Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie, da sentenze della Corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali

Numero della legge: 1
Data: 11 febbraio 2025
Numero BUR: 13
Data BUR: 13/02/2025

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 956.198,58, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Disposizioni finanziarie) 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 1, per complessivi euro 956.198,58, è stato già effettuato a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, rispettivamente, per euro 853.385,30, nell’annualità 2023 e per euro 102.813,28, nell’annualità 2024.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati