Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale
SOMMARIO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Obiettivi del Piano straordinario)
Art. 3 (Interventi del Piano straordinario)
Art. 3 bis (Consulta dei sindaci dei comuni dell’Etruria meridionale)
Capo II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4 (Comitato istituzionale)
Art. 5 (Controlli, verifiche e monitoraggio)
Art. 6 (Revoca dei finanziamenti)
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 7 (Disposizione di prima attuazione)
Art. 8 (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)
Art. 9 (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
Art. 11 (Entrata in vigore)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei principi di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, detta disposizioni volte a promuovere, per i comuni di cui al comma 3 ricompresi nei territori dell’Etruria meridionale ricadenti nella Città metropolitana di Roma Capitale e nella Provincia di Viterbo, la realizzazione di un sistema integrato e partecipativo di sviluppo del territorio in grado di coniugare il patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e ambientale, ivi presente, con le opportunità di crescita economica e occupazionale dello stesso.
2. La Regione a tal fine adotta il Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali, di seguito denominato Piano straordinario, per la valorizzazione ambientale, l’implementazione delle infrastrutture viarie e portuali, la crescita omogenea economica e produttiva, agricola, ittica, turistica e culturale, ecosostenibile ed ecocompatibile e per una razionale e più efficiente gestione del territorio.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni di Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia, Monte Romano, Tuscania e Montalto di Castro Barbarano Romano, Blera, Bassano Romano, Oriolo Romano, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia, di seguito denominati soggetti attuatori, quale ambito territoriale strategico per lo sviluppo commerciale, turistico e occupazionale della Regione. (1)
4. Possono concorrere, altresì, alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, unitamente ai soggetti attuatori, le fondazioni di partecipazione, le associazioni, le organizzazioni riconosciute che si occupano della valorizzazione e della promozione del territorio aventi identità di Destination management organization (DMO) nonché ulteriori soggetti economici privati. Possono concorrere, inoltre, previa intesa e nel rispetto delle proprie competenze nonché sulla base di quanto previsto dalla presente legge, l’Autorità portuale e gli altri eventuali soggetti statali coinvolti nella realizzazione degli interventi.
Art. 2
(Obiettivi del Piano straordinario)
1. Il Piano straordinario è finalizzato al raggiungimento, in ambito comunale e intercomunale, dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di interventi e opere per lo sviluppo e l’ottimizzazione della viabilità, con particolare riferimento al potenziamento della rete viaria di collegamento del porto di Civitavecchia e dell’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" con i comuni dell’entroterra dell’Etruria meridionale, ricadenti nella Città metropolitana di Roma Capitale e nella Provincia di Viterbo, nonché per lo sviluppo ecosostenibile dei porti di Civitavecchia e Fiumicino, quali, in particolare:
1) il potenziamento delle reti di collegamento viario e delle infrastrutture tra il porto di Civitavecchia e l’Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci" e le aree del litorale nord e il lago di Bracciano per favorire le attività di afflusso turistico nelle zone di maggior interesse storico e culturale, anche attraverso la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Santa Marinella, Santa Severa e Cerveteri-Ladispoli, previa intesa con i soggetti gestori;
2) gli interventi per favorire lo sviluppo di impianti ecocompatibili e per la produzione di energia rinnovabile nei porti di Civitavecchia e di Fiumicino, con particolare riferimento ai sistemi di riciclo degli scarichi e carichi d’acqua dalle imbarcazioni, all’approvvigionamento di carburante nonché all’adozione delle tecnologie dell’idrogeno e delle celle a combustibile e al sistema di illuminazione, anche dotando le strutture di colonnine di ricarica nei porti stessi, con la finalità di ridurre le emissioni, previa intesa con l’Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali competenti;
3) incentivi per favorire lo sviluppo di una cantieristica navale ecocompatibile con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle imbarcazioni, previa intesa con l’Autorità portuale e gli eventuali soggetti statali competenti;
b) realizzazione di interventi e opere per la difesa del suolo e il recupero ambientale di aree degradate e interventi di rinaturalizzazione di habitat naturali, quali, in particolare:
1) gli interventi e le opere necessarie per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza dei territori a rischio;
2) gli interventi di ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e montani, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale e i programmi di riforestazione;
3) gli incentivi alle amministrazioni locali per promuovere la creazione di un maggior numero di isole ecologiche e, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, di impianti di compostaggio di comunità a servizio del cittadino volti a favorire la gestione e il riciclo dei rifiuti;
c) realizzazione di interventi e opere per la manutenzione, la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, anche mediante l’utilizzo di moderne tecnologie fornite dalla ricerca scientifica, finalizzati all’incentivazione, alla promozione e all’incremento delle attività pedagogico-sociali, turistiche e culturali, quali, in particolare:
1) gli interventi per la progettazione di itinerari turistici che valorizzino le aree archeologiche più significative e, nell’ambito di questi, la progettazione di arredi urbani e di segnaletica turistica;
2) gli interventi per la realizzazione di itinerari tematici, anche intercomunali, a carattere storico, religioso, artistico, archeologico, minerario e naturalistico;
3) gli interventi per la realizzazione di appositi centri visitatori, punti ristoro, laboratori naturalistici e centri didattici tematici;
4) gli interventi per accrescere la professionalità e la competitività degli operatori, pubblici e privati, del comparto turistico-ricettivo anche mediante il sostegno a progettualità di reti tramite soluzioni digitali che permettano la promozione del territorio con particolare riferimento alle informazioni relative ai siti di interesse storico-culturale, agli itinerari turistici fruibili, al sistema integrato dell’ospitalità, alle produzioni tipiche, enogastronomiche e artigianali;
5) gli interventi per il miglioramento dell’offerta turistico-culturale con particolare riferimento ai siti archeologici e storici presenti sul territorio, compresi i musei e le antiche vie consolari, ai fini di una maggior valorizzazione degli stessi, ivi inclusa l’attività di riqualificazione e conservazione;
6) gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione degli edifici storici insistenti sulle aree fluviali, quali mulini e altri manufatti, ai fini della valorizzazione turistico-culturale dei bacini fluviali;
7) gli interventi e le opere di riqualificazione dei centri storici e di arredo urbano, con particolare riferimento al miglioramento dell’accessibilità e ad una mobilità più funzionale anche con riguardo ai servizi turistici, culturali, ricreativi e urbani;
8) gli incentivi per la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti dall’articolo 23, comma 4 bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche, nonché interventi per la creazione di appositi percorsi, da realizzare anche in ambito intercomunale, per la valorizzazione delle botteghe storiche e dei prodotti artigianali tipici del territorio;
9) gli interventi di potenziamento dell’ offerta sportiva e ricreativa connessi alla fruibilità di itinerari escursionistici e sportivi, la realizzazione di percorsi ciclo- pedonali, compresi quelli di collegamento tra comuni in interconnessione con le infrastrutture della mobilità già esistenti, al fine di consentirne il pubblico utilizzo e favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici, nonché di cammini e sentieri naturalistici dotati di idonea e adeguata cartellonistica e segnaletica, anche per non vedenti, con priorità per gli interventi di completamento, manutenzione e ristrutturazione di quelli già esistenti e funzionanti;
10) gli interventi per favorire il miglioramento e il potenziamento dell’attività turistica delle aree ricadenti nella zona del Lago di Bracciano nonché di attività ricreative compatibili con il patrimonio ambientale presente. Qualora gli interventi riguardino aree ricadenti nel territorio del Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano, questi sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo del Parco, dal piano e dal regolamento dello stesso nonché da eventuali altri atti adottati in materia dall’ente gestore;
11) gli incentivi per favorire la formazione dei narratori di comunità, ai sensi della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione, e successive modifiche, quale operatore culturale per promuovere il territorio valorizzandone la cultura, la storia e le tradizioni che lo caratterizzano nonché per incrementare la presenza di guide turistiche;
12) gli interventi per la valorizzazione dei centri urbani, anche mediante la realizzazione di aree dedicate al contesto storico e culturale etrusco-romano;
13) gli interventi e le opere di valorizzazione delle aree termali e delle sorgenti presenti sul territorio interessato;
d) realizzazione di interventi per valorizzare e promuovere, ai fini della commercializzazione, il patrimonio ittico e agroalimentare con particolare riferimento, rispetto a quest’ultimo, alla produzione vitivinicola e ai prodotti locali di eccellenza, favorendo lo sviluppo di imprese agricole biologiche nonché dei biodistretti ai sensi della legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), quali, in particolare:
1) incentivi volti a favorire il ripopolamento dei prodotti ittici locali nell’ambito delle acque dolci;
2) incentivi per favorire la trasformazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti ittici locali;
3) incentivi volti a potenziare l’uso agricolo del territorio, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare la produzione dei prodotti agricoli locali di eccellenza maggiormente rappresentativi sotto il profilo della tradizione storico-culturale, nonché a promuovere e sostenere lo sviluppo dell’apicoltura locale;
4) incentivi per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, con particolare riferimento alla produzione vitivinicola, la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine anche mediante interventi per il recupero dei pascoli, per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese agroalimentari;
5) incentivi per favorire la realizzazione nelle aziende agricole di appositi impianti di compostaggio aerobico per la produzione di compost di qualità ai sensi del d.lgs. 152/2006, da utilizzare per le relative coltivazioni.
2. Gli interventi e le opere relativi all’obiettivo di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).
Art. 3 (2)
(Interventi del Piano straordinario)
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico e di concerto con gli Assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, approva, entro il 30 giugno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, il Piano straordinario.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno, destina ai soggetti attuatori le risorse di cui all’articolo 10, ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale, nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 2;
b) i soggetti attuatori, entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), comunicano alla direzione regionale competente in materia gli interventi, di cui all’articolo 2, da realizzare con le risorse assegnate.
3. Il Piano straordinario di cui al comma 1 individua gli interventi e le opere da realizzare nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 2, sulla base delle proposte formulate dai soggetti attuatori, tenuto conto della strategicità degli stessi rispetto allo sviluppo locale, dei relativi valori attesi di risultato e dell’entità delle risorse assegnate. Alla realizzazione degli interventi e delle opere provvedono i soggetti attuatori, anche mediante il concorso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.
4. Il Piano straordinario di cui al comma 1, in particolare, stabilisce:
a) gli interventi e le opere, tra gli obiettivi individuati all’articolo 2, che si intendono realizzare in via prioritaria, proposti dai soggetti attuatori;
b) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi da realizzare;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi e delle opere, nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 5;
d) l’ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell’intero intervento dell’opera;
e) le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
f) la tipologia del progetto da realizzare nell’ambito territoriale interessato e le modalità di presentazione;
g) l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e le modalità di coinvolgimento di quelli di cui all’articolo 1, comma 4, interessati alla realizzazione degli interventi o delle opere;
h) il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi;
i) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
l) i tempi e le modalità di restituzione delle somme non impiegate o percepite in eccesso nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli;
m) la quantificazione degli incentivi da concedere mediante appositi avvisi predisposti dai soggetti attuatori ai sensi del comma 5.
5. Alla realizzazione dei singoli interventi e delle opere i soggetti attuatori provvedono mediante procedure a evidenza pubblica e per la concessione degli incentivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3); lettera b), numero 3); lettera c), numeri 4), 8), 11) e 12) e lettera d), mediante l’adozione di appositi avvisi.
Art. 3 bis (3)
(Consulta dei sindaci dei comuni dell’Etruria meridionale)
1. È istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, la Consulta dei sindaci dei comuni dell’Etruria meridionale, di seguito denominata Consulta, con compiti propositivi in merito agli interventi da realizzare nell’ambito del Piano straordinario di cui all’articolo 3.
2. Alla Consulta partecipano a titolo gratuito i sindaci dei comuni dell’Etruria meridionale o loro delegati ed è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico. Per le funzioni di segreteria la Consulta si avvale della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico.
3. L’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, successivamente all’adozione della deliberazione di ripartizione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), convoca la Consulta anche al fine di orientare la progettazione dei comuni interessati e promuovere interventi di carattere intercomunale finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.
CAPO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4 (4)
[(Comitato istituzionale)
1. Al fine della predisposizione del Piano straordinario è istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, il Comitato istituzionale, di seguito denominato Comitato, con compiti propositivi in merito agli interventi da realizzare sulla base di quanto previsto all’articolo 2.
2. Il Comitato è composto dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, e dai sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, comma 3, o loro delegati.
3. Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Regione, ha una durata di tre anni e i componenti restano in carica fino all’insediamento del nuovo organismo. In caso di rinnovo degli organi comunali i nuovi rappresentanti subentrano entro trenta giorni dal loro insediamento nel comune che rappresentano.
4. Il Comitato si riunisce, in prima seduta, su convocazione dell’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, in qualità di Presidente, e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
5. I componenti che risultano assenti per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo alle sedute del Comitato sono considerati decaduti.
6. Il Comitato individua, entro il 30 marzo di ogni anno, le proposte da sottoporre alla Giunta regionale, ai fini dell’approvazione del Piano straordinario, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora il Comitato non individui le proposte entro il termine previsto dal presente comma, la Giunta regionale adotta il Piano straordinario ai sensi dell’articolo 3, destinando ai soggetti attuatori le risorse ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale.
7. Il Comitato attua idonee forme di consultazione con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 che possono risultare coinvolti nella realizzazione degli interventi, compresi i soggetti economici privati che possono concorrere anche attraverso l’apporto di proprie risorse economiche.
8. Alle sedute del Comitato partecipano, di volta in volta, a titolo consultivo, gli assessori regionali competenti in relazione agli ambiti di intervento e agli obiettivi previsti all’articolo 2.
9. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite mediante regolamento interno.
10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dalla stessa struttura di appartenenza.
11. La partecipazione alle attività del Comitato è a titolo gratuito.]
Art. 5
(Controlli, verifiche e monitoraggio)
1. La direzione regionale competente in materia secondo i diversi ambiti di intervento effettua il controllo, la verifica e il monitoraggio sugli interventi o le opere da realizzare, al fine di verificarne l’avvenuta realizzazione e la veridicità di quanto dichiarato nella rendicontazione e nella relativa documentazione presentata.
Art. 6
(Revoca dei finanziamenti)
1. I finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano straordinario sono revocati e le somme erogate sono recuperate nei seguenti casi:
a) mancata o parziale realizzazione dell’intervento o dell’opera finanziata;
b) utilizzo delle somme erogate per finalità diverse da quelle previste;
c) mancata presentazione della rendicontazione;
d) gravi irregolarità nella gestione delle spese.
2. La revoca è disposta previa comunicazione al soggetto attuatore, il quale, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da idonea documentazione. La motivazione dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni prodotte è riportata nel provvedimento finale di revoca del finanziamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 7
(Disposizione di prima attuazione)
1. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano straordinario destinando ai soggetti attuatori le risorse ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale, nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 2.
Art. 8
(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche.
3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
Art. 9
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;
b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione degli incentivi e dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento agli incentivi e ai contributi concessi.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dal Piano straordinario, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente:
a) del “Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00, per l’anno 2022 e a euro 300.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
b) del “Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 700.000,00, per l’anno 2022 e a euro 1.500.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
2. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:
a) alla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21 (Partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia), alla legge regionale 29 novembre 1984, n. 72 (Interventi regionali per l’adeguamento del sistema portuale laziale) e all’articolo 59 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio, iscritte nel programma 03 “Trasporto per vie d’acqua” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2;
b) alla legge regionale 26 febbraio 1987, n. 22 (Attuazione del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità approvato con la legge regionale 4 maggio 1985, n. 60) e alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell’Azienda stradale Lazio - Astral S.p.A.) e successive modifiche, iscritte nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2, all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche e alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titoli 1 e 2;
c) all’articolo 46 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche e all’articolo 63, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al risanamento idrogeologico, iscritte nel programma 01 ”Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 19 (Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici), all’articolo 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo al fondo per il sostegno all’impiantistica pubblica e alla legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 (Istituzione dei distretti logistico-ambientali), iscritte nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titoli 1 e 2;
d) alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 e 2;
e) alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, concernente la promozione della Rete dei cammini della Regione Lazio, alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 36, concernente la valorizzazione dell’antico abitato di Canale Monterano e alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8, concernente la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale, e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titoli 1 e 2 e alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titoli 1 e 2;
f) agli articoli da 59 a 61 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, relativi alla tutela e recupero degli insediamenti urbani storici e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2;
g) alla legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), iscritte nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 e 2.
3. All’attuazione degli interventi relativi al Piano straordinario possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali e le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi ai Programmi operativi FESR, OP 2 – Un’Europa più verde e OP5 – Un’Europa più vicina ai cittadini, FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva e FEASR, OG 2 – Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione e OG 3 – Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 114, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(2) Articolo sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17
(3) Articolo inserito dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20
(4) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.