Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie

Numero della legge: 9
Data: 5 giugno 2024
Numero BUR: 46
Data BUR: 06/06/2024

SOMMARIO

Art. 1       (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)

Art. 2       (Copertura finanziaria)

Art. 3       (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026)

Art. 4      (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)

Art. 5       (Contributo una tantum alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19)

Art. 6       (Disposizioni relative alla distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale – DPC)

Art. 7       (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0” e successive modifiche)

Art. 8      (Disposizioni relative alla continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983)

Art. 9      (Disposizioni finanziarie relative agli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare al PNRR)

Art. 10     (Disposizioni in materia di finanziamento delle opere e dei lavori pubblici a valere sull’anticipazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027)

Art. 11     (Disposizioni in materia di risarcimento dei danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici verificatisi dal 13 al 15 ottobre 2015)

Art. 12     (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratorie successive modifiche)

Art. 13    (Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, all’articolo 10 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”, alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e successive modifiche)

Art. 14     (Entrata in vigore)

 


Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 4.707.847,18, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 4.707.847,18, per l’anno 2024, si provvede:

a)  per euro 2.003.168,41, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) per euro 1.214.771,72, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all’Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;
c)  per euro 1.489.907,05, a valere sulle risorse di cui al programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.


Art. 3
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026)

1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

Missione

Programma

Tit.

Legge reg.

2024

2025

2026

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

28/2019, art. 7, c. 105 – Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale -LazioCrea

+ € 100.000,00

-

-

04 – Istruzione e diritto allo studio

06 – Servizi ausiliari all’istruzione

1

14/2021, art. 8 – Premio regionale “Willy Monteiro Duarte”

+ € 30.000,00

-

-

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

01 – Difesa del suolo

2

53/1998 – Difesa del suolo - Difesa e tutela della costa laziale

+ € 450.000,00

-

-

14 – Sviluppo economico e competitività

01 – Industria, PMI e Artigianato

1

21/2020 – Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte corrente

+ € 200.000,00

-

-

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”

01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

1

14/2021, art. 104 – Rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti pubblici degli enti locali

+ € 425.000,00

+ € 425.000,00

-

14 – Sviluppo economico e competitività

01 – Industria, PMI e Artigianato

1

18/2021 – Fondo per il sostegno del sistema moda Lazio - parte corrente

- € 200.000,00

-

-

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

1

24/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)

- € 555.000,00

- € 425.000,00

-

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

2

24/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)

- € 450.000,00

-

-

 

Art. 4
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 4/2024 è inserito il seguente:
“2 bis. Le misure di cui al comma 2 non sono cumulabili tra loro per i contribuenti aventi un reddito imponibile sino a 28.000,00 euro.”.


Art. 5
(Contributo una tantum alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19)

1.  Ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce alle aziende sanitarie locali, a valere sulle annualità dal 2024 al 2030, una somma pari a euro 56.000.000,00 da destinare, quale contributo una tantum, alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti, ai sensi dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalle aziende sanitarie locali a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all’attività assistenziale svolta, e non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 12 bis, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 51/2023 convertito dalla l. 87/2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 56.000.000,00, a valere sulle annualità dal 2024 al 2030, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo una tantum alle strutture private accreditate a ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell’anno 2021 in funzione dell’andamento dell’emergenza da COVID-19”, il cui stanziamento, pari a euro 8.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2030, è derivante:
a)  per gli anni dal 2024 al 2026, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;
b) per gli anni 2027 e 2030, dall’autorizzazione stabilita ai sensi delle successive leggi di bilancio di previsione finanziario regionale.

 

Art. 6
(Disposizioni relative alla distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale – DPC)

1. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione, al fine di garantire equità di accesso e capillarità di offerta, utilizza in maniera uniforme su tutto il territorio regionale il modello di distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale (DPC) dei farmaci A-PHT.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi di accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, atti a definire, in particolare, la durata, il numero minimo e massimo di pezzi distribuibili e le clausole da applicare in caso di superamento del numero stesso, nonché il valore dell’aggio da riconoscere per il servizio reso, comprensivo della quota relativa alla distribuzione intermedia dei farmaci. Il valore dell’aggio, omnicomprensivo, è computato con riferimento ai farmaci erogati e corrisponde alla media calcolata sui primi quattro valori in ordine crescente del “costo servizio medio” delle Regioni riportati nel rapporto annuale più recente dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed) dell’Agenzia italiana per il farmaco (AIFA), disponibile al momento della definizione dell’accordo stesso.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 è riconosciuta una maggiorazione dell’aggio alle farmacie con fatturato SSN, al netto dell’IVA, non superiore ai 300.000 euro nonché alle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN, al netto dell’IVA, non superiore a 450.000 euro.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4, è aggiunta la seguente:
“d bis) attività di centralizzazione delle committenze ed eventualmente di soggetto aggregatore, nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa statale vigente.”;
b) alla fine del comma 1 bis dell’articolo 12, è aggiunto il seguente periodo: “Al fine di svolgere le attività preliminari alla costituzione dell’Azienda Lazio.0, il Commissario straordinario di cui al precedente periodo è individuato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, tra i dirigenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale o degli enti pubblici dipendenti della Regione e cessa all’atto della costituzione della medesima Azienda.”;
c)  all’articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: “dell’Azienda Lazio.0”, sono inserite le seguenti: “e di quelli derivanti dal comma 2 bis”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per lo svolgimento delle attività preliminari necessarie alla costituzione dell’Azienda Lazio.0, è istituita, nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della Salute”, titolo 1 “Spese correnti”, la voce di spesa denominata: “Spese per la costituzione dell’Azienda Lazio.0”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

 

Art. 8
(Disposizioni relative alla continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983)

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale nei confronti delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa già accolte in strutture socio assistenziali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, rientranti nel bacino ad esaurimento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 983 (Deliberazione di Giunta regionale 10 agosto 2023, n. 501. Indirizzi per la continuità assistenziale di persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa in strutture che prestano servizi socio-assistenziali dal 1 gennaio 2024), nonché al fine di assicurare loro il mantenimento dei medesimi livelli di assistenza, la Regione concorre alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dai comuni di residenza delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, è approvato lo schema del protocollo di intesa tra la Regione e i comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 580.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la continuità assistenziale delle persone con disturbo dello spettro autistico e disabilità complessa ex D.G.R. n. 983/2023”, il cui stanziamento, pari all’importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

Art. 9
(Disposizioni finanziarie relative agli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC) 2021-2027, al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare al PNRR)

1. Per lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio procedurale, amministrativo e contabile degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, facenti parte dell’Accordo per la coesione, sottoscritto in data 27 novembre 2023 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione Lazio e approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 23 aprile 2024, nonché per le relative attività di comunicazione e pubblicità istituzionale, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, sono istituite le seguenti voci di spesa:

a)  “Spese per il servizio di assistenza tecnica degli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, facenti parte dell’Accordo per la coesione del 27 novembre 2023”, con uno stanziamento pari a euro 450.000,00, per l’anno 2024, euro 1.750.000,00, per l’anno 2025 ed euro 1.800.000,00, per l’anno 2026;
b) “Spese per il servizio di comunicazione e pubblicità istituzionale degli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, facenti parte dell’Accordo per la coesione del 27 novembre 2023”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, euro 250.000,00, per l’anno 2025 ed euro 200.000,00, per l’anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, per l’anno 2024 e 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.
3. Per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica finalizzato a sostenere le strutture regionali nell’ambito delle attività di pianificazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle iniziative afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), lo stanziamento dell’apposita voce di spesa già iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è integrato per euro 500.000,00, per l’anno 2024 e per euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.


Art. 10
(Disposizioni in materia di finanziamento delle opere e dei lavori pubblici
a valere sull’anticipazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027)

1. Al fine di garantire il raggiungimento del target procedurale previsto per l’anticipazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) 22 dicembre 2021, n. 79 e degli obiettivi di spesa ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto in data 27 novembre 2023 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione Lazio, per il finanziamento delle opere e dei lavori pubblici di importo superiore a 300.000,00 euro, il cui procedimento per l’assegnazione delle risorse è avviato entro il 31 dicembre 2027, l’ente beneficiario non è tenuto a sottoscrivere apposita fideiussione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11 (Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.). Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo a disposizioni in materia di incasso dei crediti vantati dalla Regione.

Art. 11
(Disposizioni in materia di risarcimento dei danni subiti dalle imprese
e dalle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici verificatisi
dal 13 al 15 ottobre 2015)

1. La Regione, nelle more della definizione del contenzioso pendente in materia di risarcimento dei danni subiti dalle imprese e dalle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 13 al 15 ottobre 2015 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2015, n. T000232 (Dichiarazione dello “stato di calamità naturale” per il territorio dei Comuni di Anagni, Arcinazzo Romano, Arsoli, Castel Madama, Ciciliano, Paliano, Rocca Priora, Subiaco e Tivoli a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2015. L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1) e al fine di mitigarne gli eventuali effetti sul bilancio regionale, concede contributi alle imprese e alle attività commerciali medesime, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi alle imprese e alle attività commerciali a seguito degli eventi atmosferici dell’ottobre 2015 che hanno colpito i territori di cui alla dichiarazione dello stato di calamità naturale ex DPRL n. T000232/2015”, il cui stanziamento, pari all’importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 12
(Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratorie successive modifiche)

1. All’articolo 3 della l.r. 13/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, le diocesi e arcidiocesi del Lazio, presentano alla Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all’articolo 1 e gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza e di riqualificazione dei locali o delle aree all’aperto degli oratori.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le arcidiocesi e diocesi possono stipulare specifici accordi con la Regione per la concessione di finanziamenti per la manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza dei locali e di riqualificazione delle aree all’aperto degli oratori, nonché per le attività di cui all’articolo 1.”.


Art. 13
(Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, relativo al trattamento economico dei dirigenti, all’articolo 10 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”, alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e successive modifiche)

1.  Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 16/2005, come modificato dall’articolo 10 della l.r. 4/2024, le parole: “con proprie deliberazioni rispettivamente” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base delle deliberazioni di graduazione delle strutture dirigenziali adottate”.
2.  Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 4/2024 le parole: “spesa complessiva sostenuta”, sono sostituite dalle seguenti: “spesa complessiva prevista”.
3.  Alla l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 1 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
“1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione, non può essere superiore al limite massimo retributivo indicato dall’articolo 23 ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definito dall’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89 e successive modifiche. L’applicazione del predetto limite massimo retributivo al personale dipendente della Regione avviene nel rispetto del tetto di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), costituito dall’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l’annualità 2016.”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 20 è inserito il seguente:
“1 bis. Il limite massimo retributivo di cui al comma 1 si applica, ridotto del 22 per cento, agli enti pubblici dipendenti dalla Regione e agli enti privati a partecipazione regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, ai quali la Regione partecipa in misura maggioritaria, nonché alle società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, fatti salvi eventuali limiti retributivi inferiori determinati per effetto dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).”;
c)  al comma 4 dell’articolo 23 dopo le parole: “non deve superare il trattamento economico di cui all’articolo 20” sono aggiunte, infine, le seguenti: “, comma 1 bis.”;
d) al comma 1 dell’articolo 23 bis dopo le parole: “non deve superare il trattamento economico di cui all’articolo 20” sono aggiunte, infine, le seguenti: “, comma 1 bis.”.


Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati