Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)

Numero della legge: 21
Data: 27 dicembre 2022
Numero BUR: 107 s.o. n.
Data BUR: 28/12/2022

Art. 1

(Esercizio provvisorio del bilancio regionale)

1. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023.

2. Nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l’anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024).

3. Ai sensi dell’articolo 51 della l.r. 11/2020, per gli enti e gli organismi strumentali della Regione di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 11/2020, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, si applicano le disposizioni concernenti l’esercizio provvisorio previste dall’articolo 14 della medesima l.r. 11/2020.

Art. 2

(Modifica al comma 159 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale)

1. Al comma 159 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2023”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.