Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 689.195,00, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 689.195,00, per l’anno 2024, si provvede mediante:
a) l’integrazione, rispettivamente, per euro 11.298,60 del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.156,51 del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 18.264,49 del programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione, per complessivi euro 79.719,60, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sull’annualità 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) l’integrazione per euro 609.475,40 del programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse vincolate, rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, di cui all’allegato D alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione alla specifica voce di spesa di cui al programma e alla missione predetti, ai sensi dell’articolo 42, commi da 9 a 11, del d.lgs. 118/2011.
2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d. lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
L'allegato alla presente legge è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 8 agosto 2024, n. 64, s.o. n. 1
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.