Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie

Numero della legge: 4
Data: 25 marzo 2024
Numero BUR: 25
Data BUR: 26/03/2024

Art. 1
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026)

1.  Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

Missione

Programma

Tit.

Legge reg.

2024

2025

2026

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

28/2019, art. 7, c. 105 - Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale -LazioCrea

+ € 1.110.000,00

+ € 1.035.000,00

+ € 991.000,00

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

1

24/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026

+ € 136.000,00

-

-

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

1

13/2001 - Finanziamento parrocchie ed edifici di culto per interventi socioeducativi (oratori)

+ € 375.000,00

-

-

04 – Istruzione e diritto allo studio

04 – Istruzione universitaria

1

6/2018 - Spese di personale e di funzionamento dell’ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Disco)

+ € 1.200.000,00

-

-

04 – Istruzione e diritto allo studio

06 - Servizi ausiliari all’istruzione

1

2/2016 - Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo

+ € 100.000,00

+ € 100.000,00

+ € 100.000,00

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1

20/2021, art. 13, cc. 8-10 - Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Teatro di Roma

+ € 500.000,00

-

-

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

1

19/2022, art. 9, cc. 38-41 - Spese per la promozione e la realizzazione dei campionati europei di atletica leggera 2024 - parte corrente

+ € 500.000,00

-

-

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

01 – Difesa del suolo

2

53/1998 - Difesa del suolo - Difesa e tutela della costa laziale

+ € 2.500.000,00

-

-

11 – Soccorso civile

01 – Sistema di protezione civile

2

2/2014, art. 26-ter – Servizio NUE 112 - Numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta – Spese in conto capitale

+ € 452.254,00

+ € 200.000,00

+ € 23.180,00

15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

02 – Formazione professionale

1

3/2020 – Fondo per la prevenzione ed il contrasto al revenge porn e alla diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso

+ € 100.000,00

-

-

15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

03 – Sostegno all’occupazione

1

19/2022, art. 9, cc. 11-13 - Spese relative al protocollo d’intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa

+ € 500.000,00

-

-

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

1

17/2023, art. 3 – Fondo per la riallocazione delle funzioni non fondamentali

-

-

+ € 17.600.000,00

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

2

14/2008, art. 1, c. 38 – Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche

+ € 1.850.000,00

-

-

10 – Trasporti e diritto alla mobilità

05 – Viabilità e infrastrutture stradali

2

12/2002 – Interventi Astral - manutenzione straordinaria

- € 1.850.000,00

-

-

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

1

24/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo perdite potenziali)

-

-

- € 15.300.000,00

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

1

24/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)

- € 4.521.000,00

- € 1.135.000,00

- € 3.391.000,00

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

2

24/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)

- € 2.952.254,00

- € 200.000,00

- € 23.180,00

2. L’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente le attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 991.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

 

Art. 2
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo all’ottantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco anglo-americano ad Anzio e successive modifiche. Disposizioni finanziarie)

1. All’articolo 8 della l.r. 23/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:
“c) euro 60.000,00 al Comune di Cassino;”;
b) al comma 3, le parole: “pari a euro 80.000,00, per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 120.000,00, per l’anno 2024”.
2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’integrazione per euro 40.000,00, per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 3, della l.r. 23/2023, relativa alle spese per le iniziative dedicate alla memoria della battaglia di Cassino, dello sbarco anglo-americano ad Anzio e dello sfondamento della linea Gustav, iscritta nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

bis. Le misure di cui al comma 2 non sono cumulabili tra loro per i contribuenti aventi un reddito imponibile sino a 28.000,00 euro.

 

Art. 3
(Disposizioni in materia di ricorso al mercato finanziario)

1. Ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), il ricorso al mercato finanziario è autorizzato esclusivamente per reperire risorse finalizzate al rimborso anticipato o alla ristrutturazione, anche tramite rifinanziamento, di passività preesistenti, ivi comprese quelle derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 46 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativi all’attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alla finanza degli enti territoriali.

Art. 4
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito
delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), le disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)si applicano, per il solo anno 2024, con riferimento agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023).
2. Ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024), per l’anno di imposta 2024:
a)  non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF fino a 28.000,00 euro, in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2023;
b) è disposta una detrazione dall’addizionale regionale all’IRPEF pari a 60,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000,00 euro , ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

bis. Le misure di cui al comma 2 non sono cumulabili tra loro per i contribuenti aventi un reddito imponibile sino a 28.000,00 euro. (1)
3. Ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, lettera b), della l.r. 23/2023 e in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 1/2023, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 136.985.000,00, per l’anno 2024, di cui euro 133.700.000,00, derivanti dalle disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF ed euro 3.285.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP, si provvede:

a)  per euro 100.000.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, in riferimento alla medesima annualità, sul “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito” di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 23/2023;
b) per euro 36.985.000,00, mediante l’integrazione, per l’anno 2024, del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito” di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 30, comma 2, della l.r. 30/1998, concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.

5. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo, sono allegate alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF – anno 2024, con l’indicazione della misura distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile (Allegato A) e la tabella concernente la misura dell’aliquota dell’IRAP – anno 2024, con l’indicazione della misura distintamente per ogni settore di attività e categoria di soggetti passivi (Allegato B).

 

Art. 5
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2023, n. 11, relativo all’acquisto in via di prelazione dei beni culturali siti in località “Olivetaccio”. Disposizione finanziaria)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 11/2023 la parola: “esercita” è sostituita dalle seguenti: “può esercitare”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 950.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della l.r. 11/2023, concernente l’acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma Capitale, località “Olivetaccio”, iscritta nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

Art. 6
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12,
relativo alla Fondazione di partecipazione “Rome Technopole”)

1.  Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 12/2022 le parole: “Ferma restando l’onorificità della carica,” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e dal decreto attuativo del Ministro dell’università e della ricerca, ivi previsto,”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 7
(Disciplina transitoria di adeguamento all’articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, relativo a conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. Nelle more dell’attuazione della disciplina di conferimento di funzioni ai sensi del primo e del secondo periodo dell’articolo 22 del d.l. 104/2023 convertito dalla l. 136/2023, per effetto della clausola di salvaguardia delle disposizioni regionali di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto prevista nel terzo periodo del medesimo articolo, restano ferme le deleghe di funzioni in materia di approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti, di autorizzazione relativa alla realizzazione dei predetti impianti e delle relative varianti, nonché di autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti come conferite dalla legislazione regionale vigente a tale data.

 

Art. 8
(Disposizioni in materia di impianti crematori. Piano regionale di coordinamento. Modifica all’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni in materia di dispersione e affidamento delle ceneri e successive modifiche)

1. La realizzazione e la gestione di impianti crematori avviene in conformità a quanto indicato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e successive modifiche, nel rispetto dei principi della normativa europea, nonché dei criteri di cui al Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale adotta il Piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6 della l. 130/2001 recante linee di indirizzo e criteri per la realizzazione, anche in forma associata, dei crematori da parte dei comuni e per il rilascio delle relative autorizzazioni, tenendo conto, in particolare, nel rispetto di criteri di proporzionalità, della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
3. Il Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2 è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni, durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, trasmette al Consiglio regionale il Piano regionale di coordinamento adottato ai sensi del medesimo comma 2, per la relativa approvazione.
4. Nelle more della definizione delle norme tecniche per la realizzazione degli impianti crematori di cui all’articolo 8 della l. 130/2001, il Piano regionale di coordinamento, oltre a quanto disposto dal comma 2, indica:
a)  i criteri territoriali, paesaggistici e architettonici per la localizzazione degli impianti;
b) le norme tecniche per la realizzazione dei crematori relativamente agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione;
c)  i sistemi tecnologici di tutela dell’aria dagli inquinanti che devono essere adottati nella realizzazione degli impianti;
d) i limiti alle emissioni in atmosfera;
e)  l’adozione di una metodologia analitica per i controlli discontinui;
f)  l’adozione del monitoraggio in continuo;
g) i sistemi di controllo della combustione;
h) l’adozione del monitoraggio delle deposizioni atmosferiche e delle emissioni diffuse.
5. Gli impianti crematori sono realizzati entro i recinti dei cimiteri, ivi compresi i casi in cui le aree cimiteriali siano soggette a successivo ampliamento. Non è consentito l’utilizzo di impianti crematori mobili.
6. Nelle more dell’approvazione del primo Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2, e comunque non oltre il periodo massimo di dodici mesi, sono sospesi i procedimenti autorizzatori in corso, relativi all’approvazione dei progetti di costruzione di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nonché i procedimenti di approvazione dei progetti esecutivi relativi ai progetti di costruzione già approvati alla data di entrata in vigore del presente articolo, per la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale. (1a)
7. I comuni soggetti all’obbligo di sospensione dei procedimenti di cui al comma 6 adeguano i relativi atti alle disposizioni del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2 entro sei mesi dall’approvazione del medesimo Piano. (1b)
8. Il periodo al comma 5 dell’articolo 162 della l.r. 4/2006: “Il comune può custodire le urne cinerarie in edifici e aree collocati al di fuori del perimetro cimiteriale che possono essere date in concessione ad enti o privati, anche con la procedura di finanza di progetto, realizzati secondo le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia del comune competente, acquisendo la destinazione di cimitero per le urne cinerarie, con possibilità di realizzare impianti crematori al servizio” è soppresso.

Art. 9
(Riordino delle comunità montane)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di ordinamento degli enti locali e in conformità all’articolo 16, comma 4, dello Statuto, provvede con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale e previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL), alla ridelimitazione delle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche e al conseguente riordino e razionalizzazione delle comunità montane costituite in base alla medesima legge regionale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, tenendo conto delle diverse specificità territoriali e garantendo che all’interno delle nuove comunità montane siano inclusi solo comuni prevalentemente montani.
2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce le nuove comunità montane tra i comuni i cui territori ricadono nelle zone omogenee ridelimitate ai sensi del comma 1 e nomina, per ciascuna comunità montana istituita, un Commissario straordinario che opera fino alla data di insediamento degli organi della nuova comunità, adottando, nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali, gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione delle relative attività e funzioni, ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina con proprio decreto, per ciascuna delle attuali comunità montane, un Commissario liquidatore che opera fino alla nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2, svolgendo le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore, i commissari di cui all’articolo 3, comma 127, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e successive modifiche, si intendono revocati.
4. Il compenso del Commissario straordinario di cui al comma 2 e del Commissario liquidatore di cui al comma 3 è stabilito nei rispettivi decreti di nomina ed è determinato nella misura del 20 per cento dell’indennità di carica dei consiglieri regionali.
5. Dalla data di adozione dei decreti di nomina dei Commissari liquidatori di cui al comma 3, sono abrogati i commi da 126 a 138 bis dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modifiche, relativi al procedimento di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani, e gli atti amministrativi regionali adottati in attuazione degli stessi si intendono revocati tenendo conto di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 3.
6. Dalla data di adozione dei decreti di nomina dei Commissari liquidatori di cui al comma 3, le risorse del “Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle Unioni di comuni montani”, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 135, lettera a), della l.r. 17/2016, ed iscritte nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026, confluiscono nel fondo destinato alla copertura delle spese di funzionamento delle comunità montane e della comunità di arcipelago delle Isole Ponziane, denominato “Fondo regionale per le comunità montane e la comunità di arcipelago delle Isole Ponziane”, da istituirsi nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”. A decorrere dall’anno 2027 alla copertura delle spese di cui al precedente periodo si provvede a valere sullo stanziamento del “Fondo regionale per le comunità montane e la comunità di arcipelago delle Isole Ponziane”, autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 10
(Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e relative disposizioni transitorie) (2)

1. All’articolo 39 della l.r. 16/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il trattamento economico del Direttore generale della Giunta regionale, dell’Avvocato coordinatore e dei direttori della Giunta regionale, del Segretario generale e dei direttori del Consiglio regionale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato con proprie deliberazioni rispettivamente dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assumendo come parametri i valori economici massimi contemplati dal citato CCNL con riferimento al trattamento economico fondamentale e commisurando il trattamento economico accessorio al livello di responsabilità dell’incarico e di complessità della struttura organizzativa, anche in misura superiore al valore massimo della retribuzione di posizione definito dal citato CCNL, secondo quanto previsto dal medesimo CCNL, previo confronto con i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa. Al trattamento economico di cui al precedente periodo si applica il tetto stabilito dall’articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche.”;
b) il comma 2 è abrogato.
2. A decorrere dall’anno 2024, la retribuzione di posizione e di risultato del Direttore generale, dell’Avvocato coordinatore e dei direttori regionali della Giunta regionale nonché del Segretario generale e dei direttori del Consiglio regionale viene imputata ai rispettivi fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l’importo, in misura corrispondente alla spesa complessiva prevista per tale finalità nell’anno 2016 al fine del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), costituito dall’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l’annualità 2016, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa. (3)
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 39, comma 1, della l.r. 16/2005, come modificato dalla presente legge, resta confermato il trattamento economico definito per la Giunta regionale dalla determinazione dirigenziale del 12 settembre 2008, n. A2953, rettificata dalla determinazione dirigenziale del 15 maggio 2009, n. A1959, come adeguato per effetto dei successivi rinnovi dei contratti collettivi di lavoro e per il Consiglio regionale, dai relativi provvedimenti adottati nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
4. All’articolo 11 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 dopo le parole: “strutture organizzative di base particolarmente complesse” sono inserite le seguenti: “nonché strutture di staff a responsabilità dirigenziale per l’espletamento di funzioni di supporto al Direttore generale, all’Avvocato coordinatore e ai direttori regionali,”;
b) al comma 7 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Il regolamento di organizzazione può istituire posizioni dirigenziali individuali per l’attuazione di programmi o progetti specifici e per attività di consulenza tecnico-giuridica, anche su materie trasversali che coinvolgono diverse direzioni, il cui trattamento economico accessorio è commisurato al livello di responsabilità e di complessità dell’incarico.”.
5. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 30, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità 2016).
6. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 11
(Realizzazione di attività culturali promozionali
per il cinquecentesimo anniversario della morte di Giulia Farnese)

1. La Regione promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Giulia Farnese, figura storica della cultura regionale e protagonista anche dei celebri dipinti di Raffaello, come la “Dama con liocorno” e la “Trasfigurazione”.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate al cinquecentesimo anniversario della morte di Giulia Farnese”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

 

Art. 12
(Istituzione del premio annuale Regionale “Alessio Paternesi”)

1. La Regione in occasione del primo anniversario dalla morte di Alessio Paternesi, tra gli artisti più celebri e rilevanti del Lazio, promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria del grande scultore, pittore e ambasciatore dell’arte viterbese nel mondo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative dedicate all’anniversario della morte di Alessio Paternesi”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9

(1a) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(1b) Comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(2) Per un mero refuso il testo pubblicato nel BUR contiene anche il riferimento alle "Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche)"

(3) Comma modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati