SOMMARIO
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Interventi)
Art. 4 (Piano triennale per l’apicoltura)
Art. 5 (Beneficiari dei contributi)
Art. 6 (Consulta apistica regionale)
Art. 7 (Denunce e comunicazioni relative agli alveari. Divieto di incentivi)
Art. 8 (Attività di apicoltura per autoconsumo)
Art. 9 (Attività di apicoltura a fini commerciali)
Art. 10 (Identificazione degli apiari e aggiornamento della BDA. Cessioni e trasferimenti)
Art. 11 (Tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica)
Art. 12 (Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo)
Art. 13 (Attività di ricerca scientifica)
Art. 14 (Formazione e aggiornamento degli apicoltori e degli esperti apistici)
Art. 15 (Ruolo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana e dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio)
Art. 16 (Vigilanza e controllo)
Art. 17 (Sanzioni amministrative)
Art. 18 (Regolamento regionale di integrazione e attuazione)
Art. 19 (Disposizione transitoria)
Art. 20 (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)
Art. 21 (Abrogazioni)
Art. 22 (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
Art. 23 (Disposizioni finanziarie)
Art. 24 (Entrata in vigore)
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, in armonia con l’articolo 9, comma 1, dello Statuto, riconosce e valorizza l’apicoltura come attività agricola, anche zootecnica, di interesse regionale funzionale, per le sue specificità, alla conservazione degli equilibri dinamici dell’ambiente naturale, degli ecosistemi e dell’agricoltura nonché allo sviluppo del settore agro-zootecnico e delle attività produttive e di filiera.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale e, in particolare, della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura) e successive modifiche:
a) promuove e sostiene:
1) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio apistico regionale e la tutela della sua biodiversità ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) e della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche, con particolare riferimento all’Apis mellifera sottospecie ligustica (Apis mellifera ligustica) e dei suoi endemismi locali;
2) la tutela e lo sviluppo degli allevamenti apistici e delle relative produzioni nonché delle attività e delle filiere produttive ad essi associate;
3) il sostegno all’allevamento apistico e alla pratica del nomadismo sia quale procedura utile a fini quali/quantitativi produttivi, sia quale pratica indispensabile per cercare di fronteggiare la crisi climatica e la contaminazione dell’agro ambiente;
4) il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali attraverso le api e gli altri insetti pronubi;
5) l’assistenza e il supporto tecnico agli apicoltori;
6) l’insediamento e la permanenza di giovani agricoltori nel settore apistico;
7) le azioni per contrastare le malattie e la moria delle api, il fenomeno dello spopolamento degli alveari nonché per tutelare gli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;
8) la formazione professionale degli addetti del settore e, in particolare, di coloro che intraprendono l’attività di apicoltore nonché l’aggiornamento costante delle azioni necessarie per il contrasto delle patologie apistiche;
9) l’attività tecnico-scientifica finalizzata allo sviluppo e all’adozione di programmi di ricerca e sperimentazione;
10) l’adesione degli apicoltori al metodo biologico;
b) disciplina:
1) le procedure amministrative per l’esercizio dell’attività apistica per l’autoconsumo;
2) le procedure amministrative per l’esercizio dell’attività apistica per finalità commerciali esercitata dai soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche;
3) le modalità di tutela dell’Apis mellifera ligustica;
4) le procedure amministrative per l’esercizio del nomadismo.
3. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali, nel rispetto della biodiversità vegetale e della normativa vigente, favorisce l’inserimento e il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e di intervento per la difesa del suolo, di gestione delle aree naturali protette, previa intesa con il relativo ente di gestione, nonché nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.
4. La Regione riconosce, altresì, l’apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della l. 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:
a) apiario in stato di abbandono, un apiario i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria relativamente alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api e con presenza di materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio nonché possibili focolai di malattie e parassitosi; tale definizione è valida anche per le arnie, arniette da impollinazione o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali;
b) apiario nomade, un insieme unitario di alveari la cui ubicazione geografica viene mutata una o più volte nel corso dell’anno, al fine di favorire un incremento qualitativo e quantitativo della produzione dei singoli alveari;
c) apiario stanziale, un insieme unitario di alveari la cui ubicazione geografica non viene mutata nell’arco dell’anno;
d) apicoltore, persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
e) autoconsumo, una produzione non destinata alla commercializzazione derivante da allevamenti, non operanti il nomadismo, di massimo 10 alveari, se posizionati ad altitudini inferiori ai 400 mt slm, o di massimo 15 alveari, se posizionati ad altitudini superiori ai 400 mt slm, detenuti e gestiti da un nucleo familiare, nel periodo produttivo;
f) bugno villico, arnia rustica costituita da un tronco cavo o da una cassetta di legno o di vimini o da altro contenitore;
g) favo da nido, la costruzione di cera ad opera delle api da miele entro un apposito telaio nella quale si può avere la covata maschile e femminile e l’accumulo di scorte di miele e/o di polline o pane delle api; l’insieme di più favi da nido, con la relativa colonia di api e la regina, costituisce l’alveare;
h) sciame, famiglia fuoriuscita naturalmente dall’alveare e recuperata dall’apicoltore;
i) nucleo, una colonia di api con regina in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, principalmente utilizzata per la rimonta interna dell’allevamento o per la vendita, la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata prevalentemente al sostentamento della colonia;
l) nomadismo, la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;
m) apicidio, tecnica che consiste nell’uccisione delle api per estrarre il miele dall’arnia;
n) forme associate, le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale), si intende per:
a) allevamento, uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario o detentore;
b) anagrafe apistica, il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;
c) Banca Dati Apistica (BDA), la banca dati dell’anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell’anagrafe zootecnica (CSN).
3. Ai sensi dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Governo, Regioni e Province autonome relativo a “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, sono considerate “produzione primaria” le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura, ivi compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele, gli altri prodotti aziendali e il relativo confezionamento e/o imballaggio, che avvengono all’interno dell’azienda.
Art. 3
(Interventi)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove i seguenti interventi:
a) progetti per:
1) la ricerca e la sperimentazione finalizzate a migliorare i prodotti dell’alveare e i loro derivati;
2) la conservazione, tutela, gestione, controllo, selezione ed evoluzione genetica di api appartenenti all’Apis mellifera sottospecie ligustica nonché la salvaguardia e il miglioramento dei relativi habitat, anche attraverso la sperimentazione di specifici interventi agroalimentari;
3) la ricerca e il monitoraggio dello stato di conservazione delle api mellifere e dei relativi habitat, anche attraverso il rilevamento, l’analisi, l’elaborazione, la gestione, la diffusione e la raccolta dei relativi dati;
4) lo sviluppo dell’impollinazione naturale di colture arboree, arbustive ed erbacee a mezzo delle api mellifere, al fine di:
4.1. incrementare le produzioni agricole;
4.2. sostenere il rapporto continuo tra apicoltori e agricoltori anche mediante specifiche azioni di biomonitoraggio e assistenza tecnica a entrambe le parti;
4.3. valorizzare le reciproche azioni produttive, la tutela dell’Apis mellifera ligustica, tutti i pronubi e le coltivazioni agrarie;
4.4. favorire pratiche agrarie sempre più performanti e a impatto zero;
5) la ricerca e la sperimentazione per incrementare la produzione degli alveari, per sviluppare le buone pratiche apistiche e adeguate misure di biosicurezza in apicoltura, finalizzate a prevenire e contrastare le malattie e le parassitosi delle api;
6) il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali e semi naturali attraverso l’impiego dell’ape come “sentinella ecologica” dello stato di salute dell’ambiente, favorendo, in particolare, il controllo ambientale del territorio tramite l’attivazione di stazioni apistiche di biomonitoraggio a favore degli apicoltori, l’uso di arnie high tech nonché la promozione e l’avvio di progetti di innovazione e di start up orientati alla sostenibilità ambientale e transizione ecologica;
7) l’assistenza tecnica agli apicoltori, con particolare riferimento al benessere delle Api mellifere, al miglioramento delle competenze tecniche gestionali e di conduzione dell’impresa apistica, nonché l’assistenza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive degli alveari a supporto della figura del medico veterinario, anche in collaborazione con associazioni di produttori, enti pubblici e di ricerca (Università e l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana);
8) la promozione, ai fini di un adeguato utilizzo delle risorse nettarifere e pollinifere, della pratica del nomadismo, nel rispetto delle indicazioni per il controllo e la lotta alla diffusione dei parassiti e dei patogeni adottate dalle amministrazioni statali competenti;
9) la valorizzazione e diffusione delle piante arboree, arbustive ed erbacee autoctone di interesse nettarifero e pollinifero;
10) la diffusione della conoscenza e del consumo dei prodotti dell’alveare e dei loro derivati anche attraverso la partecipazione a mostre mercato, l’elaborazione di pubblicazioni o altro materiale divulgativo, l’organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari in materia di apicoltura, con la collaborazione, previa intesa, di enti e istituti scientifici, delle associazioni apistiche e delle università nonché delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
11) la formazione e l’aggiornamento professionale degli apicoltori e degli esperti apistici delle associazioni degli apicoltori, per favorire, in particolare, la conoscenza e la diffusione di tecniche innovative e buone pratiche di allevamento; a tale scopo sono, altresì, promosse e sostenute le iniziative volte a raggiungere i più alti standard riconosciuti di professionalizzazione di tali operatori;
12) la costituzione di filiere produttive, anche nell’ambito dei distretti di cui alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) e successive modifiche e alla legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), per promuovere la produzione, commercializzazione e valorizzazione dell’apicoltura e dei prodotti degli alveari;
b) misure per sostenere gli apicoltori mediante la concessione di contributi:
1) sui premi per contratti assicurativi sottoscritti, in forma individuale o collettiva, per la copertura dei danni agli alveari causati, in particolare, da morte per malattia o avvelenamento delle Api mellifere o da calamità naturali nonché da animali selvatici (orso, cinghiali) o animali da pascolo;
2) per la costruzione o adeguamento igienico-sanitario dei locali destinati alla lavorazione dei prodotti dell’alveare;
3) per l’acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’alveare;
4) per l’acquisto di arnie, melari e telaini, cera d’api e fogli cerei, pacchi d’ape, nuclei o alveari;
5) per l’acquisto e l’allevamento di api regine di Apis mellifera ligustica allevate da apicoltori iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane;
6) per la gestione pratica e sanitaria degli “apiari di tutela e conservazione” in situ istituiti ai sensi della l.r. 15/2000, nelle diverse aree fitoclimatiche;
7) per la conservazione in situ/on farm dell’Apis mellifera sottospecie ligustica, tutelata dalla l.r. 15/2000, quale risorsa genetica autoctona a rischio di erosione, da parte di detentori;
8) per la conversione degli apiari, mediante la sostituzione delle famiglie o delle api regine alloctone o ibride, con famiglie o api regine di Apis mellifera ligustica, certificate, provenienti dagli apiari di tutela della l.r. 15/2000;
9) per l’acquisto di presidi sanitari e per l’alimentazione delle api;
10) per la realizzazione di laboratori consortili ad uso degli apicoltori e al fine di tutelare la qualità del prodotto finale;
11) per la semina e l’impianto di piante mellifere autoctone;
12) per la costituzione e miglioramento di filiere produttive anche mediante l’assistenza tecnica e sanitaria nonché le attività di formazione e divulgazione, al fine di salvaguardare il consumatore, attraverso l’attivazione di sistemi di rintracciabilità dei prodotti dell’apicoltura (miele, polline, pappa reale, propoli, cera);
13) per la gestione e il monitoraggio del nomadismo.
Art. 4
(Piano triennale per l’apicoltura)
1. Nelle more dell’approvazione del Piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, la Giunta regionale, in conformità al documento programmatico triennale per il settore apistico di cui all’articolo 5 della l. 313/2004 e garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla programmazione europea di settore, approva con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente in materia di agricoltura e la Consulta apistica regionale di cui all’articolo 6, il Piano triennale per l’apicoltura, di seguito denominato Piano.
2. Il Piano, per il periodo di riferimento, individua in particolare:
a) gli interventi tra quelli indicati all’articolo 3 che la Giunta regionale, previa verifica di compatibilità con le misure di sostegno previste dagli strumenti di programmazione europea e statale, promuove mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui all’articolo 5 e quelli che realizza direttamente, nonché le relative priorità;
b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) nonché le cause di revoca e di recupero delle somme erogate;
c) le risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, tenendo conto anche di eventuali stanziamenti contenuti nei programmi che prevedono il ricorso a risorse europee e/o statali;
d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
e) i criteri e le modalità per il controllo, l’analisi e il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 5
(Beneficiari dei contributi)
1. In ragione della tipologia degli interventi, i contributi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), sono concessi:
a) agli imprenditori apistici di cui all’articolo 3, comma 2, della l. 313/2004 che hanno la sede legale e operativa nel territorio della Regione;
b) agli enti pubblici o privati di ricerca nel settore dell’apicoltura e dell’agricoltura che operino nel territorio della Regione;
c) alle associazioni di apicoltori che hanno sede e operino nel territorio della Regione e che esercitano la propria attività di rappresentanza degli interessi degli associati;
d) agli apicoltori, singoli o associati, e a strutture, pubbliche o private, impegnati nella gestione degli “apiari di tutela e conservazione” istituiti ai sensi della l.r. 15/2000, nelle diverse aree fitoclimatiche, al fine di permettere un’adeguata gestione pratica e sanitaria degli stessi;
e) agli apicoltori, singoli o associati, e a strutture, pubbliche o private, aderenti alla rete di conservazione e sicurezza di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2000, in qualità di detentori dell’Apis mellifera sottospecie ligustica, tutelata dalla stessa l.r. 15/2000, quale risorsa genetica autoctona a rischio di erosione;
f) agli apicoltori che intendono convertire i loro apiari mediante la sostituzione delle famiglie o delle api regine alloctone o ibride, con famiglie o api regine di Apis mellifera sottospecie ligustica, certificate, provenienti dagli apiari di tutela della l.r. 15/2000.
Art. 6
(Consulta apistica regionale)
1. È istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di agricoltura, la Consulta apistica regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consulenza in materia di apicoltura.
2. La Consulta è composta:
a) dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
b) dal Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura o un suo delegato;
c) da un rappresentante designato dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche
d) da un rappresentante designato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 (Ratifica dell’intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana”);
e) da un rappresentante designato dalle aziende sanitarie locali nell’ambito del personale assegnato ai servizi veterinari;
f) da cinque rappresentanti designati delle associazioni di apicoltori regionali;
g) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) da un rappresentante della ricerca accademica universitaria, previa intesa con l’amministrazione di appartenenza.
3. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e comunque continua a svolgere i propri compiti fino al relativo rinnovo; alla scadenza i suoi componenti possono essere di nuovo nominati.
4. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul Piano e sul regolamento regionale di cui all’articolo 18 nonché su ogni altro atto derivante dall’attuazione della presente legge e, comunque, in caso di richiesta da parte delle strutture regionali competenti in materia;
b) formula proposte ed esprime pareri sull’attività di studio, sviluppo e sostegno del settore;
c) propone iniziative per promuovere l’attività di ricerca scientifica e per favorire la tutela delle api e degli insetti pronubi anche al fine di migliorare le produzioni agricole;
d) propone iniziative e interventi al fine di perseguire le finalità della presente legge.
5. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate con un apposito regolamento interno.
6. L’istituzione della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito; pertanto non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.
Art. 7
(Denunce e comunicazioni relative agli alveari. Divieto di incentivi)
1. Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della l. 313/2004, chiunque detenga apiari e alveari è tenuto, al fine della profilassi e del controllo sanitario, a farne denuncia al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale) e del relativo manuale operativo approvato con decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale»).
2. Ai fini della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, della l. 313/2004, chiunque intenda intraprendere l’attività di apicoltura nelle forme di cui all’articolo 3 della medesima l. 313/2004 è tenuto agli adempimenti previsti agli articoli 8 e 9, nei termini e secondo le modalità di cui ai medesimi articoli.
3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l. 313/2004, i trasgressori dell’obbligo di denuncia o comunicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono beneficiare dei contributi previsti per il settore, ivi compresi quelli di cui alla presente legge.
Art. 8
(Attività di apicoltura per autoconsumo)
1. L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute, di una comunicazione di inizio attività comprensiva della consistenza e dell’ubicazione degli apiari e della richiesta di assegnazione di un codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2014.
2. Può essere presente un solo apicoltore per ogni nucleo familiare.
Art. 9
(Attività di apicoltura a fini commerciali)
1. L’inizio delle attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 di apicoltura a fini commerciali e le relative variazioni, sono subordinate alla presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente o, in caso degli accordi di cui all’articolo 8, comma 3, al Sistema autorizzativo per l’agricoltura, della l.r. 1/2020, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, di una Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, comprensiva della notifica sanitaria di cui al medesimo articolo 8, comma 17, lettera b), della l.r. 1/2020 e della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 nella quale sono indicate le informazioni relative alla collocazione dell’apiario o degli apiari installati e alla loro consistenza in termini di numero di alveari.
2. Qualora, sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 della l.r. 1/2020, non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 derivanti, in particolare, dalla necessità di realizzare interventi edilizi e infrastrutturali indispensabili all’esercizio delle attività stesse, l’inizio attività è effettuato con le modalità previste dal medesimo articolo 8 della l.r. 1/2020.
3. L’amministrazione procedente, nei casi di cui al comma 1, trasmette il pertinente provvedimento di inizio attività ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente per territorio i quali effettuano la registrazione nella BDA e provvedono ad attribuire il codice identificativo con le modalità di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2014; nei casi di cui al comma 2, la registrazione è effettuata nell’ambito del procedimento autorizzativo, anche con la modalità della conferenza di servizi.
4. Alle attività multifunzionali produttive di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura, considerate produzione primaria ai sensi dell’Accordo 29 aprile 2010 tra il Governo, Regioni e le province autonome relativo a “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, si applicano i requisiti di igiene di cui al predetto regolamento.
Art. 10
(Identificazione degli apiari e aggiornamento della BDA. Cessioni e trasferimenti)
1. Il proprietario o detentore dell’apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014. Il proprietario o il detentore dell’apiario è responsabile della relativa identificazione.
2. Gli apicoltori già registrati nella BDA, anche ai fini di autoconsumo, sono tenuti a registrare o ad aggiornare in BDA le informazioni di cui al punto 7 dell’allegato al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, ivi comprese quelle relative al censimento annuale, secondo le modalità definite nel medesimo decreto.
3. Ai fini della cessione o del trasferimento, a qualsiasi titolo, di alveari e api l’apicoltore, oltre a effettuare la relativa registrazione in BDA, è tenuto a garantire, secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 18, che le api e l’alveare ceduti non presentino, alla data del rilascio, sintomi di malattie per le quali è previsto l’obbligo di denuncia ai sensi della normativa vigente.
Art. 11
(Tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica)
1. La Regione tutela l’Apis mellifera sottospecie ligustica (Apis mellifera ligustica) con azioni volte ad assicurarne la conservazione delle popolazioni locali e il miglioramento genetico nonché la successiva diffusione del materiale selezionato e la riduzione dei fenomeni di erosione genetica. Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione, moltiplicazione e allevamento di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica.
2. Per le finalità di cui al comma 1:
a) gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo dell’Apis mellifera ligustica, iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane, possono chiedere alla Giunta regionale l’istituzione di zone di conservazione attorno ai propri apiari destinati all’allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato di ampiezza adeguata secondo le caratteristiche apistiche e orografiche specifiche del territorio, previo documentato progetto di selezione. Tali zone non possono essere costituite in areali d’interesse produttivo nomade;
b) gli allevatori di api regine dell’Apis mellifera ligustica, iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api italiane, possono chiedere alla Giunta regionale l’istituzione di zone di rispetto per la realizzazione e il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione di ampiezza adeguata secondo le caratteristiche apistiche e orografiche specifiche del territorio, previo documentato progetto di selezione. Tali zone non possono essere costituite in areali d’interesse produttivo nomade;
c) l’ARSIAL e l’IZSLT possono chiedere alla Giunta regionale l’istituzione di zone di conservazione in situ di Apis mellifera ligustica.
3. Nelle zone di cui al comma 2 non è consentito allevare o detenere a qualunque titolo api diverse dall’Apis mellifera ligustica.
4. Nel regolamento previsto all’articolo 18 sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione delle zone di conservazione e di rispetto di cui al comma 2 e per i relativi controlli.
Art. 12
(Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo)
1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
a) durante il periodo di fioritura delle piante in coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;
b) durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e altri pronubi;
c) durante il periodo di fioritura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.
2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.
3. Nel regolamento di cui all’articolo 18 sono definite le modalità per individuare, intorno ad aree di rilevante interesse apistico, le zone di rispetto nelle quali è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per le api e la restante entomofauna pronuba nonché le modalità di denuncia e accertamento, nel rispetto delle disposizioni statale vigenti in materia, delle morie delle api, incluse di quelle dovute ad avvelenamenti o intossicazioni, e di segnalazione delle situazioni di sospetto avvelenamento delle api o di spopolamento degli alveari.
4. In ogni caso i trattamenti di cui al presente articolo devono essere effettuati sulla base delle informazioni contenute nell’etichetta riportata sul contenitore del prodotto impiegato e tenuto conto di quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui alla direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, e al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche.
Art. 13
(Attività di ricerca scientifica)
1. Gli apiari detenuti per fini di sperimentazione da parte degli enti di ricerca devono essere dichiarati al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e, salvo attività straordinarie, sono tenuti a relazionare con cadenza periodica le attività. Gli apiari detenuti ai fini di sperimentazione non sono impiegati per i prodotti destinati alla alimentazione umana.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di apiari:
a) adibiti alla ricerca scientifica osservazionale volta a studiare, tra gli altri aspetti, la fenologia dell’alveare, il comportamento delle colonie, la qualità dell’ambiente attraverso il monitoraggio, la gestione apistica, la nutrizione delle api e la salute degli alveari;
b) adibiti alla tutela e alla conservazione in situ dell’Apis mellifera ligustica iscritta nel Registro volontario regionale istituito ai sensi della l.r. 15/2000;
c) detenuti da apicoltori e partecipanti a tempo determinato a specifiche azioni di ricerca. Detti apiari ritornano in produzione alimentare anche previa apposita azione di sostituzione di favi e cera, se prevista nel programma operativo del progetto di ricerca.
Art. 14
(Formazione e aggiornamento degli apicoltori e degli esperti apistici)
1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio apistico regionale e garantire la professionalità degli operatori del settore, la Regione promuove specifici percorsi formativi per la formazione e l’aggiornamento degli apicoltori e degli esperti apistici delle associazioni degli apicoltori. Agli esperti apistici è deputata l’assistenza tecnica degli allevamenti e il supporto alle attività di vigilanza operato dagli enti preposti.
2. Nel regolamento di cui all’articolo 18 sono definiti i criteri e le modalità per i percorsi formativi di cui al comma 1, nonché per la costituzione dell’elenco regionale degli esperti apistici i quali svolgono assistenza tecnica nel settore e garantiscono la collaborazione e il dialogo tra apicoltori, istituzioni ed enti di ricerca. L’ARSIAL è l’ente deputato per la formazione e l’aggiornamento degli esperti apistici.
Art. 15
(Ruolo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana e dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio)
1. Nell’ambito delle attività di ricerca scientifica-sperimentale-veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità dei prodotti di origine animale, previste dall’articolo 3 dell’Allegato alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 (Ratifica dell’intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana”) e ai sensi della l. 194/2015 e della l.r. 15/2000, l’IZSLT e l’ARSIAL provvedono, attraverso le preposte strutture organizzative e in conformità con quanto stabilito dalle medesime leggi regionali, a svolgere rispettivamente:
a) l’IZSLT, attività di assistenza tecnica, analitica e ricerca in ordine ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), riconducibili alle sue competenze, con particolare riferimento alla sperimentazione e attuazione, anche in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, di specifiche strategie di contrasto alle malattie delle api;
b) l’ARSIAL, attività di tutela, conservazione e valorizzazione dell’Apis mellifera ligustica e dei prodotti da essa derivati, svolta in collaborazione con l’IZSLT e apicoltori, in forma singola e associata, aderenti alla rete di conservazione e sicurezza di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2000.
Art. 16
(Vigilanza e controllo)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, fermo restando la competenza dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi ai sensi della normativa vigente.
2. Per le finalità di vigilanza e di controllo, i servizi veterinari competenti per territorio e gli altri soggetti possono avvalersi della collaborazione dell’IZSLT, dell’ARSIAL e degli esperti apistici delle associazioni.
Art. 17
(Sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 della l. 313/2004 relativamente all’applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria e illeciti di natura ambientale, alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 100,00 a 1000,00 euro per gli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui all’articolo 8;
b) da 1000,00 a 6.000,00 euro agli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui all’articolo 9;
c) da 100,00 a 400,00 euro agli apicoltori che:
1) lasciano nuclei e/alveari e/o gli apiari in stato di abbandono;
2) contravvengano alle disposizioni in materia di denunce e comunicazioni relative agli alveari;
3) contravvengono alle disposizioni concernenti il rispetto delle distanze minime per gli apiari di cui all’articolo 896 bis del codice civile;
4) omettono di denunciare casi di moria o di segnalare situazioni di sospetto avvelenamento delle api o di spopolamento degli alveari;
5) contravvengono alle disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria;
6) utilizzano bugni villici in luogo delle arnie a favo mobile per allevare le api;
d) da 100,00 a 600,00 euro agli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui all’articolo 10;
e) da 1000,00 a 5000,00 euro a coloro che contravvengono alle disposizioni dell’articolo 11, comma 1, e a quelle relative alle zone di conservazione a tutela dell’Apis mellifera ligustica;
f) da 250,00 a 1000,00 euro a coloro che contravvengono alle disposizioni relative alle zone di rispetto a tutela dell’Apis mellifera ligustica;
g) da 500,00 a 1500,00 euro a coloro che praticano la tecnica dell’apicidio per estrarre il miele dall’arnia;
h) da 100,00 a 400,00 euro a coloro che contravvengono alle disposizioni in materia di impollinazione naturale a mezzo delle api bottinatrici (Apis mellifera ligustica);
i) da 400,00 a 2.400,00 euro per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro a coloro che contravvengono alle limitazioni e ai divieti relativi ai trattamenti fitosanitari dannosi per le api e per la restante entomofauna pronuba.
2. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
3. Gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative previste dal presente articolo possono concorrere alla copertura degli interventi e delle attività relative alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’apicoltura di cui alla presente legge.
Art. 18
(Regolamento regionale di integrazione e attuazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente in materia di agricoltura e la Consulta, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti, in particolare:
a) le modalità di accertamento e di intervento degli apiari in stato di abbandono;
b) le modalità di sviluppo dell’impollinazione naturale a mezzo delle api bottinatrici (Apis mellifera ligustica);
c) le modalità per la tutela, valorizzazione e sviluppo, anche mediante la loro mappatura, delle aree geografiche di interesse nettarifero e pollinifero nonché per l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico negli interventi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, di sviluppo di colture officinali o d’interesse agro-zootecnico e negli interventi regionali per la difesa del suolo;
d) le modalità per la cessione e il trasferimento delle api di cui all’articolo 10, comma 3;
e) i criteri e le modalità per l’istituzione delle zone di rispetto e di conservazione di cui all’articolo 11, comma 2, e per i relativi controlli;
f) le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, per la tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo e non;
g) i criteri e le modalità per i percorsi formativi di cui all’articolo 14 e per i relativi contenuti;
h) i criteri e le modalità per la costituzione dell’elenco regionale degli esperti apistici di cui all’articolo 14;
i) le regole per il nomadismo, i criteri e le modalità per il relativo controllo e monitoraggio, al fine di verificare e contrastare la diffusione di patologie apistiche;
l) le regole per il rispetto delle distanze minime tra apiari;
m) il termine, non ulteriore ai due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’adeguamento di cui all’articolo 11, comma 1, e le relative modalità.
Art. 19
(Disposizione transitoria)
1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale), ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla medesima l.r. 75/1988.
Art. 20
(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
Art. 21
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale);
b) il comma 15 [ndr dell'articolo 9] della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a modifiche alla l.r. 75/1988;
c) il comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a modifiche alla l.r. 75/1988.
Art. 22
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.
Art. 23
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dal Piano si provvede mediante l’istituzione del programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2” Spese in conto capitale”, rispettivamente del:
a) “Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell’apicoltura-parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per l’anno 2022, e a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
b) “Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell’apicoltura-parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse della nuova programmazione comunitaria della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027 e dei relativi Piani strategici nazionali, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle leggi regionali, rispettivamente, 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 della missione 16, titolo 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale.
Art. 24
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.