Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Numero della legge: 12
Data: 10 ottobre 2023
Numero BUR: 81 s.o. n. 1
Data BUR: 10/10/2023

Art. 1

(Finalità) 

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico di cui al Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e in applicazione del regolamento (CE) n. 1119/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») e in considerazione degli eventi sismici che hanno danneggiato il territorio, la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e dagli interventi volti a ridurre il rischio sismico del patrimonio edilizio nonché il carattere strategico del settore edilizio.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 121, comma 1 quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la Regione, gli enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate, non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del d.l. 34/2020, come specificati dall’articolo 121, comma 2, lettere da a) a f bis) del d.l. 34/2020 e successive modifiche, su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale.


Art. 2

(Misure per il trasferimento dei crediti fiscali)

1.  Ai fini di cui all’articolo 1, ferma restando la disciplina di cui al d.l. 34/2020, come modificato dal d.l. 11/2023, la Regione:

a)  monitora, anche attraverso l’istituzione di un’apposita piattaforma elettronica, alla quale possono registrarsi committenti, professionisti, imprese e persone fisiche, l’andamento degli interventi e dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e delle offerte di acquisto dei crediti medesimi;

b) favorisce, per il tramite di propri enti e società di cui all’articolo 1, comma 2, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al medesimo comma, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del d.l. 34/2020;

c)  promuove attraverso i suoi enti e società di cui all’articolo 1, comma 2, l’acquisto annuale di crediti di cui al medesimo comma dagli istituti di credito, limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l’acquisto e, comunque, nei limiti delle risorse proprie disponibili nei bilanci di ciascun ente;

d) promuove l’acquisto dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2, da parte dei fornitori del sistema regionale per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, anche per mezzo di specifici operatori e mediatori finanziari iscritti nei relativi albi della Banca d’Italia.

2.  Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti e società di cui all’articolo 1, comma 2. Tale acquisto è in ogni caso subordinato all’avverarsi della duplice condizione che gli istituti di credito rilascino all’ente o alla società di cui all’articolo 1, comma 2, prova, ai sensi della normativa statale vigente, dell’acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 119 e 121, comma 1 ter, del d.l. 34/2020 e che i medesimi istituti attestino, altresì, che i crediti rivenduti derivano da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche effettuati ad opera di imprese aventi sede legale e operativa nella Regione, abbiano riguardato interventi su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale, dalla data dell’inizio dell’intervento fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli istituti di credito garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito e forniscono idonea garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l’inutilizzabilità del credito in compensazione.

3.  Ai sensi del comma 1 e al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali, la Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito e/o con le loro associazioni di categoria. Gli istituti di credito utilizzano la corrispondente capienza fiscale derivante dalle misure di cui al comma 1 a favore delle imprese aventi sede legale e operativa nella Regione e procedono all’acquisto di crediti fiscali derivanti da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche, su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale, dalla data dell’inizio dell’intervento fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.  Nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti, l’acquisto dei crediti avviene in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

5.  Le eventuali plusvalenze derivanti dagli acquisti di cui al comma 1, lettera c), sono reinvestite per l’acquisto dei nuovi crediti, fermo restando le condizioni previste dalla medesima lettera c).

Art. 3

(Adempimenti) 

1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, con propria deliberazione (1), le modalità di attuazione di quanto previsto all’articolo 2. La Regione può promuovere la stipula di un’apposita convezione con l’Agenzia delle entrate.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie) 

1.  Agli oneri concernenti la piattaforma elettronica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 “Statistica e sistemi informativi” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:

a)  “Spese relative alla piattaforma elettronica per il trasferimento dei crediti fiscali – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa pari a euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, e a euro 20.000,00 per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2026, alla copertura degli oneri di parte corrente, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) “Spese relative alla piattaforma elettronica per il trasferimento dei crediti fiscali – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa pari a euro 100.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

2.  Agli oneri derivanti dall’articolo 3 si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la convezione con l’Agenzia delle entrate per la gestione del trasferimento dei crediti fiscali”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2023 e a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2026, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore) 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Vedi la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2024, n. 63 (Legge regionale 10 ottobre 2023, n.12.Disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.