Art. 1
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” e successive modifiche)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2004 le parole: “, anche prima della apposizione del vincolo,” sono soppresse.
Art. 2
(Disposizione transitoria)
1. L’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2004, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, trova applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il vincolo è stato imposto successivamente alla data di scadenza della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall’articolo 4, comma 1, della medesima l.r. 12/2004.
Art. 3
(Clausola di non onerosità)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.