Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei

Numero della legge: 20
Data: 7 dicembre 2023
Numero BUR: 99
Data BUR: 12/12/2023

SOMMARIO 

CAPO I     DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1         (Oggetto, finalità e principi generali)

Art. 2         (Definizioni)

Art. 3         (Passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche)

Art. 4         (Regime giuridico delle opere idroelettriche)

Art. 5         (Rapporto di fine concessione)

Art. 6         (Intese interregionali)

Art. 7         (Durata delle nuove concessioni)

CAPO II   PROCEDURE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

Art. 8         (Valutazione propedeutica all’avvio delle procedure di assegnazione)

Art. 9         (Modalità di assegnazione delle concessioni)

Art. 10       (Affidamento a società a capitale misto)

Art. 11       (Termine per l’avvio delle procedure di assegnazione)

Art. 12       (Procedure di assegnazione)

Art. 13       (Indizione delle procedure)

Art. 14       (Requisiti di ammissione)

Art. 15       (Contenuti essenziali del bando)

Art. 16       (Criteri di valutazione delle proposte progettuali)

CAPO III  OBBLIGHI O LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI E AMBIENTALI E MISURE DI COMPENSAZIONE

Art. 17       (Obblighi o limitazioni gestionali)

Art. 18       (Miglioramenti energetici)

Art. 19       (Miglioramento e risanamento ambientale)

Art. 20       (Misure di compensazione ambientale e territoriale)

Art. 21       (Clausole sociali)

CAPO IV  CANONE DI CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 22       (Canone di concessione)

Art. 23       (Canone aggiuntivo)

Art. 24       (Fornitura gratuita dell’energia elettrica)

Art. 25       (Depositi cauzionali)

CAPO V    DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26       (Sanzioni)

Art. 27       (Decadenza, risoluzione e recesso dalla concessione)

Art. 28       (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 29       (Clausola valutativa)

Art. 30       (Disposizioni finanziarie)

Art. 31       (Entrata in vigore)


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto, finalità e principi generali) 

1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche, detta disposizioni sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, disciplina:

a)  il passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche come definite all’articolo 2;

b)  il regime giuridico delle opere idroelettriche;

c)  la durata delle nuove concessioni;

d)  le attività propedeutiche alle procedure di assegnazione delle concessioni;

e)  le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni in attuazione del comma 1 bis dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999;

f)   i requisiti di ammissione e di assegnazione delle concessioni;

g)   gli obblighi o le limitazioni gestionali all’utilizzo delle opere idroelettriche e delle acque;

h)  i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell’acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica;

i)  i livelli minimi in termini di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza;

l)  le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario;

m) l’utilizzo dei beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

n) la determinazione del canone di concessione di cui all’articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999.

2. La Regione, in attuazione del comma 1, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la valorizzazione del patrimonio idrico nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità;

b) lo sviluppo delle politiche energetiche di miglioramento e di incremento della produzione da fonti rinnovabili e di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si conformano, in particolare, ai principi di tutela della concorrenza, di economicità, di semplificazione, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento, di non discriminazione, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di proporzionalità, di pubblicità, di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica.

Art. 2

(Definizioni) 

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, le grandi derivazioni d’acqua che per produzione di forza motrice sono superiori alla potenza nominale media annua di kilowatt 3000;

b) per opere idroelettriche, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell’acqua, le condotte forzate e i canali di scarico di cui all’articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933;

c)  per beni diversi, ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione di cui all’articolo 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933.

 

Art. 3

(Passaggio in proprietà alla Regione delle opere idroelettriche) 

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999, le opere idroelettriche di cui all’articolo 2, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento, controllo ed esercizio, passano, senza compenso, dalla proprietà dello Stato in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 e previa ricognizione e trasmissione del rapporto di fine concessione di cui all’articolo 5.

2. Il passaggio in proprietà delle opere idroelettriche di cui al comma 1 si attua al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a)  alla scadenza della concessione;

b) negli altri casi di trasferimento della proprietà al termine del rapporto concessorio previsti dalla legislazione statale in materia;(1)

c)  (2)

3. Le opere idroelettriche di cui al comma 1 passano nel patrimonio della Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la Regione accerti la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico.

4.  In attuazione dei commi 1 e 2, i concessionari uscenti hanno l’obbligo di consentire l’accesso alle opere e ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale tecnico regionale o al personale individuato dalla Regione.

5.  Le opere idroelettriche passate in proprietà della Regione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere idroelettriche, restano nel possesso e nella custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione.

6.  I beni diversi costituenti il compendio della concessione scaduta e rientranti nel progetto aggiudicato della nuova concessione passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario, a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e dalla presente legge.

7.  La Giunta regionale, contestualmente all’aggiudicazione della nuova concessione, definisce le modalità con le quali l’aggiudicatario, ai sensi dei commi 5 e 6, entra in possesso o nella disponibilità delle opere idroelettriche e dei beni diversi.

Art. 4

(Regime giuridico delle opere idroelettriche)

1. La proprietà delle opere idroelettriche, funzionali alla produzione di energia idroelettrica, non può essere ceduta a terzi.

2. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere idroelettriche di cui al comma 1, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dall’autorità concedente, lo stesso concessionario, fermo restando quanto previsto all’articolo 26 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata, con oneri a carico del concessionario subentrante ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera s).

3. Nel caso sia necessario per l’assegnazione della concessione, la Regione può acquisire beni diversi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25, secondo comma e seguenti, del r.d. 1775/1933, con la corresponsione all’avente diritto di un prezzo, la cui base è indicata nel bando di cui all’articolo 15 e che è determinato secondo i criteri e le modalità indicati all’articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.

4. I beni diversi acquisiti dalla Regione ai sensi del comma 3 sono messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle concessioni con preavviso triennale, ai sensi dell’articolo 25, terzo comma, del r.d. 1775/1933 e per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le opere idroelettriche acquisite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, sono rimesse, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni, individuati a seguito delle procedure previste dalle disposizioni di cui al Capo II.

Art. 5

(Rapporto di fine concessione) 

1. Il concessionario uscente, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all’articolo 26, comma 1, redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione almeno  quattro anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico. (2a)

2. Il rapporto di fine concessione contiene:

a) l’inventario delle opere idroelettriche passate in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2;

b) l’inventario dei beni diversi, distinguendo tra beni immobili e mobili;

c)  una relazione analitica, firmata da uno o più tecnici abilitati in relazione alle competenze richieste, in particolare, contenente:

1)  lo stato di fatto e le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali delle opere idroelettriche e dei beni diversi di cui alle lettere a) e b);

2)  lo stato di efficienza e di funzionamento delle opere idroelettriche e dei beni diversi di cui alle lettere a) e b);

3)  le informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi;

4)  l’eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza aggiornato delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), costituito da elaborati tecnici, schemi impiantistici, riferimenti e descrizioni di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario, sottoscritti dai tecnici abilitati. Per tutte le opere idroelettriche e i beni diversi sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati i manuali di uso e di manutenzione. Qualora non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze richieste, attestante le caratteristiche progettuali delle opere idroelettriche e dei beni diversi;

e)  l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuti negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all’articolo 26 del r.d. 1775/1933, con una rendicontazione analitica dei costi sostenuti. Per i lavori di manutenzione straordinaria sono indicati gli estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente;

f) i servizi obbligatori stabiliti dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia, eventuali impegni, servitù o oneri assunti, a qualsiasi titolo, dal concessionario verso terzi in forza della concessione medesima ovvero di altri istituti contrattuali o di prescrizioni determinate da autorità pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione;

g) l’elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche e degli oneri a favore di terzi, a qualsiasi titolo riguardanti le opere idroelettriche e i beni diversi di cui alle lettere a) e b);

h) il progetto di gestione dell’invaso, ove prescritto, ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;

i) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni, al netto dell’energia eventualmente fornita alla Regione a titolo gratuito. Per gli impianti ad accumulazione con stazioni di pompaggio, si richiedono i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte;

l)  i dati e le informazioni, reperibili dagli atti contabili del concessionario uscente, per ciascuno dei beni mobili e immobili inventariati ai sensi della lettera b), per le finalità di cui all’articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, funzionali alla determinazione del loro prezzo, in termini di valore residuo, quale valore non ancora ammortizzato dei beni. In mancanza di dati e di informazioni reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente provvede a fornire una ricostruzione del valore residuo di tali beni, mediante perizia asseverata, per le successive valutazioni da parte dell’amministrazione concedente.

3. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio di cui al comma 8.

4. Il rapporto di fine concessione, per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la risoluzione, la revoca o il recesso, è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla relativa comunicazione.

5. Il concessionario uscente, nel caso di mancanza, incompletezza o erroneità dei dati nel rapporto di fine concessione trasmesso alla Regione ai sensi del comma 1, è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni richieste entro il termine perentorio indicato dalla struttura regionale competente in materia di concessioni.

6. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempimento, valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.

7. La Regione in caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 26 e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l’effettuazione di sopralluoghi e di ogni altra attività tecnica ed accertativa. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente.

8. La Regione provvede ad effettuare la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere idroelettriche e i beni diversi e di predisporre gli atti necessari all’acquisizione in proprietà delle opere idroelettriche. Per tale verifica la Regione si avvale degli elementi informativi acquisiti dagli enti preposti. Il passaggio di proprietà è formalizzato con atto rogato in forma pubblica da parte degli uffici regionali, previa sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna a seguito dell’accertamento del regolare funzionamento e dell’effettuazione delle ulteriori necessarie verifiche.

9. Il rapporto di fine concessione e la documentazione tecnica concernente la ricognizione dei beni diversi e delle opere idroelettriche della concessione scaduta o in scadenza sono resi pubblici e disponibili nell’ambito della procedura di assegnazione di cui all’articolo 12, comma 1, e le modalità di presa visione da parte dei soggetti interessati sono disciplinati dal bando di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e). 

 

Art. 6

(Intese interregionali) 

1. Nel caso di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico che prelevano acqua da corpi idrici che delimitano il confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre Regioni ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua da assegnare in concessione.

2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Regione stipula un’intesa con la Regione confinante per regolare i rapporti giuridici relativi all’assegnazione della concessione, con particolare riferimento alla gestione delle derivazioni, ai vincoli amministrativi e alla ripartizione dei canoni per l’utilizzo delle acque e delle opere idroelettriche acquisite nelle rispettive proprietà. L’intesa è ratificata con legge regionale.

3. L’intesa di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le modalità di fornitura gratuita dell’energia elettrica di cui all’articolo 24.

 

Art. 7

(Durata delle nuove concessioni) 

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1 ter, lettera f), del d.lgs. 79/1999, le concessioni hanno una durata, definita nel bando di cui all’articolo 15, compresa tra venti e quaranta anni. Il termine massimo può essere aumentato fino a dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all’importo dell’investimento.

 

CAPO II

PROCEDURE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

DI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO

  

Art. 8

(Valutazione propedeutica all’avvio delle procedure di assegnazione) 

1. La Giunta regionale, prima dell’avvio delle procedure per le assegnazioni delle concessioni, accerta, in coerenza con le previsioni di cui al comma 2 e con il coinvolgimento dei soggetti territorialmente interessati, la sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell’uso per la produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali.

2. La Giunta regionale, in relazione a quanto previsto al comma 1, tiene conto delle previsioni contenute nei piani di tutela ambientale e paesaggistica e nella programmazione territoriale ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nel Piano di gestione delle Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e dell’Appennino centrale, nel Piano di tutela delle acque regionale (PTAR) e nel Piano energetico regionale (PER), con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Art. 9

(Modalità di assegnazione delle concessioni) 

1. L’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico è effettuata, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 3, e previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria di cui all’articolo 14, a:

a)  operatori economici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), dell’Allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, nelle quali il socio privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 10;

c)  forme di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 174 e 175 del d.lgs. 36/2023.

2.  La Giunta regionale:

a)  ricorre, in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera a);

b) può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 1, lettera b) o c), con provvedimento motivato, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell’accorpamento di più concessioni preesistenti ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b).

Art. 10

(Affidamento a società a capitale misto) 

1. La Regione, per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico secondo le modalità previste all’articolo 9, comma 1, lettera b), può promuovere la costituzione, con legge regionale, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, di una società a capitale misto pubblico privato, come disciplinata dal d.lgs. 175/2016, cui affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

2. La Regione può conferire, quale propria quota di capitale della società di cui al comma 1, una quota non superiore all’importo della componente fissa dei canoni introitati di cui all’articolo 22 nonché i beni all’articolo 4, comma 4.

3. Roma Capitale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Roma Capitale, i loro enti strumentali e le loro società a totale partecipazione pubblica possono partecipare al capitale della società di cui al comma 1 mediante il conferimento di adeguate risorse finanziarie, nei limiti e nei modi consentiti dalle disposizioni di legge vigenti.

4. La Giunta regionale, nel caso di assegnazione della concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), con apposita deliberazione, in particolare:

a) individua la forma societaria;

b) definisce la quota di capitale sociale da riservare al socio privato;

c) approva lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali.

5. L’assegnazione della concessione di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico alla società di cui al comma 1 avviene a seguito della selezione di un socio privato, con procedura ad evidenza pubblica, che ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento della concessione quale oggetto esclusivo dell’attività della società mista.

6. L’assegnazione della concessione alla società mista di cui al comma 1 è, in ogni caso, subordinata:

a)  all’acquisizione, da parte del socio privato selezionato, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 49 per cento;

b) all’assunzione, da parte del socio selezionato, degli obblighi di esecuzione e gestione operativa delle attività ricomprese nell’oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione.

7.  La società di cui al comma 1 non può partecipare ad altre procedure ad evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

8. Alla procedura per l’individuazione del socio privato di cui al comma 5 si applicano le disposizioni previste per l’assegnazione delle concessioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a).

9. Il socio privato selezionato all’esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 5, qualora costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, deve costituire una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione assegnata alla società mista di cui al presente articolo.

Art. 11

(Termine per l’avvio delle procedure di assegnazione)

1. (3)

2. Le procedure per l’assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate almeno due anni prima della scadenza.


Art. 12

(Procedure di assegnazione) 

1.  Le procedure di assegnazione, fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), si articolano nelle seguenti fasi:

a)  adozione e pubblicazione del bando di assegnazione e, ove previsto, delle lettere di invito, aventi ad oggetto, nelle forme e nei termini ivi indicati, la presentazione delle istanze di assegnazione, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, tecnico-progettuale ed economico-finanziaria prescritta;

b) valutazione e selezione, nell’ambito del procedimento unico, delle istanze e della relativa documentazione di cui alla lettera a), comprendente le seguenti attività:

1) istruttoria, valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate;

2) verifica o valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria, autorizzazione paesaggistica ed ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente e conseguente adeguamento delle proposte progettuali;

3) aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul progetto;

4) assegnazione della concessione.

2.  Le attività di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si svolgono, entro e non oltre un anno dal relativo avvio, mediante la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, alla quale partecipano, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali competenti al rilascio di atti di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominati, previsto dalla normativa statale, regionale o comunale vigente.

3.  La proposta progettuale di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto di fattibilità tecnico ed economica di cui agli articoli 41 e seguenti del d.lgs. 36/2023.

4.  L’aggiudicatario della concessione, alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui al comma 1, ha titolo ad esercire l’impianto e a realizzare gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato e la concessione costituisce titolo, ove necessario, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità ai fini dell’eventuale applicazione delle procedure espropriative.

5.  Alla scadenza delle concessioni assegnate di cui al presente articolo, le opere e gli interventi di cui al comma 4 e previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, in proprietà della Regione secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

6. La Regione può decidere di non procedere all’assegnazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione.

 

Art. 13

(Indizione delle procedure) 

1.  La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico è indetta mediante la pubblicazione del bando di cui all’articolo 15, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori.

2.  La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico può riguardare:

a)  una singola concessione preesistente;

b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.

 

Art. 14

(Requisiti di ammissione) 

1.  Alla procedura per l’assegnazione delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico possono partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), dell’Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023, per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all’articolo 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a)  adeguata capacità organizzativa e tecnica attestata dall’aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno kilowatt 3000;

b) adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, attestata dalla referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari che certifichino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l’eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, nonché per l’acquisizione dei beni diversi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dei quali il progetto proposto preveda l’utilizzo.

2. Il bando di cui all’articolo 15 può prevedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui al comma 1 come di seguito indicato, in funzione:

a)  della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione da assegnare, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti;

b) della capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, tenuto conto della tipologia degli impianti oggetto del bando. Tali requisiti sono commisurati al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione in condizioni di sicurezza.

3.  Il bando di cui all’articolo 15 stabilisce i requisiti, come individuati ai commi 1 e 2, anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati.

4.  Gli operatori economici di cui al comma 3, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società con oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell’istanza di assegnazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c).

5.  Agli operatori economici di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), non è consentito:

a) (4)

b) partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese;

c)  partecipare alla gara anche in forma individuale, in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese.

bis. L’avvalimento delle capacità di altri soggetti ai fini della partecipazione alla gara è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 104 del d. lgs. 36/2023. (5)

Art. 15

(Contenuti essenziali del bando) 

1.  Il bando di assegnazione delle concessioni previste dalla presente legge è adottato con deliberazione della Giunta regionale e, in particolare:

a)  individua la concessione o l’accorpamento di più concessioni preesistenti, oggetto della procedura di assegnazione;

b) individua la modalità di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 2;

c)  definisce le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e la relativa documentazione tecnica progettuale, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta economica;

d) riporta lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;

e)  disciplina le modalità di presa visione del rapporto di fine concessione e della documentazione tecnica concernente la ricognizione dei beni diversi e delle opere idroelettriche della concessione scaduta o in scadenza da parte dei soggetti interessati di cui all’articolo 5;

f)  descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all’esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;

g) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario deve eseguire nel corso della concessione;

h) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell’articolo 17;

i)  specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18;

l)  specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19;

m) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 20;

n) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo ed occupazionale nei territori interessati, con particolare riguardo ai giovani;

o) stabilisce i requisiti di ammissione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, specificando, ai sensi dell’articolo 14, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici partecipanti, con particolare riferimento alla soglia, espressa in megawatt della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione;

p) stabilisce la durata della concessione e può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione di cui all’articolo 27, comma 1;

q) determina le voci rilevanti e il valore stimato della concessione ai sensi dell’articolo 179 del d.lgs. 36/2023, posto a base di gara dell’offerta economica e prevede la componente variabile del canone di concessione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;

r)  stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell’offerta e l’ammontare della cauzione di cui all’articolo 25, comma 2 e delle eventuali ulteriori garanzie;

s)  stabilisce l’eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all’articolo 4, comma 2;

t)  stabilisce il prezzo base dei beni diversi di cui all’articolo 4, comma 3, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo;

u) specifica e individua i criteri di valutazione dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione ai sensi dell’articolo 16, differenziando le classi di punteggio e il loro valore ponderale;

v) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell’articolo 21;

z)  specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 12.

Art. 16

(Criteri di valutazione delle proposte progettuali) 

1. Ai fini dell’assegnazione della concessione, l’amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

a)  l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 22, comma 2, posto a base di gara;

b)   gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento energetico della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto agli obiettivi minimi posti a bando di gara ai sensi dell’articolo 18, attraverso l’aumento dell’energia prodotta o della potenza degli impianti o tramite l’aumento del livello tecnologico e di automazione dell’impianto idroelettrico o delle sue parti;

c)   le misure e gli interventi di miglioramento della sicurezza infrastrutturale a tutela delle persone e del territorio e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 19 e 20; (6)

d)   l’attività di gestione dell’invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell’invaso, nonché a garantire, in ogni condizione meteorologica, la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull’ecosistema e sull’assetto morfologico e fisico del corso d’acqua;

3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l’approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d’acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

e) il possesso di certificazioni e di attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;

f)    la disponibilità, fermo restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all’articolo 21, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee, per la gestione delle opere e degli impianti funzionali all’esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale e un ottimale utilizzo dell’acqua e degli impianti;

g)   l’esperienza del personale responsabile della sicurezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto nelle dighe ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

h)   l’esperienza del personale nella gestione diretta degli impianti idroelettrici con particolare riguardo alla manutenzione e nella gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti;

i)    l’esperienza del personale in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all’abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all’installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

l)    l’esperienza nell’ambito della sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

m) l’esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

n)   l’esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

o)   le modalità organizzative e gli standard assicurati per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per la sicurezza e l’efficienza dell’impianto;

p)   le misure, aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

q)   gli investimenti complessivi da sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, con l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

2.  La valutazione dell’offerta economica, relativa all’incremento offerto sul canone di concessione, è relativa sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell’articolo 22.

