SOMMARIO
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Interventi)
Art. 3 (Modalità di attuazione e budget di salute)
Art 4 (Caregiver familiare) [abrogato]
Art. 5 (Attività informative e di sensibilizzazione)
Art. 6 (Politiche del lavoro e dell’occupazione)
Art. 7 (Politiche, servizi e modelli organizzativi per l’autonomia, la vita indipendente e l’inclusione nella società)
Art. 8 (Accessibilità e mobilità personale)
Art. 9 (Politiche per l’inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva)
Art. 10 (Salute, percorsi di abilitazione e riabilitazione)
Art. 11 (Politiche di welfare abitativo)
Art. 12 (Cultura e turismo)
Art. 13 (Politiche per la promozione dell’attività sportiva)
Art. 14 (Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità)
Art. 15 (Cabina di regia)
Art. 16 (Testo unico sui diritti e le politiche per le persone con disabilità)
Art. 17 (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
Art. 18 (Abrogazioni)
Art. 19 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche)
Art. 20 (Disposizioni finanziarie)
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazione Unite (ONU) del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, la normativa internazionale e statale, i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione e i principi dello Statuto, con la presente legge riconosce e garantisce la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, compresa quella di genere, solidarietà e autodeterminazione.
2. La Regione favorisce la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità, con il supporto del caregiver, in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, sanitario, abitativo, riabilitativo, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo, politico, penitenziario, nonché in quelli relativi alla mobilità, all’informazione e alla comunicazione.
3. Ai fini della presente legge e della normativa regionale in materia, così come previsto dall’articolo 32 della Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità) e successive modifiche, si intende per:
a) disabilità, la condizione personale di chi, a causa di una o più menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, ha una ridotta autonomia e capacità di interazione con l’ambiente circostante e per il quale la presenza di barriere di diversa natura può ostacolare l’esercizio dei propri diritti e la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di uguaglianza con gli altri;
b) salute, lo stato di totale benessere fisico, mentale e sociale che non si limita alla mera assenza di malattie o infermità.
Art. 2
(Interventi)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche e dalle altre leggi regionali indicate all’articolo 20 la Regione, in particolare:
a) pone in essere azioni volte a concorrere alla rimozione e alla prevenzione delle barriere di ogni natura che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità, anche attraverso il supporto e il sostegno necessario per il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, intesa quale capacità di sviluppare le proprie relazioni sociali, economiche e culturali, nel rispetto della garanzia effettiva al proprio diritto alla libertà di scelta;
b) promuove il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità valorizzando sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati, con gli enti del Terzo settore e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell’accompagnamento all’autonomia delle persone con disabilità, in coerenza con l’articolo 12 della l.r. 11/2016 e successive modifiche;
c) garantisce l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie digitali;
d) promuove e semplifica l’accesso delle persone con disabilità ai servizi pubblici favorendone l’erogazione anche in modalità digitale o a domicilio;
e) incentiva con premialità, a titolo non oneroso, i comuni virtuosi in tema di accessibilità;
f) garantisce che ogni tipologia di intervento realizzato con finanziamenti o cofinanziamenti regionali sia fruibile dalle persone con disabilità;
g) realizza campagne informative rivolte alle persone con disabilità al fine di potenziarne la partecipazione attiva, l’inclusione sociale e il sostegno tra pari;
h) monitora, elabora, aggiorna, condivide e promuove, previa intesa con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la raccolta di dati che illustrano la condizione delle persone con disabilità, anche in riferimento alle diverse situazioni del proprio territorio;
i) promuove accordi e convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con istituti di ricerca presenti sul territorio regionale che possano fornire strutture e ausili innovativi volti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.
Art. 3
(Modalità di attuazione e budget di salute)
1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle organizzazioni sociali ai processi di co-programmazione e co-progettazione degli interventi di cui all’articolo 2, nonché la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Regione attua gli interventi di cui all’articolo 2 anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati, con gli enti del Terzo settore nonché, in particolare, con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap e le consulte territoriali, con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. La Regione riconosce il budget di salute come l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, necessarie per dare attuazione al progetto di vita personalizzato.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto il funzionamento del progetto di vita personalizzato e del budget di salute in armonia con quanto previsto dalla l. 227/2021 e dalle relative disposizioni attuative.
5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati garantendo la loro omogeneità sul territorio regionale e l’equità nella distribuzione dei fondi, nel rispetto dei reali ed effettivi bisogni delle persone con disabilità.
Art. 4
(Caregiver familiare)
Art. 5
(Attività informative e di sensibilizzazione)
1. La Regione, nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione, in particolare:
a) realizza e promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a contrastare gli stereotipi, le discriminazioni, dirette e indirette, lo stigma, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul genere e sull’età, e a diffondere una concezione della disabilità con al centro la persona e i suoi diritti;
b) promuove, nelle attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi, l’utilizzo di un linguaggio semplificato, integrato con traduzioni e linguaggi specifici per particolari disabilità, compresa quella sensoriale, visiva e uditiva e crea, sul proprio sito istituzionale, un’apposita sezione dedicata alla disabilità contenente tutte le informazioni sui servizi disponibili affinché questi siano conoscibili, accessibili e facilmente fruibili da tutti;
c) impiega nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, esclusivamente i termini “disabilità” e “persone con disabilità”, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e ne promuove l’uso da parte degli enti pubblici;
d) adotta provvedimenti che favoriscano la diffusione di una nuova cultura della disabilità che riconosca i diritti e la dignità delle persone;
e) garantisce, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fruibilità e l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni gestite dall’amministrazione regionale, secondo i principi sanciti dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa ai requisiti di accessibilità per prodotti e servizi e dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici) e successive modifiche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a).
3. La Regione, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’ONU per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità e combattere ogni forma di discriminazione e che si celebra il 3 dicembre di ogni anno, promuove e sostiene campagne e iniziative sul territorio.
Art. 6
(Politiche del lavoro e dell’occupazione)
1. La Regione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, di quella statale e regionale in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e, in particolare, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 concernente disposizioni per il diritto al lavoro delle persone disabili e successive modifiche e della l.r. 11/2016, promuove interventi, compresi percorsi di riqualificazione professionale, per l’inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, anche con bisogno di supporto intensivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) coordina le politiche per l’inserimento lavorativo e l’inclusione attiva delle persone con disabilità;
b) favorisce l’adozione di provvedimenti normativi di semplificazione delle politiche di accesso al mondo del lavoro, promuovendo interventi volti al miglioramento del funzionamento dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla l. 68/1999, monitorandone l’effettiva attuazione, anche con l’uso di nuove tecnologie;
c) riconosce l’alto valore abilitante, nei percorsi verso l’autonomia, dell’inserimento in contesti lavorativi delle persone con disabilità con bisogno di supporto intensivo, valutato e monitorato dall’Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD);
d) prevede, nel rispetto del principio di pari opportunità, che ogni percorso professionale sia accompagnato da un tutor laddove la persona con disabilità non sia in grado di seguire la formazione professionale e l’inserimento lavorativo in totale autonomia; promuove, inoltre, attività di tutoraggio delle persone con disabilità al fine di prevedere percorsi formativi e di aggiornamento professionale che ne favoriscano l’inserimento lavorativo, in particolare nelle piccole e medie imprese prive di adeguate risorse da investire in tali finalità;
e) implementa percorsi di inserimento lavorativo per tutti i tipi di disabilità garantendo equità di inserimento tra le diverse disabilità;
f) implementa e sostiene percorsi di riqualificazione del personale con disabilità delle aziende pubbliche e private;
g) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità a un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità, valorizzando i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO), garantendone l’accesso agli studenti con disabilità; nel percorso lo studente con disabilità è accompagnato dall’insegnante di sostegno o curriculare e dall'assistente per l'autonomia o alla comunicazione;
h) promuove l’attivazione di laboratori e percorsi innovativi nonché di tirocini mirati che offrano possibilità occupazionali e di start-up di impresa sociale per l’autosufficienza, anche attraverso l’avvio di iniziative volte all’acquisizione di attestazioni e certificazioni spendibili in ambito lavorativo;
i) promuove, come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, relativo al collocamento mirato, e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del disability manager, responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità anche attraverso l’adozione di accomodamenti ragionevoli, in raccordo con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le persone con disabilità da lavoro, nonché di raccolta delle segnalazioni, attraverso piattaforme tecnologiche, in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti; a tal fine istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, l’albo regionale dei disability manager;
l) promuove programmi specifici sull’accesso alla formazione, ai tirocini e al primo impiego per le persone con disabilità, per consentire loro di acquisire esperienza lavorativa;
m) sostiene la nascita e lo sviluppo di cooperative, incluse quelle di comunità di cui alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) e successive modifiche, di imprese dell’economia sociale e solidale, di start up di impresa sociale per l’autosufficienza, anche attraverso l’assegnazione di immobili di proprietà pubblica e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di promuovere l’occupazione e l’autoimprenditorialità delle persone con disabilità;
n) promuove, negli appalti pubblici per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, nonché ai fini della valutazione di progetti presentati nell’ambito di avvisi e bandi regionali, l’introduzione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, di criteri premiali volti ad attribuire un punteggio tecnico alle imprese che assumono un numero di persone con disabilità superiore a quello previsto dalla l. 68/1999;
o) promuove l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), delle persone con disabilità gravissima ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016) impiegate all’interno di imprese sociali, al fine di garantire autonomia e occupazione lavorativa anche alle persone disabili con minori opportunità;
p) promuove l’azione di matching tra il progetto individuale della persona con disabilità con bisogno di supporto intensivo e l’azienda pubblica o privata che abbia dato disponibilità ad ospitarlo nel proprio contesto lavorativo, così come valutato e determinato dall’UVMD e dalla famiglia;
q) nei procedimenti selettivi per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 1, della l. 68/1999 e successive modifiche, in caso di rinuncia o di inidoneità dei vincitori, si procede allo scorrimento della graduatoria, ai sensi della normativa statale vigente.
3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, promuove l’utilizzo dello strumento della convenzione con i soggetti coinvolti negli stessi.
Art. 7
(Politiche, servizi e modelli organizzativi per l’autonomia, la vita indipendente e l’inclusione nella società)
1. La Regione riconosce l'uguale diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo indipendente e a essere incluse nella collettività, con la libertà di scegliere su base di uguaglianza con gli altri. La Regione garantisce il pieno protagonismo delle persone con disabilità o di chi ne fa le veci nelle scelte che riguardano la loro vita o aspetti di essa, anche con l’obiettivo di superare ogni forma di segregazione.
2. La Regione promuove l’obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, supportata solo per gli interventi strettamente necessari dai soggetti a ciò autorizzati per l'esercizio delle responsabilità familiari o per altre forme di protezione giuridica.
3. La Regione promuove la vita indipendente, sostiene l’autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell’abitare che favoriscono l’autonomia delle persone, attraverso misure, interventi e modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all’esterno della famiglia di origine e, ove possibile, di percorsi di deistituzionalizzazione, attraverso il budget di salute, sviluppando l’integrazione socio-sanitaria fra gli stessi. Gli interventi e servizi di cui all’articolo 12 della l.r. 11/2016 sono erogati da strutture autorizzate e accreditate, in coerenza con l'esercizio del diritto di scelta dell'utente; vengono avviati progetti sperimentali e servizi innovativi nell’ambito della residenzialità sociale, del cohousing e di modelli abitativi solidali di cui all’articolo 11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione regolamenta i criteri di autorizzazione, funzionamento e le tariffe applicate a livello regionale.
4. La Regione, al fine di promuovere il nuovo modello di intervento volto a favorire l’autodeterminazione, l’inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, istituisce, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera e), della l.r. 11/2016, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri per la vita indipendente, quali servizi gestiti dalle organizzazioni delle persone con disabilità stesse, con la funzione di sostegno all’informazione sui diritti, alla valutazione e autovalutazione del bisogno, di facilitazione alla predisposizione dei progetti personalizzati, all’empowerment personale e sociale, anche come supporto all’assistenza personale autogestita.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione attiva delle organizzazioni delle persone con disabilità, viene garantita la co-programmazione degli interventi in ogni distretto e ambito territoriale, come previsto dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché la co-progettazione dei servizi, con il coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità.
6. La Regione promuove un cambiamento di paradigma culturale, professionale e organizzativo nei servizi socio-sanitari territoriali, mettendo al centro non più le prestazioni, ma i diritti delle persone, riconoscendo la loro capacità contrattuale di cittadini per l’esigibilità dei diritti sociali costituzionalmente garantiti: la salute, quale benessere personale e sociale, l’istruzione, il lavoro, il diritto alla vita attiva, il diritto ai legami affettivi e sociali.
7. La Regione realizza un modello progettuale unitario, con ampia diversificazione di progetti realizzativi, che indica:
a) i percorsi attuativi certi, chiari, determinati e di semplice attuazione;
b) la definizione annuale delle risorse regionali aggiuntive a quelle statali e del numero di progetti finanziabili;
c) le forme di partecipazione economica di enti pubblici, di organismi privati e di singoli cittadini, secondo le forme codificate di partecipazione economica indicate anche nella legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche;
d) le azioni per favorire la deistituzionalizzazione, avviando, secondo le indicazioni del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, un attento esame sulle situazioni delle persone presenti negli attuali centri/istituti accreditati di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), per verificare con decisione se tali situazioni siano in perfetta sintonia con il dettato della l. 112/2016 e con i princìpi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In assenza di tale sintonia, la Regione adotta una direttiva vincolante per l’attuazione di un programma di graduale riorganizzazione, salvaguardando sempre i diritti delle persone.
8. La Regione promuove progetti di vita indipendente e del “Dopo di Noi” sulla base di progetti di vita personalizzati sostenuti dal sistema operativo budget di salute, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo e la libera scelta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio, prevedendo tutti i sostegni necessari, anche ad alta intensità, affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.
9. La Regione, nell’ottica di favorire la deistituzionalizzazione in favore di piccole realtà di vita familiare, procede ad una riorganizzazione del modello residenziale con aggiornamento delle tipologie dei servizi e strutture residenziali previste dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche. A tal fine, la Regione per uno stabile e condiviso approccio al “Durante e Dopo di Noi” assume l’iniziativa, con la più ampia partecipazione di tutti gli interessati, di attuare il passaggio da un modello normativo frammentato, ad un modello regionale coerente nella concretezza di un progetto condiviso di unificazione di tutta la normativa regionale riguardante la problematica della residenzialità per la vita indipendente e per il “Dopo di Noi”, inserendola nella prospettiva del “Durante Noi” e in sintonia con la l. 112/2016.
10. La Regione adotta il Sistema informativo remoto contenente la cartella socio-sanitaria delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi e dei servizi pubblici, nella quale in modo univoco possano accedere tutti gli attori istituzionali e accreditati o, per altre ragioni, autorizzati per la presa in carico.
11. I comuni possono, ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato o con le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento di servizi sociali di interesse generale.
12. Per le finalità di cui al presente articolo e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale anche delle aziende di servizi alla persona, quale strumento di intervento diretto per l’affidamento dei servizi alla persona nel sistema integrato dei servizi sociali, anche mediante l’impiego del loro patrimonio.
Art. 8
(Accessibilità e mobilità personale)
1. La Regione, al fine di favorire l’autonomia delle persone con disabilità, garantisce l’accessibilità ai mezzi di trasporto e alle relative infrastrutture nonché alle strutture e ai servizi offerti al pubblico e promuove la piena informazione e comunicazione, con linguaggio universale e semplificato e in modalità singola e integrata, su tutti i servizi di trasporto offerti, sia nelle aree urbane che nelle aree extraurbane.
2. La Regione, al fine di garantire l'accessibilità agli edifici e alle strutture pubbliche e private, nonché la viabilità da parte di tutti i cittadini, promuove interventi di edilizia per l’adeguamento degli immobili e degli spazi urbani.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in particolare:
a) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, coinvolgendo le organizzazioni rappresentative, avvia un monitoraggio periodico sulla presenza di barriere architettoniche e sensopercettive negli edifici, nelle strutture, nei presidi ospedalieri e negli immobili di edilizia residenziale di proprietà regionale, riferendo ogni due anni, entro il 31 dicembre, al Consiglio regionale e alla Cabina di regia di cui all'articolo 15 sull'esito del monitoraggio stesso;
b) verifica l'accessibilità fisica e digitale dei servizi erogati dagli enti fornitori dei servizi regionali, in base alla normativa vigente;
c) prevede che negli appalti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati sia garantito l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche preesistenti nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) promuove e monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e dei piani integrati degli spazi urbani da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, che prevedono l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico e dell’edilizia residenziale, nonché degli spazi urbani secondo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone e con l’utilizzo esplicativo dei diversi linguaggi come Braille, Lingua dei segni (LIS), Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), Easy to read, ingrandimento immagini, sintesi vocale e simili;
e) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderle accessibili e fruibili al minor costo;
f) favorisce e promuove, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità e fruibilità dei mezzi, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative.
4. Al fine di sostenere e implementare le attività di cui ai commi 2 e 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce il Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA). Le modalità di organizzazione del CRIBA sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Il CRIBA svolge le funzioni di:
a) informazione e consulenza sulla normativa in materia di accessibilità e barriere architettoniche;
b) formazione e aggiornamento professionale, in particolare agli operatori degli uffici tecnici degli enti locali sui temi connessi all’accessibilità nell’ottica della progettazione universale.
5. La Regione promuove interventi volti ad attuare percorsi facilitati e dedicati per il conseguimento, ove possibile, della patente di guida per tutti i tipi di disabilità.
