Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Debiti derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie e della Corte di giustizia tributaria, nonché da cartelle esattoriali

Numero della legge: 2
Data: 10 gennaio 2024
Numero BUR: 4
Data BUR: 11/01/2024

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 1.071.291,22, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie) 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 1, per complessivi euro 1.071.291,22, è stato già effettuato a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente, al titolo 1 “Spese correnti”, nell’ambito della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, rispettivamente, programma 02 “Segreteria generale”, per euro 525,93, annualità 2022, programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, per euro 962,16, annualità 2022 e programma 11 “Altri servizi generali”, per euro 990.278,49, annualità 2022 e per euro 79.524,64, annualità 2023.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

L'allegato alla presente legge è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2024, n. 4

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.