Art. 1
(Esercizio provvisorio del bilancio regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l’anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024).
3. Ai sensi dell’articolo 51 della l.r. 11/2020, per gli enti e gli organismi strumentali della Regione di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 11/2020, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, si applicano le disposizioni concernenti l’esercizio provvisorio previste dall’articolo 14 della medesima l.r. 11/2020.
Art. 2
(Modifica al comma 159 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale)
1. Al comma 159 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2023”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.