SOMMARIO
Art. 1 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”
Art. 2 Modifiche all’articolo 2 della l.r. 6/2019
Art. 3 Modifica all’articolo 5 della l.r. 6/2019
Art. 4 Disposizione transitoria
Art. 5 Clausola di neutralità finanziaria
Art. 6 Entrata in vigore
Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”)
1. All’articolo 1 della l.r. 6/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: “la presente legge” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali),”;
2) le parole: “dei professionisti” sono sostituite dalle seguenti: “di tutti i professionisti”;
3) dopo le parole: “affidato dalla stessa” sono aggiunte, infine, le seguenti: “dai propri enti strumentali e dalle società controllate”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Ai fini della presente legge e ai sensi dell’articolo 1 della l. 49/2023 per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti rispettivamente per le categorie di soggetti individuati alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 1.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 6/2019)
1. All’articolo 2 della l.r. 6/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica le parole: “clausole vessatorie” sono sostituite dalle seguenti: “clausole e pattuizioni vietate”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, nell’ambito dei rapporti professionali, degli accordi e delle prestazioni, individuati all’articolo 2 della l. 49/2023, garantiscono ai professionisti indicati all’articolo 1 l’applicazione dell’equo compenso ai sensi di quanto disposto, in particolare, dall’articolo 3 della medesima l. 49/2023.”;
c) al comma 2:
1) le parole: “, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) nelle convenzioni, nei contratti, nell’esito della gara, nelle procedure di affidamento, nella predisposizione di elenchi di fiduciari o, comunque, in qualsiasi accordo relativo a compensi professionali, quest’ultimi siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali indicati all’articolo 1 della l. 49/2023;”;
3) la lettera b) è abrogata;
4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) negli atti di cui alla lettera a) sia rispettato il divieto dell’inserimento delle clausole e delle pattuizioni così come definite dall’articolo 3 della l. 49/2023.”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 6/2019)
1. All’articolo 5 della l.r. 6/2019 le parole: “le competenze attribuite al Commissario ad acta per” sono soppresse.
Art. 4
(Disposizione transitoria)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua gli atti di indirizzo adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, alle disposizioni introdotte dalla presente legge.
Art. 5
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. All’attuazione della presente legge si fa fronte con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.