Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche. Istituzione dell’Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario
Art. 1
(Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio
e la promozione della conoscenza nella Regione” e successive modifiche)
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 6/2018 è inserito il seguente Capo:
“Capo III bis
Attività di consultazione
Art. 23 bis
(Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario)
1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, l’Osservatorio regionale sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Regione, ha durata triennale e svolge i seguenti compiti:
a) raccolta, studio ed elaborazione di dati e di informazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni a concorso e non a concorso di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b);
b) elaborazione di studi tematici, negli ambiti di intervento della presente legge, da trasmettere alla direzione di cui al comma 1 e all’Ente, ai fini dell’adozione del piano regionale triennale e del programma annuale di attività di cui agli articoli 16 e 17;
c) monitoraggio sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni che presentano maggiori difficoltà di attuazione e, in particolare, sull’effettiva erogazione dei posti alloggio e dei contributi finanziari per la residenzialità, sulle eventuali convenzioni stipulate con i comuni e le associazioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4), e sull’erogazione delle borse di studio nonché delle agevolazioni per il trasporto e la ristorazione;
d) redazione di un rapporto annuale sullo stato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni dell’Ente, da pubblicare entro il 30 novembre di ogni anno sul sito istituzionale della Regione, nella sezione riservata all’Osservatorio;
e) proposte finalizzate alla promozione, anche mediante specifici accordi con amministrazioni locali e altri soggetti pubblici o privati, di iniziative dirette alla riqualificazione, alla realizzazione e alla messa a disposizione di posti alloggi e residenze che possano soddisfare la richiesta abitativa degli studenti di cui all’articolo 3, tenendo conto della distanza dalle sedi nelle quali sono svolti i corsi e dei collegamenti urbani e extraurbani;
f) supporto alla direzione competente in materia di diritto allo studio universitario e all’Ente nelle attività di promozione a favore degli studenti di cui all’articolo 3 e per le campagne informative relative agli interventi, ai servizi e alle prestazioni previste dalla presente legge;
g) censimento dei posti alloggio, delle residenze e delle locazioni immobiliari di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4), sul territorio regionale.
3. L’Osservatorio riferisce annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio universitario sulle attività svolte e sui risultati delle stesse.
Art. 23 ter
(Composizione)
1. L’Osservatorio, presieduto dal direttore competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, è composto da dirigenti e funzionari delle direzioni regionali, esperti nei settori relativi agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui all’articolo 5, rappresentanti delle università e degli istituti che erogano i corsi di cui all’articolo 3 nonché il rappresentante degli studenti del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), il rappresentante delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica componente della Consulta e altro componente della stessa, eletto nella medesima in singola votazione.
2. I componenti dell’Osservatorio partecipano a titolo gratuito.
3. Alle sedute dell’Osservatorio possono partecipare, anche su richiesta, l’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, il Presidente della commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato, i consiglieri componenti della suddetta commissione, il direttore generale dell’Ente o suo delegato, nonché gli ulteriori soggetti individuati dalla deliberazione di cui al comma 4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della direzione competente in materia di diritto allo studio universitario.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio universitario, con deliberazione, stabilisce modalità e criteri per l’individuazione dei componenti dell’Osservatorio nonché per l’organizzazione e il funzionamento dello stesso.”.
Art. 2
(Disposizione finale)
1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 ter, comma 4, della l.r. 6/2018, come inserito dall’articolo 1 della presente legge, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 3
(Clausola di non onerosità)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.