Art. 9
(Politiche per l’inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione e nel rispetto, in particolare, delle competenze statali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma della Costituzione nonché in raccordo con la programmazione regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro, promuove:
a) progetti finalizzati all’accrescimento dell’autonomia e all’acquisizione delle competenze degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, gli istituti formativi di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, nonché dei giovani con disabilità impegnati in percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore e universitari;
b) progetti finalizzati all’inserimento scolastico delle persone con disabilità in scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche;
c) progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato che tengano conto delle specifiche tipologie di disabilità, nell’ambito scolastico e formativo;
d) percorsi di accompagnamento post scolastico finalizzati al mantenimento delle competenze scolastiche e sociali acquisite nel corso dei cicli di istruzione e di sostegno agli allievi;
e) l’attuazione dei progetti sportivi scolastici messi a bando annualmente dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
f) progetti di sostegno agli allievi con disabilità che frequentano corsi di formazione;
g) forme di raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative e le strutture socio-sanitarie regionali che si occupano del sostegno psicologico e psichiatrico di bambini, ragazzi e giovani con disabilità, finalizzate alla presa in carico scolastico e alla partecipazione dei gruppi di lavoro scolastici per l’inclusione;
h) scuola, formazione e occupazione mediante percorsi individualizzati attraverso i PCTO e il Piano educativo individualizzato (PEI) che tengano conto della specificità di ogni studente con disabilità;
i) progetti di formazione con metodologia Peer Buddy per gli alunni e studenti neurotipici, nelle scuole e negli istituti di cui alla lettera a);
l) forme di raccordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2021 e successive modifiche, delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche dirette a sostenere progetti di formazione e inserimento lavorativo dei giovani adulti con disabilità, con particolare attenzione a quelli con bisogno di supporto intensivo;
m) la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.
2. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva a favore dei giovani disabili, anche attraverso i progetti di servizio civile di cui alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale) e successive modifiche.
Art. 10
(Salute, percorsi di abilitazione e riabilitazione)
1. La Regione adotta misure necessarie al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità e di garantire la parità di trattamento nell’accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie, comprese quelle per la salute sessuale e riproduttiva.
2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità come patologia attraverso una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello bio-psico-sociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia, anche attraverso aggiornamenti periodici sulla disabilità per il personale sanitario, nonché adottando strumenti di valutazione e autovalutazione sviluppati e riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal modello di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).
3. La Regione, anche per favorire la prevenzione sanitaria, prevede, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psicofisica grave e sensoriale, anche mediante una specifica qualificazione dei punti di accoglienza e orientamento presenti nelle aziende sanitarie regionali, garantendo sempre la presenza di un familiare, del caregiver e dell’operatore di riferimento della persona con disabilità, sia nell’ambito ambulatoriale che ospedaliero e nelle strutture di intervento di primo soccorso. La Regione:
a) adotta la “Carta dei diritti della persona con disabilità in ospedale”, nonché il codice di autoregolazione ad essa connesso e promuove l’implementazione, in almeno due ospedali per ogni provincia, di un servizio di accoglienza ed assistenza medica dedicato alle persone con disabilità, costruito sul modello organizzativo Disable advanced medical assistance (DAMA) o su modelli simili;
b) individua almeno due ospedali sede di DEA di secondo livello come luogo di cura delle persone con disturbi del neuro-sviluppo e/o grave compromissione neuromotoria, al cui interno viene nominato un responsabile della presa in carico, adeguatamente formato. Tale presa in carico si rende effettiva anche nel caso in cui sia coinvolto il caregiver.
4. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo e continuo godimento dei diritti essenziali previsti dall'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), definisce le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche esigenze di tutela delle persone con disabilità.
5. La Regione promuove percorsi di abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità, favorendo strategie di valorizzazione individuale attraverso il supporto tra pari e la contestualizzazione dei percorsi abilitativi e riabilitativi all’interno dei più ampi progetti di cura, vita, formazione, lavoro, sport e inclusione sociale delle persone.
6. La Regione adotta le misure idonee a semplificare, agevolare e accelerare la procedura di erogazione dell’assistenza protesica, anche avvalendosi del registro regionale dei soggetti incontinenti, stomizzati e cateterizzati di cui all’articolo 37 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14.
7. Le attività abilitative e riabilitative di gruppo devono essere realizzate in spazi aperti al territorio, dinamici, inclusivi e integrati, finalizzati in via prioritaria alla prosecuzione del percorso educativo e abilitativo delle persone con disabilità grave e gravissima.
8. La Regione riconosce la Terapia assistita con gli animali (TAA) o Pet therapy che prevede interventi a valenza terapeutica finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi hanno finalità preventiva, educativa, riabilitativa e di integrazione sociale volta al benessere, alla qualità della vita delle persone con disabilità, sono personalizzati e richiedono apposita prescrizione medica. Riconosce, altresì, l'Educazione assistita con gli animali (EAA), ovvero gli interventi di tipo educativo che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale di relazione e inserimento sociale delle persone con disabilità, e l'Attività assistita con gli animali (AAA), cioè gli interventi di tipo ludico ricreativo e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.
9. La Regione sostiene e promuove la ricerca scientifica in materia di disabilità, utile a favorirne la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura tempestiva, compresa quella relativa alle malattie rare.
10. La Regione favorisce l’ottenimento di un adeguato supporto psicologico all’interno del percorso terapeutico e assistenziale, e promuove anche progetti di riabilitazione specifici altamente professionali, anche attraverso il supporto delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
11. La Regione promuove la realizzazione di nuovi modelli di presa in carico della persona con disabilità e di supporto sanitario ricorrendo alla telemedicina e coinvolgendo anche i caregiver, ove presenti.
Art. 11
(Politiche di welfare abitativo)
1. La Regione, nell'ambito delle politiche di welfare abitativo a favore delle persone con disabilità:
a) promuove, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, interventi per consentire e migliorare, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’accessibilità e la fruibilità degli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) favorisce interventi per l’abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l’obiettivo di contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita, anche attraverso:
1) la programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale agevolata riservati, per una quota pari al 10 per cento, alle esigenze e ai bisogni delle persone con disabilità;
2) la contrazione di mutui a tasso zero per l’acquisto della prima casa a favore della persona con disabilità o del familiare con la stessa convivente, direttamente e tramite convenzioni con istituti bancari;
3) la riserva, nell’ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all’edilizia residenziale sociale, di una quota pari al 10 per cento da destinare all’attuazione degli interventi indicati all’articolo 4 della l. 112/2016 a favore delle persone definite con disabilità grave ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della medesima l. 112/2016 e successive modifiche;
4) la verifica che l’erogazione dei rimborsi per i contributi di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modifiche, relativamente alle spese ammesse e giustificate, avvenga entro un anno dalla loro rendicontazione;
5) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell’abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all‘articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla l. 112/2016.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le disposizioni attuative di cui al comma 1, lettera b) e, in particolare, i criteri e le modalità per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), numero 2).
3. La Regione promuove campagne informative per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 74/1989 relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare nell’ambito degli interventi statali e regionali di efficientamento energetico.
Art. 12
(Cultura e turismo)
1. La Regione promuove e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità ad iniziative ed eventi culturali, ai beni culturali, ai percorsi turistici, alle strutture ricettive, agli stabilimenti balneari, ai cinema, ai teatri e ai siti museali favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive e psichiche di ogni persona.
2. La Regione nella concessione di benefici per la realizzazione di progetti in ambito culturale e turistico, riconosce titoli preferenziali ai progetti che favoriscono la piena fruibilità da parte delle persone con disabilità a luoghi ed eventi culturali e turistici, anche con il ricorso a strumenti tecnologici.
3. La Regione garantisce alle persone con disabilità l’accesso alle informazioni relative a eventi, strutture, luoghi e percorsi di cui al comma 1, anche ricorrendo a strumenti tecnologici particolari.
4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni rappresentative dei diritti delle persone con disabilità e le associazioni imprenditoriali di categoria interessate, provvede a modificare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa regionale in materia di turismo, in modo da prevedere:
a) specifiche misure e strumenti volti a garantire, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente, l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità all’interno delle strutture ricettive;
b) strumenti di controllo e monitoraggio per verificare il rispetto dei requisiti strutturali e funzionali specificamente diretti a garantire l’accessibilità e la fruizione degli stabilimenti balneari da parte delle persone con disabilità, previsti per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.
5. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione, in base alla normativa di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati cercando di garantire accessibilità universale ai servizi culturali e turistici, ovvero la piena fruizione inclusiva e uguale a ogni cittadino, in assenza di barriere architettoniche, cognitive e senso-percettive e, laddove necessario, garantendo forme di supporto e assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne piena partecipazione. Ove la creazione di percorsi turistici universalmente accessibili sia architettonicamente o urbanisticamente impossibile, la Regione, autorizza percorsi alternativi per persone con disabilità e finanzia progetti che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la più ampia partecipazione, a eventi culturali e turistici, delle persone con disabilità.
6. La Regione garantisce la formazione del personale degli enti per il turismo e degli operatori turistici sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità.
7. La Regione promuove la fruibilità dei contenuti audio e video, sostenendo iniziative volte all’accessibilità sensoriale degli stessi.
8. La Regione promuove la collaborazione tra i vari soggetti pubblici e privati sull’accessibilità culturale e turistica e l’attivazione di progettualità partecipate e condivise con gli stakeholder di riferimento.
9. La Regione sostiene l’avvio di start up di imprese sociali, per imprenditoria giovanile e femminile, per la realizzazione di servizi specializzati di informazione, prenotazione di strutture ricettive, servizi turistici e per la mobilità, sostenibili anche per le persone con disabilità, nelle località turistiche regionali.
10. La Regione promuove la formazione e l’occupazione di nuove figure professionali, in ambito culturale, turistico o commerciale, in coerenza con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche, in raccordo con il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) e con il sistema scolastico e universitario presente nella Regione.
Art. 13
(Politiche per la promozione dell’attività sportiva)
1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di sport, il ruolo sociale dello sport in favore delle persone con disabilità, attraverso:
a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;
b) il sostegno all’attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;
c) l’integrazione sportiva delle atlete e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;
d) la partecipazione dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico, favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere;
e) l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità;
f) la promozione e il sostegno per la realizzazione di competizioni e campionati regionali, nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CIP, da tutte le federazioni, dagli enti riconosciuti dal CIP e dal movimento Special Olympics;
g) la promozione, la realizzazione e la riqualificazione di luoghi da destinare alla realizzazione di programmi sportivi integrati e inclusivi da parte di enti e organizzazioni pubbliche, private e degli enti del Terzo settore;
h) incentivi alle associazioni sportive dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali giovanili nelle varie discipline sportive per persone con disabilità;
i) la predisposizione nelle palestre, nelle piscine, nei centri sportivi di ausili sportivi per consentire la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità;
l) la formazione del personale operante nei centri sportivi, in modo da realizzare la più ampia e adeguata accoglienza e orientamento in favore dell’utenza con disabilità.
(Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità)
1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di politiche sociali, il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, di seguito denominato Tavolo.
2. Il Tavolo è la sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali regionali, con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap, con gli enti del Terzo settore che operano per la tutela delle persone con disabilità e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale.
3. La Giunta regionale individua, con deliberazione, i componenti del Tavolo, nonché le modalità di funzionamento e di svolgimento dell’attività dello stesso.
4. Il Tavolo, in relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.
5. L’istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
Art. 15
(Cabina di regia)
1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:
a) l’Assessore o l’Assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli Assessori o le Assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge;
b) i Direttori o le Direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge;
c) la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap;
d) le associazioni rappresentative degli enti locali.
2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.
3. La Cabina:
a) promuove nel territorio regionale l’applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
b) elabora e presenta alla Giunta regionale, ogni due anni, entro il 31 dicembre, il programma d’azione regionale per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità che individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità;
c) predispone la relazione sullo stato di attuazione delle politiche regionali sulla disabilità, nonché sulle azioni poste in essere per l’inclusione sociale, scolastica, lavorativa e per l’accessibilità delle persone con disabilità;
d) predispone la raccolta dati relativi agli interventi di competenza della Regione per la presentazione al Parlamento della relazione di cui all’articolo 41, comma 8, della l. 104/1992 e successive modifiche;
e) promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
4. La Cabina relaziona annualmente sull’attività di cui al comma 3 alla commissione consiliare competente.
5. L’istituzione della Cabina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento (2) le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.
7. La Regione il 3 dicembre di ogni anno promuove un forum annuale come sede di confronto, nel quale prevede una rappresentanza di enti e associazioni del Terzo settore, in occasione del quale viene presentata la relazione della Cabina sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 16
(Testo unico sui diritti e le politiche per le persone con disabilità)
1. La Regione, con la presente legge, incentiva la semplificazione amministrativa al fine di superare la stratificazione normativa, la sovrapposizione di funzioni, la differenziazione dei modelli, in linea con i principi espressi dall’articolo 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispone un testo unico che raccoglie le norme regionali sulla disabilità, in un’ottica orientata ai diritti della persona e alla sua centralità riunendo tutti gli aspetti della vita quali salute, scuola, lavoro, casa, vita indipendente, tempo libero e “Dopo di Noi”.
Art. 17
(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;
b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell’andamento e dell’evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;
c) le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.
2. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l’attuazione degli interventi;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.
Art. 18
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 67 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione);
b) l’articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo all’istituzione del Portale regionale della disabilità.
Art. 19
(Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole: “esperti” sono inserite le seguenti: “, di cui uno con funzioni di Presidente della Consulta,”;
b) all’articolo 3:
1) al comma 3 le parole da: “I membri della Consulta” fino a: “un Presidente.” sono soppresse;
2) al comma 5 dopo la parola: “funzione” sono inserite le seguenti: “del Presidente”.
Art. 20
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte corrente” e del “Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.
2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, come di seguito elencate:
a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 7 e 10:
1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 14.980.000,02 per l’anno 2022, euro 16.030.000,00 per l’anno 2023 ed euro 16.050.000,00 per l’anno 2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio – Interventi per la disabilità - pari a euro 2.100.000,00 per l’anno 2022 ed euro 600.000,00 per l’anno 2023, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa -, entrambi iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, e pari a euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche - Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive - , iscritte nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali” della missione 12, titolo 1;
2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA) di cui all’articolo 1, comma 1264, della l. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all’articolo 1, comma 254, della l. 205/2017 e successive modifiche ed il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3 della l. 112/2016 e successive modifiche;
b) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 6 le risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della l. 68/1999 e successive modifiche;
c) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 9:
1) le risorse a carico del bilancio regionale, pari a euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 3, lettere a) e b), della l.r. 17/2015 - Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale – Assistenza alunni disabili -, iscritte nel programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1;
2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l’esercizio delle funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della l. 208/2015 e successive modifiche;
d) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 11:
1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 8.000.000,00 per l’anno 2022, a euro 2.500.000,00 per l’anno 2023 e a euro 3.000.000,00 per l’anno 2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 7, della l.r. 4/2006 e successive modifiche - Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio - , iscritte nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2, pari a euro 175.000,00 per l’anno 2022, a euro 325.000,00 per l’anno 2023 e a euro 250.000,00 per l’anno 2024, relative all’autorizzazione di spesa, di cui alla l.r. 74/1989, - Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche - interventi di parte corrente -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, pari a euro 6.100.000,00 per l’anno 2022, a euro 2.600.000,00 per l’anno 2023 e a euro 2.500.000,00 per l’anno 2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 74/1989, - Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche - interventi in conto capitale -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 e pari a euro 2.500.000,00 per l’anno 2022, a euro 1.500.000,00 per l’anno 2023 e a euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 95, della l.r. 28/2019 - Eliminazione barriere architettoniche edifici privati -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;
2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all’articolo 10 della l. 13/1989, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali di cui all’articolo 1, comma 134, della l. 145/2018 e successive modifiche e il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
e) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 12, le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente:
1) pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Interventi per la disabilità -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
2) pari a euro 200.000,00, per l’anno 2022, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) - Sistema turistico laziale- spese varie, per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1;
3) pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche - Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente, per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell’esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1.
3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nel rispetto delle finalità e delle modalità attuative ivi previste, nonché nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:
a) legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001) e successive modifiche iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;
b) articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche e articolo 4, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo agli interventi socio-assistenziali per soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
c) l.r. 11/2016 iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;
d) legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
e) l.r. 2/2019, iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;
f) articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo alle spese per l’attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
g) legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 (Contributi per l’adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
h) articolo 16, commi da 20 a 23, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo al fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili - Interventi in conto capitale, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;
i) articolo 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;
l) articolo 14 della l.r. 12/1999, iscritte nel programma 06 “Interventi per il diritto alla casa” della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1;
m) legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) e successive modifiche, iscritte nei programmi 01 “Sport e tempo libero” e 02 “Giovani” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1;
n) l.r. 1/2021, iscritte nel programma 08 “Cooperazione ed associazionismo” della missione 12, titoli 1 e 2;
o) legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 (Disposizione per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti”) e successive modifiche, iscritte nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 11 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;
p) articolo 9 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne), iscritte nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1;
q) l.r. 5/2017, iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1.
4. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 - Un’Europa più sociale e inclusiva.
Note:
(1) Articolo abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5
(2) Vedi la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2023, n. 286 “Modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina di regia di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 22 giugno 2023, n. 50.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.