Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Copertura finanziaria della progettazione per le iniziative di utilità sociale nell'edilizia sanitaria

Numero della legge: 20
Data: 29 luglio 2026
Numero BUR: 61 s.o. n. 6
Data BUR: 30/07/2026

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 9.476.407,48, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.


Art. 2

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 9.476.407,48, per l’anno 2026, si provvede:

a)  per euro 37.304,94, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, per l’anno 2026, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 552.136,85, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate nel risultato di amministrazione rappresentate nell’elenco analitico di cui all’Allegato T alla deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 199 (Variazioni del bilancio regionale 2026-2028, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;

c) per euro 8.886.965,69, a valere sulle risorse previste nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 73, comma 4, del d. lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

Art. 3

(Copertura finanziaria delle attività di progettazione relative alle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria) 

1. Per garantire la copertura finanziaria delle attività di progettazione relative alle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria da realizzare nel territorio regionale, valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e individuate negli elenchi allegati, rispettivamente, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2022 e al decreto del Ministro della salute 5 novembre 2024 (Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL), è autorizzata sul bilancio regionale una spesa complessiva pari a euro 110.045.449,17.

2. Le risorse previste al comma 1 sono erogate dalla Regione in favore della stazione appaltante identificata per l’affidamento delle attività di progettazione, nei limiti di euro 19.527.016,68 per l’anno 2026 ed euro 90.518.432,49 per l’anno 2027 e sono successivamente trasferite dall’INAIL alla Regione per un importo complessivo pari a euro 110.045.449,17, a valere sull’annualità 2027, nel rispetto della normativa vigente e sulla base degli accordi da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è istituita la voce di spesa denominata “Spese per le attività di progettazione relative alle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria” con uno stanziamento pari a euro 19.527.016,68 per l’anno 2026 ed euro 90.518.432,49 per l’anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede:

a) per euro 19.527.016,68 per l’anno 2026, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come stimate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 77 quater, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, complessivamente pari a euro 30.684.000,00 per l’anno 2026, da iscrivere nelle voci di entrata afferenti alla tipologia 101 “Tributi” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”;

b) per euro 90.518.432,49 per l’anno 2027, mediante le risorse trasferite dall’INAIL, da iscrivere nella voce di entrata di nuova istituzione afferente alla tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del titolo 4 “Entrate in conto capitale”.

5. Le ulteriori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF previste al comma 4, lettera a), pari a complessivi euro 11.156.983,32, per l’anno 2026, sono destinate a valere sulla medesima annualità, rispettivamente, per euro 7.156.983,32, al fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 4.000.000,00 al fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

6. Le ulteriori entrate derivanti dal trasferimento da parte dell’INAIL, da iscrivere nella voce di entrata di nuova istituzione afferente alla tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del titolo 4 “Entrate in conto capitale” prevista al comma 4, lettera b), pari a euro 19.527.016,68, per l’anno 2027, sono destinate, a valere sulla medesima annualità, al fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. 

 

Art. 4

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati