Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie

Numero della legge: 17
Data: 7 agosto 2024
Numero BUR: 64 S.O. N. 1
Data BUR: 08/08/2024

SOMMARIO

Art. 1    (Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026)

Art. 2    (Disposizioni relative alle maggiori entrate derivanti da Cotral S.p.A.)

Art. 3    (Disposizioni relative alla composizione extragiudiziale delle controversie concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle due palazzine di costruzione dell’ATER della   Provincia di Rieti)

Art. 4    (Concorso regionale per gli interventi in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio)

Art. 5    (Interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali in occasione del Giubileo 2025)

Art. 6    (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori” e successive modifiche)

Art. 7    (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5, relativo alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie)

Art. 8    (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1, relativo ai contributi straordinari nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione all’estero. Disposizione finanziaria)

Art. 9    (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo ai contributi per le sedi comunali e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

Art. 10  (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a disposizioni per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea. Disposizione finanziaria)

Art. 11  (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell’Aniene e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

Art. 12  (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni concernenti gli impianti crematori e il Piano regionale di coordinamento)

Art. 13  (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

Art. 14  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e successive modifiche)

Art. 15  (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche)

Art. 16  (Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, relativo a disposizioni per la distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale)

Art. 17  (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche)

Art. 18  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo alle misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti e successive modifiche)

Art. 19  (Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale” e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

Art. 20  (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 “Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi” e all’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al trattamento previdenziale e successive modifiche. Disposizione transitoria)

Art. 21  (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche)

Art. 22  (Autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali)

Art. 23  (Rinnovo delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico)

Art. 24  (Disposizioni relative al Compendio immobiliare “Ex Ospedale San Giacomo”)

Art. 25  (Disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo)

Art. 26  (Contributo al Comune di Marino per la centesima edizione della “Sagra dell’uva di Marino”)

Art. 27  (Partecipazione della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka)

Art. 28  (Contributo straordinario all’ASP “Asilo Savoia” per gli interventi di ampliamento della “Palestra della legalità”)

Art. 29  (Contributo straordinario al Comune di Latina per l'emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza “Al Karama”)

Art. 30  (Entrata in vigore)


Art. 1  

(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026)

1.  Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, approvato con legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, sono apportate le seguenti variazioni:

 

SPESA

Missione

Programma

Tit.

Legge reg.

2024

2025

2026

 

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

1

28/2019, art. 7, c. 105 – Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale -LazioCrea

+ € 1.400.000,00

-

-

 

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

06 – Ufficio tecnico

2

24/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026

+ € 150.000,00

-

-

 

01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

11 – Altri servizi generali

1

24/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026

+ € 250.000,00

-

-

 

03 – Ordine pubblico e sicurezza

02 – Sistema integrato di sicurezza urbana

1

15/2001 e s.m.i. – Sicurezza nell'ambito del territorio regionale - interventi di parte corrente

+ € 100.000,00

-

-

 

04 – Istruzione e diritto allo studio

04 – Istruzione universitaria

1

6/2018 e s.m.i. – Spese per gli interventi, i servizi e le prestazioni a cura di Disco Lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione

+ € 700.000,00

-

-

 

04 – Istruzione e diritto allo studio

05 – Istruzione tecnica superiore

1

22/2023 – Percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)

+ € 200.000,00

-

-

 

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

1

8/2016 – Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale - parte corrente

+ € 100.000,00

-

-

 

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

2

27/1990 – Recupero edifici di culto

+ € 250.000,00

-

-

 

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

1

16/2008 – Promozione del libro e della lettura

+ € 75.000,00

-

-

 

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 – Sport e tempo libero

1

15/2002 – Testo unico in materia di sport

+ € 1.025.000,00

-

-

 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 – Difesa del suolo

2

13/2018, art. 4, c. 70 – Interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere

+ € 100.000,00

-

-

 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

1

29/1997 – Aree naturali protette - spese di parte corrente

+ € 300.000,00

-

-

 

11 – Soccorso civile

01 – Sistema di protezione civile

2

2/2014 e s.m.i. – Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte capitale

+ € 1.146.879,43

-

-

 

11 – Soccorso civile

02 – Interventi a seguito di calamità naturali

2

55/1984 – Interventi regionali per calamità - pronto intervento

+ € 200.000,00

-

-

 

14 – Sviluppo economico e competitività

01 – Industria, PMI e Artigianato

1

7/2018, art. 31 – Rilancio e riqualificazione del settore estrattivo (l.r. n. 17/2004)

+ € 19.000,00

+ € 38.000,00

-

 

13 – Tutela della salute

05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

2

27/2006, art. 19, c. 10 – Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per aziende sanitarie e istituti di ricovero e cura

+ € 3.514.563,18

+ € 8.219.614,31

+ € 2.410.648,81

 

15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

02 – Formazione professionale

1

23/2023, art. 20 – Contributo alla provincia di Rieti per le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di formazione professionale di Amatrice

+ € 78.000,00

-

-

 

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1

6/2024, art. 7, cc. 1 e 2 – Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del lazio a cura dell'Agenzia ARSIAL (promozione e internazionalizzazione delle imprese, educazione alimentare, ecc.)

+ € 350.000,00

+ € 3.700.000,00

+ € 3.700.000,00

 

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

1

14/1999, art. 12 – Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni

+ € 500.000,00

-

-

 

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

2

8/2019, art. 4, c. 2 – Fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare

-

+ € 1.500.000,00

+ € 1.500.000,00

 

14 – Sviluppo economico e competitività

02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1

14/2021, art. 51 – Contributi in favore del Centro Agroalimentare di Roma e del Mercato Ortofrutticolo di Fondi - parte corrente

- € 400.000,00

-

-

 

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

1

24/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)

- € 4.697.000,00

- € 3.738.000,00

- € 3.700.000,00

 

20 – Fondi e accantonamenti

03 – Altri fondi

2

24/2023 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 (fondo speciale)

- € 5.361.442,61

- € 9.719.614,31

- € 3.910.648,81

 


 

Art. 2

(Disposizioni relative alle maggiori entrate derivanti da Cotral S.p.A.)


1. Per effetto degli indirizzi concernenti la gestione finanziaria di Cotral S.p.A., stabiliti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2024, n. 458 (Assemblea ordinaria dei soci di COTRAL S.p.A. Atto di indirizzo), sono versate all’entrata della Regione le maggiori entrate derivanti dalla società pari a complessivi euro 6.512.644,00, per l’anno 2024, di cui:

a)  euro 1.000.000,00, quali utili d’esercizio 2023 da distribuire in favore del socio unico Regione Lazio, a valere sulla voce di entrata già iscritta nella tipologia 400 “Altre entrate da redditi da capitale” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, del bilancio regionale 2024-2026;

b) euro 5.512.644,00, quale quota accantonata nel bilancio della società relativa alla sovracompensazione del contratto di servizio da rilasciare in favore della Regione Lazio, a valere sulla voce di entrata di nuova istituzione denominata “Entrate derivanti dalla sovracompensazione del contratto di servizio Cotral”, da iscrivere nella tipologia 400 “Altre entrate da redditi da capitale” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, del bilancio regionale 2024-2026.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1 confluiscono per complessivi euro 6.512.644,00, per l’anno 2024, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 3

(Disposizioni relative alla composizione extragiudiziale delle controversie concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle due palazzine di costruzione dell’ATER della Provincia di Rieti)

1. Al fine di ridurre il rischio di passività a carico del bilancio regionale, l’Avvocatura regionale opera quale struttura regionale competente a coordinare, nel rispetto della vigente normativa in materia, le eventuali procedure di composizione extragiudiziale delle controversie concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle due palazzine di costruzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Rieti, site in Piazza Sagnotti, ai numeri civici 5 e 6 di Amatrice, avvenuto in occasione del terremoto del 24 agosto 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede:

a)  con riferimento al risarcimento dei danni, mediante l’istituzione, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative al risarcimento danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle palazzine di costruzione ATER di Amatrice in occasione del terremoto del 24 agosto 2016”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2024, euro 1.500.000,00, per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2026;

b) con riferimento alle spese per gli incarichi da conferire a una o più figure specialistiche per la valutazione del risarcimento dei danni, mediante l’incremento per euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, della voce di spesa già iscritta nel bilancio regionale, all’interno del programma 11 della missione 01, titolo 1, e destinata alla medesima finalità.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 550.000,00, per l’anno 2024, euro 1.550.000,00, per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per l’anno 2027 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 4

(Concorso regionale per gli interventi in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio)

1. La Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925 (D.L. 41/2021 - art. 26 e D.L. 73/2021 - art. 8, comma 2. Destinazione parziale delle risorse assegnate con D.P.C.M. 30 giugno 2021. Approvazione degli indirizzi per l’attuazione dell’intervento SOSTEGNO LAZIO WEDDING), come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 14 (SOSTEGNO LAZIO WEDDING - Modifica degli indirizzi per l'attuazione dell’intervento di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925), concernenti la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio, finalizzati a sostenere gli operatori della filiera del matrimonio, già attivati, ai sensi delle predette deliberazioni, a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione di cui all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita nel programma 01 “Industria PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, la voce di spesa denominata “Contributi in favore delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 5

(Interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali in occasione del Giubileo 2025) 

1. La Regione, in occasione del Giubileo ordinario dell’anno 2025, tenuto conto della rilevanza che l’evento riveste, sia a livello nazionale che internazionale nel proprio territorio, promuove interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali, anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari, riconoscendo l’importanza e le potenzialità degli stessi per la crescita economica, culturale e turistica della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), nel rispetto della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio -ARSIAL) e successive modifiche:

a) individua preliminarmente, attraverso uno studio di fattibilità, i siti, non ricadenti nel territorio di Roma Capitale, che, tenendo conto anche dei luoghi di culto, degli itinerari e dei cammini di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) e successive modifiche, si prestano maggiormente alle attività di valorizzazione e sviluppo dei prodotti agricoli e del territorio, anche attraverso il turismo alternativo, in considerazione del rilevante flusso religioso e turistico ivi atteso;

b) provvede, sulla base dello studio di cui alla lettera a), a promuovere nei siti individuati la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio, in connessione con lo sviluppo dell’offerta turistica dei medesimi siti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per gli interventi per favorire la cultura e le tradizioni locali in occasione del Giubileo 2025”, con uno stanziamento, pari a euro 300.000,00, per l’anno 2024 e a euro 1.200.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 13/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 dell’articolo 1:

      1)   le parole: “e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato” sono sostituite dalle seguenti: “, dalle diocesi, dalle arcidiocesi e dagli altri enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione,”;

     2)   le parole: “supplendo alla” sono sostituite dalle seguenti: “supportando la”;

b)  l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Protocolli di intesa per gli indirizzi di attuazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con:

a)  la Conferenza episcopale del Lazio, in rappresentanza della Diocesi di Roma, delle Diocesi e delle Arcidiocesi del Lazio nonché delle organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici;

b) gli altri enti di culto con cui lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. I protocolli di intesa definiscono gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta, attraverso le attività di oratorio o attività similari, dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani nonchè a sostegno delle famiglie.”;

c)  l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Programma annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sentita la commissione consiliare competente, approva il Programma degli interventi concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all’articolo 1, di seguito denominato Programma annuale.

2.  Il Programma annuale definisce gli obiettivi e le priorità annuali, il riparto delle risorse, gli ambiti, le modalità e i criteri in base ai quali individuare gli interventi rientranti tra le azioni definite nei protocolli d’intesa, sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, con particolare riguardo agli interventi:

a)  concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all’articolo 1;

b) strutturali finalizzati al potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia a sostegno delle famiglie;

c)  di manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza e di riqualificazione dei locali o delle aree all’aperto destinati prevalentemente all’attività di oratorio e similari;

d) riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di cui all'articolo 1, anche derivanti da danni subiti a seguito di eventi eccezionali.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al comma 2, si tiene conto, in particolare, degli interventi:

a)  da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da processi di degrado ambientale, sociale e abitativo;

b) finalizzati all'autonomia, al recupero e all’inserimento sociale e lavorativo, al contrasto alla povertà educativa di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico, familiare e psico-fisico.

4.  I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi dalla Regione previo avviso pubblico da adottare entro il 30 giugno di ogni anno.”;

d) dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3 bis

(Concessione in comodato d’uso gratuito)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e le aziende sanitarie del Lazio possono concedere in comodato d’uso gratuito beni mobili e immobili ai soggetti individuati nell’ambito dei protocolli d’intesa di cui all’articolo 2.

2. Gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono stipulare protocolli di intesa anche al fine di concedere in comodato d’uso gratuito beni mobili e immobili di loro proprietà, in armonia con quanto previsto dall’articolo 3 della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per e per la valorizzazione del loro ruolo).

Art. 3 ter

(Disposizioni sull’attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità relativi alla:

a)  presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;

b) valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

c)  misura massima dell’importo erogabile a titolo di acconto;

d) erogazione dei finanziamenti, rendicontazione e controllo delle spese sostenute;

e)  decadenza, revoca e rinuncia da parte dei soggetti beneficiari;

f)  concessione in comodato d’uso gratuito di cui all’articolo 3 bis, comma 1.


Art. 3 quater

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Qualora, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano ancora stati sottoscritti i protocolli di intesa di cui all’articolo 2, la Giunta regionale approva comunque il Programma annuale.

