Art. 1
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028)
1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, approvato con legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, sono apportate le seguenti variazioni:
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ENTRATA |
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Titolo |
Tipologia |
2026 |
2027 |
2028 |
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3 – Entrate extratributarie |
500 – Rimborsi e altre entrate correnti |
+ € 5.197.015,02 |
- |
- |
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3 – Entrate extratributarie |
500 – Rimborsi e altre entrate correnti |
+ € 16.466.341,82 |
+ € 7.642.033,04 |
+ € 1.509.921,24 |
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3 – Entrate extratributarie |
500 – Rimborsi e altre entrate correnti |
+ € 1.056.338,78 |
- |
- |
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Totale variazione |
+ € 22.719.695,62 |
+ € 7.642.033,04 |
+ € 1.509.921,24 |
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SPESA |
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Missione |
Programma |
Tit. |
Legge reg. |
2026 |
2027 |
2028 |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
01 – Organi istituzionali |
2 |
11/2004, art. 41 – Gestione beni mobili e immobili destinati alle strutture amministrative del consiglio regionale ed agli organismi consiliari |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
1 |
28/2019, art. 7, c. 105 – Attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LAZIOCREA |
+ € 400.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
1 |
19/2024, art. 10 - Spese per l'assistenza tecnica per l'attuazione della riforma 1.15 del PNRR concernente il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL |
+ € 500.000,00 |
+ € 1.500.000,00 |
+ € 6.000.000,00 |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
1 |
17/2024, art. 3 – Composizione extragiudiziale delle controversie concernenti il risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle palazzine ATER della Provincia di Rieti |
+ € 2.060.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
2 |
15/2025, art. 45 – Fondo per il restauro e la riqualificazione dei monumenti storici, artistici e culturali |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
1 |
6/2024, art. 10 – Spese per la realizzazione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea (l.r. n. 37/1983) |
+ € 17.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
1 |
22/2024, art. 13, c. 90 – Attività di comunicazione, promozione e informazione della regione |
+ € 1.000.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
1 |
1/2024, art. 3 – Contributi straordinari alle federazioni sportive riconosciute dal CONI e ad associazioni e società sportive nell'ambito di eventi sportivi di particolare rilevanza per promuovere l'immagine della regione |
+ € 250.000,00 |
- |
- |
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03 – Ordine pubblico e sicurezza |
02 – Sistema integrato di sicurezza urbana |
1 |
15/2001 – Sicurezza nell'ambito del territorio regionale (interv. di parte corrente) - Promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, di iniziative finalizzate all’educazione alla legalità (art. 2, c. 1, lett. c-bis) |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico |
2 |
2/2017, art. 18, c. 1, lett. b) – Fondo per la promozione della RCL - interventi in conto capitale (Rete dei cammini del Lazio) |
- € 600.000,00 |
+ € 600.000,00 |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
20/2021, art. 13, cc. 8-10 – Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Teatro di Roma |
+ € 860.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
5/2020 – Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente |
+ € 1.500.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
9/2010, art. 2, c. 114 – Spese funzionamento Fondazione Esposizione Nazionale Quadriennale d'arte di Roma (parte corrente) |
+ € 60.000,00 |
+ € 60.000,00 |
+ € 60.000,00 |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
20/2025, art. 22, cc. 113-115 – Sostegno per la realizzazione del festival Videocittà |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
15/2014, art. 7, c. 2 – Partecipazione della regione all'Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio |
+ € 500.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
15/2014, art. 23 – Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - interventi di parte corrente |
+ € 200.000,00 |
- |
- |
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09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
01 – Difesa del suolo |
2 |
53/1998, art. 34-35 – Contributi ai consorzi di bonifica per opere di difesa del suolo ed irrigazione - parte c/capitale |
+ € 500.000,00 |
- |
- |
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09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
01 – Difesa del suolo |
2 |
53/1998 – Valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere |
+ € 300.000,00 |
- |
- |
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09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |
1 |
4/2024, art. 9 – Fondo regionale per le comunità montane e la comunità di arcipelago delle Isole Ponziane |
+ € 500.000,00 |
- |
- |
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10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
04 – Altre modalità di trasporto |
2 |
31/2008, art. 39 – Ristrutturazione e ampliamento comprensorio sciistico monte Terminillo e monte Livata |
+ € 200.000,00 |
- |
- |
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10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
05 – Viabilità e infrastrutture stradali |
2 |
12/2002 – Interventi ASTRAL - manutenzione straordinaria |
+ € 11.000.000,00 |
- |
- |
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11 – Soccorso civile |
02 – Interventi a seguito di calamità naturali |
2 |
55/1984 – Interventi regionali per calamità - pronto intervento |
+ € 1.500.000,00 |
- |
- |
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12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
1 |
2/2019 – Fondo per le aziende di servizi alla persona (ASP) (contributo straordinario art. 2, c. 2, lett. g), della l.r. 15/2025) |
+ € 1.000.000,00 |
- |
- |
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13 – Tutela della salute |
05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |
2 |
22/2024, art. 13, cc.139-140 - Contributo straordinario al Centro per la medicina di precisione (CMP) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea |
+ € 250.000,00 |
- |
- |
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14 – Sviluppo economico e competitività |
01 – Industria, PMI e Artigianato |
1 |
46/2002 – Sostegno allo sviluppo e all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento ex FIAT di Piedimonte S. Germano (Fr) |
+ € 2.000.000,00 |
- |
- |
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16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
1 |
29/2008 – Regolazione dei mercati, accordi di filiera, funzionamento organizzazione dei produttori (filiera corta) |
+ € 1.000.000,00 |
- |
- |
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16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
1 |
4/2025 , art. 13 – Disposizioni per il contrasto alla povertà alimentare attraverso la distribuzione nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale |
- € 1.000.000,00 |
- |
- |
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18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
2 |
14/2008, art. 1, c. 38 – Finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche |
+ € 3.000.000,00 |
+ € 2.000.000,00 |
- |
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20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
1 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale) |
- |
+ € 3.482.033,04 |
- € 4.550.078,76 |
|
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
2 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale) |
- € 4.677.304,38 |
- |
- |
Art. 2
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche alle leggi regionali 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026” e 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”. Disposizioni finanziarie)
1. Alla l.r. 20/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
“7 bis. All’applicazione delle misure agevolative in materia di IRAP in favore degli enti del Terzo settore di cui alla lettera b) del comma 5 e al comma 7 si provvede nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”;
b) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole: “pari a euro 99.500.868,41, per ciascuna annualità dal 2026 al 2028 ed euro 155.173.973,36 per l’anno 2029” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 87.653.000,00 per l’anno 2026, a euro 99.498.000,00 per ciascuna annualità 2027 e 2028 e a euro 155.169.500,00 per l’anno 2029”;
2) al comma 2, le parole: “pari a euro 32.769.284,22” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 32.769.284,21” e le parole: “stimato in euro 486.445.862,81” sono sostituite dalle seguenti: “stimato in euro 474.587.784,21”;
3) al comma 4, le parole: “pari a euro 32.769.284,22” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 32.769.284,21”;
4) al comma 5:
4.1 all’alinea, le parole: “pari a euro 453.676.578,59” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 441.818.500,00”;
4.2 alla lettera a), le parole: “per complessivi euro 294.889.776,08” sono sostituite dalle seguenti: “per complessivi euro 287.182.025,00”;
4.3 alla lettera b), le parole: “per complessivi euro 158.786.802,51” sono sostituite dalle seguenti: “per complessivi euro 154.636.475,00”;
c) alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 17, le parole: “euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00, per la promozione del Rally di Roma Capitale” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.500.000,00, di cui euro 2.000.000,00, per la promozione del Rally di Roma Capitale”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2025 le parole: “pari a euro 1.962.547.267,46, per l’anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “pari a euro 1.991.675.661,78, per l’anno 2026”.
3. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1, lettera b), e con riferimento alle risorse relative al “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, sono effettuate le seguenti variazioni di bilancio:
a) per gli anni dal 2026 al 2028, a valere sul bilancio regionale 2026-2028, secondo la tabella di seguito indicata:
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SPESA |
||||||
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Missione |
Programma |
Tit. |
Legge reg. |
2026 |
2027 |
2028 |
|
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
1 |
19/2024, art. 9, cc. 3bis e 3ter – Fondo obiettivi di finanza pubblica |
- € 11.847.868,41 |
- € 2.868,41 |
- € 2.868,41 |
|
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
1 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale) |
+ € 5.923.934,26 |
+ € 2.868,41 |
+ € 2.868,41 |
|
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
2 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale) |
+ € 5.923.934,15 |
- |
- |
b) per l’anno 2029, per euro 4.473,36, nell’ambito della successiva legge di bilancio di previsione finanziario.
Art. 3
(Disposizioni relative alla quota vincolata del risultato di amministrazione del Fondo relativo al gettito della manovra fiscale)
1. Le economie di spesa al 31 dicembre 2025, relative alle risorse di cui, rispettivamente, all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 e all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, pari a complessivi euro 7.106.211,71, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione concernente il “Fondo relativo al gettito della manovra fiscale, ex art. 1, comma 174, legge n. 311/2004”, istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera e), della l.r. 19/2024 ed iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 4
(Disposizioni relative alla quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio per l’esercizio 2026. Disposizioni relative alle operazioni di indebitamento)
1. Ai sensi dell’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2026, n. 2, relativa all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio a valere sull’annualità 2026, pari a euro 171.861.555,30, è ripartita secondo le seguenti priorità:
a) euro 32.769.284,21, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, relativo al contributo regionale alla finanza pubblica e al programma straordinario per la coesione regionale, nonché secondo quanto stabilito nell’Allegato C alla medesima legge;
b) euro 10.000.000,00, ai sensi dell’articolo 13, comma 53, lettera b), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale, a valere sul programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”;
c) euro 7.106.211,71, ai sensi dell’articolo 3, a integrazione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), di cui al programma 07 “Diritto allo studio” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”;
d) euro 45.000.000,00, destinati alla copertura degli interventi concernenti l’attuazione dei programmi comunitari, ivi comprese le risorse relative all’Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Lazio relativo alla riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi dell’articolo 242, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; (1)
e) euro 20.000.000,00, con riferimento ai fondi e agli altri accantonamenti ricompresi nell’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione di cui all’allegato T alla deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 199 (Variazioni del bilancio regionale 2026-2028, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011); (2)
f) euro 10.000.000,00, quale quota libera dell'avanzo di amministrazione destinata, una volta accertata con l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, al finanziamento delle spese di investimento da individuare nella legge di assestamento delle previsioni di bilancio 2026-2028, ai sensi dell’articolo 42, comma 6 bis, del d.lgs. 118/2011;
g) euro 46.986.059,38, con riferimento all’elenco analitico delle risorse vincolate di cui all’allegato U alla deliberazione della Giunta regionale 199/2026, nonché le eventuali e ulteriori risorse, qualora le somme da applicare al bilancio ai sensi delle lettere da a) a f) risultino inferiori alle effettive esigenze di spesa relative al corrente esercizio finanziario.
2. Le risorse previste ai sensi del comma 1, lettere d), e) e g), sono ripartite secondo le priorità e gli indirizzi nei confronti della Cabina di regia di cui all’articolo 30 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sulla base delle richieste trasmesse dalle strutture regionali alla direzione regionale Ragioneria generale. La Giunta regionale informa tempestivamente la commissione consiliare competente in materia di bilancio in merito alle decisioni assunte.
3. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente all’utilizzo delle risorse per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che confluiscono nel risultato di amministrazione.
4. Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), è autorizzata, per il triennio 2026-2028, a effettuare operazioni di rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie attuative dell’articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 640, della l. 199/2025, al fine di versare allo Stato gli importi dovuti, rispettivamente, per la restituzione delle anticipazioni di liquidità per la quota relativa alla cancellazione del debito di cui all’articolo 1, comma 638, della l. 199/2025 e per il debito contratto con Cassa depositi e prestiti per la quota relativa all’accollo da parte dello Stato del debito di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 199/2025, nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”, sono istituite le seguenti voci di spesa:
a) “Versamento allo Stato a seguito della cancellazione del debito relativo alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007 e agli artt. 2 e 3, comma 1, lett. a) e b), del DL n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti (art. 1, comma 638, legge n. 199/2025)”;
b) “Versamento allo Stato degli importi dovuti per il debito contratto con Cassa depositi e prestiti relativo alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007 (art. 1, comma 639, legge n. 199/2025)”.
2. Alla copertura degli stanziamenti relativi alle voci di spesa previste al comma 1, pari agli importi determinati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 640, della l. 199/2025, si provvede, per complessivi euro 328.756.553,60, per l’anno 2026 ed euro 733.206.645,46, per ciascuna annualità 2027 e 2028, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nelle voci di spesa iscritte nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2028 e fino al 2051, alla copertura degli stanziamenti predetti si provvede con le successive leggi di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 113 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e successive modifiche)
1. All’articolo 113 della l.r. 14/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione della società SAN.IM S.p.A. assicurando che il relativo procedimento sia, altresì, finalizzato al completamento del trasferimento, a titolo non oneroso, degli immobili di proprietà della medesima società agli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7. Le attività residue concernenti il rimborso degli oneri finanziari connessi alla cartolarizzazione realizzata tramite SAN.IM S.p.A. sono curate dalla struttura regionale competente in materia di gestione del debito regionale.”;
b)il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione nel settore dello sviluppo economico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore fieristico, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, il mantenimento della partecipazione al capitale sociale della Società Investimenti S.p.A.. Il mantenimento di tale partecipazione è subordinato all’adozione, nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 175/2016, di un piano di ristrutturazione aziendale volto al recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, anche attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, concorrenza e aiuti di Stato.”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo al fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza)
1. All’articolo 52 della l.r. 15/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contributi per il superamento dell’emergenza e per la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi”;
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Al fine di sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei territori regionali colpiti da eventi imprevedibili o calamitosi che recano grave disagio per le popolazioni, nel programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” della missione 11 “Soccorso civile”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono istituiti, rispettivamente, il “Fondo per il superamento dell’emergenza e la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi – parte corrente” e il “Fondo per il superamento dell’emergenza e la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi – parte in conto capitale”.
1 bis. Le risorse a valere sui fondi previsti nel comma 1 sono destinate alla concessione di contributi in favore dei comuni per la copertura delle spese concernenti la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il ripristino della viabilità delle infrastrutture pubbliche, necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e la sicurezza del territorio, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza prevista nell’articolo 15 della l.r. 2/2014. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce l’importo massimo finanziabile per ogni tipologia di intervento.”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Per le finalità previste al comma 1, i comuni trasmettono alla direzione regionale competente in materia di lavori pubblici una relazione attestante i danni subiti, la descrizione degli interventi di ripristino previsti e la dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza ovvero, in assenza, idonea documentazione comprovante il grave disagio arrecato alla popolazione. La direzione, accertata la sussistenza dei presupposti di urgenza, provvede all’adozione dei relativi impegni di spesa a valere sulle risorse stanziate ai sensi del comma 3.”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è pari, rispettivamente, a:
a) euro 1.500.000,00, per l’anno 2026, per gli interventi di parte corrente, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
b) euro 1.000.000,00, per l’anno 2026, per gli interventi in conto capitale, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, rispettivamente, per euro 500.000,00, nel “Fondo regionale per lo stato di calamità e di emergenza” di cui al programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e per euro 500.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, relativo a disposizioni di attuazione dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 2013/1303)
1. All’articolo 36 della l.r. 4/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 2013/1303 e dell’articolo 62 del regolamento (UE) n. 2021/1060”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 62 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, nonché norme finanziarie per tali fondi e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, al fine di consentire il reimpiego delle risorse restituite agli strumenti finanziari concernenti, in particolare, i fondi per il credito, i fondi di garanzia e i fondi di Venture capital in favore delle PMI attivati con le risorse del PO FESR 2021-2027, nel bilancio regionale 2026-2028 sono istituite, rispettivamente, un’apposita voce di entrata, da iscrivere nella tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del titolo 4 “Entrate in conto capitale” e un’apposita voce di spesa, da iscrivere nel programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, entrambe con uno stanziamento stimato in euro 20.000.000,00, per l’anno 2026.”.
Art. 9
(Destinazione delle risorse non utilizzate del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022)
1. Ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, nonché dei principi contabili relativi alla composizione del risultato di amministrazione, le somme residue a titolo di finanziamenti regionali aggiuntivi nell’ambito dell’attuazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario corrente, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Ai sensi dei commi da 9 a 11 del medesimo articolo 42 del d.lgs. 118/2011 e nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2026, n. 2, relativa all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le predette risorse sono destinate, a decorrere dall’annualità 2027 e per gli esercizi successivi, alla copertura dei finanziamenti nazionali integrativi previsti per il Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Lazio 2023-2027, come indicati nell’Allegato V al Piano strategico della PAC (PSP), ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera e) e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e degli eventuali e ulteriori interventi concernenti l’attuazione delle politiche agricole comunitarie o settoriali.
Art. 10
(Disposizioni transitorie per l’adeguamento dei programmi di esercizio del trasporto pubblico locale extraurbano con particolare riferimento ai servizi scolastici)
1. Al fine di assicurare la continuità, l’adeguatezza e la sicurezza del servizio di trasporto pubblico locale, con specifico riferimento alla mobilità degli studenti, nonché di garantire il progressivo allineamento dell’offerta alle effettive esigenze della domanda di mobilità emerse nei territori a seguito dell’avvio delle Unità di Rete (UdR) di cui all’articolo 7, comma 31, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successive modifiche, è autorizzata una fase transitoria di adeguamento dei programmi di esercizio per il periodo intercorrente tra la data di piena operatività delle UdR, stabilita al 30 settembre 2026 ai sensi dell’articolo 7, comma 32, della l.r. 28/2019 e il 31 dicembre 2027. (3)
2. Nella fase transitoria, Cotral S.p.A. può erogare livelli di produzione chilometrica aggiuntivi rispetto a quelli previsti a regime a seguito del trasferimento dei servizi alle UdR, fermo restando che una quota prevalente delle percorrenze aggiuntive è destinata ai servizi scolastici ovvero ai servizi comunque funzionalmente connessi alla mobilità degli studenti, al fine di:
a) garantire la continuità dei servizi di trasporto, con prioritaria considerazione per i collegamenti scolastici e per le fasce orarie di ingresso e uscita dagli istituti scolastici;
b) assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di servizio nelle aree caratterizzate da domanda debole ovvero da elevata dispersione territoriale;
c) consentire la revisione, l’adeguamento e l’ottimizzazione dei programmi di esercizio in relazione alle effettive esigenze rappresentate dagli enti locali e dall’utenza, con particolare riferimento ai servizi di trasporto scolastico;
d) prevenire disservizi derivanti da riduzioni immediate delle percorrenze, con particolare riguardo ai servizi funzionali alla mobilità studentesca.
3. Ai fini dell’applicazione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali relativi al complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse le spese di personale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2022, n. 679 (Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, per il triennio 2022-2024, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e ss.mm.ii., e dell'articolo 112, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14) e successive modifiche, i costi derivanti dalle assunzioni a tempo determinato ovvero da proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato, già autorizzati dalla Regione Lazio per far fronte alle percorrenze aggiuntive, non sono computati ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa del personale, a condizione che abbiano carattere eccezionale e temporaneo e siano oggetto di puntuale rendicontazione e attestazione da parte della società, nell’ambito della relazione annuale sulla gestione.
4. Nella fase transitoria, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta della struttura regionale competente in materia di trasporti, nell’esercizio delle funzioni di controllo analogo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2022, n. 875 (Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova “Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house”), sono stabilite la determinazione della produzione chilometrica aggiuntiva rispetto ai livelli a regime, nonché la definizione dei criteri di attuazione della fase di adeguamento dei programmi di esercizio, nel rispetto dei seguenti principi:
a) coerenza con gli obiettivi di efficientamento del servizio di trasporto pubblico locale;
b) salvaguardia degli equilibri economico-finanziari della società affidataria;
c) progressiva riduzione delle percorrenze eccedenti, in coerenza con il completamento del nuovo assetto delle UdR;
d) definizione delle modalità di monitoraggio dei livelli di servizio, con particolare riferimento alla regolarità e adeguatezza dei collegamenti scolastici.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00, per l’anno 2026 e in euro 5.520.000,00 per l’anno 2027, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritte nel programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.
6. Le percorrenze aggiuntive autorizzate ai sensi del presente articolo costituiscono misura di carattere eccezionale e temporaneo strettamente connessa alla fase di transizione e non producono effetti strutturali sul contratto di servizio né comportano incrementi permanenti dei corrispettivi riconosciuti.
Art. 11
(Modifica del comma 160 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo al concorso finanziario per i servizi di trasporto pubblico locale)
1. Al comma 160 dell’articolo 9 della l.r. 19/2022, le parole da: “può essere incrementato” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “determinato a seguito dell’aggiornamento degli indicatori di fabbisogno relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 7, comma 31, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successive modifiche, può essere incrementato, previa adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale, a valere sullo stanziamento indicato dal comma 161, nei limiti dell’autorizzazione di spesa annualmente stabilita ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 12
(Modifica all’articolo 20 bis della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
1. All’articolo 20 bis della l.r. 30/2002, le parole da: “euro 8.000.000,00 per l’anno 2025” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “euro 20.000.000,00, a decorrere dall’anno 2026, a valere, rispettivamente, per gli anni dal 2026 al 2028, sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 e destinate alla medesima finalità e, per gli anni successivi al 2028, sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.”.
Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche. Disposizioni finanziarie)
1. Alla l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 ter dell’articolo 7 è inserito il seguente:
“2 quater. Per lo svolgimento delle attività concernenti, in particolare, la gestione degli avvisi pubblici finalizzati allo sviluppo e alla promozione del settore cinematografico e audiovisivo nel territorio di Roma e del Lazio, la Film Commission si avvale di un’apposita piattaforma informatica.”;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 18 è inserito il seguente:
“3 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 2 quater, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente, della voce di spesa denominata “Spese per la piattaforma informatica per la gestione degli avvisi pubblici in materia di cinema e audiovisivo – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 835.700,00, per l’anno 2026 e della voce di spesa denominata “Spese per la piattaforma informatica per la gestione degli avvisi pubblici in materia di cinema e audiovisivo – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 560.914,00, per l’anno 2026. Le risorse predette, pari a complessivi euro 1.396.614,00, per l’anno 2026, sono derivanti dal corrispondente versamento all’entrata del bilancio della Regione di quota parte della restituzione della Fondazione Film Commission del contributo regionale in conto esercizio, iscritta nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”.”.
2. La quota rimanente relativa alla restituzione da parte della Fondazione Film Commission del contributo regionale in conto esercizio, pari a euro 200.000,00, per l’anno 2026, è versata all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e confluisce, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 14
(Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, relativo al contributo straordinario all’ASP IRL per il progetto “Aut community” relativo al centro diurno per giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico)
1. All’articolo 40 della l.r. 4/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contributi straordinari alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) per i progetti in favore delle persone con disabilità”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è concesso un contributo straordinario all’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Asilo Savoia”, pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, per la realizzazione del progetto denominato “Autismo in rete”.”;
c) all’alinea del comma 3, le parole: “dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 2”;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 bis si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” della voce di spesa denominata “Contributo straordinario all'Asp Asilo Savoia per il progetto “Autismo in rete””, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 15
(Contributo straordinario alla XIII Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni in liquidazione)
1. Nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione delle comunità montane e della Comunità dell’Arcipelago delle Isole Ponziane, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 (Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie) e nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 447 (Art. 9, comma 3, legge regionale 26 marzo 2024, n. 4 - Approvazione dei criteri e modalità per la liquidazione delle comunità montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane), la Regione concede un contributo straordinario alla XIII Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni, finalizzato a garantire la prosecuzione delle attività connesse alla gestione liquidatoria dell’ente, nonché ad assicurarne la continuità amministrativa e l’esercizio delle funzioni istituzionali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni in liquidazione”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 16
(Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 relativa alle disposizioni per i contributi per i Campionati del mondo di Volo a vela 2027)
1. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 20/2025 è sostituito dal seguente:
“4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta dell’Assessore competente in materia di lavori pubblici, sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse in favore dei soggetti beneficiari a valere sulle voci di spesa di cui al comma 5, nonché gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi e delle attività finanziate.”.
Art. 17
(Contributo straordinario per la competizione ciclistica Gran Premio del Lazio)
1. La Regione riconosce la competizione ciclistica denominata Gran Premio del Lazio, quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico ai fini della promozione e valorizzazione del territorio regionale. A tal fine concede un contributo straordinario in favore di Sport e Salute S.p.A., destinato alla predisposizione e allo svolgimento delle attività connesse alla manifestazione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di partecipazione della Regione al Gran Premio del Lazio, nonché i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, mediante l’utilizzo delle risorse già stanziate, pari a euro 250.000,00, per l’anno 2026, a valere sul programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche.
Art. 18
(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 relative a disposizioni per i contributi straordinari per i comuni per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive)
1. All’articolo 22 della l.r. 20/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) (4)
b) al comma 58 le parole da: “I criteri di riparto” fino a: “della presente legge.” sono soppresse;
c) dopo il comma 58 è inserito il seguente:
“58 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 56, la Regione concede contributi straordinari in favore degli altri comuni del Lazio, diversi da quelli già individuati ai sensi del medesimo comma, a valere sulla voce di spesa denominata “Contributi straordinari per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive”, da istituire nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per l’accesso ai predetti contributi si applicano le disposizioni di cui ai commi 57 e 58.”.
Art. 19
(Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, relativo al trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL)
1. L’articolo 29 della l.r. 20/2024 è sostituito dal seguente:
“Art. 29
(Trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL ai comuni e affidamento al gestore del servizio idrico integrato)
1. Fatti salvi i trasferimenti già perfezionati e i relativi accordi già sottoscritti, gli acquedotti di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL destinati al servizio idrico ad uso civile, nonché le relative infrastrutture, pertinenze, dotazioni, impianti, opere accessorie e diritti connessi, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni territorialmente competenti, secondo le modalità di cui al presente articolo, ai fini della loro acquisizione al patrimonio comunale e del successivo affidamento in concessione d’uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale nel quale ricadono, in tutto o per la maggior parte, i territori serviti.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARSIAL trasmette alla Giunta regionale gli elenchi ricognitivi degli acquedotti oggetto di trasferimento, con l’indicazione delle relative infrastrutture, pertinenze, dotazioni e opere accessorie. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva, con propria deliberazione, i predetti elenchi.
3. Ai fini di cui al comma 2, ARSIAL provvede alla ricognizione degli atti patrimoniali relativi alle infrastrutture oggetto di trasferimento e all’eventuale regolarizzazione delle servitù gravanti su fondi privati sui quali insistono le aree di sedime delle infrastrutture idriche. Per i profili tecnici e gestionali, ARSIAL si avvale, previo accordo, del supporto del gestore del servizio idrico integrato competente per territorio.
4. Il trasferimento di cui al comma 1 è perfezionato entro sessanta giorni dall’approvazione degli elenchi di cui al comma 2, mediante la sottoscrizione dei verbali di consegna tra ARSIAL e i comuni interessati. Il completamento dell’attività di cui al comma 3, nonché le attività di integrazione documentale, voltura e regolarizzazione catastale, non costituiscono condizione ostativa al trasferimento, fatti salvi i diritti dei terzi.
5. I comuni interessati affidano in concessione d’uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture trasferite ai sensi del presente articolo, secondo quanto previsto dall’articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e dagli atti convenzionali e regolatori dell’ambito territoriale ottimale di riferimento.
6. Nelle more del perfezionamento del trasferimento ai sensi del comma 4, ARSIAL assicura, d’intesa con il comune e con il gestore del servizio idrico integrato, la continuità del servizio idrico. A tal fine ARSIAL è autorizzata a stipulare con il gestore del servizio idrico integrato un contratto di servizio transitorio che disciplina il subentro operativo del gestore nelle attività di conduzione, gestione tecnica, manutenzione ordinaria, pronto intervento, verifica delle reti, gestione delle utenze esistenti e gestione delle nuove richieste di fornitura idrica relative ai territori serviti dagli acquedotti oggetto di trasferimento. Gli oneri sostenuti dal gestore per l’esecuzione del contratto di servizio transitorio non rientrano nel computo della tariffa del servizio idrico integrato. Il corrispettivo previsto dal contratto di servizio transitorio ha carattere straordinario, temporaneo e non ricorrente ed è finalizzato esclusivamente a consentire il subentro gestionale e la continuità del servizio.
7. Qualora i comuni interessati non provvedano agli adempimenti di propria competenza nei termini di cui al comma 4, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto e secondo il procedimento previsto dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.
8. Per lo svolgimento delle attività previste dai commi 3 e 6, la Regione concede un contributo ad ARSIAL, rispettivamente, pari a euro 350.000,00 ed euro 120.000,00, a valere sulla voce di spesa da istituire nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata “Contributo ad ARSIAL per le attività relative agli acquedotti di proprietà”, il cui stanziamento, pari a euro 235.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 20
(Indennità di carica del Commissario per la liquidazione degli usi civici)
1. Al Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, istituito ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) è riconosciuta un’indennità di carica annua lorda pari a euro 15.000,00, in considerazione delle funzioni svolte in materia di ricognizione, riordino e tutela dei beni collettivi, nonché di prevenzione degli usi illegittimi dei terreni gravati da uso civico e di valorizzazione del patrimonio collettivo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata “Spese per l’indennità del Commissario per la liquidazione degli usi civici”, con uno stanziamento pari a euro 8.750,00, per l’anno 2026 ed euro 15.000,00, a decorrere dall’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 21
(Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo all’assegno di fine mandato)
1. L’articolo 3 della l.r. 4/2013 si interpreta nel senso che l’assegno di fine mandato non compete agli assessori non componenti del Consiglio regionale ai quali non si applica conseguentemente la trattenuta sull’indennità di carica di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli assessori non componenti del Consiglio regionale nominati nella X, XI e XII legislatura possono richiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno di fine mandato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 52.000,00 per il 2026, si provvede a valere sulle risorse iscritte, all’interno del bilancio regionale 2026-2028, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 22
(Istituzione del Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio)
1. Al fine di assicurare la piena operatività del Piano di sviluppo strategico (PSS) della Zona logistica semplificata (ZLS) del Lazio, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2025, e di garantire lo svolgimento delle attività necessarie all’individuazione delle Zone franche doganali intercluse (ZFD), quale strumento di sviluppo economico e territoriale, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione e dell’articolo 1, comma 453, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), è istituito, presso la Giunta regionale, il Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio, di seguito denominato Commissario.
2. Il Commissario, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e crescita stabiliti dalla programmazione regionale unitaria, opera al fine di:
a) favorire nuovi investimenti da parte delle piccole e medie imprese locali e l'insediamento di grandi gruppi industriali, con particolare riguardo alla capacità di assorbire manodopera in uscita da settori in crisi e incrementare i livelli di occupazione regionale;
b) favorire le politiche regionali di sviluppo e valorizzazione delle piattaforme logistiche e degli agglomerati industriali, con particolare riferimento alle aree del Lazio ricomprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e successive modifiche;
c) promuovere il raccordo economico-funzionale tra i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, le aree retroportuali e le principali piattaforme logistiche regionali, favorendo lo sviluppo di filiere corte e interregionali;
d) favorire la ricostituzione dell'identità marittima della Regione, creando sinergie tra aree costiere ed interne e supportando i comparti dell'economia del mare;
e) promuovere un modello di sviluppo eco-compatibile, incentivando le imprese che adottano paradigmi di economia circolare, riduzione del consumo di suolo e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
f) incrementare la competitività del sistema portuale laziale attraverso lo snellimento burocratico e la digitalizzazione dei processi logistici e doganali, assicurando tempi certi per l'insediamento delle attività d'impresa.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Commissario svolge, nel rispetto delle competenze del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), le seguenti funzioni:
a) cura l’istruttoria delle attività concernenti l’individuazione delle aree nel territorio di competenza della Regione da proporre per la perimetrazione delle ZFD, ai sensi del regolamento (UE) 952/2013 e dell’articolo 1, comma 453, della l. 199/2025, ai fini della relativa attivazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
b) provvede al rilascio dell'autorizzazione unica in qualità di autorità regionale competente ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.p.c.m. 40/2024;
c) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZLS Lazio, verificandone l'efficacia rispetto ai risultati attesi;
d) propone le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZLS Lazio per le imprese;
e) sovraintende all'attività istruttoria relativa alla formulazione di proposte di aggiornamento o modifica del PSS;
f) cura l’istruttoria finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro con banche e intermediari finanziari per agevolare l'accesso al credito delle imprese insediate nella ZLS Lazio;
g) assicura a livello regionale il raccordo tra gli organi di indirizzo politico-strategico e la struttura tecnico-amministrativa regionale;
h) supporta il Comitato di indirizzo della ZLS, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2026, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del d.p.c.m. 40/2024.
4. Il Commissario è nominato dal Presidente della Regione, previo avviso pubblico, tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, amministrativa o gestionale, maturata in ambiti coerenti con le finalità di cui al presente articolo, attraverso lo svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione, coordinamento o responsabilità presso amministrazioni pubbliche o enti pubblici o privati in controllo pubblico. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per un ulteriore mandato.
5. Al Commissario è attribuita un'indennità corrispondente al 55 per cento del trattamento economico annuale spettante al Presidente della Regione.
6. La carica di Commissario è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.
7. Per l'espletamento della propria attività, il Commissario si avvale di un’apposita struttura amministrativa a responsabilità dirigenziale composta da personale di ruolo della Regione, nonché da personale posto in posizione di distacco dai comuni ricompresi nel perimetro della ZLS Lazio e dall'Autorità di sistema portuale territorialmente competente, previa intesa con gli stessi. La struttura è individuata nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il Commissario si avvale, altresì, del supporto tecnico del Centro unico dei servizi di cui al comma 11.
8. La struttura organizzativa di cui al comma 7 provvede, altresì, alla gestione dello Sportello unico digitale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del d.p.c.m. 40/2024 e supporta il Comitato di indirizzo della ZLS nell’attività di promozione e implementazione delle forme di collaborazione tra lo Sportello unico amministrativo dell'Autorità di sistema portuale e gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) già esistenti.
9. Con regolamento di organizzazione della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 7 e 8, nonché le modalità con cui il Commissario opera in raccordo con le direzioni regionali competenti in materia di programmazione economica e di attività produttive.
10. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.p.c.m. 40/2024:
a) l'impresa può avvalersi del supporto del Centro unico dei servizi di cui al comma 11 per l’elaborazione di una relazione dettagliata e documentata del progetto dell’intervento, descrivendone, in particolare, la tipologia, l’ammontare della spesa prevista, l’impatto occupazionale, la fattibilità, la sostenibilità tecnico-economica e i titoli abilitativi necessari, ai fini della presentazione della domanda;
b) l'impresa presenta la domanda di autorizzazione allo sportello unico digitale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.p.c.m. 40/2024 ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che lo trasmette al Commissario;
c) il Commissario indice la conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in caso di esito positivo, provvede al rilascio dell’autorizzazione unica.
11. Il Consorzio unico per lo sviluppo industriale, istituito ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, è individuato quale Centro unico dei servizi.
12. Il Centro unico dei servizi di cui al comma 11 svolge le seguenti funzioni:
a) ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.p.c.m. 40/2024:
1) supporta le imprese nell’elaborazione della relazione concernente il progetto di intervento di cui al comma 10, lettera a);
2) supporta il Commissario nell’esame e nella valutazione dei progetti di intervento di cui al comma 10, attraverso un’analisi della sostenibilità tecnico-economica dei progetti medesimi e della loro coerenza con gli obiettivi di sviluppo industriale e occupazionale del PSS;
3) supporta la conferenza di servizi semplificata per la verifica della conformità urbanistica, edilizia e ambientale dei progetti di intervento;
b) supporta il Commissario nelle attività concernenti l’individuazione delle aree nel territorio di competenza della Regione da proporre per la perimetrazione delle ZFD;
c) promuove nei confronti dei potenziali investitori nazionali ed esteri le opportunità insediative e i vantaggi competitivi della ZLS Lazio.
13. La Regione stipula un’apposita convenzione con il Consorzio unico per lo sviluppo industriale al fine di regolare le modalità del supporto specialistico del Centro unico dei servizi per le attività previste dal comma 12.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
a) con riferimento al compenso del Commissario, mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative al Commissario della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio”, il cui stanziamento, pari a euro 90.000,00, per l’anno 2026 ed euro 125.000,00, a decorrere dall’anno 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) con riferimento alle funzioni del Centro unico dei servizi, mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Sostegno al Consorzio unico per lo sviluppo industriale del Lazio per le funzioni relative al Centro unico dei servizi”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2026 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel “Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione” istituito ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 ed iscritto nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”. (5)
Art. 23
(Protocollo d’intesa con la Fondazione Bioparco di Roma)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio regionale, la tutela della biodiversità e dei diritti degli animali, nonché lo sviluppo del turismo sostenibile e della cultura ambientale, mediante l’integrazione tra attività sportive, educative e scientifiche rivolte in particolare alle giovani generazioni, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d'intesa con la Fondazione Bioparco di Roma.
2. Il protocollo d'intesa previsto al comma 1, per la realizzazione di programmi e attività d’interesse comune volti alla promozione della cultura ambientale anche attraverso lo sport e il turismo, è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative al protocollo d'intesa con la Fondazione Bioparco per la realizzazione di programmi e attività d’interesse comune volti alla promozione della cultura ambientale anche attraverso lo sport e il turismo”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l’anno 2026 ed euro 300.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 24
(Progetto culturale per ricordare la figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini)
1. La Regione sostiene l’organizzazione e la promozione di un progetto culturale volto a ricordare la figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini, da realizzarsi nel periodo dal 29 ottobre al 10 dicembre 2026, attraverso un percorso espositivo con opere originali di Dante Ferretti, tre volte premio Oscar e tra i più celebri scenografi a livello internazionale, nonché mediante il coinvolgimento degli studenti del Lazio attraverso incontri, dialoghi e momenti di approfondimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è istituita la voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione di un progetto culturale per ricordare la figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini”, con uno stanziamento pari a euro 85.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
3. Al trasferimento delle risorse di cui al comma 2 in favore del Consiglio regionale provvede la direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, previa presentazione, da parte dei soggetti organizzatori del progetto culturale del comma 1, di un piano dettagliato delle attività e delle spese previste nonché della successiva rendicontazione.
Art. 25
(Ottantesimo anniversario del suffragio femminile)
1. La Regione, in occasione dell'ottantesimo anniversario del primo suffragio femminile, promuove la realizzazione di celebrazioni, iniziative e manifestazioni dedicate alla memoria del primo voto delle donne in Italia e all'impegno per valorizzare il contributo storico delle donne e promuovere il superamento di ogni divario di genere nella vita politica, sociale ed economica del Paese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per la realizzazione di celebrazioni, iniziative e manifestazioni culturali e istituzionali, progetti educativi, campagne di sensibilizzazione e attività di ricerca e raccolta dati promosse da enti locali, enti di ricerca, istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni e organizzazioni della società civile, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata “Spese per le iniziative dedicate alla memoria del primo suffragio femminile”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 26
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 settembre 2026, n. 22
(2) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 settembre 2026, n. 22
(3) Comma modificato dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11
(4) Lettera abrogata dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 30 settembre 2026, n. 22
(5) Lettera sostituita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 settembre 2026, n. 22
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.