle donne che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria nonché delle donne e degli uomini affetti da alopecia areata cronica, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti e i criteri per l’accesso ai contributi per sottoporsi alla tipologia di tatuaggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), nonché i requisiti per realizzare tali tatuaggi, secondo la normativa vigente.”;
d) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica dopo la parola: “finali” sono aggiunte le seguenti: “e transitorie”;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Al fine di consentire gli adempimenti di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni), fino alla data di adozione delle deliberazioni di attuazione e di integrazione di cui all’articolo 9, per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing e per lo svolgimento dei percorsi formativi per l’attività di tatuaggio e piercing continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla medesima data è consentito l’avvio o la prosecuzione dell’attività di cui all’articolo 4, comma 5, esclusivamente tramite l’utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva, previa comunicazione al comune e all’azienda sanitaria locale territorialmente competente e ferme restando le prescrizioni e i divieti di cui all’articolo 3.”;
e) all’articolo 12 le parole: “Spese per la realizzazione di tatuaggi per la correzione di difetti della cute delle donne sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria” sono sostituite dalle seguenti: “Spese per la realizzazione di tatuaggi a fini correttivi”.
(Disposizioni in materia di sviluppo economico. Modifiche alle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, fiere e demanio marittimo nonché di cooperazione)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Il Consorzio, negli ambiti di attività di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente in materia, può svolgere le funzioni di organismo intermedio o di soggetto attuatore dei fondi strutturali e di investimento europei nonché del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”;
b) dopo il comma 11 dell’articolo 22 è inserito il seguente:
“11 bis. Le disposizioni del comma 11 si applicano anche alle annualità 2023 e 2024.”.
2. Al fine di sostenere il Consorzio industriale unico, costituito ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio e successive modifiche, nella realizzazione delle attività previste dall’articolo 1 della l.r. 1/2020 concernenti, in particolare, la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale, la promozione internazionale degli investimenti sul territorio regionale, la valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio nonché l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, è istituito, nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, un apposito fondo denominato “Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l’internazionalizzazione”, la cui dotazione finanziaria è pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2024. (3)
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e per la rendicontazione delle risorse di cui al comma 2. Una quota fino al 20 per cento dello stanziamento annualmente autorizzato a valere sul fondo di cui al comma 2 e, comunque, non superiore all’importo pari a euro 500.000,00, è destinato anche a favorire la ripresa economica del territorio colpito dagli eventi sismici 2016. (4)
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. (3)
5. All’articolo 32 della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: "predette attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché con enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese artigiane";
b) al comma 2 la parola: "strumentali" è soppressa.
6. Alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1 dell’articolo 96 dopo le parole: “di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z), e” sono inserite le seguenti: “delle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 39, comma 1, lettera bb),”;
b) al comma 5 dell’articolo 109:
1) dopo le parole: “tra imprese commerciali” sono inserite le seguenti: “– parte in conto capitale”;
2) dopo le parole: “di cui al medesimo programma 02 della missione 14, titolo 2”, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2022, agli oneri derivanti dagli articoli 93, comma 2, lettera c), numero 2), e 94, si provvede, altresì, mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 14, titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024, della voce di spesa denominata: “Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra imprese commerciali – parte corrente”, con uno stanziamento pari ad euro 2.500.000,00, per l’anno 2022, euro 7.500.000,00, per l’anno 2023 ed euro 5.000.000,00, per l’anno 2024.”.
7. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del sistema fieristico regionale) dopo le parole: “ed è composto” sono inserite le seguenti: “dall’Assessore regionale competente in materia di turismo nonché”.
8. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 concernente disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, le parole: “centottanta giorni dalla relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2022”.
9. All’articolo 7 della l.r. 1/2020, relativo al riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12 le parole: “funzioni delegate in materia di demanio marittimo” sono sostituite dalle seguenti: “funzioni attribuite in materia di demanio marittimo”;
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
“12 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 9, comma 1, lettera d), della l.r. 53/1998 e successive modifiche si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024, della voce di spesa denominata: “Trasferimenti alle province per le funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico, pertinenze idrauliche, aree fluviali delle aste secondarie”, con uno stanziamento pari ad euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2022-2024”.
10. Alla lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), alle parole: “le funzioni” sono premesse le seguenti: “sono delegate ai comuni”.
11. Alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 4 le parole: "e stabilisce gli indirizzi nei confronti dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. - di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio, per la gestione del fondo speciale di cui all’articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "da destinare agli interventi di attuazione del piano stesso";
b) all’articolo 5:
1) la lettera g) del comma 2 è abrogata;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Qualora, decorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale, non sia ancora stato approvato il piano triennale per la cooperazione di cui all’articolo 4, la Giunta regionale può approvare, con le medesime modalità previste dal comma 1 per l’approvazione del piano annuale, specifici piani per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2.";
c) l’articolo 8 è abrogato;
d) l’articolo 10 è abrogato;
e) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2022-2024, del "Fondo per la promozione e il sostegno della cooperazione", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2022, euro 800.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2022-2024, nel programma 01 della missione 14, titolo 1, già destinate alle medesime finalità.".
12. Alla legge regionale 17 luglio 2019, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Possono, altresì, beneficiare dei finanziamenti relativi ai programmi, progetti e interventi di cui all’articolo 2 le organizzazioni e gli organismi internazionali con cui il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo collaborano ai fini della cooperazione internazionale.";
b) dopo il comma 4 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli interventi di emergenza umanitaria di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), anche al di fuori del programma e delle procedure di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dall’articolo 9 della l. 125/2014.”.
Art. 9
(Disposizioni per il potenziamento dell’Ufficio speciale
per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio)
1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di ricostruzione e ripristino nei territori della Regione colpiti dagli eventi sismici del 2016 e di accelerarne i tempi di esecuzione, in considerazione della proroga dello stato di emergenza, la Regione assicura il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR), istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale scopo restano a carico della Regione gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale dovuto al personale di ruolo della Regione distaccato presso l’USR, in quanto la relativa prestazione lavorativa è resa nell’interesse della stessa Regione.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse relative al trattamento economico del personale di ruolo della Giunta regionale di cui al programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, restano a carico della Regione, in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza, le somme per le spese relative alla remunerazione del direttore responsabile dell’USR e dei dirigenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprano, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, del d.l. 189/2016, l’incarico in strutture regionali ausiliarie dell’USR. Restano esclusi gli eventuali compensi e incrementi di cui all’articolo 50, commi 7 e 7 bis, del d.l. 189/2016, che rimangono a carico della contabilità speciale.
4. Agli oneri finanziari di cui al comma 3, pari a euro 740.000,00, a decorrere dal 2022, si provvede mediante l’istituzione nel programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024, della voce di spesa denominata: “Spese per il potenziamento dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 (USR)”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali
in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura
o di estorsione” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 4 le parole: “persone fisiche non ammesse al gratuito patrocinio” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni e fondazioni antiusura iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 13”;
b) all’articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: “fornitori di servizi pubblici” sono aggiunte le seguenti: “nonché verso organismi pubblici, professionisti e privati, purché adeguatamente documentati, ad esclusione dei prestiti con usurai”;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Le associazioni e fondazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), concedono una garanzia fino a 5 mila euro per un prestito di dignità, a soggetti “non bancabili”, erogato da un istituto di credito convenzionato ai sensi dell’articolo 17, da restituire a tasso zero nel termine massimo consentito. Il prestito è destinato a garantire la sussistenza minima e la dignità soggettiva ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Gli oneri derivanti da tale disposizione sono a totale carico del fondo regionale.”;
3) al comma 4 le parole: “3 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “10 mila euro”;
4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale, con apposita deliberazione adeguatamente motivata, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia, può, in presenza di gravi emergenze che hanno ripercussioni sull’economia laziale, quali pandemie o calamità naturali, autorizzare:
a) a commisurare l’importo dell’anticipazione alla richiesta del prestito garantito;
b) le associazioni e le fondazioni a provvedere al pagamento delle rate del finanziamento concesso ai sensi del comma 3, per un massimo di diciotto mesi. Gli importi erogati vanno a gravare sul fondo di garanzia in dotazione all’ente. Alla scadenza dell’ultima rata del finanziamento l’ente provvede al recupero delle somme anticipate predisponendo un apposito piano di rientro senza aggiunta di ulteriori interessi.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
“4 bis. L’indennizzo può essere aumentato fino a 30 mila euro in favore delle piccole e medie imprese qualora le somme destinate al potenziamento o al riavvio di impresa siano di valore uguale o superiore a 10 mila euro.”.
Art. 11
(Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” e 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo" e successive modifiche)
1. Alla l.r. 15/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 39 bis è inserito il seguente:
“3 bis. Al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze sportive territoriali, il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41, comma 9, dello Statuto, conferisce annualmente, senza oneri a carico del bilancio regionale, un riconoscimento agli atleti, ivi compresi gli atleti con disabilità, che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano conseguito risultati di eccellenza, nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali, nazionali e internazionali, contribuendo a diffondere una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione dei riconoscimenti.”;
b) dopo l’articolo 39 bis è inserito il seguente:
“Art. 39 ter
(Associazioni sportive centenarie del Lazio)
1. La Regione promuove i valori storico-culturali e sportivi delle associazioni sportive operanti nel territorio regionale, non aventi finalità di lucro, costituite ed in attività da almeno cento anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il Registro delle associazioni sportive centenarie del Lazio, di seguito denominato Registro. Il Registro è costituito e aggiornato annualmente dalla struttura regionale competente in materia di sport ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Con regolamento di attuazione e integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto sono definiti le modalità di funzionamento del Registro, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione da parte delle associazioni centenarie del Lazio, nonché eventuali requisiti integrativi rispetto a quelli individuati al comma 1.
4. L’iscrizione nel Registro costituisce criterio preferenziale nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge per le associazioni sportive.”.
2. All’articolo 15 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, relative alla approvazione del documento programmatico triennale, trovano applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2023, con riferimento alla programmazione triennale 2023-2025.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Qualora, decorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale, non sia ancora stato approvato il documento programmatico triennale di cui all’articolo 10, la Giunta regionale può comunque approvare il piano annuale di cui all’articolo 11, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 8 che necessitano di essere attuati tempestivamente.".
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di tassa automobilistica. Modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”
e 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità 2015”)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella gestione del trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, la Regione, con riferimento alle linee Roma - Lido di Ostia e Roma - Civita Castellana – Viterbo, pone in essere le attività amministrative finalizzate:
a) all’affidamento in house providing a Cotral S.p.A. della gestione del servizio di trasporto;
b) all’affidamento in house providing ad Astral S.p.A. della gestione delle infrastrutture;
c) al subentro ad Atac S.p.A. delle società regionali di cui alle lettere a) e b), previa acquisizione da parte delle stesse dei rami d’azienda di Atac S.p.A. attinenti, rispettivamente, alla gestione del servizio di trasporto e alla gestione delle infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), la Regione concede un prestito alle società regionali Cotral S.p.A. e Astral S.p.A., per un importo massimo pari ad euro 43.000.000,00, da aggiornare in sede di sottoscrizione degli atti necessari al passaggio del ramo d’azienda. Tale importo da restituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sulla base di un piano di ammortamento con rate comprensive di quota capitale e quota interessi, di durata decennale, è definito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di mobilità.
3. Agli oneri derivanti dalla concessione del prestito di cui al comma 2 si provvede a valere sulla voce di spesa denominata: “Spese connesse all’operazione di subentro nelle linee ferroviarie ex-concesse”, iscritta nel programma 01 “Trasporto ferroviario” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, del bilancio regionale 2022-2024, con uno stanziamento pari ad euro 43.000.000,00, per l’anno 2022.
4. Le risorse restituite ai sensi del comma 2 sono versate all’entrata della Regione, a decorrere dall’anno 2024, nella tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”.
5. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 4 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, al fine di non diminuire, in base alla minore percorrenza, il concorso finanziario regionale agli oneri dei corrispettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, la riduzione di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla determinazione della spesa storica prevista in materia di trasporto pubblico locale, non opera per il periodo dal 23 febbraio 2020 fino alla vigenza delle disposizioni del menzionato articolo 92, comma 4 bis, del d.l. 18/2020.
6. All’articolo 7 della l.r. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 31:
1) alla lettera a), dopo la parola: “servizio” sono aggiunte, infine, le seguenti: “. Le unità di rete non includono i comuni capoluogo di provincia della Regione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 33, lettera a)”;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) le tariffe dei servizi di cui all’alinea.”;
3) ai commi 32, 33 e 35, le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2022”.
7. Il comma 21 dell’articolo 2 della l.r. 17/2014 è sostituito dal seguente:
“21. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), e in coerenza con l’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la Regione può affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche o, in alternativa, avvalersi di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.
Art. 13
(Disposizioni varie)
1. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 8:
1) al comma 1 le parole: “ivi compresi quelli economici,” sono soppresse;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Gli enti pubblici economici aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica, da un lato, e gestione, dall’altro, e stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo e successive modifiche.”;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Nei concorsi indetti dalla Giunta e dal Consiglio regionale la percentuale dei posti da riservare al personale regionale è pari al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.”;
2) al comma 1 bis:
1.1 le parole: “è riservata al personale” sono sostituite dalle seguenti: “è riservata, rispettivamente, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale”;
1.2 le parole: “A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate” sono sostituite dalle seguenti: “Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbia ricoperto o ricopra l’incarico di livello dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo e successive modifiche presso l’amministrazione che bandisce il concorso. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare”.
2. All’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni per la trasparenza e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2 le parole: “, anche non” sono soppresse;
c) al comma 3 dopo le parole: “Gli incarichi” sono inserite le seguenti: “di amministratore”.
3. Sono o restano abrogati l’articolo 5, comma 1, e l’articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di Responsabile unico dell’attuazione (RUA) dell’Accordo sottoscritto in data 12 marzo 2019 tra la Regione e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco, di seguito denominato Accordo, il Presidente della Regione nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario scelto tra soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da ricoprire.
5. Il commissario straordinario di cui al comma 4 svolge le proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo e dai successivi atti integrativi ed è responsabile, in particolare, del controllo e del monitoraggio per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 6 dell’Accordo medesimo. Per lo svolgimento della propria attività, il commissario straordinario si avvale del personale della struttura regionale competente in materia di bonifiche.
6. Il commissario straordinario è nominato per un periodo di due anni, salvo proroga per il termine strettamente necessario al completamento degli interventi previsti dall’Accordo e dai successivi atti integrativi. Al commissario spetta un’indennità annua omnicomprensiva pari al settanta per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione.
7. Agli oneri finanziari di cui ai commi 4, 5 e 6, pari a euro 115.920,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l’indennità del commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
8. Al fine di rilanciare le attività dell’Associazione Teatro di Roma di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, la Giunta regionale, nell’ambito dell’esercizio dei diritti del socio, è autorizzata a deliberarne la trasformazione in Fondazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile.
9. A seguito della trasformazione di cui al comma 8 tutti gli atti normativi regionali vigenti che fanno riferimento all’Associazione Teatro di Roma debbono intendersi riferiti alla nuova Fondazione.
10. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 02 della missione 05, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Teatro di Roma”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 02 della missione 05, denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Teatro di Roma”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.190.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2022-2024, rispettivamente, per gli anni 2022 e 2023, nel programma 02 della missione 05, titolo 1, già destinate alla copertura delle spese concernenti l’Associazione Teatro di Roma e per l’anno 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 1.
11. Al comma 1 degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) e successive modifiche, la parola: “confinanti” è sostituita dalle seguenti: “frontisti per la parte confinante”.
12. Al comma 130 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni per la trasformazione delle comunità montane e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.
13. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 3, commi da 126 a 136, della l.r. 17/2016 e successive modifiche, concernente il “Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di comuni montani”, iscritta nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1, “Spese correnti”, del bilancio regionale 2022-2024.
14. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 (Complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d’Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della L. 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà agli enti locali competenti per territorio) e successive modifiche, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.
15. La Giunta regionale, nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, stabilisce che la spesa di assunzione a tempo determinato sostenuta per l’attuazione dei progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) non rileva ai fini del contenimento delle spese di funzionamento.
16. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Istituto regionale per le ville tuscolane - I.R.Vi.T.) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“3. Nelle more della costituzione del consiglio di amministrazione, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente dell’Istituto nominato ai sensi del comma 2, lettera a).”.
17. Al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al Commissario straordinario dell’IRViT, le parole: “del consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “del Presidente dell’Istituto”.
18. La Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, promuove la costituzione, insieme ad altri soggetti pubblici o privati, della Fondazione di partecipazione Alta Roma, di seguito denominata Fondazione.
19. La Fondazione ha lo scopo di promuovere il settore moda e salvaguardare la qualità e la tradizione artigianale del made in Italy nel territorio della Regione.
20. Lo statuto della Fondazione prevede, altresì, che in qualsiasi momento possano aderire alla Fondazione soggetti pubblici o privati che condividano le finalità della stessa.
21. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che il consiglio di amministrazione sia composto, nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;
b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.
22. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell’ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.
23. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.
24. Agli oneri derivanti dai commi da 18 a 23 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”:
a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 14, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Alta Roma”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00 per l’anno 2022 e a euro 450.000,00 per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00 per l’anno 2022, si provvede nell’ambito delle risorse relative all’acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024;
b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 14 denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Alta Roma”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 166.860,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, rispettivamente, per l’anno 2022, nel programma 01 della missione 14, titolo 1, già destinate alla copertura dei contributi consorziali alla società Alta Roma e per gli anni 2023 e 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03, della missione 20, titolo 1.
25. La costituzione della Fondazione è subordinata alla messa in liquidazione di Alta Roma S.C.p.A..
26. Alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9:
1) all’alinea del comma 1:
1.1 le parole: “del successivo esercizio” sono soppresse;
1.2 le parole: “alla successiva annualità” sono sostituite dalle seguenti: “all’annualità di riferimento”;
2) il comma 2 è abrogato;
b) all’articolo 34:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, relative alla approvazione del piano triennale di indirizzo, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 con riferimento alla programmazione triennale 2023-2025. Per l’annualità 2022, il piano annuale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9.
2 ter. Qualora entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento non sia ancora stato approvato il piano triennale di indirizzo di cui agli articoli 7 e 8, la Giunta regionale può comunque approvare il piano annuale di cui all’articolo 9, al fine di consentire la realizzazione degli interventi che necessitano di attuazione tempestiva.”;
2) il comma 3 è abrogato.
27. Alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale)
1. Presso l’assessorato regionale competente in materia di polizia locale è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dall’Assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 5;
c) dai comandanti dei corpi di polizia locale di Roma Capitale e dei comuni capoluoghi di provincia;
d) dai comandanti dei corpi di polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province;
e) da cinque rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, scelti dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di polizia locale.
2. Possono far parte del Comitato, qualora richiesto, i rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla suddetta data, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
4. Il Comitato fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale.
5. Il Comitato esprime parere sul programma di cui all’articolo 8, comma 2, sulla deliberazione di cui all’articolo 12, comma 3, nonché sui programmi relativi all’attività formativa di cui all’articolo 18.”;
b) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 dopo le parole: “spesa d’acquisto” sono inserite le seguenti: “o di noleggio a lungo termine con possibilità di riscatto”.
28. Gli operatori della Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono, altresì, esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell’evento traumatico. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo non operano per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
29. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale fornisce alle strutture sanitarie criteri e indicazioni operative in ordine all’applicazione della disposizione sull’esenzione temporanea di cui al comma 28.
30. Agli oneri derivanti dai commi 28 e 29 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della Salute”, titolo 1 “Spese di parte corrente” del “Fondo per l’esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel programma 07 della missione 13, titolo 1.
31. Dopo il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo ai poli civici integrati di mutualismo sociale, è aggiunto il seguente:
“6 bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle voci di spesa denominate “Spese per la realizzazione dei poli civici integrati di mutualismo sociale - parte corrente” e “Spese per la realizzazione dei poli civici integrati di mutualismo sociale - parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari, rispettivamente, ad euro 150.000,00 per l’anno 2022, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.”.
32. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 14:
1) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “da altri quattro membri, scelti,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dell’equilibrio tra i generi ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne,”;
2) alle lettere b) e c) del comma 1 le parole: “rispettando il criterio della parità di genere” sono soppresse;
b) all’articolo 33 il comma 3 bis è abrogato;
c) all’articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
“1 bis. Le aree naturali protette di cui al comma 1, lettere a), b), i), j), m), n), o), p), q) e r) sono di interesse regionale; le aree naturali protette di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) sono di interesse provinciale.”;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) è affidata alla Città metropolitana di Roma Capitale.”;
3) il comma 7 bis è abrogato.
33. Al comma 18 dell’articolo 45 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, dopo le parole: “nell’ambito del territorio comunale” sono inserite le seguenti: “nonché per gli spostamenti necessari al raggiungimento della sede di lavoro dall’abitazione e viceversa.”.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Note
(1) L'allegato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 31 dicembre 2021, n. 124
(2) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 13 settembre 2022, n. 221
(3) Comma modificato dall'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23
(4) Comma modificato dall'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.