L.R. 13 Settembre 1977, n. 38 |
Modificazione ed integrazione alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 concernente norme sugli asili - nido.
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Art. 1 All' art. 9, ultimo comma, dopo le parole << per l' organico del personale >> sono aggiunte le parole: << In ogni caso, nel regolamento devono essere indicate le forme di coordinamento tra i vari asili nido esistenti nel comune, nel consorzio o nella comunita' montana. Inoltre - al fine di consentire la piu' ampia disponibilita' dei servizi e l' utilizzo pieno delle strutture e del personale - nel regolamento puo' essere previsto l' aumento del numero dei bambini ammissibili al nido, in misura comunque non superiore al quindici per cento dei posti effettivi del nido stesso >>. Art. 2 Il primo comma dell' art. 13 e' cosi' sostituito: << La frequenza all' asilo - nido e' di norma gratuita. I comuni, i consorzi di comuni, le comunita' montane e gli organi di decentramento amministrativo possono, comunque, sentito il comitato di gestione, determinare un concorso degli utenti alle spese di gestione, tenuto conto del reddito degli utenti medesimi >>. Il terzo comma dell' art. 13 e' cosi' sostituito: << La durata dell' apertura giornaliera degli asilinido e' stabilita dal regolamento di cui all' art. 9. L' orario giornaliero dell' asilo - nido viene deliberato dal comitato di gestione, avendo riguardo alle esigenze degli utenti e, in particolare, delle donne che lavorano >>. Art. 3 L' art. 14 e' cosi' sostituito: << I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane debbono destinare agli asili - nido personale qualificato gia' in servizio presso gli stessi enti o provenienti dai disciolti enti o trasferiti dalla Regione o di nuova assunzione in numero sufficiente ad assicurare il buon funzionamento degli asili - nido medesimi. A tal fine, l' organico dei singoli asili - nido dovra' essere fissato tenuto conto dei seguenti rapporti: a) un educatore ogni sei lattanti e un educatore ogni dieci divezzi; b) un addetto ai servizi generali ogni quindici bambini. Detto organico deve assicurare il regolare svolgimento del servizio sociale anche nei casi di assenza del personale previsto dalle leggi vigenti. Il comitato di gestione dellhasilo - nido stabilisce, in rapporto alle esigenze del servizio, la mobilita' interna degli educatori. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane, in relazione alla durata dell' apertura giornaliera degli asili - nido, stabilita nel proprio regolamento, ed in rapporto all' orario di lavoro del personale, possono fissare turni di presenza del personale stesso per garantire il rapporto di cui al secondo comma del presente articolo. Spetta al comitato di gestione di ciascun asilo - nido articolare i turni in relazione all' effettiva frequenza dei bambini. La funzione di coordinamento dell' asilo - nido e' affidata dal comitato di gestione a persona eletta da tutto il personale, tra gli operatori di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo. L' incarico di coordinamento ha la durata di due anni e puo' essere rinnovato per una sola volta. Alla funzione educativa, pur nella diversita' delle mansioni svolte, partecipa tutto il personale operante nell' asilo - nido >>. Art. 4 L' art. 16 e' cosi' sostituito: << Il personale addetto all' assistenza, fino alla emanazione di nuove norme in materia di formazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di maestra d' asilo o di vigilatrice d' infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistente di infanzia o di abilitazione magistrale o di maturita' tecnica femminile. L' assunzione di educatori o assistenti o vigilatrici d' infanzia avviene attraverso pubblici concorsi. pendente del comune, del consorzio di comuni o della comunita' montana. Il personale di cui al secondo comma e' inquadrato negli organici del comune, consorzio di comuni o comunita' montane, in un apposito ruolo unico tecnico. Il personale dei servizi generali, che non sia in servizio presso il comune, il consorzio di comuni o la comunita' montana, e' assunto ed inquadrato nei ruoli del personale comunale o consortile secondo le norme che regolano tale materia. La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attivita' di formazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale degli asili - nido. Tali attivita' si articolano in: a) corsi di formazione organizzati dalla Regione d' intesa con gli enti locali; b) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale organizzati dagli enti locali di intesa con la Regione; c) altre iniziative quali seminari e giornate di studio organizzate dagli enti locali e dagli organi di decentramento amministrativo, sentito il comitato di gestione, allo scopo di confrontare, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonche' di approfondire la conoscenza della realta' economica, sociale e culturale in cui opera il servizio. La frequenza con esito positivo dei corsi di cui alla lettera a) costituisce titolo preferenziale ai fini della assunzione >>. Art. 5 All' art. 23 sono aggiunti i seguenti commi: << Le norme di cui alla presente legge sono estese agli asili - nido della disciolta opera nazionale per la protezione della maternita' e dell' infanzia, trasferiti ai comuni ai sensi dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698. Per quanto attiene il numero dei posti - nido disponibili e il rapporto numerico tra educatori e bambini ospiti, la predetta estensione di norme dovra' essere realizzata gradualmente entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge >>. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione e dell' ultimo comma dell' art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 13 settembre 1977 Promulgata per decorrenza dei termini di cui all' art. 31 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |