Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche

Numero della legge: 15
Data: 29 luglio 2024
Numero BUR: 61
Data BUR: 30/07/2024

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale” e successive modifiche)

 

1. Alla l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 3 dell’articolo 11 le parole: “la Scuola di polizia locale” sono sostituite dalle seguenti: “l’Accademia regionale di polizia locale del Lazio”;

b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

(Accademia regionale di polizia locale del Lazio)

1. La Regione, nell’ambito dei principi fissati dalla normativa statale e dell’Unione europea, promuove e assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l’Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, di seguito denominata Accademia.

3. L’Accademia è un’unità amministrativa, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta al potere di vigilanza della Giunta regionale.

4. L’Accademia, in attuazione delle disposizioni della presente legge e delle linee di indirizzo amministrativo della Regione, ispirandosi ai principi del Codice europeo di etica per la polizia Raccomandazione Rec (2001)10 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001 e tenuto conto delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata di cui all’articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, svolge attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

5. L’Accademia opera per la valorizzazione del ruolo, per la progressione e la crescita al servizio degli operatori di polizia locale e persegue l’obiettivo di omogeneità di comportamento nell’applicare la normativa vigente attraverso lo scambio di esperienze, il confronto nelle modalità di intervento e la diffusione di linee interpretative condivise. L’Accademia, in particolare:

a) realizza corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e/o di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei dirigenti comandanti dei corpi di polizia locale;

b) elabora progetti di ricerca, partecipa a bandi nazionali e internazionali, predispone e diffonde materiali didattici propri, raccoglie e cataloga materiale didattico e bibliografico nell’ottica di sviluppare i principi di indirizzo della transizione digitale;

c)  promuove protocolli d’intesa con altri istituti e/o enti di formazione e universitari nazionali ed internazionali;

d) istituisce l’anagrafica unica regionale della polizia locale del Lazio, al fine di favorire ogni forma di contatto tra gli operatori, anche mediante la creazione di un forum dedicato, e di predisporre apposita modulistica utile alla omogenizzazione dell’attività amministrativa/ispettiva nonché i collegamenti con le banche dati esistenti utili per la propria attività;

e)  esercita ogni altra funzione connessa, complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

6. L’Accademia adotta, altresì, gli atti necessari per l’attuazione delle proprie funzioni, tra i quali, in particolare:

a)  la stipula di convenzioni per lo sviluppo delle attività formative nell’ottica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

b) la promozione e organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, con la pubblicazione dei relativi atti e/o documenti, nonché di iniziative volte a favorire uno strutturale contatto tra l’Accademia e gli operatori del settore.

7. Organo dell’Accademia è il Direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto, mediante avviso pubblico, tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all’amministrazione regionale.

8. Il Direttore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente ed essere in possesso:

a)  della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente, in materie socio giuridiche, economiche e/o equipollenti;

b) di comprovata professionalità ed esperienza in materia di formazione e alta specializzazione nonché sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale nella direzione di organizzazioni complesse;

c)  degli ulteriori requisiti previsti dall’avviso pubblico e dalla normativa vigente.

9. Il Direttore dirige e coordina le attività dell’Accademia ed è responsabile dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e direttiva definiti dalla Giunta regionale. Il Direttore, oltre a svolgere le attività previste dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 1/2008, in particolare:

a) coordina le attività di formazione degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale su indirizzo e direttiva della Giunta regionale;

b) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell’unitarietà dell'azione amministrativa.”;

c)  al comma 1 dell’articolo 18 le parole: “la Scuola di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle seguenti: “l’Accademia”;

d) al comma 1 dell’articolo 19 le parole: “La Regione stipula” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può stipulare”;

e)  dopo il comma 1 bis dell’articolo 26 è inserito il seguente:

“1 ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1 bis, agli oneri derivanti dall’articolo 16, concernenti l’Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio”, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al funzionamento e alle attività dell’Agenzia regionale “Accademia regionale di polizia locale del Lazio””, il cui stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2024 ed euro 425.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

Art. 2

(Entrata in vigore) 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.