3.  Con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando di cui all’articolo 15 sono specificati i criteri di valutazione, di volta in volta, applicabili e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi.

 

CAPO III

OBBLIGHI O LIMITAZIONI GESTIONALI, MIGLIORAMENTI ENERGETICI

E AMBIENTALI E MISURE DI COMPENSAZIONE

 

Art. 17

(Obblighi o limitazioni gestionali)

 

1. Il bando di cui all’articolo 15 prevede specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, relativi:

a)  agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d’acqua;

b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d’acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto all’articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

c)  agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

 

Art. 18

(Miglioramenti energetici)

 

1. Il bando ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i), in conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi assunti dal PER, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell’acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1 ter, lettera h), del d.lgs. 79/1999.

2.  Gli obiettivi di cui al comma 1 sono relativi ai seguenti aspetti:

a)   incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso interventi di sviluppo ed efficientamento dell’utilizzo della risorsa idrica impiegata;

b) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

 

Art. 19

(Miglioramento e risanamento ambientale) 

1.  Il bando ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l), in attuazione del Piano di gestione delle Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e dell’Appennino centrale, del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) e del PTAR stabilisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull’ambiente, relativi ai seguenti aspetti:

a)   il mantenimento della continuità fluviale;

b)   le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d’acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l’applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;

c)   la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;

d)   la tutela dell’ecosistema, della natura e della biodiversità.

 

Art. 20

(Misure di compensazione ambientale e territoriale) 

1.  Il bando di cui all’articolo 15, comma 1, lettera l), nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale, che non possono essere di carattere esclusivamente finanziario e sono, in ogni caso, compatibili con l’equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.

2.  Le misure di cui al comma 1, da destinare ai comuni interessati, sono stabilite nel bando di cui all’articolo 15, con riferimento:

a)   al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell’ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell’ambiente e dei siti naturali;

b)   al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;

c)   al risparmio e all’efficienza energetica;

d)   alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata.

 

Art. 21

(Clausole sociali) 

1.  Alle procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, scadute o in scadenza, disciplinate dal Capo II, si applicano le disposizioni sulle clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all’articolo 6 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 (Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici).

CAPO IV

CANONE DI CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

 

Art. 22

(Canone di concessione) 

1.  A decorrere dall’anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999 e sentita l’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), i titolari di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale versato in due rate semestrali, articolato in una componente fissa e in una componente variabile e determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

2.  La componente fissa, quantificata ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica e successive modifiche, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs. 79/1999, è pari a 30 euro per ogni kilowatt di potenza nominale media di concessione per ogni annualità ed è aggiornata in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.

3.  La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita a titolo gratuito alla Regione ai sensi dell’articolo 24 ed il prezzo zonale dell’energia elettrica.

4.  La componente variabile di cui al comma 3 è determinata in misura corrispondente al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare e può essere inserita nel bando di cui all’articolo 15 come oggetto di offerta economica per l’assegnazione della concessione. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la modalità di scorporo dell’energia elettrica fornita gratuitamente, ai sensi dell’articolo 24, dalla quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione della componente variabile del canone.

Art. 23

(Canone aggiuntivo) 

1.  È istituito, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs. 79/1999, un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico scadute, fino alla nuova assegnazione della concessione.

2.  Il canone di cui al comma 1:

a)  decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino alla data di nuova assegnazione, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3.  Per la prima annualità e per l’annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili. La frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.

4.  Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora il concessionario uscente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della concessione, fatto salvo il diritto di rinuncia, al cui esercizio consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall’annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.

5.  Il canone annuo aggiuntivo è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione ed è aggiornato in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.

Art. 24

(Fornitura gratuita dell’energia elettrica) 

1.  A decorrere dall’anno solare successivo alla data di assegnazione delle concessioni ai sensi della presente legge, in attuazione dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999, relativamente alle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico insistenti sul territorio regionale, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, ai fini della relativa destinazione, nella misura di almeno il 50 per cento, ai servizi pubblici e alle categorie di utenti interessati dalle derivazioni, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione di Giunta regionale.

2.  Sono obbligati a fornire, annualmente e gratuitamente, energia elettrica alla Regione i seguenti soggetti:

a)  i titolari di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico;

b) gli operatori che hanno proceduto alla prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni scadute;

c)  gli operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), eserciscono e conducono grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

 

Art. 25

(Depositi cauzionali)

 

1.  L’aggiudicatario, alla conclusione delle procedure di assegnazione della concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari almeno a tre annualità della componente fissa del canone di cui all’articolo 22, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT di cui all’articolo 22, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione ed è restituita, alla scadenza della concessione oppure introitata dall’autorità concedente in caso di decadenza, risoluzione, revoca o recesso.

2.  Il bando di cui all’articolo 15 stabilisce l’ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all’eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

  

Art. 26

(Sanzioni) 

1.  Il mancato rispetto del termine di presentazione del rapporto di fine concessione di cui all’articolo 5, comma 1, comporta, in ogni caso, l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 ad un massimo di euro 75.000,00, per ogni semestre di ritardo.

2.  La sanzione di cui al comma 1 è:

a)  pari a 25.000,00 per ritardo entro il primo semestre;

b) pari a 50.000,00 per ritardo entro il primo anno;

c)  pari a 75.000,00 per ritardo oltre il primo anno.

3.  L’inadempimento degli obblighi di integrazione dei dati e delle informazioni di cui all’articolo 5, comma 5, comporta, in ogni caso, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo.

4.  Per quanto non espressamente previsto ai commi 1 e 2, in materia di sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

Art. 27

(Decadenza, risoluzione e recesso dalla concessione) 

1.  La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza dal diritto di derivare e utilizzare l’acqua pubblica stabilite all’articolo 55 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche.

2.  Il bando di cui all’articolo 15 può stabilire cause di risoluzione in relazione ad inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

3.  Le disposizioni in materia di risoluzione e recesso di cui all’articolo 190 del d.lgs. 36/2023 si applicano alle concessioni di cui alla presente legge.

 

Art. 28

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1.  Per le concessioni scadute, nonché per quelle oggetto di decadenza, risoluzione, revoca o recesso alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all’articolo 5, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.  Gli operatori economici che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono e conducono gli impianti di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, proseguono l’attività per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di assegnazione di cui all’articolo 12.

3.  La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, può:

a)  stipulare intese o accordi con il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti e per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili ai fini dell’attuazione della presente legge;

b) chiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dei dati anche per finalità diverse da quelle correlate all’applicazione della parte variabile del canone di cui all’articolo 22.

4.  In fase di prima applicazione della presente legge, l’avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico deve avvenire entro il termine stabilito all’articolo 12, comma 1 quater, del d.lgs. 79/1999.

 

Art. 29

(Clausola valutativa)

1.  Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale e di miglioramento energetico, ambientale e territoriale. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:

a)  un quadro descrittivo delle concessioni attive con le relative scadenze e i dati tecnici ed economici relativi all’andamento di ognuna di esse;

b) l’ammontare del canone di concessione introitato annualmente e l’utilizzo delle relative risorse;

c)  l’entità dell’energia elettrica fornita gratuitamente, la misura, la destinazione e l’utilizzo della stessa in favore dei servizi pubblici e delle categorie di utenti interessati dalle derivazioni;

d) i miglioramenti energetici raggiunti, quelli di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale conseguiti e le misure di compensazione ambientale e territoriale destinate ai comuni interessati e la loro tipologia;

e) eventuali problematiche o criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

 

Art. 30

(Disposizioni finanziarie)

1.  Le entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni di concessione di cui all’articolo 22, comma 2, stimate in euro 7.400.000,00, già previste dall’articolo 8 della l.r. 2/2013, sono versate nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie”.

2.  Le nuove entrate derivanti dalla componente variabile dei canoni di concessione di cui all’articolo 22, comma 3, stimate in euro 3.350.000,00, a decorrere dall’anno 2024 sono versate nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie”.

3.  Una quota pari al 50 per cento delle nuove entrate di cui al comma 2, stimata in complessivi euro 1.675.000,00, a decorrere dall’anno 2024, è destinata a valere sulla voce di spesa denominata: “Spese per interventi di tutela e valorizzazione delle risorse idriche relativi alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico”, da istituire nel programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2.

 

Art. 31

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(2) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(2a) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(3) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(4) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(5) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

(6) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.