Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche

Numero della legge: 12
Data: 26 luglio 2024
Numero BUR: 61
Data BUR: 30/07/2024

Art. 1

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” e successive modifiche)

 1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2004 le parole: “, anche prima della apposizione del vincolo,” sono soppresse.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. L’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 12/2004, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, trova applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente ai quali il vincolo è stato imposto successivamente alla data di scadenza della domanda del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall’articolo 4, comma 1, della medesima l.r. 12/2004.

  

Art. 3

(Clausola di non onerosità)

 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.