SOMMARIO
Art. 1 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028
Art. 2 Destinazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione
Art. 3 Modifica all’articolo 104 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a misure per il rafforzamento della programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali. Disposizione finanziaria
Art. 4 Modifiche all’allegato C all’articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, relativo al Programma straordinario per la coesione regionale – anno 2026
Art. 5 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10, relativo a disposizioni per la quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio per l’esercizio 2026
Art. 6 Disposizione transitoria in materia di destinazione dei proventi delle dismissioni patrimoniali delle aziende sanitarie
Art. 7 Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Gestione sanitaria accentrata e gli enti del Servizio sanitario regionale
Art. 8 Modifica all’articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10, relativo all’istituzione del Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio
Art. 9 Modifica all’articolo 33 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a indennità e rimborso spese del Collegio dei revisori dei conti e successive modifiche. Disposizione finanziaria
Art. 10 Spese per la partecipazione della Regione Lazio quale “Regione ospite d’onore” al Salone internazionale del Libro di Torino 2027
Art. 11 Sostegno regionale alla mostra “90° EUR – dal Palazzo della Civiltà alla Nuvola di Fuksas” e alle iniziative connesse
Art. 12 Partecipazione alla Fondazione “Fiumicino 3000”
Art. 13 Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 relative a disposizioni per la promozione delle attività per la candidatura dei progetti a Capitale italiana della cultura 2028 e a Capitale italiana del mare 2026. Disposizione finanziaria
Art. 14 Carnevali storici del Lazio. Abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 25 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo a disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo e successive modifiche
Art. 15 Modifica alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche
Art. 16 Sostegno regionale per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali di particolare rilievo nazionale e internazionale
Art. 17 Sostegno alle attività di contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia online nonché al cyberbullismo
Art. 18 Sostegno all’attività di volontariato negli uffici giudiziari
Art. 19 Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche
Art. 20 Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità” e successive modifiche
Art. 21 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, relativo a contributi straordinari alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) per i progetti in favore delle persone con disabilità e successive modifiche
Art. 22 Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale” e successive modifiche
Art. 23 Rinnovo delle assegnazioni per situazioni di emergenza abitativa a nuclei familiari in condizione di disagio sociale
Art. 24 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 relative a disposizioni per la sala del commiato
Art. 25 Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 4 “Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”
Art. 26 Contributo per la tutela della fertilità e la crioconservazione dei gameti per ragioni sociali
Art. 27 Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 concernente disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi
Art. 28 Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche
Art. 29 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo a disposizioni per la costituzione, funzionamento e finanziamento della Fondazione da istituire ai sensi dell’articolo 11 ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, relativo al sostegno alla ricerca clinica e traslazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143
Art. 30 Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2026, n. 1 concernente l’Elenco regionale dei Responsabili unici del progetto e successive modifiche
Art. 31 Interventi per la valorizzazione e il sostegno delle comunità locali e dei piccoli comuni del Lazio
Art. 32 Modifica alla legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 relativa al riordino delle comunità montane
Art. 33 Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 concernente l’attuazione dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, comuni e altri enti locali, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche
Art. 34 Disciplina transitoria in attuazione dell’articolo 3 quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 “Misure urgenti in materia economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191
Art. 35 Modifica al comma 62 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 relativo a disposizioni per le spese del personale del Consiglio regionale e successive modifiche
Art. 36 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a disposizioni finanziarie relative all’adozione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual
Art. 37 Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2 “Disposizioni per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue economy” e successive modifiche
Art. 38 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e successive modifiche
Art. 39 Modifica alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e successive modifiche
Art. 40 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica e successive modifiche
Art. 41 Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica
Art. 42 Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e cessazione del vincolo del Monumento naturale Lago di Fondi
Art. 43 Modifica al comma 110 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni per la nomina del Direttore delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Disposizione transitoria
Art. 44 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica
Art. 45 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche. Disposizione transitoria
Art. 46 Disposizioni per la promozione dello sport inclusivo. Piano di azione triennale “Lazio, Regione dello sport inclusivo” e Rete regionale dei comuni per lo sport inclusivo del Lazio
Art. 47 Sostegno al Campionato del mondo di motocross della Federazione internazionale di motociclismo
Art. 48 Contributo straordinario per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e miglioramento sismico delle sedi del Consorzio di bonifica “Valle del Liri” e del Centro agroalimentare Roma (CAR) S.c.p.A.. Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo al contributo straordinario all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico presso le sedi del Lazio
Art. 49 Fondo regionale per le piazze climatiche
Art. 50 Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 relative a disposizioni per i contributi straordinari per i comuni per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive e successive modifiche. Abrogazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10, relativa a modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2025
Art. 51 Modifica alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi, sanitari e socio sanitari, assistenziali dei sottotetti esistenti” e successive modifiche
Art. 52 Disposizioni relative alla data di piena operatività delle Unità di Rete (UdR) di cui all'articolo 7, comma 31, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successive modifiche
Art. 53 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 concernente disposizioni finanziarie relative agli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale complementare al PNRR e alla programmazione regionale unitaria. Disposizione finanziaria
Art. 54 Entrata in vigore
Art. 1
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028)
1 Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni previste nell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) e successive modifiche, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, approvato con legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028) e successive modifiche, sono apportate le seguenti variazioni:
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ENTRATA |
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Titolo |
Tipologia |
2026 |
2027 |
2028 |
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1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
101 – Tributi |
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+ € 18.101.000,00 |
- |
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1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
101 – Tributi |
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+ € 48.692.000,00 |
- |
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3 – Entrate extratributarie |
500 – Rimborsi e altre entrate correnti |
+ € 9.800.000,00 |
- |
- |
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Totale variazione |
+ € 9.800.000,00 |
+ € 66.793.000,00 |
- |
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SPESA |
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Missione |
Programma |
Tit. |
Legge reg. |
2026 |
2027 |
2028 |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
06 – Ufficio tecnico |
2 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 |
+ € 1.250.000,00 |
+ € 1.000.000,00 |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
06 – Ufficio tecnico |
2 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 |
+ € 1.000.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
06 – Ufficio tecnico |
1 |
17/2024, art. 24 – Disposizioni relative al compendio immobiliare "ex Ospedale San Giacomo" |
- € 4.000.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
08 – Statistica e sistemi informativi |
2 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 |
+ € 1.445.460,20 |
+ € 1.445.602,17 |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
1 |
20/2007 – Fondo per la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale |
+ € 30.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
1 |
22/2024, art. 13, c. 90 – Attività di comunicazione, promozione e informazione della Regione |
+ € 300.000,00 |
+ € 700.000,00 |
- |
|
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
3 |
9/2025, art. 2 – Spese per la partecipazione della Regione Lazio all'Associazione "Vie e cammini di Francesco" |
+ € 30.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
1 |
15/2026 – Spese per le attività relative alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi |
+ € 50.000,00 |
- |
- |
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01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione |
11 – Altri servizi generali |
2 |
20/2025, art. 22, cc. 59-62 – Contributo per il centenario della fondazione della Scuola nautica della Guardia di finanza - parte in conto capitale |
+ € 400.000,00 |
- |
- |
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03 – Ordine pubblico e sicurezza |
01 – Polizia locale e amministrativa |
1 |
1/2005 – Polizia locale - spese di parte corrente |
+ € 10.000,00 |
- |
- |
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03 – Ordine pubblico e sicurezza |
02 – Sistema integrato di sicurezza urbana |
1 |
15/2001 – Sicurezza nell'ambito del territorio regionale (interv. di parte corrente) |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
|
04 – Istruzione e diritto allo studio |
04 – Istruzione universitaria |
1 |
6/2018 – Spese per gli interventi, i servizi e le prestazioni a cura di DISCO Lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione |
+ € 575.000,00 |
- |
- |
|
04 – Istruzione e diritto allo studio |
04 – Istruzione universitaria |
2 |
6/2018 - Potenziamento delle strutture per il diritto agli studi universitari |
+ € 1.000.000,00 |
+ € 1.000.000,00 |
+ € 1.000.000,00 |
|
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico |
1 |
27/2001 – Città di fondazione (spese di parte corrente) |
+ € 30.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico |
2 |
27/2001 – Città di fondazione (spese in c/capitale) |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico |
1 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 |
+ € 121.500,00 |
+ € 121.500,00 |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico |
1 |
43/1992 - IRVIT (parte corrente)
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+ € 300.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico |
2 |
9/2005 – Sedi comunali |
- |
- € 2.000.000,00 |
- € 2.000.000,00 |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
15/2014, art. 7, c. 2 – Partecipazione della Regione all’Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio |
+ € 675.000,00 |
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- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
24/2019 – Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale - parte corrente |
+ € 150.000,00 |
- |
+ € 51.800,00 |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
15/2014, art. 7 – Partecipazione della Regione a fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale (Teatro Dell'Opera) |
+ € 60.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
16/2008 – Promozione del libro e della lettura |
+ € 150.000,00 |
+ € 100.000,00 |
+ € 100.000,00 |
|
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
22/2020 – Fondo per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della street art |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
3 |
15/2025, art. 43 – Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione "Museo del ricordo" |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
20/2021, art. 13, cc. 8-10 – Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Teatro di Roma |
+ € 500.000,00 |
- |
- |
|
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
5/2020 – Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente |
+ € 1.035.500,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
4/2025, art. 6 – Partecipazione alla Fondazione "Latina 2032" - spese di funzionamento |
+ € 150.000,00 |
+ € 150.000,00 |
+ € 150.000,00 |
|
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
4/2025, art, 7 – Spese per la realizzazione del teatro nelle scuole: progetto sociale e digitalizzazione dello spettacolo dal vivo |
+ € 400.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
15/2014, art. 24 – Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali |
- |
+ € 550.000,00 |
- |
|
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
15/2014, art. 7, c. 1, lett. d) – Partecipazione della Regione alla Fondazione "Musica per Roma" |
+ € 30.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
14/2021, art. 9 – Funzionamento ed attività della Fondazione "Vittorio Occorsio" |
+ € 25.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
15/2014, art. 7 – Partecipazione della Regione a fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale (Accademia naz. Santa Cecilia) |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
1 |
9/2010, art. 2, c. 37 – Museo storico della Liberazione di via Tasso |
+ € 25.000,00 |
- |
- |
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06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero |
01 – Sport e tempo libero |
1 |
15/2002 – Testo unico in materia di sport |
+ € 2.195.000,00 |
- |
- |
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06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero |
01 – Sport e tempo libero |
1 |
20/2025, art. 22, cc. 108-110 – Spese per le associazioni sportive impegnate nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo |
+ € 23.000,00 |
- |
- |
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06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero |
01 – Sport e tempo libero |
2 |
9/2010, art. 2, cc. 46-50 – Programma straordinario per l'impiantistica sportiva |
- € 100.000,00 |
- |
- |
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06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero |
02 – Giovani |
1 |
29/2001 – Fondo regionale per i giovani |
+ € 150.000,00 |
+ € 150.000,00 |
+ € 150.000,00 |
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07 – Turismo |
01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo |
1 |
13/2007 - Sistema turistico laziale - spese varie |
+ € 1.655.000,00 |
- |
- |
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07 – Turismo |
01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo |
1 |
21/2023 – Fondo per il sostegno del turismo equestre, dei centri ippici e degli interventi assistiti con gli equidi - parte corrente |
+ € 370.000,00 |
- |
- |
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08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
01 – Urbanistica e assetto del territorio |
1 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 |
+ € 100.000,00 |
+ € 200.000,00 |
+ € 200.000,00 |
|
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
01 – Urbanistica e assetto del territorio |
1 |
23/2023, art. 23, c. 34 – Spese per le attività di gestione e manutenzione della spatial data infrastructure, del database topografico e del sistema informativo territoriale della Regione Lazio (art. 17, l.r. n. 38/1999) |
+ € 70.000,00 |
+ € 50.000,00 |
+ € 50.000,00 |
|
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
01 – Urbanistica e assetto del territorio |
2 |
38/1999, art. 17 – Norme per il governo del territorio - Sistema informativo territoriale della Regione Lazio (spese in c/capitale) |
+ € 40.000,00 |
+ € 30.000,00 |
+ € 30.000,00 |
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08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
01 – Urbanistica e assetto del territorio |
2 |
38/1999, art. 59-61 – Norme per il governo del territorio - tutela e recupero insediamenti urbani storici (spese in c/capitale) |
+ € 9.300.000,00 |
- |
- |
|
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
01 – Urbanistica e assetto del territorio |
2 |
6/2007 – Riqualificazione urbanistico ambientale e risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio |
+ € 500.000,00 |
- |
- |
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09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
01 – Difesa del suolo |
1 |
20/2025, art. 22, cc. 86-89 – Fondo per la valorizzazione del fiume Tevere |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
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09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
01 – Difesa del suolo |
2 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 |
+ € 500.000,00 |
+ € 1.000.000,00 |
- |
|
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
01 – Difesa del suolo |
2 |
19/2024, art. 11, cc. 4bis e 4quater – Spese per la realizzazione da parte dei consorzi di bonifica di interventi urgenti e indifferibili, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, concernenti le opere e gli impianti inerenti alla difesa del suolo |
- |
+ € 500.000,00 |
- |
|
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
1 |
45/1998 - Funzionamento ARPA Lazio (parte corrente) |
- |
+ € 2.000.000,00 |
+ € 2.000.000,00 |
|
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
03 – Rifiuti |
1 |
27/1998, art. 3, 37 e 38 – Raccolta differenziata dei rifiuti - spese di parte corrente |
+ € 310.000,00 |
- |
- |
|
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
03 – Rifiuti |
2 |
27/1998, art. 39-bis – Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi |
- |
+ € 3.000.000,00 |
- |
|
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
04 – Servizio idrico integrato |
2 |
15/2025, art. 23 – Contributo per il contrasto dell’abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo |
- |
+ € 2.000.000,00 |
- |
|
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |
04 – Servizio idrico integrato |
1 |
15/2025, art. 22, cc. 10 e 13 - Spese per l'esternalizzazione del servizio relativo all'attività ricognitoria concernente le piccole derivazioni idriche |
- € 2.000.000,00 |
+ € 3.000.000,00 |
+ € 3.000.000,00 |
|
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
1 |
1/2020, art. 7, c. 12 – Modifiche della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (artt. 7-bis, 8 e 10). trasferimenti ai comuni per le funzioni attribuite in materia di demanio marittimo |
- € 100.000,00 |
- |
- |
|
10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
01 – Trasporto ferroviario |
1 |
13/2023, art. 3 – Spese per la realizzazione di un servizio ferroviario diretto a elevate prestazioni |
- € 264.602,80 |
- |
- |
|
10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
02 – Trasporto pubblico locale |
1 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 |
+ € 50.000,00 |
+ € 150.000,00 |
- |
|
10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
02 – Trasporto pubblico locale |
1 |
30/1998, art. 31 – Agevolazioni tariffarie revisionate |
+ € 1.500.000,00 |
- |
- |
|
10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
03 – Trasporto per vie d'acqua |
1 |
2/2010 – Servizio trasporto marittimo LAZIOMAR |
+ € 950.000,00 |
- |
- |
|
10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
03 – Trasporto per vie d'acqua |
1 |
21/1975 – Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale (parte corrente) |
+ € 800.000,00 |
+ € 800.000,00 |
+ € 800.000,00 |
|
10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
03 – Trasporto per vie d'acqua |
1 |
72/1984 – Interventi regionali per il sistema portuale laziale (parte corrente) |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
|
10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
05 – Viabilità e infrastrutture stradali |
2 |
12/2002 – Interventi ASTRAL - manutenzione straordinaria |
+ € 1.000.000,00 |
- |
- |
|
11 – Soccorso civile |
01 – Sistema di protezione civile |
1 |
2/2014 - Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi di parte corrente |
+ € 2.850.000,00 |
+ € 5.695.866,48 |
+ € 5.695.866,48 |
|
11 – Soccorso civile |
01 – Sistema di protezione civile |
2 |
2/2014 - Sistema integrato regionale di protezione civile - interventi in c/capitale |
+ € 803.280,00 |
+ € 2.078.280,00 |
+ € 1.956.280,00 |
|
11 – Soccorso civile |
02 – Interventi a seguito di calamità naturali |
2 |
15/2025, art. 52 – Fondo per il superamento dell'emergenza e la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi - parte in conto capitale |
- |
+ € 4.500.000,00 |
- |
|
11 – Soccorso civile |
02 – Interventi a seguito di calamità naturali |
1 |
15/2025, art. 52 – Fondo per il superamento dell'emergenza e la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi - parte corrente |
- € 1.500.000,00 |
- |
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
03 – Interventi per gli anziani |
1 |
16/2021 – Fondo per la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo |
+ € 70.000,00 |
- |
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
1 |
3/2022 – Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'occupazione nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) |
+ € 50.000,00 |
- |
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
05 – Interventi per le famiglie |
1 |
9/2021 – Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo - realizzazione delle misure di sostegno economico |
+ € 250.000,00 |
+ € 250.000,00 |
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
05 – Interventi per le famiglie |
1 |
9/2021 – Fondo in favore dei genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo - realizzazione degli interventi di sostegno abitativo |
+ € 250.000,00 |
+ € 250.000,00 |
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
1 |
4/2025, art. 40 – Contributo straordinario all’ASP “Istituti riuniti del Lazio (IRL)” per il progetto “Aut community” relativo al centro per i giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico – parte corrente |
+ € 300.000,00 |
|
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
2 |
4/2025, art. 40 – Contributo straordinario all’ASP “Istituti riuniti del Lazio (IRL)” per il progetto “Aut community” relativo al centro per i giovani con disabilità e con disturbo dello spettro autistico – parte in conto capitale |
+ € 500.000,00 |
|
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
1 |
11/2016 – Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - piani di zona e interventi vari |
+ € 500.000,00 |
- |
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
1 |
22/2024, art. 13, cc. 110-113 – Spese relative al programma "Talento & tenacia - Crescere nella legalità" - parte corrente |
+ € 100.000,00 |
- |
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
2 |
22/2024, art. 13, cc. 110-113 – Spese relative al programma "Talento & tenacia - Crescere nella legalità" - parte in conto capitale |
+ € 400.000,00 |
- |
- |
|
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
08 – Cooperazione e associazionismo |
1 |
34/1997, art. 8, c. 7-ter – Associazioni animaliste di volontariato e altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico per interventi di controllo del randagismo |
+ € 30.000,00 |
- |
- |
|
13 – Tutela della salute |
05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari |
2 |
27/2006, art. 19, c. 10 - Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per aziende sanitarie e istituti di ricovero e cura |
+ € 100.000,00 |
+ € 3.167.000,00 |
- |
|
14 – Sviluppo economico e competitività |
01 – Industria, PMI e Artigianato |
1 |
7/2022 – Contributo energetico a favore delle imprese del cratere sismico |
- |
+ € 500.000,00 |
- |
|
14 – Sviluppo economico e competitività |
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
1 |
22/2019 – Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio - parte corrente |
+ € 1.000.000,00 |
- |
- |
|
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
1 |
7/2025 – Fondo per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme |
+ € 500.000,00 |
- |
- |
|
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
1 |
6/2024, art. 7, cc. 1-2 – Spese per le attività di tutela, sviluppo e valorizzazione dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio a cura dell'Agenzia ARSIAL (promozione e internazionalizzazione delle imprese, educazione alimentare, ecc.) - l.r. n. 2/1995 |
+ € 2.865.000,00 |
- |
- |
|
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
1 |
2/1995 – Interventi ARSIAL (spese di parte corrente) |
+ € 108.000,00 |
+ € 100.000,00 |
+ € 100.000,00 |
|
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
2 |
11/2022, art. 19, cc. 3-5 – Contributo straordinario in favore della società cooperativa sociale agricoltura Capodarco |
+ € 400.000,00 |
- |
- |
|
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
2 |
20/2025, art. 22, cc. 52-55 – Spese relative al sistema regionale di digitalizzazione e monitoraggio delle opere, degli impianti e delle reti irrigue e di bonifica |
- |
+ € 500.000,00 |
- |
|
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
02 – Caccia e pesca |
1 |
13/2018, art. 4, c. 45 – Fondo regionale per la manutenzione ordinaria degli incubatori ittici |
+ € 55.000,00 |
+ € 35.000,00 |
+ € 35.000,00 |
|
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
02 – Caccia e pesca |
1 |
87/1990 – Patrimonio ittico |
- |
+ € 200.000,00 |
+ € 200.000,00 |
|
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
2 |
22/2024, art. 6 - Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici |
+ € 750.000,00 |
+ € 2.000.000,00 |
+ € 2.000.000,00 |
|
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
01 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
2 |
25/2020, art. 2, cc. 14bis e 15bis – Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su immobili regionali già nella disponibilità degli enti locali |
- € 500.000,00 |
- |
- |
|
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
1 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale) |
- € 5.727.953,05 |
+ € 31.300.000,00 |
- € 12.532.666,48 |
|
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
2 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale) |
- € 3.395.460,20 |
+ € 15.541.116,21 |
- € 2.986.280,00 |
|
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
1 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale) |
- |
- |
+ € 25.000.000,00 |
|
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
2 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 (fondo speciale) |
- |
- |
- € 25.000.000,00 |
|
50 – Debito pubblico |
02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
4 |
21/2025, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028 |
- € 14.448.724,15 |
- € 15.271.364,86 |
- |
Art. 2
(Destinazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 concernente disposizioni relative alla quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio per l’esercizio 2026 e alle operazioni di indebitamento, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, pari a complessivi euro 10.000.000,00, per l’anno 2026, è destinata, una volta accertata con l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, al finanziamento delle spese di investimento afferenti alle leggi regionali di seguito indicate:
a) per euro 1.000.000,00, con riferimento alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) e successive modifiche, a valere sul programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) per euro 1.000.000,00, con riferimento all’articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, a valere sul programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) per euro 1.000.000,00, con riferimento all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, a valere sul programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
d) per euro 7.000.000,00, con riferimento all’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al programma straordinario regionale di investimenti pubblici, a valere sul programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 104 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a misure per il rafforzamento della programmazione e gestione degli investimenti pubblici degli enti locali. Disposizione finanziaria)
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 104 della l.r. 14/2021, sono aggiunte le parole: “, nonché della programmazione europea 2028-2034”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’integrazione per euro 500.000,00, per l’anno 2026, dell’autorizzazione di spesa concernente l’articolo 104 della l.r. 14/2021, relativa al rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti pubblici degli enti locali, con priorità per le attività di supporto tecnico-amministrativo, iscritta nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, con riferimento all’autorizzazione di spesa concernente l’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 relativa alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 4
(Modifiche all’Allegato C all’articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, relativo al Programma straordinario per la coesione regionale – anno 2026)
1. All’allegato C all’articolo 5, comma 4, della l.r. 20/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
|
Legge regionale |
Oggetto |
M |
P |
titolo |
2026 |
|
27/2006, ART. 19, C. 10 |
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER AZIENDE SANITARIE E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA |
13 |
05 |
2 |
+ € 2.561.800,00 |
|
27/1998, ART. 39BIS |
CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INQUINANTI ABBANDONATI IN SITI DISMESSI |
09 |
03 |
2 |
+ € 900.000,00 |
|
19/2024, ART. 11, CC. DA 4-BIS A 4-QUATER |
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DEI CONSORZI DI BONIFICA DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI, IMPOSTI DA EVENTI IMPREVEDIBILI O CALAMITOSI, CONCERNENTI LE OPERE E GLI IMPIANTI INERENTI ALLA DIFESA DEL SUOLO |
09 |
01 |
2 |
+ € 500.000,00 |
|
55/1984 |
INTERVENTI REGIONALI PER CALAMITÀ - PRONTO INTERVENTO |
11 |
02 |
2 |
+ € 918.200,00 |
|
22/2024, ART. 6 |
FONDO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO REGIONALE DI INVESTIMENTI PUBBLICI |
18 |
01 |
2 |
+ € 1.000.000,00 |
|
18/2022 |
FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE IN CONTO CAPITALE |
14 |
01 |
2 |
- € 200.000,00 |
|
4/2006, ART. 55, C. 7 |
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATER LAZIO |
08 |
02 |
2 |
- € 2.900.000,00 |
|
14/2008, ART. 1, C. 13-BIS |
CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE |
05 |
01 |
2 |
- € 300.000,00 |
|
28/2019, ART. 7, CC. 69-71 |
CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI DA INSTALLARSI ALL'INTERNO DELLE AREE GIOCO COMUNALI |
12 |
02 |
2 |
- € 50.000,00 |
|
7/2020 |
FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE IN CONTO CAPITALE |
12 |
01 |
2 |
- € 150.000,00 |
|
2/2014 |
SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI IN C/CAPITALE |
11 |
01 |
2 |
- € 130.000,00 |
|
51/1982 |
FINANZIAMENTO RECUPERO IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE |
08 |
01 |
2 |
- € 300.000,00 |
|
8/2016, ART. 10,C. 1, L. B) |
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE |
05 |
01 |
2 |
- € 250.000,00 |
|
38/1999, ART. 59-61 |
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - TUTELA E RECUPERO INSEDIAMENTI URBANI STORICI (SPESE IN C/CAPITALE) |
08 |
01 |
2 |
- € 1.600.000,00 |
Art. 5
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10, relativo a disposizioni per la quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio per l’esercizio 2026)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 10/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) le parole: “euro 40.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 45.000.000,00”;
b) alla lettera e) le parole: “euro 25.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 20.000.000,00”.
Art. 6
(Disposizione transitoria in materia di destinazione dei proventi delle dismissioni patrimoniali delle aziende sanitarie)
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio delle aziende sanitarie regionali, finalizzata al superamento delle disposizioni previste nell’articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativi a disposizioni relative al trasferimento dei beni mobili e immobili in comunione pro-indiviso delle aziende sanitarie e successive modifiche, in considerazione del mutato quadro della finanza sanitaria regionale e della conseguente esigenza di favorire il reinvestimento delle risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio, le aziende sanitarie sono autorizzate a trattenere i proventi derivanti dall’alienazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della l.r. 14/2008.
2. I proventi previsti al comma 1 sono destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti in conto capitale, di ammodernamento tecnologico, infrastrutturale e strutturale dei presidi sanitari regionali, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contabilità degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli equilibri economico-finanziari del Servizio sanitario regionale.
3. Restano ferme le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo della Regione in ordine ai piani di valorizzazione e dismissione del patrimonio delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e con la pubblicazione annuale dei relativi esiti sul sito istituzionale della Regione.
Art. 7
(Riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Gestione sanitaria accentrata e gli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Al fine di garantire la corretta rappresentazione delle posizioni creditorie e debitorie reciproche tra la Gestione sanitaria accentrata (GSA) e gli enti del Servizio sanitario regionale, nonché l’allineamento tra le risultanze della contabilità finanziaria regionale e quelle della contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie al 31 dicembre 2025, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, sono autorizzate le variazioni dei beneficiari degli impegni residui indicate nell’Allegato A alla presente legge, per gli importi ivi indicati e senza modifica dell'ammontare complessivo delle obbligazioni già assunte.
2. All’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8
(Modifica all’articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10, relativo all’istituzione del Commissario regionale della Zona logistica semplificata (ZLS) e delle Zone franche doganali intercluse (ZFD) del Lazio)
1. La lettera b) del comma 14 dell’articolo 22 della l.r. 10/2026 è sostituita dalla seguente:
“b) con riferimento alle funzioni del Centro unico dei servizi, mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Sostegno al Consorzio unico per lo sviluppo industriale del Lazio per le funzioni relative al Centro unico dei servizi”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l’anno 2026 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel “Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione” istituito ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 ed iscritto nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 9
(Modifica all’articolo 33 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a indennità e rimborso spese del Collegio dei revisori dei conti e successive modifiche. Disposizione finanziaria)
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 4/2013 è sostituito dal seguente:
“1. Ai componenti del Collegio spetta un’indennità determinata in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata, incrementato del 20 per cento. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 50 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità previste nel primo periodo, comprensiva dell'incremento del 20 per cento. Gli importi si intendono al netto dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli oneri di legge.”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 19.000,00, per l’anno 2026 ed euro 45.000,00, a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante l’integrazione della voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 10
(Spese per la partecipazione della Regione Lazio quale “Regione ospite d’onore” al Salone internazionale del Libro di Torino 2027)
1. Per la realizzazione delle attività connesse alla partecipazione della Regione Lazio in qualità di “Regione ospite d’onore” al Salone internazionale del Libro di Torino 2027, in programma dal 13 al 17 maggio 2027, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00, per l’esercizio finanziario 2026 e di euro 450.000,00, per l’esercizio finanziario 2027.
2. La Giunta regionale provvede all’attuazione del presente articolo mediante apposita deliberazione da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività Culturali ed interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la partecipazione della Regione Lazio quale “Regione ospite d’onore” al Salone internazionale del Libro di Torino 2027”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2026 e 450.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 11
(Sostegno regionale alla mostra “90° EUR – dal Palazzo della Civiltà alla Nuvola di Fuksas” e alle iniziative connesse)
1. La Regione, al fine di celebrare il novantesimo anniversario della nascita del complesso urbanistico e architettonico EUR, quale patrimonio storico, architettonico e urbanistico del territorio regionale, partecipa all’organizzazione e sostiene la realizzazione della mostra “90° EUR – dal Palazzo della Civiltà alla Nuvola di Fuksas” e delle iniziative a essa connesse.
2. Per le finalità previste al comma 1, è concesso un contributo straordinario in favore del soggetto organizzatore, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2026, alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione di un piano dettagliato delle attività e delle spese previste, nonché della successiva rendicontazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione della Regione alla realizzazione delle iniziative previste al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata “Sostegno regionale alla mostra “90° EUR – dal Palazzo della Civiltà alla Nuvola di Fuksas” e alle iniziative connesse”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 12
(Partecipazione alla Fondazione “Fiumicino 3000”)
1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare, in qualità di socio aderente, alla Fondazione “Fiumicino 3000”, di seguito denominata Fondazione, al fine di supportare le attività di programmazione per la nuova Città di Fiumicino, quale polo di attrazione del litorale per i comuni costieri.
2. Il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di programmazione economica, delegato dallo stesso Presidente, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali, nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della Fondazione.
3. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio aderente della Fondazione sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore regionale competente in materia di programmazione economica, delegato dallo stesso Presidente.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative alla partecipazione della Regione quale socio aderente alla Fondazione “Fiumicino 3000””, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 relative a disposizioni per la promozione delle attività per la candidatura dei progetti a Capitale italiana della cultura 2028 e a Capitale italiana del mare 2026. Disposizione finanziaria)
1. All’articolo 22 della l.r. 20/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 16 è sostituito dal seguente:
“16. La Regione, nell’ambito delle politiche volte alla promozione culturale e alla valorizzazione del proprio territorio, riconosce il rilevante interesse culturale e strategico delle candidature del territorio regionale per la selezione della “Capitale italiana della cultura” ai sensi dell’articolo 7, comma 3 quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e della “Capitale italiana del mare” ai sensi del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 4 novembre 2025 (Istituzione del titolo “Capitale italiana del mare”)”;
b) al comma 17 le parole da: “è concesso” fino a: “tra i finalisti” sono sostituite dalle seguenti: “sono concessi contributi in favore degli enti locali che partecipano alla realizzazione dei progetti medesimi”;
c) al comma 18 le parole: “del contributo” sono sostituite dalle seguenti: “dei contributi”;
d) al comma 19 le parole da: “Spese per le attività” fino a: “del mare 2026” sono sostituite dalle seguenti: “Spese per le attività di promozione e valorizzazione connesse alla candidatura dei progetti a Capitale italiana della cultura e a Capitale italiana del mare”.
2. La voce di spesa relativa all’articolo 22, comma 19, della l.r. 20/2025, come modificata dalla presente legge, di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è integrata per euro 350.000,00, per l’anno 2027, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 14
(Carnevali storici del Lazio. Abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 25 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo a disposizioni a sostegno delle iniziative di promozione culturale e dello spettacolo dal vivo e successive modifiche)
1. La Regione, nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e in attuazione dell’articolo 9 dello Statuto, nonché in armonia con i principi della Convenzione UNESCO 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)), riconosce i Carnevali storici quali manifestazioni di rilevante interesse storico e culturale, espressione dell’identità delle comunità locali e strumento di promozione della cultura e delle tradizioni popolari, nonché di sviluppo sociale, economico e territoriale.
2. Ai fini del presente articolo, sono Carnevali storici del Lazio le manifestazioni carnevalesche che si sono svolte nel territorio regionale per almeno venticinque edizioni nei quaranta anni antecedenti la richiesta di iscrizione all’Albo regionale dei Carnevali storici del Lazio istituito ai sensi del comma 3.
3. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, l’Albo regionale dei Carnevali storici del Lazio, nel quale sono iscritti i Carnevali storici riconosciuti di interesse regionale per storia, tradizione, valore artistico e culturale. L’iscrizione all’Albo costituisce condizione per l’accesso ai contributi regionali e per l’utilizzo della denominazione “Carnevale storico del Lazio”. L’Albo, comprensivo del calendario delle manifestazioni, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. La Regione sostiene i Carnevali storici del Lazio iscritti all’Albo mediante la concessione di contributi, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 6.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, disciplina con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo;
b) i criteri per la tenuta, la revisione e l’aggiornamento dell’Albo;
c) i criteri e le modalità per la concessione e il controllo dei contributi, nonché le cause di revoca e recupero.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per il sostegno dei Carnevali storici del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 25 della l.r. 17/2024. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell’erogazione dei contributi.
Art. 15
(Modifica alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2020 è inserito il seguente:
“1 bis. Le risorse destinate al funzionamento istituzionale della Film Commission non sono ricomprese nel piano annuale di cui al comma 1.”.
Art. 16
(Sostegno regionale per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali di particolare rilievo nazionale e internazionale)
1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali di particolare rilievo nazionale e internazionale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e creativo del territorio regionale e alla diffusione dell’immagine culturale di Roma e del Lazio.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi a sostegno della XVI edizione del “Letterature Festival Internazionale di Roma” e delle iniziative connesse alla celebrazione del centenario della Fondazione “La Quadriennale” di Roma ricorrente l’11 maggio 2027. L’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione, da parte dei beneficiari, di un piano dettagliato delle attività e delle relative spese previste, nonché alla successiva rendicontazione delle spese sostenute.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi previsti al comma 2, nonché le modalità di verifica delle attività realizzate e delle spese sostenute.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, delle seguenti voci di spesa:
a) “Sostegno regionale per la realizzazione del “Letterature Festival Internazionale di Roma””, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) “Sostegno regionale per la realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del centenario della Fondazione “La Quadriennale” di Roma”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00 per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 17
(Sostegno alle attività di contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia online nonché al cyberbullismo)
1. Per favorire le attività di contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia online, nonché al cyberbullismo, la Regione concede contributi a sostegno delle attività a tutela dei minori svolte dagli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che siano in possesso della qualifica di segnalatore attendibile, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e successive modifiche.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi previsti al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi a sostegno delle attività a tutela dei minori svolte dai segnalatori attendibili di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali”, con uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 18
(Sostegno all’attività di volontariato negli uffici giudiziari)
1. Per promuovere l’efficienza del servizio di giustizia nel territorio regionale, la Regione provvede alla copertura assicurativa contro il rischio di infortuni dei volontari appartenenti alle associazioni delle forze di polizia in quiescenza che prestano attività di volontariato presso gli uffici giudiziari ed eroga in favore delle associazioni stesse contributi finalizzati al rimborso delle spese sostenute dai volontari.
2. Le modalità di attivazione della copertura assicurativa, nonché di erogazione e rendicontazione dei contributi previsti al comma 1, sono disciplinate nell’ambito dei protocolli d’intesa che la Regione stipula con le associazioni delle forze di polizia e gli uffici giudiziari.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Sostegno dell’attività di volontariato negli uffici giudiziari”, con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2027, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 19
(Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche)
1. All’articolo 45 della l.r. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Alla direzione dell'ufficio di piano è preposto un responsabile in possesso di qualifica dirigenziale e comprovata esperienza amministrativa, gestionale e contabile, nominato dagli organismi previsti nell’articolo 44.”;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. È istituito, presso la direzione competente in materia di politiche sociali, a mero titolo ricognitivo, un elenco dei responsabili degli uffici di piano. Le modalità di inserimento nell’elenco sono disciplinate con determinazione del Direttore regionale competente in materia di politiche sociali.
3 ter. Gli incarichi di responsabile dell’ufficio di piano conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano validi ed efficaci fino alla loro naturale scadenza.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali, sentiti l’Associazione nazionale comuni italiani - Lazio e i distretti socio sanitari, sono adottate le linee guida che disciplinano l’organizzazione, la dotazione organica, le modalità di funzionamento dell’ufficio di piano e le modalità di partecipazione dell’azienda sanitaria locale per gli aspetti relativi all’integrazione socio sanitaria.”.
Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 7/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 5 dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti:
“, nonché della società in house LazioCrea S.p.A. costituita ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali), previa definizione, nel relativo contratto di servizio, delle attività di supporto e delle relative modalità di svolgimento”;
b) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:
a) con riferimento al trattamento economico del Garante, mediante la voce di spesa denominata “Spese per il trattamento economico del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità” iscritta nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari a euro 63.000,00, a decorrere dall’anno 2026, di cui euro 60.400,00, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 nell’ambito della voce di spesa predetta ed euro 2.600,00, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
b) con riferimento alle attività connesse con l’esercizio delle funzioni del Garante:
1) per euro 35.000,00, per l’anno 2026, nell’ambito delle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;
2) per euro 100.000,00, a decorrere dall’anno 2027, mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per le attività del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”, con uno stanziamento pari all’importo predetto, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
Art. 21
(Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, relativo a contributi straordinari alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) per i progetti in favore delle persone con disabilità e successive modifiche)
1. All’articolo 40 della l.r. 4/2025 ovunque ricorra la parola: “diurno” è soppressa e ovunque ricorrano le parole: “Asilo Savoia” sono sostituite dalle seguenti: “Istituti Riuniti del Lazio (IRL)”.
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 “Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale” e successive modifiche)
1. All’articolo 10 della l.r. 18/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: “iscritti all’Albo” sono aggiunte le seguenti: “, anche con riferimento alla capitalizzazione e all’innovazione tecnologica”;
b) il comma 4 bis è abrogato.
Art. 23
(Rinnovo delle assegnazioni per situazioni di emergenza abitativa a nuclei familiari in condizione di disagio sociale)
1. Le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disposte dai comuni e dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), ai sensi dell’articolo 22, comma 136, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche, possono essere rinnovate per un ulteriore periodo di due anni qualora gli assegnatari appartengano a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del comune nel cui territorio è ubicato l’immobile, ovvero versino in condizioni di particolare vulnerabilità sociale, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo di persone con disabilità riconosciuta con invalidità superiore ai due terzi ovvero di persone di età pari o superiore a sessantacinque anni.
2. I rinnovi di cui al comma 1 sono subordinati al regolare versamento dei pregressi canoni di locazione da parte degli assegnatari ovvero all’avvio di un piano di recupero delle morosità.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle assegnazioni giunte a scadenza nel corso dell’anno 2026.
Art. 24
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 relative a disposizioni per la sala del commiato)
1. Dopo il comma 79 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024 sono inseriti i seguenti:
“79 bis. Le visite necroscopiche sono svolte all’interno della casa funeraria da un medico necroscopo di una azienda sanitaria locale del Servizio sanitario regionale.
79 ter. Il trasporto della salma, durante il periodo di osservazione, presso la casa funeraria è autorizzato dal medico che effettua la denuncia di causa di morte.
79 quater. Le attività di prelievo di campioni biologici per le salme destinate alla cremazione sono svolte con le procedure previste.”.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento di attuazione di cui all’articolo 13, comma 83, della l.r. 22/2024.
Art. 25
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 4 “Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”)
1. Alla l.r. 4/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: “delle persone con DSA,” sono inserite le seguenti: “sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 e successive modifiche, nonché dalle norme sulla valutazione degli apprendimenti nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e dall’ “Accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281””;
b) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole: “di cui all'articolo 2,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dell’autonomia scolastica,”;
c) all’articolo 5:
1) al comma 1 dopo le parole: “La Regione promuove e sostiene” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dell’autonomia scolastica,” e dopo le parole: “pubbliche e paritarie” sono inserite le seguenti: “del sistema nazionale di istruzione”;
2) alla lettera c) del comma 2 la parola: “utilizzare” è sostituita dalle seguenti: “adottare, nel rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche,”;
3) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: “far adottare” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche,”;
4) alla lettera f) del comma 2 dopo la parola: “favorire” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle competenze statali in materia,”;
d) al comma 3 dell’articolo 7 la parola: “individuati” è sostituita dalla seguente: “accreditati”;
e) all’articolo 9:
1) al comma 1 dopo le parole: “ della l. 170/2010” sono inserite le seguenti: “e nel rispetto del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5669/2011 e delle relative Linee guida, nonché delle disposizioni statali sulla valutazione degli apprendimenti e sullo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione” e dopo le parole: “strumenti compensativi e misure dispensative di flessibilità scolastica” sono inserite le seguenti: “indicati nel Piano didattico personalizzato”;
2) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“b) l'applicazione di strumenti compensativi e di misure dispensative atte a consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di disturbo che l’alunno e lo studente presenta;”;
f) il comma 2 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“2. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, commi 2 e 4, si provvede, senza oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, quantificate in euro 1.500.000,00, a decorrere dall’anno 2026, iscritte nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 26
(Contributo per la tutela della fertilità e la crioconservazione dei gameti per ragioni sociali)
1. La Regione, al fine di tutelare la salute riproduttiva e mitigare le conseguenze sociali determinate dalle patologie che incidono sulla fertilità, ferma restando l'esenzione totale già prevista per i pazienti con patologie oncologiche, agevola l'accesso alla crioconservazione dei gameti (ovociti e spermatozoi) per ragioni sociali attraverso la concessione di un contributo economico ai residenti nel Lazio da almeno un anno, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, affetti da patologie documentate di natura non oncologica. Rientrano tra tali patologie l'endometriosi e le patologie ovariche o testicolari a carattere evolutivo, o altre condizioni cliniche e biologiche che comportano un rischio grave e documentato di riduzione della riserva ovarica o della funzionalità spermatica, come attestato da certificazione specialistica rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata.
2. Il contributo può essere concesso ed erogato una sola volta nella vita nelle seguenti misure massime, da rendicontare a costi reali sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione delle spese farmaceutiche:
a) fino a euro 3.000,00 per la crioconservazione pianificata degli ovociti;
b) fino a euro 1.000,00 per la crioconservazione degli spermatozoi.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce i criteri, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute presso strutture pubbliche e private accreditate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del "Fondo regionale per l'accesso alla crioconservazione pianificata dei gameti per ragioni sociali", con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 27
(Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 concernente disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi)
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 21/2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “accordi con Roma Capitale” sono inserite le seguenti: “e altri enti locali”;
b) la parola: “mette” è sostituita dalle seguenti: “e gli altri enti locali mettono”.
Art. 28
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 4/2003 sono aggiunte le parole: “, con l’esclusione delle ipotesi in cui il cedente sia sottoposto ad amministrazione straordinaria o interessato dalle procedure previste nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e successive modifiche”.
Art. 29
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo a disposizioni per la costituzione, funzionamento e finanziamento della Fondazione da istituire ai sensi dell’articolo 11 ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, relativo al sostegno alla ricerca clinica e traslazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 15/2025, le parole da: “mediante l’istituzione” fino a: “(art. 11 ter del d.l. 113/2024)” sono sostituite dalle seguenti: “nonché al sostegno da parte della Regione della relativa fase di avviamento e delle attività di ricerca traslazionale in ambito neurologico, mediante l’istituzione nel programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese per l’acquisizione dei complessi aziendali operanti nei settori sanitari e per il sostegno alla fase di avviamento e alla ricerca traslazionale in ambito neurologico (art. 11 ter del d.l. 113/2024)”.”.
Art. 30
(Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2026, n. 1 concernente l’Elenco regionale dei Responsabili unici del progetto e successive modifiche)
1. Alla l.r. 1/2026 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell’articolo 3 dopo le parole: “L’Elenco regionale è” sono inserite le seguenti: “gestito attraverso una piattaforma informatica e”;
b) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“1. Agli oneri concernenti l’Elenco regionale si provvede mediante l’istituzione nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:
a) “Spese per l’Elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto (RUP) – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2027 ed euro 35.000,00, per l’anno 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
b) “Spese per l’Elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Responsabile unico del progetto (RUP) – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 160.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.
Art. 31
(Interventi per la valorizzazione e il sostegno delle comunità locali e dei piccoli comuni del Lazio)
1. La Regione promuove e valorizza le comunità locali e i territori comunali, con particolare attenzione ai piccoli comuni e ai comuni appartenenti alle aree interne o montane, con interventi mirati a favorire lo sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo del territorio regionale.
2. La Regione individua l’Associazione nazionale dei comuni italiani – Lazio (ANCI Lazio), quale ente delegato all’attuazione degli interventi previsti al comma 1, specificatamente indirizzati a:
a) rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra comuni e tra comuni e Regione;
b) potenziare la capacità amministrativa, gestionale e digitale dei comuni;
c) promuovere la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale dei comuni e degli amministratori comunali;
d) valorizzare le risorse e le identità territoriali, culturali e ambientali delle comunità locali;
e) supportare i comuni nell’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali;
f) promuovere progetti di innovazione amministrativa, transizione digitale, transizione ecologica e sostenibilità territoriale;
g) sostenere e promuovere politiche e azioni finalizzate alla promozione di percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale attraverso la collaborazione con Federsanità Lazio;
h) promuovere azioni di informazione volte a prevenire e contrastare raggiri e truffe, anche informatiche, ai danni delle persone anziane, a prevenire e contrastare il bullismo nello sport giovanile e a educare gli alunni della scuola primaria all’uso consapevole del digitale.
3. È istituito il Comitato paritetico Regione Lazio ANCI Lazio, di seguito denominato Comitato, per il monitoraggio, la valutazione degli interventi e la formulazione di proposte per il miglioramento delle politiche regionali a favore dei comuni. Il Comitato è composto da tre membri designati dalla Regione, scelti tra dirigenti o funzionari con competenze in materia di enti locali, bilancio e sviluppo territoriale, con atto del Direttore regionale competente e tre membri designati dal Presidente dell’ANCI Lazio, scelti tra i dipendenti o i collaboratori dell’ANCI Lazio. La prima riunione del Comitato è convocata dal membro più anziano. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per il suo funzionamento. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
4. Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 2, la Regione assegna ad ANCI Lazio un contributo annuale nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 5, di cui euro 50.000,00 destinati da ANCI Lazio al sostegno e alla promozione dell’attività sociosanitaria e socioassistenziale prevista al comma 2, lettera g).
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Trasferimento ad ANCI Lazio delle risorse per la valorizzazione e il sostegno delle comunità locali e dei piccoli comuni del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l’anno 2026 ed euro 850.000,00, a decorrere dall’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2028 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 32
(Modifica alla legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 relativa al riordino delle comunità montane)
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 4/2024 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis
(Misure straordinarie per il riequilibrio finanziario delle comunità montane in liquidazione)
1. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del processo di riordino di cui all’articolo 9 è istituito il “Fondo regionale per il riequilibrio finanziario delle comunità montane in liquidazione”, di seguito denominato Fondo, destinato alla concessione di un contributo una tantum per il risanamento degli enti che versino in situazioni di squilibrio finanziario. Il contributo ha natura straordinaria e compensativa, non determina un incremento della capacità di spesa strutturale dell’ente beneficiario ed è destinato esclusivamente alla rimozione di squilibri finanziari e di passività pregresse.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo le comunità montane che, con riferimento al rendiconto della gestione al 31 dicembre 2025, approvato ai sensi dell’articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, presentino almeno una delle seguenti condizioni:
a) disavanzo di amministrazione, pari al valore negativo del risultato di amministrazione determinato ai sensi degli articoli 186 e 187 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche e dei principi contabili applicati previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, come risultante alla lettera E) del prospetto dimostrativo di cui all’allegato 10 al d.lgs. 118/2011;
b) debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 194 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche che, alla data del 31 dicembre 2025, non risultino integralmente finanziati mediante assunzione del relativo impegno di spesa, indipendentemente dall’eventuale individuazione della copertura finanziaria con variazione di bilancio o atto equivalente;
c) debiti fuori bilancio di cui all’articolo 194 del d.lgs. 267/2000, non ancora riconosciuti, purché derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e attestati dal responsabile del servizio finanziario e asseverati dall’organo di revisione mediante relazione contenente:
1) titolo giuridico dell’obbligazione;
2) quantificazione analitica della passività;
3) stato del contenzioso o della procedura;
4) verifica dell’assenza di copertura nel bilancio vigente.
3. La misura del contributo è determinata, a seguito dell’istanza presentata dall’ente e sottoposta all’esame della commissione di cui al comma 8, lettera c), nei limiti delle risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
a) in presenza di disavanzo di amministrazione, il contributo non può eccedere l’importo del disavanzo medesimo, eventualmente integrato da quello dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2, lettere b) e c), esclusivamente nella misura in cui tali debiti non risultino già ricompresi nel disavanzo e non siano coperti da risorse stanziate nel bilancio dell’ente;
b) in assenza di disavanzo di amministrazione, il contributo non può eccedere l’importo dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2, lettere b) e c), nei limiti dell’importo non coperto da risorse stanziate nel bilancio dell’ente.
4. Ai fini della determinazione della misura del contributo di cui al comma 3, le medesime passività non possono essere computate più di una volta ai fini della determinazione del contributo.
5. Ai fini della determinazione del contributo sono, altresì, considerati gli importi derivanti da variazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2025 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2. Restano esclusi gli importi relativi a spese non obbligatorie o comunque non riconducibili a fattori sopravvenuti, non prevedibili né evitabili. A tal fine, all’istanza di accesso al contributo è allegata una relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario dell’ente e asseverata dall’organo di revisione, nella quale sono evidenziate le suddette variazioni, con specifica indicazione:
a) dell’incremento del disavanzo o dell’emersione di ulteriori debiti riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2, lettere b) e c);
b) delle cause che hanno determinato tale incremento o emersione, con distinzione tra fattori non evitabili e scelte gestionali discrezionali;
c) delle misure adottate dall’ente per la mitigazione degli squilibri.
6. Ai fini della determinazione del contributo sono detratte:
a) le entrate straordinarie già accertate, ove non risultanti dal rendiconto della gestione al 31 dicembre 2025;
b) le entrate straordinarie ragionevolmente attivabili entro dodici mesi, ivi compresi i proventi derivanti dall’alienazione di beni del patrimonio immobiliare disponibile, come dichiarate dall’ente sotto la propria responsabilità, ai sensi del comma 7.
7. Ai soli fini della determinazione della misura del contributo regionale e ferma restando l’applicazione della normativa statale concernente la destinazione e l’utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione dei beni immobili patrimoniali disponibili e delle altre entrate in conto capitale, ivi compreso quanto previsto dagli articoli 188 e 193, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dall’articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)), per le finalità di cui al comma 6, lettera b):
a) l’ente, previa ricognizione del patrimonio immobiliare disponibile, individua, sotto la propria responsabilità, i beni astrattamente suscettibili di alienazione, nel rispetto della normativa vigente, e ne trasmette l’elenco alla Regione unitamente alla domanda di contributo, indicando per ciascun bene il presumibile valore di realizzo; la ricognizione e l’individuazione dei beni sono asseverate dall’organo di revisione;
b) il valore di realizzo è determinato dall’ente sulla base di criteri oggettivi e verificabili, quali perizie estimative aggiornate già disponibili, valori catastali rivalutati, quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate o altri parametri ufficiali di mercato ed è asseverato dall’organo di revisione;
c) i valori dichiarati ai sensi delle lettere a) e b) e secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 8 sono detratti ai fini della determinazione del contributo, salvo quanto previsto dalla lettera d);
d) il valore di realizzo dei beni individuati ai sensi della lettera a) non è detratto qualora l’ente dimostri, mediante relazione asseverata dall’organo di revisione e sulla base di elementi oggettivi e documentati, che, pur trattandosi di beni astrattamente suscettibili di alienazione, non sussistono nel caso concreto ragionevoli prospettive di realizzo entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. A tal fine assumono rilievo, in particolare, l’esito negativo di procedure di alienazione precedentemente esperite, nonché la sussistenza di vincoli giuridici, contrattuali o fattuali che limitino la concreta disponibilità del bene, di vincoli derivanti da finanziamenti pubblici, convenzioni o obblighi di destinazione ovvero di situazioni di occupazione o utilizzo del bene non risolvibili entro il medesimo termine.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di enti locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate, in particolare:
a) le modalità e il termine per l’accesso al Fondo;
b) le modalità di ricognizione e certificazione delle situazioni di squilibrio, inclusi i contenuti minimi dell’eventuale relazione di cui al comma 5;
c) la composizione della commissione incaricata dell’esame delle istanze di accesso al Fondo e della determinazione del contributo; la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute;
d) i criteri di valutazione delle istanze e le priorità per l’accesso al Fondo, che dovranno comunque privilegiare la copertura delle passività derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da obbligazioni inderogabili;
e) i vincoli per gli enti beneficiari;
f) i criteri per la ricognizione e l’individuazione dei beni patrimoniali astrattamente suscettibili di alienazione ai sensi del comma 7, lettera a), nonché per la verifica delle condizioni di cui al comma 7, lettera d), e la relativa documentazione probatoria;
g) i controlli successivi sui bilanci e sulle attività degli enti beneficiari;
h) le cause di revoca e riduzione del contributo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per il riequilibrio finanziario delle comunità montane in liquidazione”, con uno stanziamento pari a euro 2.800.000,00 per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel Fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 33
(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 concernente l’attuazione dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, comuni e altri enti locali, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 12/2025 dopo le parole: “con i tempi ridotti della metà” sono aggiunte le seguenti: “, o con accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, previa deliberazione del consiglio comunale. Nel caso si ricorra all’accordo di programma, con lo stesso possono essere approvati contestualmente il piano e i relativi programmi e progetti.”.
Art. 34
(Disciplina transitoria in attuazione dell’articolo 3 quater del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156 “Misure urgenti in materia economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191)
1. La Regione, al fine di assicurare il coordinamento degli adempimenti regionali conseguenti all’attuazione dell'articolo 3 quater del d.l. 156/2025 convertito dalla l. 191/2025, secondo il proprio ordinamento:
a) provvede alle attività di gestione, custodia e vigilanza del compendio immobiliare dell’ex Ospedale Carlo Forlanini sino al completamento delle operazioni di trasferimento previste nell’articolo 3 quater del d.l. 156/2025 convertito dalla l. 191/2025;
b) provvede agli interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione dell'immobile dell’ex Ospedale Carlo Forlanini individuata nell'allegato n. 03 annesso al d.l. 156/2025 convertito dalla l. 191/2025, da completarsi entro i termini previsti dall’articolo 3 quater, comma 4, del medesimo decreto;
c) adotta gli atti necessari per la presa in carico del compendio immobiliare del Policlinico Umberto I trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 3 quater del d.l. 156/2025 convertito dalla l. 191/2025, nel rispetto del vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico del Servizio sanitario regionale e assicurando le attività dell’azienda ospedaliera universitaria.
2. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l’utilizzazione temporanea delle porzioni del compendio immobiliare dell’ex Ospedale Forlanini in coerenza con la destinazione pubblica del bene, con i vincoli vigenti e nel rispetto della normativa in materia di beni pubblici e procedure ad evidenza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), si provvede:
a) con riferimento alle attività di gestione e custodia, quantificate in complessivi euro 470.000,00, per ciascuna annualità dal 2026 al 2030, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 e destinate alle medesime finalità, nell’ambito dei programmi 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” e 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2028 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
b) con riferimento alle attività di vigilanza, quantificate in euro 1.400.000,00, per ciascuna annualità dal 2026 al 2030, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 e destinate alle medesime finalità, nell’ambito del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2028 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
c) con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, quantificati in complessivi euro 6.049.764,42, di cui euro 5.217.656,45, per l’anno 2026 ed euro 832.107,97, per l’anno 2027, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 e destinate alle medesime finalità, nell’ambito del programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 35
(Modifica al comma 62 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 relativo a disposizioni per le spese del personale del Consiglio regionale e successive modifiche)
1. Al comma 62 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024 le parole: “a decorrere dal 2027” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2030, con l’entrata in vigore del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual,”.
Art. 36
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a disposizioni finanziarie relative all’adozione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual)
1. All’articolo 10 della l.r. 19/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “per l’assistenza tecnica” sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per le finalità previste al comma 1 e per consentire l’adozione nella fase di sperimentazione del nuovo sistema di rilevamento contabile regionale basato sul principio Accrual al Consiglio regionale, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) e all’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Istituto San Michele” di Roma, anche attraverso l’acquisizione in riuso di un apposito sistema informativo amministrativo-contabile e il conseguente approvvigionamento di servizi professionali di supporto, lo stanziamento della voce di spesa di cui al comma 1 è integrato per euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 37
(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2 “Disposizioni per la promozione della formazione, dell'occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue economy” e successive modifiche)
1. All’articolo 8 della l.r. 2/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni transitorie”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In assenza del Programma triennale, la Giunta regionale può comunque approvare i Piani annuali tenendo conto di quanto stabilito all’articolo 6.”.
Art. 38
(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 13/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione promuove, inserendone la programmazione nell’ambito del programma strategico previsto all’articolo 10, anche attraverso idonee provvigioni finanziarie, il rafforzamento delle esperienze in materia di distretti tecnologici, tra cui il distretto industriale e tecnologico dell’Aerospazio e della Sicurezza, e poli di eccellenza competitiva e la loro integrazione nella rete, al fine di favorire la concentrazione delle risorse sui temi strategici per l’economia regionale e una migliore collaborazione tra la ricerca, l’industria, la finanza e il sistema istituzionale, in particolare negli ambiti delle tecnologie critiche previste nel regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 e successive modifiche, anche attraverso il sostegno alle attività operative dei soggetti attuatori.”;
b) al comma 1 dell’articolo 14 bis, le parole: “articoli 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 7, 8 e 9”.
2. All’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39
(Modifica alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale” e successive modifiche)
1. Al comma 3 dell’articolo 11 bis della l.r. 13/1997 la parola: “previsto” è sostituita dalle seguenti: “e gli altri parametri previsti”.
Art. 40
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica e successive modifiche)
1. All’articolo 11 della l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le parole: “, secondo le modalità stabilite dai commi 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies”;
b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
“12 bis. In sede di prima applicazione del processo di riordino di cui al presente articolo, i Consorzi di bonifica per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia ancora intervenuto il primo rinnovo degli organi elettivi successivo alla loro istituzione possono riallineare il proprio ciclo elettorale al periodo ordinariamente previsto dai rispettivi statuti per lo svolgimento delle elezioni.
12 ter. Per la finalità di cui al comma 12 bis, qualora la scadenza del mandato quinquennale del Consiglio di amministrazione intervenga in un periodo diverso da quello ordinariamente previsto dallo statuto per lo svolgimento delle elezioni, il consiglio medesimo può, in deroga all’articolo 22 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, disporre, con deliberazione motivata, adottata prima della scadenza del mandato, il differimento delle operazioni elettorali.
12 quater. Il differimento di cui al comma 12 ter può essere disposto, fino al primo periodo elettorale ordinariamente previsto dallo statuto e, comunque, per non oltre sette mesi dalla scadenza del mandato quinquennale e non è ulteriormente prorogabile. Per il medesimo periodo è prorogata la durata del mandato degli organi consortili che restano in carica con pienezza di funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi.
12 quinquies. La deliberazione di differimento di cui al comma 12 ter, non soggetta ad autorizzazione regionale, è tempestivamente comunicata alla Regione.”;
c) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
“14 bis. Al fine di accelerare la costituzione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est” e di salvaguardarne l’equilibrio finanziario, il processo di riordino dei consorzi di bonifica “A Sud di Anagni”, “Valle del Liri” e “Conca di Sora” è articolato nelle seguenti fasi:
a) entro il 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario, previsto nel comma 3, lettera d), coadiuvato, nel caso in cui siano stati nominati, dai sub commissari, predispone e trasmette, ai sensi del comma 8, il progetto di fusione dei Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni” e “Conca di Sora” alla Giunta regionale, la quale provvede all’approvazione e agli adempimenti previsti nel comma 11 ai fini della costituzione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”;
b) entro un anno dall’approvazione del progetto di fusione previsto alla lettera a), è disposta la trasmissione del progetto di fusione del Consorzio di bonifica “Valle del Liri” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”, secondo quanto previsto al comma 14 quinquies.
14 ter. Al Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”, costituito ai sensi del comma 14 bis, lettera a), si applicano le disposizioni previste al comma 12. A seguito dell’insediamento degli organi del Consorzio “Lazio Sud Est”, il Commissario straordinario previsto al comma 3, lettera d), coadiuvato dai sub commissari e dal revisore dei conti, continua a esercitare l’ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio di bonifica “Valle del Liri” e adotta le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio finanziario dell’ente.
14 quater. Il Presidente del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est” è nominato, con decreto del Presidente della Regione, Commissario ad acta per il completamento della fusione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”. Tale incarico è svolto senza nuovi o maggiori oneri a carico del Consorzio.
14 quinquies. Il Commissario ad acta previsto al comma 14 quater, coadiuvato dal Commissario straordinario previsto al comma 3, lettera d), entro il termine previsto al comma 14 bis, lettera b), trasmette il progetto di fusione, ai sensi del comma 8, alla Giunta regionale la quale provvede all’approvazione e agli adempimenti previsti al comma 11. A seguito dell’approvazione del completamento del progetto di fusione da parte della Giunta regionale, il Commissario straordinario previsto al comma 3, lettera d), cessa dall’incarico e il Commissario ad acta per il completamento del progetto di fusione indice le elezioni degli organi del medesimo Consorzio, secondo le modalità previste al comma 12.”.
2. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 11, comma 14, della l.r. 12/2016, nelle more del completamento della fusione, la perimetrazione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”, derivante dalla fusione dei Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni” e “Conca di Sora”, prevista al comma 14 bis, lettera a), della medesima l.r. 12/2016, è riportata nell’Allegato B alla presente legge.
Art. 41
(Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica)
1. La perimetrazione del Parco regionale dell’Appia Antica, istituito con legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 e successive modifiche, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9 (Piano del Parco regionale dell'Appia Antica - Roma di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche) e dall’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è ridotta secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli Allegati C e D alla presente legge, redatte in conformità alle intese raggiunte con gli enti locali secondo il documento di indirizzo adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.
Art. 42
(Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e cessazione del vincolo del Monumento naturale Lago di Fondi)
1. Al fine di favorire la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture destinate alla sanità pubblica e perseguire la tutela della salute delle comunità locali, il presente articolo dispone:
a) la riduzione della perimetrazione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituito con legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 e da ultimo modificata dall’articolo 17, comma 70, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli Allegati E e F che costituiscono parte integrante della presente legge;
b) la cessazione del vincolo apposto con il decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2006, n. 400 istitutivo del monumento naturale “Lago di Fondi” e modificato dal decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2007, n. 461.
Art. 43
(Modifica al comma 110 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni per la nomina del Direttore delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Disposizione transitoria)
1. Al comma 110 dell’articolo 7 della l.r. 28/2019, le parole da: “Per queste ultime,” fino a: “area naturale protetta.” sono sostituite dalle seguenti: “Per queste ultime, al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del completamento del processo di riordino delle aree naturali protette, le funzioni di Direttore sono temporaneamente conferite in reggenza, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L’incarico di reggenza è conferito con decreto del Presidente della Regione, su designazione dell’assessore regionale competente in materia, sentiti gli organismi di gestione delle singole aree naturali protette, per un periodo non superiore ad un anno eventualmente rinnovabile. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico di reggenza. I predetti soggetti sono individuati, nel rispetto del seguente ordine di priorità, tra:
a) i Direttori in carica degli enti di gestione delle aree naturali protette, già adeguate ai sensi della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
b) i dirigenti di ruolo della Giunta regionale iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche;
c) i dirigenti di ruolo della Giunta regionale non iscritti nell’elenco di cui alla lettera b), purché in possesso di professionalità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.”.
2. In sede di prima applicazione dell’articolo 7, comma 110, della l.r. 28/2019, come modificato dal comma 1, restano fermi gli effetti prodotti dalla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2026, n. 77 e dagli atti adottati in attuazione della medesima. Gli incarichi di temporanea reggenza conferiti ai sensi dei predetti atti proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla scadenza stabilita nei rispettivi provvedimenti di conferimento e, comunque, nel rispetto del limite di durata previsto dal citato comma 110.
Art. 44
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, relativo al Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica)
1. All’articolo 11 della l.r. 22/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole da: “I provvedimenti amministrativi” fino a: “delle medesime direzioni” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’esercizio dei compiti amministrativi e gestionali relativi all’attuazione delle misure urgenti derivanti dalla presenza della fauna selvatica di cui al comma 2, il Commissario si avvale della direzione competente in materia di agricoltura. La medesima direzione è competente all’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e gestionali necessari all’attuazione delle predette misure, ivi compresi quelli comportanti impegni di spesa, secondo le direttive impartite dal Commissario.”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Per lo svolgimento delle attività di competenza connesse all’esercizio dei compiti del Commissario di cui al presente articolo, la direzione competente in materia di agricoltura può avvalersi di servizi di assistenza tecnica e di supporto specialistico acquisiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche. Restano ferme la titolarità e la responsabilità delle funzioni amministrative in capo ai competenti organi e strutture regionali.”;
c) al comma 7:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) individua le risorse umane, finanziarie e strumentali, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2;”;
2) alla lettera d) le parole: “e le competenti strutture regionali e gli enti” sono sostituite dalle seguenti: “, la direzione competente in materia di agricoltura e le direzioni competenti in materia di sanità veterinaria, aree naturali protette e biodiversità nonché gli altri enti”;
d) al comma 8 le parole: “Spese relative al Commissario straordinario per la fauna selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “Spese per l’indennità relativa al Commissario straordinario per la fauna selvatica”;
e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Agli oneri derivanti dalle attività necessarie all’esercizio dei compiti del Commissario, ivi compresi quelli relativi all’acquisizione di servizi di assistenza tecnica e di supporto specialistico di cui al comma 3 bis, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le attività relative al Commissario straordinario per la fauna selvatica”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2026 ed euro 350.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua la deliberazione 20 febbraio 2025, n. 89 (Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22, articolo 11. Approvazione dei compiti e dei requisiti del Commissario Straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica) alle modifiche introdotte dal comma 1.
Art. 45
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
1. Alla l.r. 87/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 4:
1) il numero 4) è abrogato;
2) al numero 5) le parole: “delegazione regionale dell’UNICEM” sono sostituite dalle seguenti: “delegazione regionale dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM)”;
3) al numero 11) le parole: “FIPS (Federazione italiana pesca sportiva)” sono sostituite dalle seguenti: “Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS)”;
4) il numero 14) è sostituito dal seguente:
“14) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;”;
5) il numero 16) è sostituito dal seguente:
“16) un esperto in ittiologia del Laboratorio di ecologia sperimentale ed acquacoltura (LESA) di Roma;”;
6) il numero 18) è sostituito dal seguente:
“18) un rappresentante dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).”;
b) alla fine del comma 2 dell’articolo 4 sono aggiunte le parole: “I soggetti previsti nel comma 1 provvedono a designare i rappresentanti di loro competenza entro trenta giorni dalla formale richiesta della direzione regionale competente in materia di pesca. Decorso inutilmente tale termine si provvede comunque alla costituzione della commissione, anche in assenza dei rappresentanti previsti nel comma 1.”;
c) al comma 3 dell’articolo 15:
1) le parole: “presidente della giunta provinciale” e “commissione consultiva provinciale” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Presidente della Regione” e “commissione consultiva regionale”;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) può rilasciare, previo avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale della Regione, concessioni per la gestione delle zone previste alla lettera b), disciplinate da apposita convenzione, secondo criteri, modalità e condizioni economiche stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Le concessioni hanno durata triennale e possono essere prorogate una sola volta.”.
2. Le concessioni già rilasciate ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 87/1990 continuano ad avere efficacia fino alla loro naturale scadenza.
Art. 46
(Disposizioni per la promozione dello sport inclusivo. Piano di azione triennale “Lazio, Regione dello sport inclusivo” e Rete regionale dei comuni per lo sport inclusivo del Lazio)
1. La Regione, ai sensi degli articoli 33, settimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e dell’articolo 7, comma 2, lettera i), dello Statuto, nonché nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, promuove e sostiene lo sport come strumento fondamentale di aggregazione sociale e di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile, attraverso il coinvolgimento attivo e il sostegno ai comuni, in forma singola o associata.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva un Piano di azione triennale “Lazio, Regione dello sport inclusivo”.
3. Il Piano di azione di cui al comma 2 definisce ambiti, criteri e priorità di intervento per il triennio di riferimento, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria regionale, con il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) e successive modifiche e con le finalità di cui alla legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo) e, in particolare:
a) sostiene progetti e interventi che favoriscono la cultura dello sport, l’informazione e la formazione nel settore sportivo, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile;
b) promuove e sostiene la Rete regionale dei comuni per lo sport inclusivo del Lazio di cui al comma 5;
c) stabilisce i criteri e le modalità di sostegno dei progetti e degli interventi di cui alle lettere a) e b).
4. I progetti e gli interventi di cui al comma 3, lettera a), sono sviluppati a livello territoriale dai comuni, anche attraverso forme associative tra essi e gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, previa emanazione da parte della direzione regionale competente in materia di sport di un avviso regionale per manifestazione di interesse rivolto ai comuni del territorio regionale.
5. È istituita la Rete regionale dei comuni per lo sport inclusivo del Lazio, quale sede di condivisione di buone pratiche tra i comuni che promuovono progetti di valorizzazione dello sport come veicolo di aggregazione giovanile e di prevenzione e contrasto del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile. La Rete regionale dei comuni per lo sport inclusivo del Lazio è coordinata dalla direzione regionale competente in materia di sport secondo le modalità e i criteri stabiliti ai sensi del comma 6.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione e la partecipazione alla Rete dei comuni per lo sport inclusivo del Lazio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo relativo al Piano di azione “Lazio, Regione dello Sport inclusivo” e alla Rete regionale dei Comuni per lo sport inclusivo del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
Art. 47
(Sostegno al Campionato del mondo di motocross della Federazione internazionale di motociclismo)
1. La Regione riconosce la prova del Campionato del mondo di motocross della Federazione internazionale di motociclismo (FIM), MXGP, presso l’impianto omologato MX Capo di Ferro di Viterbo, quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico per la promozione e la valorizzazione del territorio regionale. A tal fine, concede un contributo straordinario, nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 3, al Moto Club Viterbo MRT Racing, affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), quale soggetto organizzatore della prova del Campionato del mondo di motocross della FIM, MXGP, presso l’impianto omologato MX Capo di Ferro di Viterbo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di partecipazione della Regione, nonché i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo previsto al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Sostegno al Campionato del mondo di motocross della Federazione internazionale di motociclismo (FIM)”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 48
(Contributo straordinario per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e miglioramento sismico delle sedi del Consorzio di bonifica “Valle del Liri” e del Centro agroalimentare Roma (CAR) S.c.p.A.. Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15, relativo al contributo straordinario all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico presso le sedi del Lazio)
1. La Regione concede un contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Valle del Liri” e al Centro agroalimentare Roma (CAR) S.c.p.A. per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e miglioramento sismico della sede del Consorzio di bonifica e per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede del CAR.
2. L’erogazione dei contributi previsti al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari del cronoprogramma degli interventi, delle spese previste e della successiva rendicontazione delle spese sostenute. La direzione regionale competente in materia di lavori pubblici provvede al controllo e al monitoraggio della realizzazione degli interventi e all’adozione degli atti necessari all’erogazione dei contributi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 3.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributo straordinario al Consorzio di bonifica “Valle del Liri” per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e miglioramento sismico della sede”, con uno stanziamento pari a euro 2.300.000,00, per l'anno 2027 e della voce di spesa denominata “Contributo straordinario al Centro agroalimentare Roma (CAR) S.c.p.A. per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico della sede”, con uno stanziamento pari a euro 1.300.000,00, per l'anno 2027. La relativa copertura finanziaria, per complessivi euro 3.600.000,00 per l’anno 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
4. L’articolo 20 della l.r. 15/2025 è abrogato.
Art. 49
(Fondo regionale per le piazze climatiche)
1. Al fine di promuovere l’adattamento dei centri urbani ai cambiamenti climatici, la mitigazione delle isole di calore, l’incremento della permeabilità dei suoli, la tutela della salute pubblica e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini durante gli eventi meteorologici di calore estremo, è istituito, nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio, il “Fondo regionale per le piazze climatiche” di seguito denominato Fondo.
2. Ai fini del presente articolo, per piazza climatica si intende uno spazio pubblico aperto, accessibile e fruibile dalla cittadinanza, progettato o riqualificato per ridurre gli effetti delle isole di calore urbane attraverso:
a) incremento delle superfici verdi e della copertura arborea;
b) installazione di sistemi di ombreggiamento naturale o artificiale;
c) realizzazione di infrastrutture blu, fontane, giochi d'acqua, sistemi di nebulizzazione e altre soluzioni di raffrescamento passivo, anche mediante il recupero e la gestione sostenibile delle acque meteoriche;
d) utilizzo di materiali drenanti, permeabili o ad elevata riflettanza solare;
e) installazione di punti di accesso all'acqua potabile e aree di sosta protette per le fasce più vulnerabili della popolazione.
3. Il Fondo è destinato alla concessione di contributi ai comuni singoli o associati, per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di piazze climatiche e di spazi pubblici attrezzati per il raffrescamento urbano, caratterizzati dalla presenza integrata di alberature, infrastrutture verdi e blu, sistemi di ombreggiamento, superfici drenanti, dispositivi per il recupero e la gestione sostenibile delle acque meteoriche, aree di aggregazione e soluzioni innovative per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Gli interventi sono realizzati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e di tutela dei beni culturali.
4. Le risorse del Fondo sono assegnate mediante apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel quale sono stabiliti:
a) i criteri di ammissibilità degli interventi;
b) le modalità di presentazione delle domande, la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano di manutenzione e gestione delle opere che si intendono realizzare;
c) i criteri di valutazione dei progetti, con particolare riferimento alla riduzione delle superfici impermeabili, all'incremento della copertura arborea, alla capacità di mitigazione climatica, alla qualità progettuale, all'accessibilità universale e alla valenza sociale degli interventi;
d) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
5. Possono essere riconosciuti nei bandi punteggi premiali ai progetti che prevedono la rinaturalizzazione di superfici asfaltate, l'impiego di materiali a elevata riflettanza solare, l'utilizzo di specie vegetali autoctone, l'integrazione con percorsi ciclopedonali e la localizzazione in quartieri caratterizzati da maggiore vulnerabilità climatica e sociale.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo regionale per le piazze climatiche” con uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2026 al 2028.
7. Agli oneri di cui al comma 6, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 50
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 relative a disposizioni per i contributi straordinari per i comuni per l'esecuzione di interventi di demolizione di opere abusive e successive modifiche. Abrogazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10, relativa a modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2025)
1. All’articolo 22 della l.r. 20/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 57 è sostituito dal seguente:
“57. L’accesso ai contributi è subordinato alla presentazione, da parte degli enti previsti ai commi 56 e 58 bis, alla direzione competente in materia urbanistica:
a) dell’ordinanza di demolizione divenuta esecutiva;
b) del provvedimento amministrativo che attesti la riconducibilità dell’immobile a soggetti legati alla criminalità organizzata, laddove tale circostanza sia stata accertata dalle competenti autorità;
c) del quadro economico dell’intervento e del cronoprogramma delle attività;
d) dell’impegno a recuperare le somme nei confronti dei soggetti obbligati, ai sensi della disciplina in materia.”;
b) dopo il comma 57 è inserito il seguente:
“57 bis. La Regione, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze delle prefetture territorialmente competenti, può stipulare protocolli d’intesa con le stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per definire modalità di collaborazione per la segnalazione, gestione, monitoraggio e coordinamento degli interventi di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 10/2026 è abrogata.
Art. 51
(Modifica alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi, sanitari e socio sanitari, assistenziali dei sottotetti esistenti” e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 le parole: “24 luglio 2024, n. 105 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica)” sono sostituite dalle seguenti: “regionale 30 luglio 2025, n. 12 (Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio)”.
Art. 52
(Disposizioni relative alla data di piena operatività delle Unità di Rete (UdR) di cui all'articolo 7, comma 31, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successive modifiche)
1. Al comma 32 dell’articolo 7 della l.r. 28/2019 le parole: “30 settembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2027”.
2. All’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53
(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 concernente disposizioni finanziarie relative agli interventi di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale complementare al PNRR e alla programmazione regionale unitaria. Disposizione finanziaria)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2024 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “, nonché per le relative attività di comunicazione e pubblicità istituzionale” sono sostituite dalle seguenti: “e per le relative attività di comunicazione e pubblicità istituzionale, nonché per le attività istituzionali connesse agli interventi finanziati nell’ambito della programmazione unitaria regionale”;
b) alla lettera b) dopo le parole: “27 novembre 2023” sono inserite le seguenti: “e per le attività istituzionali connesse agli interventi finanziati nell’ambito della programmazione unitaria regionale”.
2. All’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 54
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.