2.  In sede di prima applicazione, l’avviso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, è adottato entro trenta giorni dall’approvazione del primo Programma annuale.”;

e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, rispettivamente:

a)   per gli interventi di parte corrente, a valere sulle risorse pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2024 ed euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, già stanziate sull’apposita voce di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e destinate alle medesime finalità. Per l’anno 2027 e successivi, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale;

b)   per gli interventi in conto capitale, a valere sulle risorse da stanziare sull’apposita voce di spesa, di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sugli anni 2025 e 2026, di cui euro 1.000.000,00, per l’anno 2025 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2026, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5, relativo alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e successive modifiche. Disposizioni di adeguamento e finanziarie)

1. All’articolo 7 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dai seguenti:

“2. Ai sensi del comma 1, Film Commission opera secondo le modalità dell’in house providing, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto eurounitario e della legislazione statale in materia e, sulla base della programmazione, dell’indirizzo strategico-operativo e del controllo della Regione, persegue le finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria, del cinema e dell’audiovisivo, garantendo il supporto e l’assistenza, sul territorio regionale, alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

2 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, Film Commission svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promozione e rafforzamento dell’attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell’audiovisivo, al fine di valorizzare il territorio regionale e tutelare il paesaggio e la sostenibilità;

b) realizzazione di iniziative cinematografiche e audiovisive sul territorio regionale e mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e promozione, anche al fine di raccontare il territorio regionale come set cinematografico;

c) sostegno all’internazionalizzazione delle imprese promuovendo attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali, incentivando quelle minoritarie e partecipando alle principali manifestazioni di settore, sia a livello nazionale che internazionale;

d) promozione e sostegno allo sviluppo industriale del settore audiovisivo, anche attraverso l’ideazione e la realizzazione di un festival dedicato alle serie Tv e all’audiovisivo;

e)  sostegno alla formazione artistica, tecnica e organizzativa degli operatori residenti sul territorio della Regione, anche attraverso accordi con università, enti accreditati e centri di ricerca pubblici e privati;

f)  promozione e sostegno a iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nell’audiovisivo, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in collaborazione con i ministeri competenti e le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale;

g) sostegno allo sviluppo dell’industria e dell’imprenditoria cinematografica e audiovisiva nel territorio regionale e fornitura di assistenza alla Regione nelle relative attività di sostegno da realizzare attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l’accesso al credito a tasso agevolato, ovvero mediante la concessione di incentivi e agevolazioni economici per ambiti di attività, gestiti direttamente dalla Film Commission o in sinergia con gli altri enti.

2 ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, Film Commission può disporre delle risorse provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, dagli enti territoriali ovvero da altri enti pubblici nonché, nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato di cui all’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, dei dipendenti di ruolo dei soci fondatori.”;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 7 è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione esercita il controllo analogo sulla Film Commission, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di organismi in house providing nonché, per quanto compatibile, della direttiva regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2022, n. 875 (Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova “Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”). La Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente in materia di cinema e audiovisivo, adotta uno specifico atto di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Film Commission ai fini dell’esercizio del controllo analogo.”;

c)  al comma 4 le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 bis”.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Film Commission adegua lo Statuto alle modifiche di cui al presente articolo. Nell’adeguare lo Statuto è disposto, in particolare, che la partecipazione a Film Commission sia riservata a soggetti pubblici.

3. A seguito dell’affidamento in house a Film Commission cessano le attività, in materia di cinema ed audiovisivo, svolte da società controllate o da enti strumentali della Regione e le relative risorse strumentali e finanziarie sono trasferite a Film Commission secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’incremento di euro 2.000.000,00, per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 5/2020, concernente le spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per l’anno 2025 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato, ai sensi della legge di bilancio regionale.

6. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 – Un’Europa più competitiva e intelligente e al Programma operativo FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2024, n. 1, relativo ai contributi straordinari nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione all’estero. Disposizione finanziaria)

1. All’articolo 3 della l.r. 1/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione all’estero”;

b) al comma 1, dopo le parole: “contributi straordinari” sono inserite le seguenti: “alle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e”;

c) al comma 3:

1) dopo le parole: “contributi straordinari” sono inserite le seguenti: “alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e”;

2) le parole: “pari a euro 300.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 480.000,00”.

2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 180.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante l’integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della l.r. 1/2024, relativa ai contributi straordinari nell’ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l’immagine della Regione all’estero, di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche, concernente gli interventi in materia di sport, di cui al programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”.


Art. 9

(Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo ai contributi per le sedi comunali e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

1. All’articolo 34 della l.r. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “concede ai comuni contributi” sono inserite le seguenti: “a fondo perduto ovvero contributi”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. All’individuazione degli interventi da ammettere ai contributi di cui al comma 1 si provvede secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale.”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 10

(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a disposizioni per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea. Disposizione finanziaria)

1.  All’articolo 10 della l.r. 6/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: “derivanti dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “relativi alla realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea”;

c)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Gli oneri di cui al comma 2 sono ripartiti, relativamente all’anno 2024, nella seguente misura:

a)  18.000,00 euro a favore del Comune di Ventotene;

b) 18.000,00 euro a favore dell’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”.”.

2.  Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 11

(Modifica all’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell’Aniene e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 9/2017 sono aggiunte le parole: “Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche in riferimento alle annualità 2024 e 2025, a valere sulle risorse già iscritte nel programma 03 della missione 01, titolo 2, del bilancio regionale 2024-2026.”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 12

(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, relativo a disposizioni concernenti gli impianti crematori e il Piano regionale di coordinamento)

1. All’articolo 8 della l.r. 4/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 6, le parole: “sono sospese le realizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “sono sospesi i procedimenti autorizzatori in corso, relativi all’approvazione dei progetti di costruzione di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nonché i procedimenti di approvazione dei progetti esecutivi relativi ai progetti di costruzione già approvati alla data di entrata in vigore del presente articolo, per la realizzazione”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I comuni soggetti all’obbligo di sospensione dei procedimenti di cui al comma 6 adeguano i relativi atti alle disposizioni del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 2 entro sei mesi dall’approvazione del medesimo Piano.”.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 4 dell’articolo 65 è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 66, le parole da: “adozione del PUCG” fino a: “della l.r. 24/1998” sono sostituite dalle seguenti: “approvazione del PUCG”.

 

Art. 14

(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13

Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 13/1997 è inserito il seguente: 

Art. 7 bis

(Adeguamento dei piani particolareggiati ricadenti

all’interno dei consorzi industriali al Piano regolatore territoriale)

1. I piani attuativi già approvati e parzialmente realizzati o anche decaduti conservano la loro efficacia nei limiti degli indici previsti dalle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore territoriale (PRT), mantenendo invariate le destinazioni d’uso già consentite.”.

 

Art. 15

(Modifica all’articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17

“Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 17/1995, le parole: “al 31 dicembre o dal 1° novembre” sono soppresse.

Art. 16

(Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9, relativo a disposizioni per la distribuzione in nome e per conto del servizio sanitario regionale)

1. L’articolo 6 della l.r. 9/2024 è abrogato.

 

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 34/1997 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

(Parchi canili)

1.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 bis e 3 bis, i comuni, singoli o associati, possono destinare, nel rispetto di quanto previsto dai propri strumenti urbanistici e dalla normativa igienico sanitaria, aree verdi urbane o periurbane alla realizzazione di parchi canili in grado di fornire, ai cani ospitati, un ambiente di vita più elevato e nel quale favorire il loro benessere fisiologico ed etologico nonché un corretto rapporto con l’uomo.

2.  I parchi canili presentano una riduzione delle aree cementate e una maggior presenza di spazi di terra battuta in grado di favorire una maggior pulizia con un minor utilizzo di acqua. Nei parchi canili possono essere realizzati appositi percorsi pedonali da destinare al pubblico con panchine o zone ludiche per bambini, così da incentivare la frequentazione dei cittadini e il rapporto con gli animali facilitandone la conoscenza e l’adozione.

3. Nei parchi canili è assicurata la presenza di educatori cinofili per il recupero delle competenze cognitive e sociali dell’animale dovute all’abbandono, in modo da renderlo equilibrato e gestibile a fini della sua adozione e del suo inserimento in famiglia.

4. Nei parchi-canili possono essere promossi corsi di pet-terapy da rivolgere all’esterno, corsi di addestramento per cani guida da destinare alle persone ipovedenti, convegni, campagne di adozione, programmi educativi e di informazione contro l’abbandono degli animali.

5. Ai fini della realizzazione dei parchi canili la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i criteri e le modalità di presentazione dei progetti con particolare riferimento:

a) al numero e alla tipologia di box destinati ad ospitare i cani, ivi comprese le metrature necessarie a garantire il loro benessere, tenuto conto della ampiezza dell’area interessata dal progetto;

b) alla presenza di spazi per garantire la suddivisione tra cuccioli, cani anziani, cani adottabili, cani difficilmente adottabili, cani con disturbi di socializzazione;

c) al quantitativo di superficie del manto erboso necessario ad assicurare il benessere dell’animale;

d) alla tipologia di vegetazione utile alla piantumazione che non presenti tossicità per gli animali, non ospiti parassiti e sia priva di radici orizzontali, così da non danneggiare la struttura;

e) ai locali da destinare a infermeria-ambulatorio nonché a quelli per il deposito di mangime, ai locali amministrativi da destinare a uffici e ai locali spogliatoio per gli operatori.

6.  Al fine di favorire il sostegno economico delle attività della struttura, nei parchi canili può essere prevista, altresì, la presenza di box da destinare alla pensione di cani di proprietà privata che vi sostano periodicamente.

7.  I comuni, singoli o associati, sulla base dei criteri adottati con la deliberazione di cui al comma 5, presentano alla Regione un apposito progetto nel quale sono contenute le caratteristiche del parco canile alla cui realizzazione possono concorrere anche risorse private.

8.  Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”:

a) della voce di spesa denominata “Interventi per la realizzazione delle attività nei parchi canili – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) della voce di spesa denominata “Interventi per la realizzazione dei parchi canili – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.”.

 

Art. 18

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo alle misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti e successive modifiche)

1. All’articolo 4 della l.r. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione svolge la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale, per gli investimenti finalizzati all’insediamento, ampliamento o miglioramento di impianti o stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l’amministrazione regionale, gli enti locali interessati e i soggetti proponenti nuove iniziative economiche, che si assumano l’impegno di creare nuova occupazione o riqualificare la forza lavoro impiegata, fermi restando gli obblighi discendenti dal principio di stabilità delle operazioni per l’insediamento produttivo beneficiario di risorse provenienti da misure di sostegno agli investimenti.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I progetti di insediamento produttivo oggetto degli accordi di cui al comma 2, di importo pari o superiore a euro 2.000.000,00, sono valutati, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, attraverso una conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che si conclude con determinazione motivata, che sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione e l’esercizio del progetto.”;

c)  il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Sulla base delle valutazioni della direzione regionale individuata, per ciascun procedimento, quale amministrazione procedente in relazione al principio di prevalenza, e relativamente alla complessità degli interventi proposti, i progetti di cui al comma 5 sono esaminati, prima dell’indizione della conferenza di servizi decisoria, nell’ambito di una conferenza preliminare indetta dalla Regione, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della l. 241/1990.”;

d)  al comma 7, le parole: “delle conferenze di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “della conferenza di cui al comma 5”;

e)  al comma 12, le parole: “al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 5”.

 

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale” e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

1. Alla l.r. 18/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Interventi del Piano straordinario)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico e di concerto con gli Assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, approva, entro il 30 giugno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, il Piano straordinario.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di cui al comma 1:

a)  la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno, destina ai soggetti attuatori le risorse di cui all’articolo 10, ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale, nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 2;

b) i soggetti attuatori, entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), comunicano alla direzione regionale competente in materia gli interventi, di cui all’articolo 2, da realizzare con le risorse assegnate.

3. Il Piano straordinario di cui al comma 1 individua gli interventi e le opere da realizzare nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 2, sulla base delle proposte formulate dai soggetti attuatori, tenuto conto della strategicità degli stessi rispetto allo sviluppo locale, dei relativi valori attesi di risultato e dell’entità delle risorse assegnate. Alla realizzazione degli interventi e delle opere provvedono i soggetti attuatori, anche mediante il concorso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.

4. Il Piano straordinario di cui al comma 1, in particolare, stabilisce:

a)  gli interventi e le opere, tra gli obiettivi individuati all’articolo 2, che si intendono realizzare in via prioritaria, proposti dai soggetti attuatori;

b) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi da realizzare;

c)  i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi e delle opere, nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 5;

d) l’ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell’intero intervento dell’opera;

e)  le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;

f)  la tipologia del progetto da realizzare nell’ambito territoriale interessato e le modalità di presentazione;

g) l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e le modalità di coinvolgimento di quelli di cui all’articolo 1, comma 4, interessati alla realizzazione degli interventi o delle opere;

h) il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi;

i)  i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;

l)  i tempi e le modalità di restituzione delle somme non impiegate o percepite in eccesso nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli;

m) la quantificazione degli incentivi da concedere mediante appositi avvisi predisposti dai soggetti attuatori ai sensi del comma 5.

5.  Alla realizzazione dei singoli interventi e delle opere i soggetti attuatori provvedono mediante procedure a evidenza pubblica e per la concessione degli incentivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3); lettera b), numero 3); lettera c), numeri 4), 8), 11) e 12) e lettera d), mediante l’adozione di appositi avvisi.”;

b) l’articolo 4 è abrogato.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 “Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi” e all’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al trattamento previdenziale e successive modifiche. Disposizione transitoria)

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 9/2019 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

(Sequestro, pignoramento e altre procedure esecutive)

1. Nel caso di sequestro, pignoramento, cessione e di altre procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, si applica la normativa statale vigente in materia per gli impiegati civili.”.

2. All’articolo 2 della l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   al comma 2 le parole: “e per un massimo di tre mandati” sono soppresse;

b)   dopo il comma 21 è inserito il seguente:

“21 bis. Nel caso di sequestro, pignoramento, cessione e di altre procedure esecutive comunque denominate aventi ad oggetto il trattamento previdenziale e quello di reversibilità si applica la normativa statale vigente in materia per gli impiegati civili.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano anche alle procedure esecutive, aventi ad oggetto assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità, trattamenti previdenziali e di reversibilità, le quali, alla medesima data, siano ancora pendenti, nonché alle procedure esecutive comunque denominate relative a crediti della Regione non ancora integralmente riscossi.

Art. 21

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relative a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche)

1. All’articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera e ter) del comma 39, le parole: “per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “per attività di promozione, ulteriori rispetto a quelle previste dalle altre lettere del presente comma, dirette allo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni sportive di cui al comma 38”;

b) alla lettera e ter) del comma 41, le parole: “e la realizzazione della Maratona di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “di altre iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale, anche di rilevanza internazionale”.

Art. 22

(Autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali)

1. Ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori che recapitano in corpo idrico bagnato, non serviti da un impianto di depurazione finale, sono autorizzati esclusivamente nel rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell’Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del suddetto decreto legislativo.

2. L’autorizzazione agli scarichi di cui al comma 1 è rilasciata, nelle more della messa in esercizio dell’impianto di depurazione finale, al titolare dell’attività da cui origina lo scarico, previa installazione di apposito sistema di campionamento, automatico e in continuo, nonché di pozzetto di ispezione, posto a monte del punto di immissione nel collettore, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Il titolare dell’autorizzazione di cui al presente articolo è responsabile dello scarico fino all’immissione delle acque reflue prodotte nel corpo idrico bagnato.

Art. 23

(Rinnovo delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale per la salvaguardia dei valori sociali e la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico)

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico nonché gli obiettivi di politica sociale e dei valori sociali, così come definiti dal considerando 40 e dall’articolo 4, paragrafo 1, numero 8), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, sono rinnovate, su istanza delle parti interessate, le concessioni per l’utilizzo del demanio idrico in deroga all’articolo 6 del regolamento regionale 3 gennaio 2022, n. 1 (Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche), per una durata non superiore ad anni diciannove, previo accertamento da parte della direzione regionale competente della sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale correlati alla salvaguardia dei valori sociali ed alla tutela del patrimonio storico, culturale e artistico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le conseguenti modifiche al r.r. 1/2022.

Art. 24

(Disposizioni relative al Compendio immobiliare “Ex Ospedale San Giacomo”)

1. Al fine di consentire la ripresa dell’attività sanitaria presso l’ex presidio ospedaliero San Giacomo e avviare il relativo processo di riqualificazione attraverso la realizzazione di un ospedale di comunità, residenza sanitaria assistenziale (RSA) e lungodegenza, nel rispetto della programmazione per il potenziamento della rete territoriale sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari a riacquisire al proprio patrimonio il Compendio immobiliare “Ex Ospedale San Giacomo”, di seguito denominato Compendio immobiliare, ubicato in Roma, in via Antonio Canova, n. 29, via del Corso, nn. 493/496/499 e via di Ripetta nn. 45/45, 47/54, 61/64, trasferito al Fondo comune di investimento immobiliare denominato “i3-Regione Lazio”, gestito dalla Società investimenti immobiliari italiani (InvImIt SGR S.p.A.), ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 15 dicembre 2017, n. 856 (Attuazione art. 19, comma 9, l.r. 12/2016 - iscrizione nel patrimonio regionale del compendio immobiliare ex Ospedale S. Giacomo in Roma e relativa variazione al bilancio regionale ex art. 7, comma 2, lettera d), l.r. n. 14/2013. Autorizzazione avvio processo di valorizzazione mediante apporto al Fondo "i3-Regione Lazio", istituito dal M.E.F. tramite la Invimit SGR S.p.A.) e 13 novembre 2018, n. 662 (Modifica dell'inventario dei beni immobili regionali "libro 12" approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 939).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Compendio immobiliare, una volta riacquisito al patrimonio della Regione e classificato nell’ambito del patrimonio disponibile, ai sensi dell’articolo 519 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), è contestualmente trasferito in proprietà all’Azienda sanitaria locale Roma 1, ai sensi dell’articolo 9, commi 46 e 47, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo al concorso per potenziare la rete di assistenza sanitaria regionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, concernenti le spese sostenute dal Fondo comune di investimento immobiliare denominato “i3-Regione Lazio” per la gestione e la manutenzione ordinaria del Compendio immobiliare nel periodo che intercorre dalla data di apporto al Fondo citato a quella di riacquisizione al patrimonio della Regione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative alla gestione e alla manutenzione del compendio immobiliare “Ex Ospedale San Giacomo””, con uno stanziamento pari a euro 3.600.000,00, per l’anno 2025, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 25

(Disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo)

1. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione del patrimonio storico e culturale regionale e di valorizzazione delle identità territoriali, sostiene, attraverso la concessione di un contributo fino a un massimo di euro 30.000,00 ciascuno, l’organizzazione dei carnevali storici del Lazio riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali ” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative al sostegno dei carnevali storici del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 120.000,00, per ciascuna annualità 2024-2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

4. La Regione, nell’ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo, sostiene l’organizzazione della XXV edizione del “Festival internazionale del Circo – Città di Latina”, tra le più importanti rassegne circensi del mondo, il cui svolgimento è previsto nel mese di ottobre 2024, attraverso la concessione di un contributo pari a euro 30.000,00, per l’anno 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 4, si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali ” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo per l’organizzazione del Festival internazionale del Circo - Città di Latina”, con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 26

(Contributo al Comune di Marino per la centesima edizione della “Sagra dell’uva di Marino”)

1. La Regione, nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e considerato il valore storico rappresentato dalla centesima edizione della “Sagra dell’uva di Marino”, il cui svolgimento è previsto nel mese di settembre 2024, sostiene l’organizzazione della manifestazione attraverso la concessione al Comune di Marino di un contributo, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali ” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo in favore del Comune di Marino per l’organizzazione dalla centesima edizione della Sagra dell’uva”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 27

(Partecipazione della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka)

1. Al fine di valorizzare l’immagine e le competenze della Regione Lazio all’interno del percorso espositivo del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka e di promuovere la conoscenza delle eccellenze storiche, paesaggistiche e culturali del territorio, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è autorizzata a stipulare un apposito accordo di collaborazione col Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2025 Osaka.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali ” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la partecipazione della Regione Lazio ad Expo 2025 Osaka”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2024 ed euro 550.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

2 bis. Per le spese concernenti le missioni dei componenti di Giunta e di Consiglio regionale membri della delegazione regionale partecipante a Expo 2025 Osaka, come disciplinate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri della delegazione regionale partecipante a Expo 2025 Osaka”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. (1)

Art. 28

(Contributo straordinario all’ASP “Asilo Savoia” per gli interventi di ampliamento della “Palestra della legalità”)

1. Le Regione, nell’ambito delle politiche per la diffusione della cultura della legalità e il contrasto e la prevenzione delle forme di criminalità comune e organizzata, sostiene gli interventi di inclusione sociale e di sviluppo della cittadinanza attiva, realizzati attraverso la promozione della pratica sportiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato un contributo straordinario pari a euro 250.000,00, per l’anno 2024, all’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Asilo Savoia”, concessionario dell’immobile sito in Roma, in via dell’Idroscalo, n. 103, bene confiscato alla criminalità organizzata e trasferito in proprietà a Roma Capitale, per la realizzazione, all’interno dell’immobile medesimo, degli interventi di ampliamento della “Palestra della legalità”, struttura destinata alle attività sportive a vocazione sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 250.000,00, per l’anno 2024, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale” della voce di spesa denominata “Contributo straordinario all’Asp “Asilo Savoia” per gli interventi di ampliamento della “Palestra della legalità””, il cui stanziamento, pari all’importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.


Art. 29

(Contributo straordinario al Comune di Latina per l'emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza “Al Karama”)

1. La Regione concede un contributo straordinario in favore del Comune di Latina, pari a euro 90.000,00, per l’anno 2024, a titolo di compartecipazione delle spese sostenute per affrontare l’emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza denominato “Al Karama”, sito in località Borgo Bainsizza, presso il comune medesimo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla copertura delle spese concernenti il servizio mensa, il trasporto e l’assistenza scolastica delle persone e dei minori attualmente ospitati all’interno del complesso immobiliare denominato “Ex Rossi sud”, sito nel Comune di Latina, nonché per la copertura delle spese concernenti i canoni e le utenze idriche ed elettriche relative al complesso ospitante.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo in favore del Comune di Latina per affrontare l'emergenza alloggiativa relativa al centro di accoglienza denominato “Al Karama””, con uno stanziamento pari a euro 90.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.


Art. 30

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 76, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.